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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 19 dicembre 2025

Cassazione n. 04743/2026

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 21/01/2025 della CORTE APPELLO di L'AQUILAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; 26/ RG. 23987 [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza in epigrafe indicata che ha confermato la condanna per il delitto di resistenza; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che il ricorso sia inammissibile perché reiterativo in quanto la sentenza impugnata a pagina 3 ha espressamente dato conto degli elementi, giuridici e di fatto, in base ai quali la condotta minacciosa dell'imputato dovesse essere qualificata ai sensi dell'art. 337 e non dell'art. 336 cod. pen., attesa l'opposizione a un atto dell'ufficio, così da non imporsi la restituzione degli atti al pubblico ministero, diversamente da quanto ritenuto dall'appallante e ribadito in questa sede; rilevato che all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrentPal pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 19 dicembre 2025 La Consigliera esora [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 21/01/2025 della CORTE APPELLO di L'AQUILAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; 26/ RG. 23987 [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza in epigrafe indicata che ha confermato la condanna per il delitto di resistenza; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che il ricorso sia inammissibile perché reiterativo in quanto la sentenza impugnata a pagina 3 ha espressamente dato conto degli elementi, giuridici e di fatto, in base ai quali la condotta minacciosa dell'imputato dovesse essere qualificata ai sensi dell'art. 337 e non dell'art. 336 cod. pen., attesa l'opposizione a un atto dell'ufficio, così da non imporsi la restituzione degli atti al pubblico ministero, diversamente da quanto ritenuto dall'appallante e ribadito in questa sede; rilevato che all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrentPal pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 19 dicembre 2025 La Consigliera esora [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 04743/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris