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Corte di giustizia UEsentenzaSezione I

Corte di giustizia UE n. 2018/2021

ECLI:EU:T:2021:73
Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

62018TJ0585_INF

Sentenza del Tribunale (Quarta Sezione) del 10 febbraio 2021 – Şanli / Consiglio (causa T-585/18) «Politica estera e di sicurezza comune – Misure restrittive adottate nei confronti di talune persone ed entità nell’ambito della lotta contro il terrorismo – Congelamento dei capitali – Elenco delle persone, dei gruppi e delle entità cui si applica il congelamento dei capitali e delle risorse economiche – Mantenimento del nome del ricorrente nell’elenco – Ricorso di annullamento e per risarcimento danni – Violazione dei requisiti di forma – Articolo 76, lettera d), del regolamento di procedura – Irricevibilità»

1. Procedimento giurisdizionale – Atto introduttivo del giudizio – Requisiti di forma – Individuazione dell'oggetto della controversia – Individuazione dell'atto impugnato – Mancata individuazione formale nell'atto introduttivo – Individuazione grazie al contesto in cui interviene l’atto introduttivo – Ricevibilità [Art. 263 TFUE; decisione del Consiglio (PESC) 2018/1084; regolamento del Consiglio 2018/1071] (v. punti 28, 30, 31, 33, 36)

2. Procedimento giurisdizionale – Atto introduttivo del giudizio – Requisiti di forma – Individuazione dell'oggetto della controversia – Esposizione sommaria dei motivi dedotti – Enunciazione astratta – Obbligo per il Consiglio o per il giudice dell’Unione di ricostruire i motivi e gli argomenti della parte ricorrente – Insussistenza – Irricevibilità [Regolamento di procedura del Tribunale, art. 76, d)] (v. punti 38, 43, 44)

3. Procedimento giurisdizionale – Atto introduttivo del giudizio – Requisiti di forma – Individuazione dell'oggetto della controversia – Domanda risarcitoria formulata per la prima volta nella replica – Irricevibilità [Artt. 268 e 340 TFUE; regolamento di procedura del Tribunale, art. 76, d) ed e)] (v. paragrafi 48-51) [OSCURATO:PERSONA] una parte, domanda fondata sull’articolo 263 TFUE e diretta all’annullamento della decisione (PESC) 2018/1084 del Consiglio, del 30 luglio 2018, che aggiorna l'elenco delle persone, dei gruppi e delle entità a cui si applicano gli articoli 2, 3 e 4 della posizione comune 2001/931/PESC relativa all'applicazione di misure specifiche per la lotta al terrorismo, e che abroga la decisione (PESC) 2018/475 ( GU 2018, L 194, pag. 144 ), e del regolamento di esecuzione (UE) 2018/1071 del Consiglio, del 30 luglio 2018, che attua l'articolo 2, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 2580/2001, relativo a misure restrittive specifiche, contro determinate persone ed entità, destinate a combattere il terrorismo, e che abroga il regolamento di esecuzione (UE) 2018/468 ( GU 2018, L 194, pag. 23 ), nei limiti in cui riguardano il ricorrente e, dall’altra, domanda basata sull’articolo 268 TFUE e diretta al risarcimento del danno che deriverebbe dall’illegalità di tali atti.

Dispositivo 1) Il ricorso è respinto in quanto irricevibile. 2) Il sig. [OSCURATO:PERSONA] Şanli è condannato alle spese.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
62018TJ0585_INF Sentenza del Tribunale (Quarta Sezione) del 10 febbraio 2021 – Şanli / Consiglio (causa T-585/18) «Politica estera e di sicurezza comune – Misure restrittive adottate nei confronti di talune persone ed entità nell’ambito della lotta contro il terrorismo – Congelamento dei capitali – Elenco delle persone, dei gruppi e delle entità cui si applica il congelamento dei capitali e delle risorse economiche – Mantenimento del nome del ricorrente nell’elenco – Ricorso di annullamento e per risarcimento danni – Violazione dei requisiti di forma – Articolo 76, lettera d), del regolamento di procedura – Irricevibilità» 1. Procedimento giurisdizionale – Atto introduttivo del giudizio – Requisiti di forma – Individuazione dell'oggetto della controversia – Individuazione dell'atto impugnato – Mancata individuazione formale nell'atto introduttivo – Individuazione grazie al contesto in cui interviene l’atto introduttivo – Ricevibilità [Art. 263 TFUE; decisione del Consiglio (PESC) 2018/1084; regolamento del Consiglio 2018/1071] (v. punti 28, 30, 31, 33, 36) 2. Procedimento giurisdizionale – Atto introduttivo del giudizio – Requisiti di forma – Individuazione dell'oggetto della controversia – Esposizione sommaria dei motivi dedotti – Enunciazione astratta – Obbligo per il Consiglio o per il giudice dell’Unione di ricostruire i motivi e gli argomenti della parte ricorrente – Insussistenza – Irricevibilità [Regolamento di procedura del Tribunale, art. 76, d)] (v. punti 38, 43, 44) 3. Procedimento giurisdizionale – Atto introduttivo del giudizio – Requisiti di forma – Individuazione dell'oggetto della controversia – Domanda risarcitoria formulata per la prima volta nella replica – Irricevibilità [Artt. 268 e 340 TFUE; regolamento di procedura del Tribunale, art. 76, d) ed e)] (v. paragrafi 48-51) [OSCURATO:PERSONA] una parte, domanda fondata sull’articolo 263 TFUE e diretta all’annullamento della decisione (PESC) 2018/1084 del Consiglio, del 30 luglio 2018, che aggiorna l'elenco delle persone, dei gruppi e delle entità a cui si applicano gli articoli 2, 3 e 4 della posizione comune 2001/931/PESC relativa all'applicazione di misure specifiche per la lotta al terrorismo, e che abroga la decisione (PESC) 2018/475 ( GU 2018, L 194, pag. 144 ), e del regolamento di esecuzione (UE) 2018/1071 del Consiglio, del 30 luglio 2018, che attua l'articolo 2, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 2580/2001, relativo a misure restrittive specifiche, contro determinate persone ed entità, destinate a combattere il terrorismo, e che abroga il regolamento di esecuzione (UE) 2018/468 ( GU 2018, L 194, pag. 23 ), nei limiti in cui riguardano il ricorrente e, dall’altra, domanda basata sull’articolo 268 TFUE e diretta al risarcimento del danno che deriverebbe dall’illegalità di tali atti. Dispositivo 1) Il ricorso è respinto in quanto irricevibile. 2) Il sig. [OSCURATO:PERSONA] Şanli è condannato alle spese.
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