CassazionedecretoSezione 5
Cassazione n. 05878/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a pronunciato la seguente ORDINANZAINTERLOCUTORIA sul ricorsonr. R.G. 14210 - 2019 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], in persona del Sindaco pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, presso lo studio dell’Avvocato [OSCURATO:PERSONA], che lo rappresenta e difende assieme all’Avvocato [OSCURATO:PERSONA] giusta procura speciale estesa in calce al ricorso -ricorrente – contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliat a in ROMA, presso lo studio dell’Avvocato [OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta e difende assieme all’Avvocato [OSCURATO:PERSONA] giusta procura estesa in calce al controricorso -controricorrente – avverso lasentenza n. 4808/26/2018 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALEdella LOMBARDIA, depositat a l’[OSCURATO:DATA_NASCITA], non notificata ; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 17 / 2 /20 23 - tenutasi in modalità da remoto previo decreto di autorizzazione del Presidente del Collegio - dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA].ssaANTONELLA DELL'[OSCURATO:PERSONA] laCommissione tributaria regionale della Lombardia , con la sentenza indicata in epigrafe, rigettava l'appello proposto dal Comune di Desenzano del Garda nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] avverso la pronuncia n. 558/2015 della Commissione tributaria provinciale di Brescia con cui era stato accolto il ricorso del la contribuente avverso avvis i di accertamento ICI annualità 2009-2011 in relazione ad unità immobiliare, di cui era comproprietaria assieme al coniuge, ed in cui era stata stabilita la residenza familiare; avverso la pronuncia della Commissione tributaria regionale l’ente locale propone ricorso per cassazione, affidato ad unico motiv o ed illustrato da memoria; la contribuente resiste con controricorso ed ha da ultimo depositato memoria difensiva. [OSCURATO:PERSONA] 1.1. con unico motivo il Comune denuncia , ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 3), cod. proc. civ., violazione di norme di diritto (art. 1 legge 24 luglio 2008n. 126; art. 8, comma 2, d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 504 e ss. mm.; art. 8 Regolamento ICI del Comune di Desenzano del Garda); 1.2. in particolare, il Comune lamenta che la Commissione tributaria regionale abbia erroneamente riconosciuto l’agevolazione ICI per «una abitazione principale che non costituisce dimora abituale del contribuente e dei propri familiari»; 1.3. il Comune censura, dunque, le affermazioni della Commissione tributaria regionale, secondo cui «la presenza o meno di familiari conviventi con il proprietario o comproprietario di un immobile è irrilevante ai fini del beneficio in questione, poiché il proprietario (o comproprietario) ha diritto al beneficio fiscale a condizione che abbia la residenza anagrafica e la dimora abituale nell’immobile»; 2.1. va premesso che in tema di agevolazioni fiscali a titolo di ICI, l’art. 8, comma 2, d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 504 prevede un beneficio fiscale in relazione all'unità immobiliare adibita ad abitazione principale dal soggetto passivo dell'imposta; 2.2. l'art. 8, comma 2, del d.lgs. citato chiarisce che «per abitazione principale si intende quella nella quale il contribuente, che la possiede a titolo di proprietà, usufrutto o altro diritto reale, e i suoi familiari dimorano abitualmente»; 2.3. dall’esame del le sentenze di questa Corte di legittimità, che si sono occupate della materia, ai fini della spettanza della detrazione e dell'applicazione dell'aliquota ridotta prevista per le «abitazioni principali» emerge che un'unità immobiliare può essere riconosciuta abitazione principale solo se costituisca la dimora abituale non solo del ricorrente, ma anche dei suoi familiari, non potendo sorgere il diritto alla detrazione nell'ipotesi in cui tale requisito sia riscontrabile solo nel ricorrente ed invece difetti nei familiari (cfr. Cass. 21/06/2017, n. 15444; Cass.15/06/2010, n. 14389); 2.4. con riguardo al concetto di «abitazione principale» considerato dalla norma, va altresì considerato che la giurisprudenza di legittimità (cfr. Cass. n. 14389/2010 in motivazione) ha richiamato quello tradizionale di «residenza della famiglia» desumibile dall' art. 144, comma 1, cod. civ., ritenendo così legittima l'applicazione al primo dell'elaborazione giurisprudenziale propria della norma codicistica, in particolare del principio per il quale per «residenza della famiglia» deve intendersiil «luogo» di «ubicazione della casa coniugale» perché questo luogo «individua presuntivamente la residenza di tutti i componenti della famiglia», salvo che tale presunzione sia superata dalla prova che lo spostamento... della propria dimora abituale sia stata causata dal «verificarsi di una frattura del rapporto di convivenza»; 2.5. questa Corte non ha ritenuto, tuttavia, che la detrazione di cui all'art. 8, comma 2, d.lgs. n.504/ 1992 sia indissolubilmente legata alla residenza anagrafica, e ciò non è contraddetto dalla modifica normativa apportata dall'art. 1, comma 173, legge n. 296 del 2006 (Finanziaria 2007), secondo la quale «... al comma 2 dell'articolo 8, dopo le parole: "adibita ad abitazione principale del soggetto passivo" sono inserite le seguenti: “ intendendosi per tale, salvo prova contraria, quella di residenza anagrafica”», che si limita ad introdurre una presunzione relativa e non supera il concetto di abitazione principale fondato sul criterio della dimora abituale; 2.6. infatti, la modifica deve essere letta nel senso che - con effetto dall'annualità d'imposta 2007 -si considera abitazione principale quella di residenza anagrafica, salvo la prova contraria che consente al contribuente, nei casi appunto di mancata coincidenza, anche solo per un periodo di tempo, tra dimora abituale e residenza anagrafica, di riservare alla prima il trattamento fiscale meno gravoso previsto per «l'abitazione principale», prova che deve riguardare l'effettivo utilizzo dell'unità immobiliare quale dimora abituale del nucleo familiare del contribuente (cfr. Cass. 24/5/2017 n. 13062; Cass. n. 14389/2010 cit.); 2.7. il richiamo del requisito dell'abitazione quale luogo di dimora abituale del nucleo familiare unitariamente inteso è in effetti ricorrente nell'indirizzo di legittimità, secondo cui (cfr. Cass. 21/6/2017, n.15444) in tema d'imposta comunale sugli immobili (ICI), ai fini della spettanza della detrazione prevista, per le abitazioni principali (per tale intendendosi, salvo prova contraria, quella di residenza anagrafica), dall'art. 8 del d.lgs. n. 504 del 1992 (come modificato dall'art.1, comma 173, lett. b, della leggen. 296 del 2006, con decorrenza dall'1 gennaio 2007), occorre che il contribuente provi che l'abitazione costituisce dimora abituale non solo propria, ma anche dei suoi familiari, non potendo sorgere il diritto alla detrazione ove tale requisito sia riscontrabile solo per il medesimo (in applicazione di tale principio, la S.C. ha confermato la sentenza impugnata, che aveva escluso la detrazione sulla base dell'accertamento che l'immobile de quo costituisse dimora abituale del solo ricorrente e non della di lui moglie); 2.8. negli stessi termini anche Cass. 5/7/2019, n. 18096, secondo cui nel caso in cui il soggetto passivo dell'ICI sia coniugato, ai fini della spettanza delle detrazioni e riduzioni dell'imposta previste per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo dall'art. 8 del d.lgs. n. 504 del 1992, non è sufficiente che il coniuge abbia trasferito la propria residenza nel Comune in cui l'immobile è situato,ma occorre che in tale immobile si realizzi la coabitazione dei coniugi, atteso che, considerato che l'art. 144 cod. civ. prevede che i coniugi possano avere esigenze diverse ai fini della residenza individuale e fissare altrove quella della famiglia, ciò che assume rilevanza, per beneficiare di dette agevolazioni, non è la residenza dei singoli coniugi bensì quella della famiglia; 2.9. ha poi osservato Cass. n. 15439 del 7/6/2019 che in tema di ICI, ai fini della detrazione prevista per l'abitazione principale dall'art. 8 del d.lgs. n. 504 del 1992 (come modif. dall'art. 1, comma 173, lett. b, della legge n. 296 del 2006, con decorrenza dal 10 gennaio 2007), il contribuente, il quale dimori in un immobile di cui sia proprietario (o titolare di altro diritto reale), deve provare che esso costituisce dimora abituale non solo propria, ma anche dei suoi familiari, cosicché, ove intervenga separazione personale di fatto dei coniugi, il diritto al beneficio permane solo in favore del residuo nucleo familiare convivente nell'abitazione, non più identificabile con la casa coniugale; 2.10. questa decisione evidenzia l’oggettiva diversità, e la sua rilevanza tributaria, tra due fattispecie (cfr. anche Cass. n. 14389/2010 cit.), la prima, che si verifica quando il coniuge risieda altrove ma non ci sia separazione né legale né di fatto, intesa quale frattura dell'unione coniugale, ed in tal caso, l'agevolazione non spetta, onde evitare che attraverso il fittizio trasferimento di residenza di uno dei coniugi si possa sfruttare due volte il trattamento di favore, la seconda quando il coniuge risieda altrove ma ciò in esito a separazione legale ovvero a separazione di fatto derivante da frattura dell'unione coniugale e familiare, ed in questo caso l'agevolazione spetta in capo al coniuge ed al nucleo familiare residuo che è rimasto nell'abitazione; 2.11. la residenza familiare, fissata di comune accordo dai coniugi ai sensi dell'articolo 144 cod.civ., dunque è una ed una soltanto, anche se entrambi i coniugi possono avere domicili diversi in relazione a specifiche esigenze, ad esempio di tipo lavorativo; tuttavia, ciò che assume rilevanza per beneficiare della agevolazione, non è la residenza dei singoli coniugi bensì quella della famiglia (cfr. Cass. n.18096/2019 cit. ); 2.12. l’unitarietà della residenza familiare viene meno a seguito di separazione legale tra i coniugi perché con essa cessa l'obbligo di convivenza di cui all'articolo 143 cod.civ. ed il contribuente è comunque ammesso a provare che pur in assenza di un formale provvedimento di separazione legale si è avuta una separazione di fatto e quindi il venire meno di quell'accordo che determina l’unitarietà della residenza familiare, e disgregandosi il nucleo familiare l'abitazione principale non potrà essere più identificata con la casa coniugale (Cass. 07/06/2019, n.15439); 2.13. ai fini dell’agevolazione prevista dall'art 8 del d.lgs. 504/1992 solo la separazione legale dei coniugi consentedi presumere non solo la costituzione di due autonomi nuclei familiari e quindi di due abitazioni principali, ma anche la persistenza nel tempo di questa condizione, salvo che si provi la riconciliazione tra i coniugi;di contro, quando si invochi, ai fini di fruire della agevolazione in parola, la separazione di fatto, il contribuente deve dare prova, anno per anno, della sussistenza e persistenza di questa situazione, poiché ogni anno di imposta è autonomo e il giudicato formatosi su alcune annualità fa stato con riferimento anche ad annualità diverse solo in relazione a quei fatti che costituiscono elementi costitutivi della fattispecie a carattere tendenzialmente permanente ma non con riferimento ad elementi variabili (cfr. Cass. 15/3/2019 n. 7417), e variabile deve appunto considerarsi una situazione di fatto non formalizzata in una separazione legale; 2.14. in base alla giurisprudenza del tutto costante di questa Suprema Corte, pertanto, ai fini della spettanza della detrazione e dell'applicazione dell'aliquota ridotta ICI prevista per le «abitazioni principali» dall’art. 8, comma 2 cit., un'unità immobiliare può essere riconosciuta abitazione principale solo se costituisca la dimora abituale non solo del ricorrente, ma anche dei suoi familiari, non potendo sorgere il diritto alla detrazione nell'ipotesi in cui tale requisito sia riscontrabile solo nel ricorrente ed invece difetti nei familiari; 2.15. a seguire, in tema di IMU, l’orientamento di questa Corte ha posto in evidenza la sussistenza di presupposti applicativi dell’esenzione parzialmente differenti; 2.16.questa Corte ha così avuto modo di affermare, che «in tema di IMU, l'esenzione prevista per la casa principale dall'art. 13 comma 2 del d.l. n. 201 del 2011 richiede non soltanto che il possessore e il suo nucleo familiare dimorino stabilmente in tale immobile, ma altresì che vi risiedano anagraficamente ( n ella specie, la S.C. ha confermato la sentenza impugnata che aveva escluso che l'immobile della ricorrente potesse ritenersi abitazione principale dato che il marito, non legalmente separato, aveva la residenza e la dimora abituale in un altro Comune)» (cfr. Cass., n. 4166 del 19/02/2020), orientamento poi confermato da Cass. n. 17408 del 2021, non massimata, anche con specifico riferimento all'art. 13, comma 2, del d.l. n. 201 del 2011, così come novellato dall'art. 4, comma 5, del d.l. n. 16 del 2012, 2014), con il quale al comma 2, secondo periodo, dell'art. 13, le parole «dimora abitualmente e risiede anagraficamente» sono state sostituite dalle seguenti: «e il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente. Nel caso in cui i componenti del nucleo familiare abbiano stabilito la dimora abituale e la residenza anagrafica in immobili diversi situati nel territorio comunale, le agevolazioni per l'abitazione principale e per le relative pertinenze in relazione al nucleo familiare si applicano per un solo immobile»; 2.17. interpretando tale ultima disposizione, il precedente di legittimità appena richiamato ha evidenziato come in essa non risulti espressamente disciplinato il caso in cui i componenti del nucleo familiare abbiano stabilito la dimora abituale e la residenza anagrafica in immobili non solo diversi, ma anche situati in differenti comuni, ed ha concluso che «nel caso in cui due coniugi non separati legalmente abbiano la propria abitazione in due differenti immobili, il nucleo familiare (inteso come unità distinta ed automa rispetto ai suoi singoli componenti) resta unico, ed unica, pertanto, potrà essere anche l'abitazione principale ad esso riferibile, con la conseguenza che il contribuente, il quale dimori in un immobile di cui sia proprietario (o titolare di altro diritto reale), non avrà alcun diritto all'agevolazione se tale immobile non costituisca anche dimora abituale dei suoi familiari, non realizzandosi in quel luogo il presupposto della "abitazione principale" del suo nucleo familiare. [...] La nozione di abitazione principale postula, pertanto, l'unicità dell'immobile e richiede la stabile dimora del possessore e del suo nucleo familiare, sicché non possono coesistere due abitazioni principali riferite a ciascun coniuge sia nell'ambito dello stesso Comune o di Comuni diversi» (cfr. Cass. n. 17408 del 2021, cit., in motivazione); 2.18.ai fini IMU, secondo il riportato orientamento di questa Corte, in definitiva, «l'abitazione principale è solo quella ove il proprietario e la sua famiglia abbiano fissato: 1) la residenza (accertabile tramite i registri dell'anagrafe); 2) la dimora abituale (ossia il luogo dove la famiglia abita la maggior parte dell'anno)» (Cass. n. 17408 del 2021, cit., in motivazione); 3.1.le discipline dettate per l’ICI e per l’IMU in materia di « abitazione principale» sono state recentemente sottoposte a giudizi inc identali di legittimità costituzionale dinanzi alla Corte Costituzionale con differenti esiti; 3.2. la Corte Costituzionale è stata dapprima investita delle questioni di legittimità costituzionale dell’art. 8, comma 2, del d.lgs. n. 504/1992, come modificato dall’art. 1, comma 173, lett. b, della legge 27 dicembre 2006,n. 296, e dell’art. 13, comma 2, del d.l . 6 dicembre 2011 , n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, in riferimento agli artt. 3, 16, 29 e 53 Cost.; 3.3. tuttavia, la Corte Costituzionale, con l’ordinanza n. 107 del 28 aprile 2022, ha dichiarato la manifestainammissibilità delle questioni di legittimità costituzionale in quanto le doglianze erano strutturate in modo da risultare condizionate da elementi attinenti unicamente alla disciplina dell’IMU, essendo state censurate, in modo unitario, entrambe le norme sull’ICI e sull’IMU nella parte in cui, secondo il «diritto vivente», escludono la riduzione/esenzione dall’imposta per i coniugi con residenza anagrafica e dimora abituale in immobili situati in diversi territori comunali, di fatto escludendo la prova contraria; 3.4. secondo la Consulta, la motivazione della questione di legittimità costituzionale non teneva conto che, secondo la disciplina ICI, il requisito della residenza anagrafica ha valenza solo dipresunzione legale relativa , passibile di prova contraria; 3.5. successivamente, con ordinanza di autorimessione n. 94/2022, decisa il 12 settembre 2022, la Corte C ostituzionale ha sollevato la questione di legittimità costituzionale dell'art. 13, comma 2 , d.l. n. 201/2011, norma secondo cui, per ottenere l'esenzione IMU sull'abitazione principale, occorre fare riferimento alla residenza anagrafica e dimora abituale non solo del possessore dell'immobile ma anche dei componenti del suo nucleo familiare; 3.6. con sentenza n. 209, depositata il 13 ottobre 2022, la Corte costituzionale, accogliendo le questioni che aveva sollevato davanti a sé, ha dichiarato dunque illegittimo l'articolo 13, comma 2, quarto periodo, del d.l. n. 201/2011, laddove, menzionando il «nucleo familiare» , finisce per penalizzarlo, in contrasto con gli articoli 3, 31 e 53 della Costituzione; 3.7.l'illegittimità è stata estesa alle norme che, per i componenti del nucleo familiare, limitano l'esenzione ad uno solo degli immobili siti nel medesimo Comune (quinto periodo del comma 2 dell'articolo 13, d.l. n. 201/2011), prevedendo che essi optino per una sola agevolazione quando hanno residenze e dimore abituali diverse (comma 741, lettera b) della legge n. 160 del 2019, come modificato dall'articolo 5-decies del d.l. 146/2021); 3.8. è stata poi dichiarata l'illegittimità costituzionale, in via consequenziale, dell'art. 1, comma 741, lettera b), primo periodo, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, anche con riferimento a immobili siti in Comuni diversi, nella parte in cui stabilisceche «per abitazione principale si intende l'immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore e i componenti del suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente», anziché disporre che «per abitazione principale si intende l'immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore dimora abitualmente e risiede anagraficamente»; 3.9. la Corte Costituzionale ha così ristabilito il diritto all'esenzione per ciascuna abitazione principale delle persone coniugate o in unione civile, che abbiano avuto l'esigenza, in forza delle necessità della vita, di stabilire la loro dimora abituale e la residenza anagrafica in altro immobile, ed ha escluso, quale requisito perché un’abitazione possa essere considerata abitazione principale, quello della dimora abituale e della residenza anagrafica in tale abitazione del nucleo familiare del possessore; 3.10. questa Corte ha dunque preso atto della pronuncia di incostituzionalità dell’art. 13, comma 2, quarto periodo, del d.l. n. 201 del 2011, come convertito, come modificato dall'art. 1, comma 707, lett.b), della legge n. 147 del 2013, modificando il precedente consolidato orientamento ed escludendo che «la nozione di abitazione principale presupponga la dimora abituale e la residenza anagrafica del nucleo familiare del possessore, per cui il beneficio spetta al possessore dell'immobile ove dimora abitualmente e risiede anagraficamente, anche se il coniuge abbia la residenza anagrafica in diverso Comune» (cfr. Cass.3/11/2022, n. 32339; conf. Cass. 20/01/2023, n. 1828 in motiv.); 3.11. ciò posto, i principi affermati con ri guardo all’IMU dalla Corte Costituzionale, valorizzando come criterio dirimente ai fini della decisione la lamentata disparità rispetto alle coppie di fatto e, con esso, la necessità di promuovere e tutelare il vincolo coniugale, non possono non avere necessariamente riflessi anche sulla normativa ICI, che parimenti, come dianzi illustrato, condiziona i benefici per l’abitazione principale alla dimora dell’intero nucleo familiare; 3.12. la Corte Costituzionale, invero, come dianzi illustrato, ha dichiarato costituzionalmente illegittimo, per violazione degli artt. 3, 31 e 53 Cost., l'art. 13, comma 2, quarto periodo, del d.l. n. 201 del 2011, come convertito, come modificato dall'art. 1, comma 707, lett.b), della legge n. 147 del 2013, nella parte in cui stabilisce: «[p]er abitazione principale si intende l'immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore e il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente», anziché disporre: «[p]er abitazione principale si intende l'immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore dimora abitualmente e risiede anagraficamente», ritenendo quindi la norma in contrasto in primo luogo con il principio di eguaglianza, nella parte in cui -nel definire l'abitazione principale ai fini dell'esenzione dall'imposta municipale propria (IMU) - introduce il riferimento al nucleo familiare, determinando così una irragionevole discriminazione tra le persone unite in matrimonio o unione civile e i singoli o conviventi, in quanto sino a che non avviene la costituzione del detto nucleo, infatti, ciascun possessore di immobile che vi risieda anagraficamente e dimori abitualmente può fruire della detta esenzione -anche se unito in una convivenza di fatto, e avendo i partner il diritto a una doppia esenzione - mentre il matrimonio o l'unione civile determinano l'effetto di precludere tale ultima possibilità, nonché, secondo il diritto vivente, ogni esenzione per i coniugi che abbiano stabilito la residenza anagrafica in abitazioni site in Comuni diversi; 3.13. la Corte Costituzionale, inoltre, ha ritenuto il previsto collegamento tra abitazione principale e nucleo familiare - che ha condotto il diritto vivente a riconoscere il diritto all'esenzione in esame soltanto nel caso di disgregazione di tale nucleo, ossia di frattura del rapporto di convivenza tra i coniugi - contrastante con l'art. 31 Cost. e con l'art. 53 Cost., dal momento che la rilevanza, nell'articolazione normativa dell'IMU, di elementi come le relazioni del soggetto con il nucleo familiare e, dunque, dellostatus personale del contribuente, non appare coerente con la sua natura di imposta reale, salva in via di eccezione, una ragionevole giustificazione, che nel caso non sussiste; 3.14. se a seguito della pronuncia della Consulta è venuto dunque meno, per quanto concerne l’IMU, l’obbligo di dimora abituale accanto a quello diresidenza anagrafica, per l’ICI non potrebbe , allora, non venire in rilievo, ai fini della concessione dell’agevolazione, la sussistenza del medesimo obbligo della dimora abituale del nucleo familiare; 3.15. alla stregua di detta evoluzione del diritto vivente si pone, pertanto, ad avviso del Collegio, l’opportunità di superare l’interpretazione letterale della norma dianzi citata alla luce di una lettura costituzionalmente orientata secondo quanto risulta desumibile dalla giurisprudenza costituzionale e della giurisprudenza di legittimità dianzi citata; 3.16. invero, se da una parte l’interpretazione « adeguatrice » , orientata a rendere conforme il dettato normativo a Costituzione, ha pur sempre un insuperabile limite nel dato letterale della disposizione, avendo la Corte Costituzionale più volte affermato che «l’univoco tenore della norma segna il confine in presenza del quale il tentativo interpretativo deve cedere il passo al sindacato di legittimità costituzionale» (cfr. sentenze 1/7/2013, n. 167, 23/7/2013, n. 232; in senso conforme, sentenze 12/7/2019, n. 174, 13/4/2017, n. 82 e 19/2/20016, n. 36), occorre, tuttavia, al contempo dar conto che la Corte Costituzionale ha dichiarato l’invalidità, in parte qua, della normativa IMU dal contenuto identico alle norme, in materia ICI, delle quali occorre fare applicazione nella fattispecie in esame; 3.17. ciò che viene in esame, infatti, è l’identificazione della ratio decidendidella menzionata decisione d’incostituzionalità al fine della sua possibile estensione ed applicazione alle fattispecie non censurate, operazione che può ritenersi rientrare nel potere interpretativo - adeguativo alla Costituzione del Giudice ordinario; 3.18. si tratta, quindi , di conformare la regola che si ricaverebbe dalla disposizione censurata al principio presente nella giurisprudenza costituzionale e nella giurisprudenza di legittimità,al fine di pervenire ad un risultato ermeneutico conforme a Costituzione; 3.19. ciò che, a parere del Collegio, contraddistingue, infatt i , la presente fattispecie, consentendo il ricorso ad un’interpretazione «conforme» del testo normativo, è la circostanza rappresentata dalla pregressa decisione di accoglimento della Corte Costituzionale, dianzi citata, che ha dichiarato incostituzionale la disciplina IMU, parzialmente sovrapponibile alla disciplina ICI, sulla base di un principio costituzionale (o, meglio, di un complesso di principi) individuato ed enunciato con chiarezza, ovvero l’incostituzionalità — in relazione agli artt. 3, 31 e 53 Costituzione – del riferimento alla residenza anagrafica e alla dimora abituale non solo del possessore dell’immobile ma anche del suo nucleo familiare; 3.20. la sola differenza tra le due normative in questione, come ampiamente dianzi illustrato, si pone nella circostanza che l’art. 8 del d.lgs. n. 504/1992 riconosceva, con riguardo all’ICI il beneficio di «abitazione principale» a chi dichiarava di dimorarvi in forma abituale, assieme ai propri familiari, senza richiedere anche la residenza anagrafica del nucleo familiare; 3.21. considerato, tuttavia,che la normativa ICI pure condizionava i benefici per l’abitazione principale alla dimora dell’intero nucleo familiare, e che dalla giurisprudenza del Giudice costituzionale, nonché del Giudice di legittimità, deriva chiaramente ed inequivocamente anche l’incostituzionalità della normativa ICI, ritiene il Collegio se sia possibile andare oltre il canone della mera esegesi letterale disapplicando, mediante un’interpretazione «conforme», la normativa ICI, in parte qua, dal contenuto identico alla normativa IMU già dichiarata incostituzionale; 4. conclusivamente, ritiene il Collegio che, a norma dell'art. 374, secondo comma, ultima parte, cod. proc. civ. ed in relazione alla questione di massima di particolare importanza sopra descritta, sia necessario rimettere la causa al [OSCURATO:PERSONA] Presidente, affinché valuti l'opportunità di assegnarla alle Sezioni Unite perché sia data risposta al seguente quesito: se sia corretta e costituzionalmente orientata l'interpretazione dell'art. 8, comma 2, d.lgs . n. 504/1992 , come modificato dall’art. 1, comma 173, lett. b, legge n. 296/2006, mediante applicazione dell’esenzione an