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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 22667/2023

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a seguente ORDINANZA vista la richiesta di rimessione proposta da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE APPELLO di ROMAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette/sentite le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] udito il difensore [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA]

1. [OSCURATO:PERSONA] propone ricorso per cassazione avverso l'ordinanza in data 24 ottobre 2022, con la quale la Corte di appello di Roma ha disposto il rinvio dell'udienza all'8 novembre 2022 al fine di consentire alle parti civili di esaminare l'istanza di rimessione del processo, depositata in udienza nel suo interesse, e di controdedurre in ordine ad essa.

2. Denuncia, con un solo motivo, la violazione degli artt. 3, 24, 111 Cost., dell'art. 6 CEDU e 45 e 46 cod. proc. pen. e, comunque, l'abnormità del provvedimento.

Eccepisce, al riguardo, per un verso, che la legge processuale prevede che il deposito dell'istanza di rimessione sia seguito e non, invece, preceduto dalla notifica alle altre parti dell'istanza medesima; per altro verso, che il giudice, intervenendo in un rapporto tra le parti estraneo alla dialettica processuale, aveva non solo posto in essere un atto strutturalmente incompatibile con la sequenza del procedimento di rinnessione, ma aveva anche determinato una stasi nell'ordinato e celere sviluppo del procedimento stesso.

3. Il ricorso è inammissibile.

3.1. Alla stregua del principio di tassatività e tipicità dei mezzi di impugnazione, stabilito dall'art. 568, comma 1, cod. proc. pen., si devono ritenere non impugnabili tutti quei provvedimenti per i quali non è previsto uno specifico gravame: e tale è, appunto, l'ordinanza di rinvio quivi impugnata, tanto più in considerazione della sua natura ordinatoria e non decisoria.

3.2. Il provvedimento censurato, ancorché non coincidente con nessuno degli atti che compongono la sequenza del sub-procedimento regolato dall'art. 45 e segg. cod. proc. pen., non può dirsi, comunque, abnorme.

Infatti, il differimento dell'udienza, per consentire alle altre parti di interloquire sull'istanza di remissione, non solo rientra tra i poteri astrattamente attribuiti al giudice — di modo che, quand'anche disposto illegittimamente, non si caratterizza per una singolarità tale da porsi al di fuori del sistema organico della legge processuale (Sez.

U, n. 25957 del 26/03/2009, Toni, Rv. 243590; Sez. 2, n. 2484 del 21/10/2014, dep. 2015, Rv. 262275) -, ma non ha determinato neppure la stasi del procedimento e l'impossibilità di proseguirlo (Sez.

U, n. 26 del 24/11/1999, dep. 2000, Rv. 215094), come dimostrato dal rilievo che l'istanza di remissione è stata poi tempestivamente e regolarmente trasmessa dal giudice alla Corte di Cassazione.

4. La declaratoria di inammissibilità del ricorso, scrutinato de plano ex art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen., comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 4.000,00 a favore della Cassa delle ammende. 1 )°i P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 4.000,00 in favore della Cassa delle Ammende

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA vista la richiesta di rimessione proposta da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE APPELLO di ROMAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette/sentite le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] udito il difensore [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] propone ricorso per cassazione avverso l'ordinanza in data 24 ottobre 2022, con la quale la Corte di appello di Roma ha disposto il rinvio dell'udienza all'8 novembre 2022 al fine di consentire alle parti civili di esaminare l'istanza di rimessione del processo, depositata in udienza nel suo interesse, e di controdedurre in ordine ad essa. 2. Denuncia, con un solo motivo, la violazione degli artt. 3, 24, 111 Cost., dell'art. 6 CEDU e 45 e 46 cod. proc. pen. e, comunque, l'abnormità del provvedimento. Eccepisce, al riguardo, per un verso, che la legge processuale prevede che il deposito dell'istanza di rimessione sia seguito e non, invece, preceduto dalla notifica alle altre parti dell'istanza medesima; per altro verso, che il giudice, intervenendo in un rapporto tra le parti estraneo alla dialettica processuale, aveva non solo posto in essere un atto strutturalmente incompatibile con la sequenza del procedimento di rinnessione, ma aveva anche determinato una stasi nell'ordinato e celere sviluppo del procedimento stesso. 3. Il ricorso è inammissibile. 3.1. Alla stregua del principio di tassatività e tipicità dei mezzi di impugnazione, stabilito dall'art. 568, comma 1, cod. proc. pen., si devono ritenere non impugnabili tutti quei provvedimenti per i quali non è previsto uno specifico gravame: e tale è, appunto, l'ordinanza di rinvio quivi impugnata, tanto più in considerazione della sua natura ordinatoria e non decisoria. 3.2. Il provvedimento censurato, ancorché non coincidente con nessuno degli atti che compongono la sequenza del sub-procedimento regolato dall'art. 45 e segg. cod. proc. pen., non può dirsi, comunque, abnorme. Infatti, il differimento dell'udienza, per consentire alle altre parti di interloquire sull'istanza di remissione, non solo rientra tra i poteri astrattamente attribuiti al giudice — di modo che, quand'anche disposto illegittimamente, non si caratterizza per una singolarità tale da porsi al di fuori del sistema organico della legge processuale (Sez. U, n. 25957 del 26/03/2009, Toni, Rv. 243590; Sez. 2, n. 2484 del 21/10/2014, dep. 2015, Rv. 262275) -, ma non ha determinato neppure la stasi del procedimento e l'impossibilità di proseguirlo (Sez. U, n. 26 del 24/11/1999, dep. 2000, Rv. 215094), come dimostrato dal rilievo che l'istanza di remissione è stata poi tempestivamente e regolarmente trasmessa dal giudice alla Corte di Cassazione. 4. La declaratoria di inammissibilità del ricorso, scrutinato de plano ex art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen., comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 4.000,00 a favore della Cassa delle ammende. 1 )°i P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 4.000,00 in favore della Cassa delle Ammende
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