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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 31188/2025

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 28/10/2024 della CORTE APPELLO di LECCEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; N. 13366/25 [OSCURATO:PERSONA] OSSERVA Visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna per il reato di cui all'art. 385 cod. pen); Esaminati i motivi di ricorso; Ritenuto che la censura relativa al vizio di motivazione circa la mancata disapplicazione della recidiva, è priva di specificità in quanto non si confronta con le corrette e non illogiche argomentazioni del giudice di merito (v. in particolare p. 2 là dove si dà atto che i due precedenti a carico del ricorrente denotano un maggior grado di colpevolezza); Rilevato, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 11

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 28/10/2024 della CORTE APPELLO di LECCEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; N. 13366/25 [OSCURATO:PERSONA] OSSERVA Visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna per il reato di cui all'art. 385 cod. pen); Esaminati i motivi di ricorso; Ritenuto che la censura relativa al vizio di motivazione circa la mancata disapplicazione della recidiva, è priva di specificità in quanto non si confronta con le corrette e non illogiche argomentazioni del giudice di merito (v. in particolare p. 2 là dove si dà atto che i due precedenti a carico del ricorrente denotano un maggior grado di colpevolezza); Rilevato, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 11
Sentenza Cassazione n. 31188/2025 — Fons Iuris — Fons Iuris