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CassazionedecretoSezione 6Decisione del 21 maggio 1998

Cassazione n. 46938/2022

Testo disponibile della fonte

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a seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 21/5/1998 [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 5/9/1991 avverso l'ordinanza del 6 aprile 2022 emessa dal Tribunale di Cosenza; visti gli atti, l'ordinanza impugnata e i ricorsi; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA] lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale, [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'inammissibilità dei ricorsi. lette le richieste del difensore, avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha insistito per l'accoglimento dei ricorsi. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il difensore di fiducia di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] propone ricorso per cassazione avverso l'ordinanza del Tribunale di Cosenza che ha rigettato la richiesta di riesame proposta dai due indagati avverso il decreto di sequestro preventivo della somma di euro 55.755, rinvenuta durante le operazioni di perquisizione della loro abitazione.

Con un unico motivo di ricorso deduce vizi cumulativi di violazione di legge e di motivazione in relazione agli artt. 321, comma 2, cod. proc. pen., 240-bis cod. pen. e 85-bis d.P.R. n. 309 del 1990.

Sostiene il difensore che l'ordinanza impugnata non ha tenuto conto della documentazione prodotta e delle investigazioni difensive con le quali, attraverso le deposizioni dei genitori degli indagati, è stato dimostrato che almeno parte del denaro rinvenuto era frutto di regalie e della lecita attività lavorativa svolta dalla Chiodo (si fa riferimento alla certificazione unica 2022 relativa alla percezione del reddito di circa 10.000 euro nell'anno 2021).

Si lamenta inoltre, la carenza di prova della sproporzione tra i guadagni e la somma oggetto di sequestro e la mancanza di motivazione sul rapporto di pertinenzialità rispetto al reato della somma di euro 3955 rinvenuta nel portafoglio.

3. Disposta la trattazione scritta del procedimento, ai sensi dell'art. 23, comma 8, commi 8 e 9, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, (i cui effetti sono stati prorogati dall'art. 7 del decreto-legge 23 luglio 2021, n. 105, convertito dalla legge 16 settembre 2021, n. 126, ed ancora dall'art. 16 del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228, convertito dalla legge 25 febbraio 2022, n. 15), in mancanza di richiesta nei termini di discussione orale, il [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale ha depositato requisitoria scritta concludendo per l'inammissibilità del ricorso in quanto questo non deduce un vizio di violazione di legge, ma di motivazione.

Rileva, inoltre, che l'ordinanza impugnata contiene un'adeguata motivazione, fondata sulle modalità di rinvenimento del denaro, in ordine al rapporto di pertinenzialità e una motivazione quantomeno implicita sul requisito della sproporzione.

Il difensore ha depositato memoria di replica insistendo sull'ammissibilità del ricorso ed illustrando ulteriormente il motivo dedotto di cui chiede l'accoglimento.

In particolare si deduce la carenza di motivazione in ordine al nesso di pertinenzialità posto che i due ricorrenti sono indagati per il reato di detenzione illecita e non di cessione di sostanze stupefacenti.[OSCURATO:PERSONA]

1. Il motivo di ricorso dedotto dai due ricorrenti è infondato per le ragioni di seguito esposte.

Va premesso che inizialmente il denaro era stato sottoposto a sequestro probatorio.

Successivamente, il Giudice per le indagini preliminari, su istanza del Pubblico ministero, ne ha disposto il sequestro preventivo funzionale alla confisca per sproporzione, in relazione agli artt. 240-bis cod. pen. e 85-bis d.P.R. n. 309 del 1990, in ragione della sproporzione della somma sequestrata rispetto alle condizioni economiche dei due indagati, posto che Lento non risulta percettore di reddito e la Chiodo risulta avere percepito nel 2020 la somma di euro 1920.

In particolare, nel provvedimento il Giudice ha ritenuto non credibile la giustificazione fornita da Lento in ordine alla provenienza della somma - quale provento della locazione di un immobile e di un capannone non meglio specificati; ha, inoltre, evidenziato il pericolo legato al non reperimento della somma al momento della condanna definitiva Il Tribunale del riesame, nel confermare la misura cautelare reale, ha ravvisato i requisiti del fumus e del periculum, non contestati dai ricorrenti, affermando, inoltre, nell'esaminare la documentazione difensiva (relativa all'attività lavorativa della Chiodo ed a numerose regalie ricevute dai due ricorrenti dai rispettivi genitori), che le modalità di rinvenimento del denaro (in parte, in una borsa porta computer al cui interno sono stati rinvenuti anche degli involucri in carta ternnosaldata contenenti cocaina, e, in altra parte, in un portafoglio di cui Chiodo tentava di impossessarsi durante la perquisizione) e l'ingente quantità di denaro, ripartito in banconote di piccolo taglio, inducono ad escludere che possa provenire da regalie ed a ritenere che costituisca diretta derivazione del reato ipotizzato.

Ritiene il Collegio che attraverso tale motivazione, il Tribunale ha sostanzialmente argomentato anche in merito al requisito della sproporzione, escludendo la fondatezza della tesi difensiva volta a dimostrare la lecita provenienza del denaro.

Non sussiste, pertanto, il denunciato vizio di violazione di legge atteso che, sia pure in termini sintetici, il Tribunale ha dimostrato di avere considerato la documentazione difensiva, reputandola, tuttavia, inidonea a disarticolare le conclusioni cui era pervenuto il primo Giudice nel valutare la sussistenza dei presupposti di legge ai fini della misura cautelare reale.

Trattandosi, peraltro, di un sequestro funzionale alla confisca per sproporzione, priva di pregio è il rilievo dell'omessa motivazione sul nesso di pertinenzialità tra il bene sequestrato ed il reato, essendo tale requisito non rilevante ai fini della misura cautelare applicata.

2. Al rigetto dei ricorsi segue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali.

P.Q.M.

Rigetta i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali.

Così deciso il 30

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 21/5/1998 [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 5/9/1991 avverso l'ordinanza del 6 aprile 2022 emessa dal Tribunale di Cosenza; visti gli atti, l'ordinanza impugnata e i ricorsi; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA] lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale, [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'inammissibilità dei ricorsi. lette le richieste del difensore, avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha insistito per l'accoglimento dei ricorsi. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il difensore di fiducia di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] propone ricorso per cassazione avverso l'ordinanza del Tribunale di Cosenza che ha rigettato la richiesta di riesame proposta dai due indagati avverso il decreto di sequestro preventivo della somma di euro 55.755, rinvenuta durante le operazioni di perquisizione della loro abitazione. Con un unico motivo di ricorso deduce vizi cumulativi di violazione di legge e di motivazione in relazione agli artt. 321, comma 2, cod. proc. pen., 240-bis cod. pen. e 85-bis d.P.R. n. 309 del 1990. Sostiene il difensore che l'ordinanza impugnata non ha tenuto conto della documentazione prodotta e delle investigazioni difensive con le quali, attraverso le deposizioni dei genitori degli indagati, è stato dimostrato che almeno parte del denaro rinvenuto era frutto di regalie e della lecita attività lavorativa svolta dalla Chiodo (si fa riferimento alla certificazione unica 2022 relativa alla percezione del reddito di circa 10.000 euro nell'anno 2021). Si lamenta inoltre, la carenza di prova della sproporzione tra i guadagni e la somma oggetto di sequestro e la mancanza di motivazione sul rapporto di pertinenzialità rispetto al reato della somma di euro 3955 rinvenuta nel portafoglio. 3. Disposta la trattazione scritta del procedimento, ai sensi dell'art. 23, comma 8, commi 8 e 9, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, (i cui effetti sono stati prorogati dall'art. 7 del decreto-legge 23 luglio 2021, n. 105, convertito dalla legge 16 settembre 2021, n. 126, ed ancora dall'art. 16 del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228, convertito dalla legge 25 febbraio 2022, n. 15), in mancanza di richiesta nei termini di discussione orale, il [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale ha depositato requisitoria scritta concludendo per l'inammissibilità del ricorso in quanto questo non deduce un vizio di violazione di legge, ma di motivazione. Rileva, inoltre, che l'ordinanza impugnata contiene un'adeguata motivazione, fondata sulle modalità di rinvenimento del denaro, in ordine al rapporto di pertinenzialità e una motivazione quantomeno implicita sul requisito della sproporzione. Il difensore ha depositato memoria di replica insistendo sull'ammissibilità del ricorso ed illustrando ulteriormente il motivo dedotto di cui chiede l'accoglimento. In particolare si deduce la carenza di motivazione in ordine al nesso di pertinenzialità posto che i due ricorrenti sono indagati per il reato di detenzione illecita e non di cessione di sostanze stupefacenti.[OSCURATO:PERSONA] 1. Il motivo di ricorso dedotto dai due ricorrenti è infondato per le ragioni di seguito esposte. Va premesso che inizialmente il denaro era stato sottoposto a sequestro probatorio. Successivamente, il Giudice per le indagini preliminari, su istanza del Pubblico ministero, ne ha disposto il sequestro preventivo funzionale alla confisca per sproporzione, in relazione agli artt. 240-bis cod. pen. e 85-bis d.P.R. n. 309 del 1990, in ragione della sproporzione della somma sequestrata rispetto alle condizioni economiche dei due indagati, posto che Lento non risulta percettore di reddito e la Chiodo risulta avere percepito nel 2020 la somma di euro 1920. In particolare, nel provvedimento il Giudice ha ritenuto non credibile la giustificazione fornita da Lento in ordine alla provenienza della somma - quale provento della locazione di un immobile e di un capannone non meglio specificati; ha, inoltre, evidenziato il pericolo legato al non reperimento della somma al momento della condanna definitiva Il Tribunale del riesame, nel confermare la misura cautelare reale, ha ravvisato i requisiti del fumus e del periculum, non contestati dai ricorrenti, affermando, inoltre, nell'esaminare la documentazione difensiva (relativa all'attività lavorativa della Chiodo ed a numerose regalie ricevute dai due ricorrenti dai rispettivi genitori), che le modalità di rinvenimento del denaro (in parte, in una borsa porta computer al cui interno sono stati rinvenuti anche degli involucri in carta ternnosaldata contenenti cocaina, e, in altra parte, in un portafoglio di cui Chiodo tentava di impossessarsi durante la perquisizione) e l'ingente quantità di denaro, ripartito in banconote di piccolo taglio, inducono ad escludere che possa provenire da regalie ed a ritenere che costituisca diretta derivazione del reato ipotizzato. Ritiene il Collegio che attraverso tale motivazione, il Tribunale ha sostanzialmente argomentato anche in merito al requisito della sproporzione, escludendo la fondatezza della tesi difensiva volta a dimostrare la lecita provenienza del denaro. Non sussiste, pertanto, il denunciato vizio di violazione di legge atteso che, sia pure in termini sintetici, il Tribunale ha dimostrato di avere considerato la documentazione difensiva, reputandola, tuttavia, inidonea a disarticolare le conclusioni cui era pervenuto il primo Giudice nel valutare la sussistenza dei presupposti di legge ai fini della misura cautelare reale. Trattandosi, peraltro, di un sequestro funzionale alla confisca per sproporzione, priva di pregio è il rilievo dell'omessa motivazione sul nesso di pertinenzialità tra il bene sequestrato ed il reato, essendo tale requisito non rilevante ai fini della misura cautelare applicata. 2. Al rigetto dei ricorsi segue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali. P.Q.M. Rigetta i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali. Così deciso il 30