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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 23 aprile 2026

Cassazione n. 17842/2026

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ale di sorveglianza di Palermodato avviso alle parti;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] che [OSCURATO:PERSONA] ricorre per cassazione avverso l’ordinanza inpreambolo, con cui il Tribunale di sorveglianza di Palermo ha rigettato la sua istanza diaffidamento in prova al servizio sociale e di semilibertà e, con l’unico motivo, denuncia che ilGiudice specializzato avrebbe, in modo contraddittorio, sottovalutato gli elementi favorevolirisultanti dall'osservazione penitenziaria (condotta carceraria regolare e piena adesione alpercorso rieducativo) e, quindi, negato l’accesso al beneficio, previa formulazione di uningiustificato giudizio prognostico sfavorevole circa il pericolo di reiterazione di reati; ribadito il principio affermato in sede di legittimità secondo cui la concessione dellemisure alternative alla detenzione è rimessa alla valutazione discrezionale della magistraturadi sorveglianza, che deve verificare, al di fuori di ogni automatismo, la meritevolezza delcondannato in relazione al beneficio richiesto e l’idoneità di quest’ultimo a facilitarne ilreinserimento sociale (da ultimo, Sez. 1, n. 8712 del 08/02/2012, Tanzi, Rv. 252921-01); ricordato nel caso dell’affidamento in prova il giudice, basandosi sulle relazioniprovenienti dagli organi deputati all’osservazione del condannato medesimo, ma senzaessere vincolato ai giudizi ivi espressi, deve apprezzare le riferite informazioni sulla suapersonalità e sul suo stile di vita, parametrandone la rilevanza ai fini della decisione alleistanze rieducative sottostanti la misura e ai profili di pericolosità residua dell’interessato; ritenuto che è nell’alveo di tali principi che si è mosso il Tribunale di sorveglianza che,difatti, ha espressamente preso in esame tutte le risultanze del trattamento, ivi compresequelle di segno opposto a quelle sunteggiate nel ricorso (vi si evidenzia, invero, che ilpercorso trattamentale è ancora ad uno stadio iniziale) e, quindi, con motivazione nonlacunosa ed esente da profili di illogicità, le ha ritenute di pregnanza tale da giustificare ildiniego del provvedimento di ammissione alla misura invocata; ritenuto, pertanto, che tale decisione è conforme al principio enunciato dallagiurisprudenza di legittimità della gradualità della concessione dei benefici penitenziari che,pur non costituendo una regola assoluta è codificata, risponde a un razionaleapprezzamento delle esigenze rieducative di previsione cui è ispirato il principio stesso deltrattamento penitenziario (Sez. 1 n. 22443 del 17/01/2019, Froncillo, Rv. 267213; Sez. 1 n.27264 del 14/01/2015, Sicari, Rv. 264037; Sez. 1 n. 15064 del 06/03/2003, Chiara, Rv.224029); ritenuto che si tratta di motivazione né illegittima, né mancante o contraddittoria, cui ilricorrente non contrappone alcun argomento suscettibile d’inficiarne la tenuta, sicché ilricorso deve essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente alpagamento delle spese processuali e – per i profili di colpa connessi all’irritualitàdell’impugnazione (Corte cost. n. 186 del 2000) – di una somma in favore della Cassa delleammende che si stima equo determinare, in rapporto alle questioni dedotte, in euro tremila; P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle speseprocessuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.Così è deciso, 23/04/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteEVA [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ale di sorveglianza di Palermodato avviso alle parti;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] che [OSCURATO:PERSONA] ricorre per cassazione avverso l’ordinanza inpreambolo, con cui il Tribunale di sorveglianza di Palermo ha rigettato la sua istanza diaffidamento in prova al servizio sociale e di semilibertà e, con l’unico motivo, denuncia che ilGiudice specializzato avrebbe, in modo contraddittorio, sottovalutato gli elementi favorevolirisultanti dall'osservazione penitenziaria (condotta carceraria regolare e piena adesione alpercorso rieducativo) e, quindi, negato l’accesso al beneficio, previa formulazione di uningiustificato giudizio prognostico sfavorevole circa il pericolo di reiterazione di reati; ribadito il principio affermato in sede di legittimità secondo cui la concessione dellemisure alternative alla detenzione è rimessa alla valutazione discrezionale della magistraturadi sorveglianza, che deve verificare, al di fuori di ogni automatismo, la meritevolezza delcondannato in relazione al beneficio richiesto e l’idoneità di quest’ultimo a facilitarne ilreinserimento sociale (da ultimo, Sez. 1, n. 8712 del 08/02/2012, Tanzi, Rv. 252921-01); ricordato nel caso dell’affidamento in prova il giudice, basandosi sulle relazioniprovenienti dagli organi deputati all’osservazione del condannato medesimo, ma senzaessere vincolato ai giudizi ivi espressi, deve apprezzare le riferite informazioni sulla suapersonalità e sul suo stile di vita, parametrandone la rilevanza ai fini della decisione alleistanze rieducative sottostanti la misura e ai profili di pericolosità residua dell’interessato; ritenuto che è nell’alveo di tali principi che si è mosso il Tribunale di sorveglianza che,difatti, ha espressamente preso in esame tutte le risultanze del trattamento, ivi compresequelle di segno opposto a quelle sunteggiate nel ricorso (vi si evidenzia, invero, che ilpercorso trattamentale è ancora ad uno stadio iniziale) e, quindi, con motivazione nonlacunosa ed esente da profili di illogicità, le ha ritenute di pregnanza tale da giustificare ildiniego del provvedimento di ammissione alla misura invocata; ritenuto, pertanto, che tale decisione è conforme al principio enunciato dallagiurisprudenza di legittimità della gradualità della concessione dei benefici penitenziari che,pur non costituendo una regola assoluta è codificata, risponde a un razionaleapprezzamento delle esigenze rieducative di previsione cui è ispirato il principio stesso deltrattamento penitenziario (Sez. 1 n. 22443 del 17/01/2019, Froncillo, Rv. 267213; Sez. 1 n.27264 del 14/01/2015, Sicari, Rv. 264037; Sez. 1 n. 15064 del 06/03/2003, Chiara, Rv.224029); ritenuto che si tratta di motivazione né illegittima, né mancante o contraddittoria, cui ilricorrente non contrappone alcun argomento suscettibile d’inficiarne la tenuta, sicché ilricorso deve essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente alpagamento delle spese processuali e – per i profili di colpa connessi all’irritualitàdell’impugnazione (Corte cost. n. 186 del 2000) – di una somma in favore della Cassa delleammende che si stima equo determinare, in rapporto alle questioni dedotte, in euro tremila; P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle speseprocessuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.Così è deciso, 23/04/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteEVA [OSCURATO:PERSONA]
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