CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 45728/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA]' EFRAIN, [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA], il 29 ottobre 1978; [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] (Colombia), il 7 aprile 1981; avverso la sentenza del 18 dicembre 2020, della Corte d'appello di Messina; visti gli atti, il provvedimento impugnato e i ricorsi; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità dei ricorsi; [OSCURATO:PERSONA] 1. Oggetto dell'impugnazione è la sentenza con la quale la Corte d'appello di Messina, confermando la condanna pronunciata in primo grado, ha ritenuto i ricorrenti responsabili del reato di furto pluriaggravato in concorso, essendosi impossessati di un telefono cellulare, del valore di 1.000 euro, prelevandolo all'interno dell'esercizio commerciale "Euronics" ed occultandolo all'interno di un borsello. 2. Hanno proposto ricorso entrambi gli imputati. 2.1. [OSCURATO:PERSONA] articola un solo motivo e si duole dell'errata valutazione del materiale probatorio acquisito agli atti del dibattimento (ed utilizzato dai giudici di merito per accertare la sua responsabilità) e, in particolare delle dichiarazioni rese dal m.11o Lembo, esaminato il 4 aprile 2019, e delle immagini estrapolate dal sistema di videosorveglianza, dalle quali emergerebbe, secondo la difesa, come il telefono sarebbe stato sottratto esclusivamente dal Salza, mentre la Alvarez era intenta a guardare le vetrine. 2.2. il Salza articola due motivi di ricorso. Il primo, formulato sotto i profili della violazione di legge e del difetto di motivazione, attiene al profilo della ritenuta sussistenza della recidiva. In particolare, sostiene la difesa, la corte territoriale avrebbe applicato la recidiva senza fornire alcuna motivazione in ordine alla sussistenza dei presupposti normativi (segnatamente, la maggiore attitudine a delinquere manifestata dal reo), senza correttamente valutare il lungo lasso di tempo trascorso dall'ultimo reato accertato e, comunque, valutando come esistente una precedente condanna per furto, in relazione alla quale, al momento della decisione, non era stata emessa neanche la sentenza di primo grado. Con il secondo, invece, si lamenta il mancato riconoscimento delle attenuanti generiche e l'eccessività della pena concretamente irrogata. [OSCURATO:PERSONA] 3. Il ricorso proposto dalla Alvarez è inammissibile perché sollecita una diversa valutazione del materiale probatorio, che la corte distrettuale ha invece correttamente operato, sostenendola con motivazione coerente ai dati probatori richiamati e immune da vizi logici. I giudici di merito hanno ritenuto che dall'esame dei fotogrammi estrapolati dal sistema di sorveglianza (dettagliatamente analizzati nella sentenza di primo grado) sarebbe emerso come i due coimputati fossero stati costantemente attenti a muoversi, visionando la posizione degli addetti alle casse e degli utenti, e fossero repentinamente usciti dal locale senza acquistare nulla. Deducendo da tale circostanza la compartecipazione di entrambi alla sottrazione materialmente posta in essere dal solo Salza. Ebbene, sul presupposto che non risultano allegati i fotogrammi o il video (attraverso i quali verificare l'eventuale esistenza del vizio di motivazione sub specie di contraddittorietà estrinseca), la valutazione dei dati probatori e delle risultanze della prova testimoniale, il giudizio sull'attendibilità dei testi e sulla credibilità di alcuni invece che di altri, come la scelta, tra le varie risultanze probatorie, di quelle ritenute più idonee a sorreggere la motivazione, involgono apprezzamenti di fatto riservati al giudice del merito, il quale, nel porre a fondamento della propria decisione una fonte di prova con esclusione di altre, non incontra altro limite che quello di indicare in modo accurato le ragioni del proprio convincimento (Sez. 5, n. 51604 del 19/09/2017, Rv. 271623). Ciò considerato, le censure sollevate si risolvono in una mera rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione impugnata, articolata sulla base di diversi parametri di ricostruzione e valutazione, indicati dal ricorrente come maggiormente plausibili o dotati di una migliore capacità esplicativa rispetto a quelli adottati dal giudice del merito. Ed in quanto tali, non evidenziando profilo di manifesta illogicità o contraddittorietà, sono inammissibili. 2. Il ricorso proposto dal Salza è fondato in relazione al profilo della recidiva. L'applicazione della recidiva presuppone, infatti, che la precedente condanna sia divenuta definitiva prima della commissione del fatto in relazione al quale la recidiva stessa è ritenuta, poiché l'autore del nuovo delitto deve essere in grado di rendersi conto di tutte le possibili conseguenze penali derivanti dalla pregressa condanna (Sez. 2, n. 994 del 25/11/2021, dep. 2022, Rv. 282515). In concreto, la corte territoriale ha fondato la valutazione su un precedente per furto commesso pochi mesi prima, quindi valutando un fatto non ancora accertato con sentenza passata in giudicato. E ciò, peraltro, senza dar conto di aver esaminato in concreto, alla luce dei criteri di cui all'art. 133 cod. pen., il rapporto esistente tra il fatto per cui si procede e le precedenti condanne, così verificando se ed in quale misura le pregresse condotte criminose siano state indicative di una perdurante inclinazione al delitto, che abbia influito quale fattore criminogeno per la commissione del reato sub iudice (Sez. 3, n. 33299 del 16/11/2016, Rv. 270419). La censura afferente al trattamento sanzionatorio è, invece inammissibile. Il giudice, ai fini della concessione o del diniego delle circostanze attenuanti generiche, ben può limitarsi a prendere in esame, tra gli elementi indicati dall'art. 133 cod. pen., quello che ritiene prevalente ed atto a determinare o meno il riconoscimento del beneficio, sicché anche un solo elemento attinente alla personalità del colpevole o all'entità del reato ed alle modalità di esecuzione di esso può essere sufficiente in tal senso (Sez. 2, n. 3609 del 18/01/2011, Rv 249163). E la corte territoriale, seppur con motivazione assai sintetica, ha evidenziato l'elemento attraverso il quali ha valutato (implicitamente, a fronte di specifico motivo d'appello) insussistenti le circostanze attenuanti generiche, richiamando, a tal fine, il particolare valore del bene sottratto.4. In conclusione, il ricorso proposto dalla Londono è inammissibile e la ricorrente deve essere condannata al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. La sentenza impugnata deve, invece, essere annullata limitatamente alla posizione del Salza, in relazione alla ritenuta applicazione della recidiva, con rinvio ad altra sezione della Corte d'appello di Messina per nuovo giudizio sul punto. P.Q.M. Annulla la sentenza impugnata nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], limitatamente alla recidiva, con rinvio per nuovo giudizio sul punto ad altra sezione della Corte d'appello di Messina. Dichiara inammissibile nel resto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA]. Dichiara inammissibile il ricorso di [OSCURATO:PERSONA], che condanna al pagamento delle spese processuali e della somm