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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 14 novembre 2024

Cassazione n. 05292/2025

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIBUNALE di VITERBOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO

1. Con ordinanza emessa in data 21 febbraio 2022 il Tribunale di Viterbo, quale giudice dell'esecuzione, ha disposto - nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] - la revoca di due statuizioni con cui era stato concesso il beneficio della pena sospesa.

2. Avverso detta ordinanza ha proposto ricorso per cassazione - nelle forme di legge - [OSCURATO:PERSONA] deducendo vizio del procedimento.

3. Il ricorso va dichiarato inammissibile perché proposto per motivi manifestamente infondati.

Ed invero, la notifica dell'atto introduttivo dell'incidente di esecuzione - che ha dato luogo alla revoca della pena sospesa - è stata regolarmente operata previa dichiarazione di irreperibilità del condannato.

Dunque non vi è alcuna violazione del contraddittorio, posto che in sede di esecuzione non si applica la disciplina dell'assenza (prevista per la fase di cognizione).

Alla dichiarazione di inammissibilità consegue di diritto la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti ad escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento a favore della Cassa delle ammende di sanzione pecuniaria, che pare congruo determinare in euro tremila, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

Così deciso in data 14 novembre 2024 Il Consigliere estensore Il Presidente

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIBUNALE di VITERBOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO 1. Con ordinanza emessa in data 21 febbraio 2022 il Tribunale di Viterbo, quale giudice dell'esecuzione, ha disposto - nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] - la revoca di due statuizioni con cui era stato concesso il beneficio della pena sospesa. 2. Avverso detta ordinanza ha proposto ricorso per cassazione - nelle forme di legge - [OSCURATO:PERSONA] deducendo vizio del procedimento. 3. Il ricorso va dichiarato inammissibile perché proposto per motivi manifestamente infondati. Ed invero, la notifica dell'atto introduttivo dell'incidente di esecuzione - che ha dato luogo alla revoca della pena sospesa - è stata regolarmente operata previa dichiarazione di irreperibilità del condannato. Dunque non vi è alcuna violazione del contraddittorio, posto che in sede di esecuzione non si applica la disciplina dell'assenza (prevista per la fase di cognizione). Alla dichiarazione di inammissibilità consegue di diritto la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti ad escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento a favore della Cassa delle ammende di sanzione pecuniaria, che pare congruo determinare in euro tremila, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso in data 14 novembre 2024 Il Consigliere estensore Il Presidente