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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 14 febbraio 2023

Cassazione n. 20016/2023

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a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 11/03/2022 della CORTE APPELLO di ROMAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Letta la requisitoria scritta del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale presso la Corte di Cassazione [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso.

Lette le conclusioni scritte del difensore di fiducia, avv. [OSCURATO:PERSONA], per il ricorrente, pervenute in data 14 febbraio 2023, il quale nel riportarsi ai motivi di ricorso, ha insistito per l'accoglimento dello stesso. [OSCURATO:PERSONA] 1.Con sentenza dell'Il marzo 2022 la Corte di appello di Roma ha rideterminato la pena nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] in anni 3 e mesi 10 di reclusione, dichiarando non doversi procedere per numerosi capi di imputazione (capi 1,2,3,4,6,9,12,14,17) perché estinti per intervenuta prescrizione, confermando nel resto.

Le imputazioni residue si riferiscono all'utilizzo di sigilli contraffatti (art.468,61 n.2 cod. pen.: capi 5,7,10,13,15,18), alla induzione in errore di pubblici funzionari al fine di rilascio di attestati ideologicamente falsi (artt. 48,476,489,482 cod. pen.: capi 8,11,16,19) relativi a trasferimenti di proprietà di vetture, condotte realizzate in concorso con altri, con la recidiva di cui all'art.99 comma quarto cod. proc. pen. 2.Avverso la decisione della Corte di Appello ha proposto ricorso l'imputato, attraverso il difensore di fiducia, deducendo i motivi enunciati nei limiti di cui all'art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen. 2.1.Con il primo e il secondo motivo è stata dedotta violazione di legge in relazione al decorso del termine di prescrizione cd." breve" che intercorre tra la emissione del decreto che dispone il giudizio e la sentenza di primo grado in relazione ai capi 5,7,10,13,15,18.

Nel caso di specie secondo il ricorrente il termine ordinario di prescrizione per gli specifici capi doveva essere pari ad anni otto e mesi quattro: pena massima pari ad anni cinque, aumentata di 2/3 per la contestata recidiva.

Essendo stato emesso il decreto che dispone il giudizio in data 21 gennaio 2010, alla data del 20 luglio 2018, data in cui è stata pronunziata la sentenza di primo grado, il termine di prescrizione decorrente dall'ultimo atto interruttivo era decorso con conseguente estinzione dei reati indicati.

2.2. Con il secondo motivo è stata dedotta violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento alla responsabilità in concorso nel reato di falso contestato.

In particolare, evidenzia la difesa che non vi è motivazione sul contributo che il ricorrente avrebbe prestato alla falsificazione.

Il giudizio di penale responsabilità è unicamente legato agli esiti della perquisizione domiciliare nell'aprile 2009 al termine della quale sono stati rinvenuti documenti relativi alla commercializzazione di alcuni veicoli; tuttavia, le prove testimoniali concordemente rivelano che l'imputato è intervenuto solo dopo che le trattative erano concluse.

Inoltre, è stata travisata la prova: Marsella avrebbe sollecitato la conclusione dell'iter amministrativo per il trasferimento di proprietà dei veicoli, ma questa condotta è distonica rispetto al percorso motivazionale della sentenza impugnata dal momento che se il ricorrente avesse orchestrato la contraffazione dei documenti non avrebbe avuto alcun interesse a sollecitare il trasferimento della proprietà. 2.3 Con il terzo motivo è stato dedotto vizio di motivazione e violazione di legge in relazione alla mancata disapplicazione della contestata recidiva.

La sentenza impugnata è apodittica e apparente sul punto e non ha applicato i criteri ermeneutici fissati da questa Corte per la valutazione dell'aumento di pena in ragione della contestata recidiva.La sentenza impugnata ha motivato in maniera insufficiente limitandosi a richiamare i numerosi precedenti penali da cui risulta gravato il ricorrente senza considerare che le condotte in esame risalgono all'anno 2008 e successivamente il Marsella ha intrapreso un percorso virtuoso scontando le pene inflitte in regime di affidamento in prova al servizio sociale.

Ciò consente di escludere la manifestazione di una accentuata pericolosità sociale, riconosciuta solo per evitare il maturare dei termini prescrizionali e l'estinzione dei reati.

L'argomentazione della intrinseca gravità del fatto è stata utilizzata erroneamente sia in relazione alla quantificazione della pena sia in relazione al riconoscimento dell'aumento per la contestata recidiva. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è inammissibile. 1.1 motivi non si confrontano con la consolidata giurisprudenza di questa Corte e con le principali argomentazioni poste a fondamento della sentenza impugnata; risultano meramente riproduttivi delle censure contenute nell'atto di appello rispetto alla sentenza di primo grado,censure cui la sentenza impugnata ha adeguatamente risposto. 1.1.11 primo motivo risulta manifestamente infondato atteso che in base ai corretti calcoli da operare, la durata del termine intermedio pari ad anni otto e mesi quattro (pena massima pari ad anni cinque, aumentata di 2/3 per la contestata recidiva), decorre dal decreto che dispone il giudizio che non è stato emesso in data 21 gennaio 2010, come indicato nel ricorso ed (erroneamente) nella motivazione della sentenza, ma in data 1° aprile 2011 (come risulta dall'esame degli atti).

Alla data in cui è stata pronunziata la sentenza di primo grado (20 luglio 2018), dunque, il termine di prescrizione intermedio pari ad anni otto e mesi quattro non era ancora decorso.

1.2. Il secondo motivo di ricorso risulta manifestamente infondato.

La sentenza impugnata con motivazione che si presenta logica e non contraddittoria ha correttamente ricostruito gli accadimenti fattuali che hanno condotto ad una gestione concordata dei coimputati della falsificazione dell'atto, in quanto portatori di uno specifico interesse alla falsificazione dei certificati di proprietà ai fini della libera commercializzazione dei veicoli (la sentenza impugnata richiama i contenuti delle deposizioni dei testi Brandimarte, Camposeo, Ciotto, nonché le dichiarazioni etero-accusatorie del coimputato [OSCURATO:PERSONA]).

Il ricorso, dunque, non si confronta con la motivazione nella parte in cui la stessa indica specificamente che l'apporto concorsuale si è tradotto in un contributo non solo specifico, ma determinante.1.2.1.A fronte della precisione, completezza e intima coerenza dell'iter argomentativo sviluppato dai giudici della sentenza impugnata il ricorso si risolve nella sollecitazione di una diversa valutazione su aspetti squisitamente di merito, non consentita in questa sede, anche a seguito della novella dell'art. 606. lett. e) cod. proc. pen. ad opera dell'art. 8 legge n. 46 del 2006 che, pur avendo eliminato la preclusione dell'esame degli atti processuali e pur consentendo di verificare la conformità allo specifico atto del processo, rilevante e decisivo, della rappresentazione che di esso dà la motivazione del provvedimento impugnato, lascia fermo il divieto di rilettura e reinterpretazione nel merito dell'elemento di prova (ex multis, Sez.1, n.25117, del 14/07/2006, Stojanovic, Rv234167).

1.3. Il terzo motivo risulta generico, in quanto reiterativo delle medesime censure disattese dalla sentenza impugnata.

La Corte di Appello, nel ritenere corretta ed esaustiva la motivazione del primo giudice sul punto, ha congruamente motivato il riconosciuto aumento a titolo di recidiva evidenziando come le plurime e specifiche violazioni risultanti dal certificato del casellario giudiziale unite alla reiterazione delle condotte penalmente rilevanti in esame in danno di numerose persone offese costituiscono un'evidente manifestazione della accentuata pericolosità sociale del ricorrente.

La sentenza ha operato buon governo dei principi enunciati da questa Corte laddove la recidiva è stata intesa quale elemento sintomatico di un'accentuata pericolosità sociale del prevenuto, e non come fattore meramente descrittivo dell'esistenza di precedenti penali per delitto. (ex multis, Sez. 3, n. 33299 del 16/11/2016, (2017) Rv. 270419).

4. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue la condanna al pagamento delle spese processuali e alla corresponsione di una somma di denaro in favore della cassa delle ammende, somma che si ritiene equo determinare in Euro 3.000,00.

PQM Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa d

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 11/03/2022 della CORTE APPELLO di ROMAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Letta la requisitoria scritta del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale presso la Corte di Cassazione [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso. Lette le conclusioni scritte del difensore di fiducia, avv. [OSCURATO:PERSONA], per il ricorrente, pervenute in data 14 febbraio 2023, il quale nel riportarsi ai motivi di ricorso, ha insistito per l'accoglimento dello stesso. [OSCURATO:PERSONA] 1.Con sentenza dell'Il marzo 2022 la Corte di appello di Roma ha rideterminato la pena nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] in anni 3 e mesi 10 di reclusione, dichiarando non doversi procedere per numerosi capi di imputazione (capi 1,2,3,4,6,9,12,14,17) perché estinti per intervenuta prescrizione, confermando nel resto. Le imputazioni residue si riferiscono all'utilizzo di sigilli contraffatti (art.468,61 n.2 cod. pen.: capi 5,7,10,13,15,18), alla induzione in errore di pubblici funzionari al fine di rilascio di attestati ideologicamente falsi (artt. 48,476,489,482 cod. pen.: capi 8,11,16,19) relativi a trasferimenti di proprietà di vetture, condotte realizzate in concorso con altri, con la recidiva di cui all'art.99 comma quarto cod. proc. pen. 2.Avverso la decisione della Corte di Appello ha proposto ricorso l'imputato, attraverso il difensore di fiducia, deducendo i motivi enunciati nei limiti di cui all'art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen. 2.1.Con il primo e il secondo motivo è stata dedotta violazione di legge in relazione al decorso del termine di prescrizione cd." breve" che intercorre tra la emissione del decreto che dispone il giudizio e la sentenza di primo grado in relazione ai capi 5,7,10,13,15,18. Nel caso di specie secondo il ricorrente il termine ordinario di prescrizione per gli specifici capi doveva essere pari ad anni otto e mesi quattro: pena massima pari ad anni cinque, aumentata di 2/3 per la contestata recidiva. Essendo stato emesso il decreto che dispone il giudizio in data 21 gennaio 2010, alla data del 20 luglio 2018, data in cui è stata pronunziata la sentenza di primo grado, il termine di prescrizione decorrente dall'ultimo atto interruttivo era decorso con conseguente estinzione dei reati indicati. 2.2. Con il secondo motivo è stata dedotta violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento alla responsabilità in concorso nel reato di falso contestato. In particolare, evidenzia la difesa che non vi è motivazione sul contributo che il ricorrente avrebbe prestato alla falsificazione. Il giudizio di penale responsabilità è unicamente legato agli esiti della perquisizione domiciliare nell'aprile 2009 al termine della quale sono stati rinvenuti documenti relativi alla commercializzazione di alcuni veicoli; tuttavia, le prove testimoniali concordemente rivelano che l'imputato è intervenuto solo dopo che le trattative erano concluse. Inoltre, è stata travisata la prova: Marsella avrebbe sollecitato la conclusione dell'iter amministrativo per il trasferimento di proprietà dei veicoli, ma questa condotta è distonica rispetto al percorso motivazionale della sentenza impugnata dal momento che se il ricorrente avesse orchestrato la contraffazione dei documenti non avrebbe avuto alcun interesse a sollecitare il trasferimento della proprietà. 2.3 Con il terzo motivo è stato dedotto vizio di motivazione e violazione di legge in relazione alla mancata disapplicazione della contestata recidiva. La sentenza impugnata è apodittica e apparente sul punto e non ha applicato i criteri ermeneutici fissati da questa Corte per la valutazione dell'aumento di pena in ragione della contestata recidiva.La sentenza impugnata ha motivato in maniera insufficiente limitandosi a richiamare i numerosi precedenti penali da cui risulta gravato il ricorrente senza considerare che le condotte in esame risalgono all'anno 2008 e successivamente il Marsella ha intrapreso un percorso virtuoso scontando le pene inflitte in regime di affidamento in prova al servizio sociale. Ciò consente di escludere la manifestazione di una accentuata pericolosità sociale, riconosciuta solo per evitare il maturare dei termini prescrizionali e l'estinzione dei reati. L'argomentazione della intrinseca gravità del fatto è stata utilizzata erroneamente sia in relazione alla quantificazione della pena sia in relazione al riconoscimento dell'aumento per la contestata recidiva. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è inammissibile. 1.1 motivi non si confrontano con la consolidata giurisprudenza di questa Corte e con le principali argomentazioni poste a fondamento della sentenza impugnata; risultano meramente riproduttivi delle censure contenute nell'atto di appello rispetto alla sentenza di primo grado,censure cui la sentenza impugnata ha adeguatamente risposto. 1.1.11 primo motivo risulta manifestamente infondato atteso che in base ai corretti calcoli da operare, la durata del termine intermedio pari ad anni otto e mesi quattro (pena massima pari ad anni cinque, aumentata di 2/3 per la contestata recidiva), decorre dal decreto che dispone il giudizio che non è stato emesso in data 21 gennaio 2010, come indicato nel ricorso ed (erroneamente) nella motivazione della sentenza, ma in data 1° aprile 2011 (come risulta dall'esame degli atti). Alla data in cui è stata pronunziata la sentenza di primo grado (20 luglio 2018), dunque, il termine di prescrizione intermedio pari ad anni otto e mesi quattro non era ancora decorso. 1.2. Il secondo motivo di ricorso risulta manifestamente infondato. La sentenza impugnata con motivazione che si presenta logica e non contraddittoria ha correttamente ricostruito gli accadimenti fattuali che hanno condotto ad una gestione concordata dei coimputati della falsificazione dell'atto, in quanto portatori di uno specifico interesse alla falsificazione dei certificati di proprietà ai fini della libera commercializzazione dei veicoli (la sentenza impugnata richiama i contenuti delle deposizioni dei testi Brandimarte, Camposeo, Ciotto, nonché le dichiarazioni etero-accusatorie del coimputato [OSCURATO:PERSONA]). Il ricorso, dunque, non si confronta con la motivazione nella parte in cui la stessa indica specificamente che l'apporto concorsuale si è tradotto in un contributo non solo specifico, ma determinante.1.2.1.A fronte della precisione, completezza e intima coerenza dell'iter argomentativo sviluppato dai giudici della sentenza impugnata il ricorso si risolve nella sollecitazione di una diversa valutazione su aspetti squisitamente di merito, non consentita in questa sede, anche a seguito della novella dell'art. 606. lett. e) cod. proc. pen. ad opera dell'art. 8 legge n. 46 del 2006 che, pur avendo eliminato la preclusione dell'esame degli atti processuali e pur consentendo di verificare la conformità allo specifico atto del processo, rilevante e decisivo, della rappresentazione che di esso dà la motivazione del provvedimento impugnato, lascia fermo il divieto di rilettura e reinterpretazione nel merito dell'elemento di prova (ex multis, Sez.1, n.25117, del 14/07/2006, Stojanovic, Rv234167). 1.3. Il terzo motivo risulta generico, in quanto reiterativo delle medesime censure disattese dalla sentenza impugnata. La Corte di Appello, nel ritenere corretta ed esaustiva la motivazione del primo giudice sul punto, ha congruamente motivato il riconosciuto aumento a titolo di recidiva evidenziando come le plurime e specifiche violazioni risultanti dal certificato del casellario giudiziale unite alla reiterazione delle condotte penalmente rilevanti in esame in danno di numerose persone offese costituiscono un'evidente manifestazione della accentuata pericolosità sociale del ricorrente. La sentenza ha operato buon governo dei principi enunciati da questa Corte laddove la recidiva è stata intesa quale elemento sintomatico di un'accentuata pericolosità sociale del prevenuto, e non come fattore meramente descrittivo dell'esistenza di precedenti penali per delitto. (ex multis, Sez. 3, n. 33299 del 16/11/2016, (2017) Rv. 270419). 4. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue la condanna al pagamento delle spese processuali e alla corresponsione di una somma di denaro in favore della cassa delle ammende, somma che si ritiene equo determinare in Euro 3.000,00. PQM Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa d
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