CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 33257/2026
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
posto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 13/10/2025 della CORTE APPELLO di NAPOLI dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ha presentato ricorso avverso la sentenza della Corte di appello di Napoli del 13 ottobre 2025, che ha confermato la condanna intervenuta in primo grado per il delitto di minaccia aggravata. La sentenza, da leggersi unitariamente rispetto a quella di primo grado, in quanto entrambe seguono analogo iter logico argonnentativo e si fondano sulla medesima piattaforma probatoria (cfr ex multis, Sez. 2 n. 37295 del 12/06/2019 , Rv. 277218 - 0), motiva adeguatamente sia sul piano del ragionamento probatorio che su quello della qualificazione giuridica del fatto. Rilevato che il motivo è inammissibile in quanto del tutto generico, atteso che non si confronta con i contenuti della sentenza impugnata, la quale ha, invece, adeguatamente motivato in ordine al mancato riconoscimento di circostanze attenuanti generiche nonché della speciale causa di non punibilità di cui all'art.131- bis cod.pen. Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila a favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dic P.Q.MIl Consiglier e Alfredo /'G diano ,