Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 13924/2023

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 14/07/2021 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Visti gli atti e la sentenza impugnata, affermativa della penale responsabilità dell'imputato per il reato di cui all'art. 75, comma 2, cod. antimafia; esaminati i motivi di ricorso; Ritenuto che il primo motivo risulta genericamente confutativo dei presupposti fattuali del giudizio di colpevolezza, dal giudice a quo adeguatamente riscontrati (l'assenza indebita dell'imputato dalla sua abitazione, in orario in cui era obbligato a permanervi, consta dai ripetuti accessi delle forze dell'ordine, e dalla verificata accuratezza del relativo controllo); che il secondo motivo investe la causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen., la cui esclusione è sorretta da sufficiente e non illogica motivazione e da adeguato esame, ad opera del medesimo giudice, delle deduzioni difensive; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende; P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 14/07/2021 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Visti gli atti e la sentenza impugnata, affermativa della penale responsabilità dell'imputato per il reato di cui all'art. 75, comma 2, cod. antimafia; esaminati i motivi di ricorso; Ritenuto che il primo motivo risulta genericamente confutativo dei presupposti fattuali del giudizio di colpevolezza, dal giudice a quo adeguatamente riscontrati (l'assenza indebita dell'imputato dalla sua abitazione, in orario in cui era obbligato a permanervi, consta dai ripetuti accessi delle forze dell'ordine, e dalla verificata accuratezza del relativo controllo); che il secondo motivo investe la causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen., la cui esclusione è sorretta da sufficiente e non illogica motivazione e da adeguato esame, ad opera del medesimo giudice, delle deduzioni difensive; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende; P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il
Sentenza Cassazione n. 13924/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris