CassazionesentenzaSezione 2
Cassazione n. 15120/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
5 della CORTE di APPELLO di FIRENZEudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona della [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto emettersi declaratoria diinammissibilità del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Con sentenza resa in data 27 ottobre 2025 la Corte d’appello di Firenzeconfermava la sentenza emessa il 12 novembre 2024 dal Giudice per le indaginipreliminari del Tribunale di Firenze con la quale l’imputato [OSCURATO:PERSONA] erastato dichiarato colpevole del reato di tentata rapina impropria aggravata inconcorso e, concessa la circostanza attenuante di cui all’art. 62, n. 4), cod. pen.(l’aver cagionato un danno patrimoniale di speciale tenuità), era statocondannato alle pene di legge.In particolare, al [OSCURATO:PERSONA] era stato contestato di avere, in concorso con altrosoggetto separatamente giudicato, compiuto atti idonei e diretti in modo nonequivoco ad impossessarsi di alcune confezioni di Nutella, sottraendole dagliscaffali di un supermercato, non riuscendo nell’intento per cause indipendentidalla sua volontà, e per avere, immediatamente dopo e al fine di assicurarsi ilpossesso della merce nonché l’impunità, adoperato violenza nei confrontidell’addetto alla sicurezza dell’esercizio commerciale, con il quale aveva avutouno scontro fisico.2. Avverso tale sentenza proponeva ricorso per cassazione l’imputato, per iltramite del proprio difensore, chiedendone l’annullamento e articolando un unicomotivo di doglianza, con il quale deduceva inosservanza o erronea applicazionedella legge penale in relazione alla mancata concessione della circostanzaAssumeva che il fatto doveva essere considerato di lieve entità, avutoriguardo alla particolare tenuità della condotta violenza esercitata, caratterizzataesclusivamente da spinte e strattonamenti, all’esito della quale l’imputato e ilcorreo si erano dimostrati “collaborativi”, circostanza che risultava attestata dalcontenuto dell’annotazione di p.g. in atti.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Il ricorso è inammissibile per essere l’unico motivo manifestamenteinfondato.La Corte d’appello ha reso una motivazione immune da vizi in relazione aldiniego dell’applicazione della circostanza attenuante della lieve entità del fattointrodotta con la sentenza n. 86/2024 della Corte Costituzionale, avendoosservato del tutto congruamente che tale circostanza è “riservata alle ipotesi dilesività davvero minima” e avendo ritenuto che nel caso di specie la lesività dellacondotta non potesse essere considerata minima poiché l’imputato aveva “agitocon la complicità di un’altra persona”, non aveva interrotto la condotta criminosané quando era stato invitato dalla direttrice del supermercato a restituire la mercee neppure a seguito dell’intervento dell’addetto alla sicurezza, al quale avevacagionato lesioni personali prima di darsi alla fuga, circostanze che, ad avvisodella Corte territoriale, denotavano una particolare intensità del dolo nonchéproclività alla commissione di fatti analoghi (v. pag. 5 del provvedimentoimpugnato).La Corte di merito, dunque, ha reso una motivazione immune da vizi inrelazione al diniego della circostanza attenuante in discorso, avendo dato contoin maniera puntuale degli elementi di fatto considerati ai fini della valutazione eavendo tratto da essi conseguenze improntate a logica.2. Alla stregua di tali rilievi il ricorso deve, dunque, essere dichiaratoinammissibile; il ricorrente deve, pertanto, essere condannato, ai sensi dell’art.616 cod. proc. pen., al pagamento delle spese del procedimento. In virtù dellestatuizioni della sentenza della Corte costituzionale del 13 giugno 2000, n. 186,e considerato che non vi è ragione di ritenere che il ricorso sia stato presentatosenza “versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità”,deve, altresì, disporsi che il ricorrente versi la somma, determinata in viaequitativa, di tremila euro in favore della cassa delle ammende. P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento dellespese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delleammende.Così deciso il 04/02/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteMichele [OSCURATO:PERSONA]Agostini