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CassazionedecretoSezione 1Decisione del 8 giugno 2023

Cassazione n. 18728/2023

Testo disponibile della fonte

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ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 22673/2017 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in [OSCURATO:PERSONA] 43, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) rappresentata e difes a dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in [OSCURATO:PERSONA] 45, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che la rappresenta e difende -controricorrente- avverso la SENTENZA d ella CORTE D'APPELLO di PERUGIA n. 164/2017 depositata il 08/03/2017.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 08/06/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA].Fatti di causa [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. ottenne un decreto ingiuntivo contro l’Azienda ospedaliera di Perugia per il pagamento di forniture di medicinali ed emoderivati.

Al fondo pose di esser risultata aggiudicataria del bando dopo la procedura a evidenza pubblicadel 13-10 - 2006 .

L’Azienda propose opposizione e l’adito Tribunale di Perugia l’accolse, revocando il decreto ingiuntivo, perché alcune fatture erano state pagate prima del procedimento monitorio ( e comunque prima della notificazione del decreto ), mentre altre erano risultate relative a pretese non dovute.

Il gravame della società è stato respinto dalla Corte d’appello di Perugia con sentenza depositata l’[OSCURATO:DATA_NASCITA].

Novartis ha proposto ricorso per cassazione in quattro motivi , illustrati da memoria.

L’Azienda ospedaliera ha replicato con controricorso.

Ragioni della decisione

I. – Col primo motivo la ricorrente denunzia la n ullità della sentenza per violazione degli artt. 112 e 116 cod. proc. civ. e mancata corrispondenzatra chiesto e pronunciato, nonché per violazione dell’art.2697 cod. civ.

Lamenta che la corte territoriale, dopo aver riconosciuto che la domanda esclusa dal giudice del monitorio, relativa all’importo recato da sette note di debito, poteva essere riproposta in sede di opposizione, abbiatuttavia respinto l’afferente primo motivo d’appello indebitamente restringendo il tema decisionale.

Ciò sarebbe stato fatto senza valutare la documentazione prodotta.

II. -Il motivo è inammissibile.

La corte d’appello, sebbene con motivazione in parte ridondante e non limpidissima, ha nel punto fondamentale affermato che la domanda non accolta in sede monitoria –tale essendo quella alla quale allude la ricorrente – sebbene riproponibile nel giudizio di opposizione era tuttavia infondata nel merito.

Lo era perdue ragioni: (i) perché l’oggetto del giudizio, in base alla stessa prospettazione di parte, era da intendere limitato alle prestazioni di cui al bando di gara UEper la fornitura di farmaci, avente validità dal 1 - 5 - 2007 al 30 - 4 - 2011 (tenuto conto della proroga del termine finale del 30-4-2010), sicché le fatture e le note di debito evocate dall’impugnante non potevano riferirsi al rapporto in quanto aventi a oggetto un periodo anteriore; (ii) perché in ogni caso le note non erano state prodotte, né erano state fornite prove in ordine all’asserito inizio di decorrenzadella mora.

Attesa la totale carenza espositiva del mezzo, non si comprende in qual senso con tale statuizione il giudice a quo avrebbe infranto – secondo la ricorrente -l’art. 112 cod. proc. civ.

Si è difatti trattato di una valutazione di pieno merito, oltre tutto nella prima parte (vale a dire nel riferimento all’oggetto del contendere) neppure censurata.

Invocare in questa situazione una presunta violazione della regola di riparto di cui all’art. 2697 cod. civ. è cosa priv a di qualsivoglia relazione con la decisione impugnata, non avendo la corte deciso imponendo oneri probatori distonici, ma molto più banalmente valutando (essa)il materiale documentale a disposizione.

III. - I restanti tre motivi sono astretti d alla comune premessa dell’operatività del sistema degli sconti tariffari di cui al d.lgs. n. 296del 2006, art. 1, comma 796.

I motivi sono i seguenti: (i) violazione o falsa applicazione del d.lgs. n. 296 del 2006, art. 1, comma 796, perché nel rigettare il secondo e il terzo motivo d’appello la corte si sarebbe posta in contrasto col sistema cd. di pay - back introdottoin ragione della possibile sospensione della riduzione del 5 % sui prezzi al pubblico dei farmaci anche in relazione ai contratti già in esserecon le singole aziende ospedaliere;(ii) nullità della sentenza per violazione degli artt. 1418 cod. civ. e 4 del d.lgs. n. 231 del 2002, visto che l a data di ricevimento delle fatture non era stata contestata e i termini di pagamento di cui al d.lgs. citato (trenta giorni dal ricevimento della fatturastessa) sono imperativi per la pubblica amministrazione, per cui non consentono accordi in deroga; (iii) violazione o falsa applicazione dell’art. 1224, secondo comma, cod. civ. e6 del d.lgs. n. 231 del 2002, perché l’accoglimento dei motivi suddetti avrebbe dovuto rifluire su l profilo della domanda di risarcimento del maggior danno, derivante dal non avere Novartis potuto fruire delle somme a lei dovute reinvestendole nell’attività imprenditoriale esercitata.

IV. - Il secondo motivo è in parte infondato e in parte inammissibile,perché nella sua genericità neppure consente di stabilire unlivello di coerenza con la ratio della sentenza .

La sorte di tale motivo assorbe i restanti, determinandone automaticamente il rigetto.

V. -L’art. 1, comma 796, del d.lgs. n. 296 del 2006 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - legge finanziaria 2007), operando in un quadro di garanzia per il rispetto degli obblighi comunitari e per la realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica per il triennio 2007-2009 enell’ottica di un patto nazionale per la saluteattuativo del protocollo di intesa tra il Governo, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, ha previsto per laparte che qui interessa,alla lettera f), che: “f) per gli anni 2007 e seguenti sono confermate le misure di contenimento della spesa farmaceutica assunte dall'Agenzia italiana del farmaco (AIFA) ai fini del rispetto dei tetti stabiliti dall'articolo 48, comma 1, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, con le deliberazioni del consiglio di amministrazione n. 34 del 22 dicembre 2005, n. 18 dell'8 giugno 2006, n. 21 del 21 giugno 2006,n. 25 del 20 settembre 2006 e n. 26 del 27 settembre 2006, salvo rideterminazioni delle medesime da parte dell'AIFA stessa sulla base del monitoraggio degli andamenti effettivi della spesa”.

Ha inoltre precisato alla successiva lettera g) che: “g) in riferimento alla disposizione di cui alla lettera f) del presente comma, per il periodo 1° marzo 2007-29 febbraio 2008 e limitatamente ad un importo di manovra pari a 807 milioni di euro di cui 583,7 milioni a carico delle aziende farmaceutiche, 178,7 milioni a carico dei farmacisti e 44,6 milioni a carico dei grossisti, sulla base di tabelle di equivalenza degli effetti economico-finanziari per il Servizio sanitario nazionale, approvate dall'AIFA e definite per regione e per azienda farmaceutica, le singole aziende farmaceutiche, entro il termine perentorio del 30 gennaio 2007, possono chiedere alla medesima AIFA la sospensione, nei confronti di tutti i propri farmaci, della misura della ulteriore riduzione del 5 per cento dei prezzi di cui alla deliberazione del consiglio di amministrazione dell'AIFA n. 26 del 27 settembre 2006”.

In tal caso, e cioè per ottenere la sospensione della misura della “ulteriore riduzione del 5 per cento dei prezzi”,la norma ha precisato che: - “ l a richiesta deve essere corredata dalla contestuale dichiarazione di impegno al versamento, a favore delle regioni interessate, degli importi, al lordo dell'IVA, indicati nelle tabelle di equivalenza approvate dall'AlFA, secondo le modalità indicate nella presente disposizione normativa e nei provvedimenti attuativi dell'AIFA, per un importo complessivo equivalente a quello derivante, a livello nazionale, dalla riduzione del 5 per cento dei prezzi dei propri farmaci”; -“l'AIFA delibera, entro il 10 febbraio 2007, l'approvazione della richiesta delle singole aziende farmaceutiche e dispone, con decorrenza 1° marzo 2007, il ripristino dei prezzi dei relativi farmaci in vigore il 30 settembre 2006, subordinando tale ripristino al versamento, da parte dell'azienda farmaceutica, degli importi dovuti alle singole regioni e all'erario in base alle tabelle di equivalenza, in tre rate di pari importo da corrispondersi entro i termini improrogabili del 20 febbraio 2007, 20 giugno 2007 e 20 settembre 2007”; - “ g li importi determinati dall'AIF A ai sensi del secondo periodo sono versati per il 90,91 per cento alle singole regioni e per il 9,09 per cento all'erario, senza possibilitàdi compensazione, secondo le modalità indicate all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241”; - “ g li atti che attestano il versamento alle singole regioni e all'erario devono essere inviati da ciascuna azienda farmaceutica contestualmente all'AIFA, al Ministero dell'economia e delle finanze e al Ministero della salute rispettivamente entro il 22 febbraio 2007, 22 giugno 2007 e 22 settembre 2007”; - “ l a mancata corresponsione, nei termini previsti, a ciascuna regione di una rata comporta, per i farmaci dell'azienda farmaceutica inadempiente, l'automatico ripristino, dal primo giorno del mese successivo, del prezzo dei farmaci in vigore il 1° ottobre 2006”.

VI. –Nell’indicata prospettiva la legge ha quindi stabilito un ben delineato e complesso procedimento col fine di consentir e all’AIFA di accettare la eventuale esplicita domanda di un’impresa farmaceutica di essere esonerata dalla misura di contenimento integrata dalla “ulteriore riduzione”del 5 per cento dei prezzi stabiliti.

VII. -Il problema posto dalla ricorrente attiene al significato della previsione di cui alla richiamatalett. g).

Si dice che tale precetto abbia introdotto un regime di pay-back tale da imporsi anche alle aziende ospedalieree in relazione ai contratti già in essere, con conseguente diritto alla sospensione della riduzione del 5 % sui prezzi al pubblico dei farmaci.

L’assunto non ha fondamento.

Questa Corte ha già negato validità all a tesi della casa farmaceutica secondo cui il citato meccanismo di sospensione del la riduzione del prezzo dei farmaci e di conseguente mantenimento del prezzo pieno costituirebbe una sorta di integrazione autoritativa e imperativa delle clausole negoziali contenute in un capitolato regolante i contratti anteriormente conc lus i con le aziende ospedalier e ( v.

Cass. Sez. 1 n. 16031-23).

Ciò in quanto non può ritenersi che l’articolata disciplina del pay- back introdotta dalla legge citata abbia inteso sostituire anche la disciplina dei contratti conclusi tra aziende sanitarie e aziende farmaceutiche, non essendo riscontrabile alcuna specifica previsione in tal senso.

In definitiva non può sostenersi che sia derivato dalla legge un effetto sostitutivo di condizioni contrattuali già in essere ( e anteriormente concluse) tra un ’azienda farmaceutica e le strutture pubbliche.

VIII. –Tale constatazione toglie validità alla tesi sostenuta dalla ricorrente in iure.

Dopodiché va aggiunto che la tesi non è perspicua neppure in relazione a ciò che ha accertato la corte d’appelloin punto di fatto.

La corte d’appello ha stabilito che in base all’art. 11 del capitolato la società offerente avrebbe dovuto dichiarare la propria disponibilità a mantenere i prezzi dei farmaci indicati nell’offerta fissi per tutta la durata della fornitura, e che in caso di dichiarata disponibilità nulla in più – sempre secondo il bando - avrebbe potuto pretendere in caso di ipotetiche variazioni, a qualsiasi titolo.

Ha soggiunto –sempre in fatto - che Novartis aveva manifestato espressamente tale disponibilità, sicché l’adesione al sistema cd. pay- back, implicandouna scelta estrinseca (di richiedere l’autorizzazione alla sospensione della riduzione del 5 % del prezzo dei farmaci), non avrebbe comunque potuto rifluire sul prezzo della fornitura in questione, siccome in quel senso già fissato col contratto inter partes.

IX. - L a genericità dell’argomentazione della ricorrente , oltre a contrastare col diverso orientamento di questa Corte, non consente neppure di stabilire quale sia il nesso tra l’eventuale richiesta da essa fatta all’AIFA per ottenere la sospensione, nei confronti di tutti i propri farmaci, della misura della ulteriore riduzione del 5 per cento dei prezzi di cui alla deliberazione del consiglio di amministrazione dell'AIFA n. 26 del 27 settembre 2006(richiesta relativamente alla quale il ricorso non menzione neppure i riferimenti concreti, né specifica se e quale esito abbia avuto da parte dell’ ente ) e i prezz i già concordati nel caso concreto,con l’azienda ospedaliera perugina, ai sensi del bando di cui si tratta.

Discutendosi dell’aggiudicazione di una procedura a evidenza pubblica nella quale i prezzi dei farmaci erano stati predeterminati dall’offerente e indicati come stabili per l’intero periodo della fornitura, non è neppure indicato nel ricorso , con la specificità che si imporrebbe secondo il fine di autosufficienza, se il contratto fosse stato esso stesso stipulato previa ricezione di un qualche sconto tariffario.

In definitiva può osservarsi che l’argomentazione della ricorrente rimane fine a sé stessa e sotto nessun profilo, né generale né concreto, è idonea a rifluire sulla portata della decisione di merito.

X. –Le spese seguono la soccombenza. p.q.m.

La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente alle spese processuali, che liquida in 12.200,00 EUR, di cui 200,00 EUR per esborsai, oltre accessori e rimborso forfetario di spese generali nella massima percentuale di legge.

Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 22673/2017 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in [OSCURATO:PERSONA] 43, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) rappresentata e difes a dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in [OSCURATO:PERSONA] 45, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che la rappresenta e difende -controricorrente- avverso la SENTENZA d ella CORTE D'APPELLO di PERUGIA n. 164/2017 depositata il 08/03/2017. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 08/06/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA].Fatti di causa [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. ottenne un decreto ingiuntivo contro l’Azienda ospedaliera di Perugia per il pagamento di forniture di medicinali ed emoderivati. Al fondo pose di esser risultata aggiudicataria del bando dopo la procedura a evidenza pubblicadel 13-10 - 2006 . L’Azienda propose opposizione e l’adito Tribunale di Perugia l’accolse, revocando il decreto ingiuntivo, perché alcune fatture erano state pagate prima del procedimento monitorio ( e comunque prima della notificazione del decreto ), mentre altre erano risultate relative a pretese non dovute. Il gravame della società è stato respinto dalla Corte d’appello di Perugia con sentenza depositata l’[OSCURATO:DATA_NASCITA]. Novartis ha proposto ricorso per cassazione in quattro motivi , illustrati da memoria. L’Azienda ospedaliera ha replicato con controricorso. Ragioni della decisione I. – Col primo motivo la ricorrente denunzia la n ullità della sentenza per violazione degli artt. 112 e 116 cod. proc. civ. e mancata corrispondenzatra chiesto e pronunciato, nonché per violazione dell’art.2697 cod. civ. Lamenta che la corte territoriale, dopo aver riconosciuto che la domanda esclusa dal giudice del monitorio, relativa all’importo recato da sette note di debito, poteva essere riproposta in sede di opposizione, abbiatuttavia respinto l’afferente primo motivo d’appello indebitamente restringendo il tema decisionale. Ciò sarebbe stato fatto senza valutare la documentazione prodotta. II. -Il motivo è inammissibile. La corte d’appello, sebbene con motivazione in parte ridondante e non limpidissima, ha nel punto fondamentale affermato che la domanda non accolta in sede monitoria –tale essendo quella alla quale allude la ricorrente – sebbene riproponibile nel giudizio di opposizione era tuttavia infondata nel merito. Lo era perdue ragioni: (i) perché l’oggetto del giudizio, in base alla stessa prospettazione di parte, era da intendere limitato alle prestazioni di cui al bando di gara UEper la fornitura di farmaci, avente validità dal 1 - 5 - 2007 al 30 - 4 - 2011 (tenuto conto della proroga del termine finale del 30-4-2010), sicché le fatture e le note di debito evocate dall’impugnante non potevano riferirsi al rapporto in quanto aventi a oggetto un periodo anteriore; (ii) perché in ogni caso le note non erano state prodotte, né erano state fornite prove in ordine all’asserito inizio di decorrenzadella mora. Attesa la totale carenza espositiva del mezzo, non si comprende in qual senso con tale statuizione il giudice a quo avrebbe infranto – secondo la ricorrente -l’art. 112 cod. proc. civ. Si è difatti trattato di una valutazione di pieno merito, oltre tutto nella prima parte (vale a dire nel riferimento all’oggetto del contendere) neppure censurata. Invocare in questa situazione una presunta violazione della regola di riparto di cui all’art. 2697 cod. civ. è cosa priv a di qualsivoglia relazione con la decisione impugnata, non avendo la corte deciso imponendo oneri probatori distonici, ma molto più banalmente valutando (essa)il materiale documentale a disposizione. III. - I restanti tre motivi sono astretti d alla comune premessa dell’operatività del sistema degli sconti tariffari di cui al d.lgs. n. 296del 2006, art. 1, comma 796. I motivi sono i seguenti: (i) violazione o falsa applicazione del d.lgs. n. 296 del 2006, art. 1, comma 796, perché nel rigettare il secondo e il terzo motivo d’appello la corte si sarebbe posta in contrasto col sistema cd. di pay - back introdottoin ragione della possibile sospensione della riduzione del 5 % sui prezzi al pubblico dei farmaci anche in relazione ai contratti già in esserecon le singole aziende ospedaliere;(ii) nullità della sentenza per violazione degli artt. 1418 cod. civ. e 4 del d.lgs. n. 231 del 2002, visto che l a data di ricevimento delle fatture non era stata contestata e i termini di pagamento di cui al d.lgs. citato (trenta giorni dal ricevimento della fatturastessa) sono imperativi per la pubblica amministrazione, per cui non consentono accordi in deroga; (iii) violazione o falsa applicazione dell’art. 1224, secondo comma, cod. civ. e6 del d.lgs. n. 231 del 2002, perché l’accoglimento dei motivi suddetti avrebbe dovuto rifluire su l profilo della domanda di risarcimento del maggior danno, derivante dal non avere Novartis potuto fruire delle somme a lei dovute reinvestendole nell’attività imprenditoriale esercitata. IV. - Il secondo motivo è in parte infondato e in parte inammissibile,perché nella sua genericità neppure consente di stabilire unlivello di coerenza con la ratio della sentenza . La sorte di tale motivo assorbe i restanti, determinandone automaticamente il rigetto. V. -L’art. 1, comma 796, del d.lgs. n. 296 del 2006 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - legge finanziaria 2007), operando in un quadro di garanzia per il rispetto degli obblighi comunitari e per la realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica per il triennio 2007-2009 enell’ottica di un patto nazionale per la saluteattuativo del protocollo di intesa tra il Governo, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, ha previsto per laparte che qui interessa,alla lettera f), che: “f) per gli anni 2007 e seguenti sono confermate le misure di contenimento della spesa farmaceutica assunte dall'Agenzia italiana del farmaco (AIFA) ai fini del rispetto dei tetti stabiliti dall'articolo 48, comma 1, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, con le deliberazioni del consiglio di amministrazione n. 34 del 22 dicembre 2005, n. 18 dell'8 giugno 2006, n. 21 del 21 giugno 2006,n. 25 del 20 settembre 2006 e n. 26 del 27 settembre 2006, salvo rideterminazioni delle medesime da parte dell'AIFA stessa sulla base del monitoraggio degli andamenti effettivi della spesa”. Ha inoltre precisato alla successiva lettera g) che: “g) in riferimento alla disposizione di cui alla lettera f) del presente comma, per il periodo 1° marzo 2007-29 febbraio 2008 e limitatamente ad un importo di manovra pari a 807 milioni di euro di cui 583,7 milioni a carico delle aziende farmaceutiche, 178,7 milioni a carico dei farmacisti e 44,6 milioni a carico dei grossisti, sulla base di tabelle di equivalenza degli effetti economico-finanziari per il Servizio sanitario nazionale, approvate dall'AIFA e definite per regione e per azienda farmaceutica, le singole aziende farmaceutiche, entro il termine perentorio del 30 gennaio 2007, possono chiedere alla medesima AIFA la sospensione, nei confronti di tutti i propri farmaci, della misura della ulteriore riduzione del 5 per cento dei prezzi di cui alla deliberazione del consiglio di amministrazione dell'AIFA n. 26 del 27 settembre 2006”. In tal caso, e cioè per ottenere la sospensione della misura della “ulteriore riduzione del 5 per cento dei prezzi”,la norma ha precisato che: - “ l a richiesta deve essere corredata dalla contestuale dichiarazione di impegno al versamento, a favore delle regioni interessate, degli importi, al lordo dell'IVA, indicati nelle tabelle di equivalenza approvate dall'AlFA, secondo le modalità indicate nella presente disposizione normativa e nei provvedimenti attuativi dell'AIFA, per un importo complessivo equivalente a quello derivante, a livello nazionale, dalla riduzione del 5 per cento dei prezzi dei propri farmaci”; -“l'AIFA delibera, entro il 10 febbraio 2007, l'approvazione della richiesta delle singole aziende farmaceutiche e dispone, con decorrenza 1° marzo 2007, il ripristino dei prezzi dei relativi farmaci in vigore il 30 settembre 2006, subordinando tale ripristino al versamento, da parte dell'azienda farmaceutica, degli importi dovuti alle singole regioni e all'erario in base alle tabelle di equivalenza, in tre rate di pari importo da corrispondersi entro i termini improrogabili del 20 febbraio 2007, 20 giugno 2007 e 20 settembre 2007”; - “ g li importi determinati dall'AIF A ai sensi del secondo periodo sono versati per il 90,91 per cento alle singole regioni e per il 9,09 per cento all'erario, senza possibilitàdi compensazione, secondo le modalità indicate all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241”; - “ g li atti che attestano il versamento alle singole regioni e all'erario devono essere inviati da ciascuna azienda farmaceutica contestualmente all'AIFA, al Ministero dell'economia e delle finanze e al Ministero della salute rispettivamente entro il 22 febbraio 2007, 22 giugno 2007 e 22 settembre 2007”; - “ l a mancata corresponsione, nei termini previsti, a ciascuna regione di una rata comporta, per i farmaci dell'azienda farmaceutica inadempiente, l'automatico ripristino, dal primo giorno del mese successivo, del prezzo dei farmaci in vigore il 1° ottobre 2006”. VI. –Nell’indicata prospettiva la legge ha quindi stabilito un ben delineato e complesso procedimento col fine di consentir e all’AIFA di accettare la eventuale esplicita domanda di un’impresa farmaceutica di essere esonerata dalla misura di contenimento integrata dalla “ulteriore riduzione”del 5 per cento dei prezzi stabiliti. VII. -Il problema posto dalla ricorrente attiene al significato della previsione di cui alla richiamatalett. g). Si dice che tale precetto abbia introdotto un regime di pay-back tale da imporsi anche alle aziende ospedalieree in relazione ai contratti già in essere, con conseguente diritto alla sospensione della riduzione del 5 % sui prezzi al pubblico dei farmaci. L’assunto non ha fondamento. Questa Corte ha già negato validità all a tesi della casa farmaceutica secondo cui il citato meccanismo di sospensione del la riduzione del prezzo dei farmaci e di conseguente mantenimento del prezzo pieno costituirebbe una sorta di integrazione autoritativa e imperativa delle clausole negoziali contenute in un capitolato regolante i contratti anteriormente conc lus i con le aziende ospedalier e ( v. Cass. Sez. 1 n. 16031-23). Ciò in quanto non può ritenersi che l’articolata disciplina del pay- back introdotta dalla legge citata abbia inteso sostituire anche la disciplina dei contratti conclusi tra aziende sanitarie e aziende farmaceutiche, non essendo riscontrabile alcuna specifica previsione in tal senso. In definitiva non può sostenersi che sia derivato dalla legge un effetto sostitutivo di condizioni contrattuali già in essere ( e anteriormente concluse) tra un ’azienda farmaceutica e le strutture pubbliche. VIII. –Tale constatazione toglie validità alla tesi sostenuta dalla ricorrente in iure. Dopodiché va aggiunto che la tesi non è perspicua neppure in relazione a ciò che ha accertato la corte d’appelloin punto di fatto. La corte d’appello ha stabilito che in base all’art. 11 del capitolato la società offerente avrebbe dovuto dichiarare la propria disponibilità a mantenere i prezzi dei farmaci indicati nell’offerta fissi per tutta la durata della fornitura, e che in caso di dichiarata disponibilità nulla in più – sempre secondo il bando - avrebbe potuto pretendere in caso di ipotetiche variazioni, a qualsiasi titolo. Ha soggiunto –sempre in fatto - che Novartis aveva manifestato espressamente tale disponibilità, sicché l’adesione al sistema cd. pay- back, implicandouna scelta estrinseca (di richiedere l’autorizzazione alla sospensione della riduzione del 5 % del prezzo dei farmaci), non avrebbe comunque potuto rifluire sul prezzo della fornitura in questione, siccome in quel senso già fissato col contratto inter partes. IX. - L a genericità dell’argomentazione della ricorrente , oltre a contrastare col diverso orientamento di questa Corte, non consente neppure di stabilire quale sia il nesso tra l’eventuale richiesta da essa fatta all’AIFA per ottenere la sospensione, nei confronti di tutti i propri farmaci, della misura della ulteriore riduzione del 5 per cento dei prezzi di cui alla deliberazione del consiglio di amministrazione dell'AIFA n. 26 del 27 settembre 2006(richiesta relativamente alla quale il ricorso non menzione neppure i riferimenti concreti, né specifica se e quale esito abbia avuto da parte dell’ ente ) e i prezz i già concordati nel caso concreto,con l’azienda ospedaliera perugina, ai sensi del bando di cui si tratta. Discutendosi dell’aggiudicazione di una procedura a evidenza pubblica nella quale i prezzi dei farmaci erano stati predeterminati dall’offerente e indicati come stabili per l’intero periodo della fornitura, non è neppure indicato nel ricorso , con la specificità che si imporrebbe secondo il fine di autosufficienza, se il contratto fosse stato esso stesso stipulato previa ricezione di un qualche sconto tariffario. In definitiva può osservarsi che l’argomentazione della ricorrente rimane fine a sé stessa e sotto nessun profilo, né generale né concreto, è idonea a rifluire sulla portata della decisione di merito. X. –Le spese seguono la soccombenza. p.q.m. La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente alle spese processuali, che liquida in 12.200,00 EUR, di cui 200,00 EUR per esborsai, oltre accessori e rimborso forfetario di spese generali nella massima percentuale di legge. Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da
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