CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 7 luglio 2026
Cassazione n. 32422/2026
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
3/2025 della Corte d'appello di Napolidato avviso alle parti;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] DIRITTOLetto il ricorso presentato nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA];ritenuto che il primo motivo, con cui si deduce la nullità della sentenza aisensi dell'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen. per mancanza,contraddittorietà o manifesta i l logicità della motivazione in ordineall'affermazione di responsabilità, nonché il terzo motivo, con cui si deduce lanullità della sentenza ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. c), cod. proc. pen. inrelazione all'art. 129 cod. proc. pen., per omessa declaratoria di improcedibilitàcon riferimento al reato di cui all'art. 605 cod. pen., sono inammissibili, in quantoall'udienza del 4 marzo 2025 innanzi alla Corte di appello, ha rinunciato ai relativimotivi di gravame, con la sola eccezione di quello concernente il trattamentosanzionatorio; che tale rinuncia, parziale ma incondizionata, ha determinato ilpassaggio in giudicato della sentenza di primo grado limitatamente ai capioggetto di rinuncia - ivi compresi quelli relativi all'affermazione di responsabilitàe alla condizione di procedibilità del reato di cui all'art. 605 cod. pen. - senza chela Corte di appello fosse tenuta a motivare in ordine ad essi, e ciò anche conriferimento alle questioni rilevabili d'ufficio attinenti a motivi rinunciati (Sez. 2, n.46053 del 21/11/2012, Lombardi, Rv. 255069; Sez. 3, n. 19442 del 19/03/2014,del giudice di appello per effetto della rinuncia, non possono essere dedotte perla prima volta in sede di legittimità, difettando la sentenza impugnata diqualsivoglia statuizione sul punto suscettibile di formare oggetto di censura;che il secondo motivo, nella parte in cui censura, ai sensi dell'art. 606,comma 1, lett. b), cod. proc. pen., l'erronea applicazione dell'art. 62 bis cod.pen. per il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, è delpari inammissibile per le medesime ragioni sopra esposte, atteso che la corte diappello -con motivazione rimasta indenne da censure- ha considerato comerinunciato il relativo motivo di appello, richiamando un orientamento dilegittimità a mente del quale la rinuncia ai motivi di appello, con la solaeccezione di quello concernente la misura della pena, deve intendersicomprensiva anche della rinuncia alla richiesta di riconoscimento dellecircostanze attenuanti generiche, costituendo il trattamento sanzionatorio insenso stretto e la concessione di circostanze attenuanti punti della decisione traloro distinti ed autonomi, le cui ripercussioni sulla determinazione della pena nonintegrano una connessione in senso tecnico ma un mero effetto riflesso (Sez. 6,n. 6583 del 22/01/1991, Bonzagni, Rv. 187426; Sez. 5, n. 7646 del 28/05/1984,Zaro, Rv. 165794; Sez. 2, n. 11761 del 30/01/2014, Khribech, Rv. 259825; Sez.4, n. 9857 del 12/02/2015, Barra, Rv. 262448);che il medesimo secondo motivo, nella parte in cui censura, ai sensidell'art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen., l'erronea applicazione dell'art.133 cod. pen. in relazione alla misura della pena - unico punto non oggetto dirinuncia - è a sua volta inammissibile, giacché mira ad una rivisitazione dellevalutazioni discrezionali del giudice di merito in punto di trattamentosanzionatorio, non consentita in sede di legittimità quando, come nel caso dispecie, la graduazione della pena sia assistita da un apparato motivazionale nonarbitrario e non illogico (Sez. 2, n. 39716 del 12/07/2018, Cicciù, Rv. 273819, inmotivazione; Sez. 2, n. 36104 del 27/04/2017, Mastro, Rv. 271243),risolvendosi il motivo in una proposta di lettura alternativa del merito nonconsentita in sede di legittimità (Sez. 3, n. 18521 del 11/01/2018, Ferri, Rv.273217 - 01; Sez. 5, n. 15041 del 24/10/2018, Barraglia, Rv. 275100 - 01);che, del resto, la Corte territoriale ha specificamente motivato sul punto, dandoapplicabile ratione temporis e provvedendo alla rideterminazione della pena basein conformità alla corretta cornice edittale, con motivazione congrua e priva divizi logici;rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, conla condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della sommadi euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento dellespese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delleammende.Così è deciso, 07/07/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteANTONIO [OSCURATO:PERSONA]