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CassazionedecretoSezione 1Decisione del 25 marzo 2026

Cassazione n. 07111/2026

Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

ORDINANZAsul ricorso iscritto al n. 29348/2021 R.G. proposto da:[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA] in persona del legale rappresentante pro tempore,[OSCURATO:SOCIETA] in persona del legale rappresentante pro tempore,[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], Mobil d'[OSCURATO:SOCIETA]. [OSCURATO:PERSONA] in personadel legale rappresentante pro tempore, [OSCURATO:PERSONA], rappresentati e difesidall'avvocato [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:SOCIETA] in persona del legale rappresentante pro tempore,rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]Numero registro generale 29348/2021Numero sezionale 1182/2026Numero di raccolta generale 7111/2026Data pubblicazione 25/03/2026avverso la sentenza della Corte d'Appello di Milano n. 1285/2021depositata il 23/04/2021.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 11/03/2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].Ritenuto che:Con sentenza del 31.5.2019, il Tribunale di Milano, decidendo nelle causeriunite n. 3534/2016 R.G. (opposizione a decreto ingiuntivo n.37294/2015ottenuto da [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] s.r.l.e dei suoi garanti di Euro 1.789.762,58 oltre interessi e spese, riguardantecanoni scaduti e insoluti ed interessi di mora in relazione al contratto dileasing n.IF 933117 del 7.12.2006), n.3537/2016 R.G. (opposizione adecreto ingiuntivo n.37280/2015 ottenuto da [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. neiconfronti di [OSCURATO:SOCIETA] e dei suoi garanti di Euro 1.616.541,71 oltreinteressi e spese, riguardante canoni scaduti e insoluti ed interessi di morain relazione al contratto di leasing n.IF 933158 del 7.12.2006),n.44553/2017 R.G. (introdotta con ricorso ex art.702 bis c.p.c. daUnicredit [OSCURATO:SOCIETA]. per ottenere il rilascio delle 21 unità immobiliarioggetto del contratto di leasing n.IF 933117 del 7.12.2006 in virtù dellaclausola risolutiva espressa contrattualmente prevista in presenza deldedotto grave inadempimento dell’utilizzatrice), n.44545/17 R.G.(introdotta con ricorso ex art.702 bis c.p.c. da. [OSCURATO:PERSONA] s.p.a.per ottenere il rilascio delle 25 unità immobiliari oggetto del contratto dileasing n.IF 933158 del 7.12.2006 in virtù della clausola risolutivaespressa contrattualmente prevista in presenza del dedotto graveinadempimento dell’utilizzatrice) respingeva l’opposizione ai due decretiingiuntivi, dichiarava risolti ex art.1456 c.c. i due contratti di leasing perNumero registro generale 29348/2021Numero sezionale 1182/2026Numero di raccolta generale 7111/2026Data pubblicazione 25/03/2026inadempimento delle utilizzatrici [OSCURATO:SOCIETA]. e [OSCURATO:PERSONA].r.l., condannava queste ultime all’immediato rilascio delle unitàimmobiliari costituenti il complesso adibito a [OSCURATO:PERSONA] “LeGinestre”.Con atto di citazione in appello notificato a mezzo pec l’[OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:SOCIETA]. (in seguito per brevità Tolì), la [OSCURATO:SOCIETA]. (inseguito per brevità I.L.), la Mobil d’oggi S.r.l. in liquidazione (in seguitoper brevità MOBIL) e i sigg. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] la sentenza del Tribunale di Milano chiedendone la totaleriforma.La Corte di appello rigettava l’appello con sentenza nr 1285/2021.Rilevava per quanto riguarda la censura relativa all’applicazione da partedell’appellata degli interessi usurari la genericità della contestazionesollevata senza specifici elementi di confutazione della tesi dellacontroparte, la quale, sin dalla costituzione in primo grado, avevaprecisato come nella fattispecie il tasso di interesse convenuto fosse ictuoculi sotto soglia.In ogni caso osservava che valore dirimente assumeva l’inserimento neicontratti della “clausola di salvaguardia”, prevista al punto II delmedesimo art.11 già citato, articolo che si intitola “interessi convenzionalidi mora” e che disciplinava, appunto, nel complesso, la convenzionerelativa a detti interessi.Inserimento nel contratto che comportava la trasformazione del divietolegale di pattuire interessi usurari nell'oggetto di una specificaobbligazione contrattuale a carico della banca, consistente nell'impegno dinon applicare mai, per tutta la durata del rapporto, interessi in misurasuperiore a quella massima consentita dalla legge, con conseguente onereNumero registro generale 29348/2021Numero sezionale 1182/2026Numero di raccolta generale 7111/2026Data pubblicazione 25/03/2026della banca, in caso di contestazione, secondo le regole dellaresponsabilità ex contractu, di provare di aver regolarmente adempiutoall'impegno assunto, ossia di non aver mai applicato interessi in violazionedella L.108/1996.La validità di siffatta clausola di salvaguardia era ormai attualmentericonosciuta dalla giurisprudenza, non presentando profili di contrarietà anorme imperative ed anzi essendo volta ad assicurare l’effettivaapplicazione della norma di ordine pubblico che vieta di pattuire interessiusurari.Evidenziava pertanto che la disciplina contrattuale così concepitaescludeva quindi che potesse verificarsi alcuna nullità con riguardo ai tassimoratori.Osservava poi che in base alle “Istruzioni” impartite dalla Banca d’Italiapro tempore vigenti, il tasso di interesse corrispettivo indicato nei contrattidi leasing era stato correttamente determinato, tenendo conto dellecorrette voci commissionali di spesa, con esclusione di quelle che dalladeterminazione del tasso di interesse dovevano esulare.Pertanto, l’individuazione del medesimo tasso nella misura percentualeindicata dai contratti di leasing era tale da posizionarsi intra-soglia rispettoal tasso di interessi usurario.Escludeva che nel caso in esame dovessero essere conteggiate, al finedella verifica relativa alla soglia usuraria, le spese connesse con serviziaccessori, “per la parte in cui non eccedano il costo effettivamentesostenuto dall’intermediario”, non essendo stata fornita dall’appellantealcuna dimostrazione di tale eccedenza.Riteneva poi che il conteggio dei costi non avrebbe potuto determinare,nella fattispecie in esame, il superamento della soglia usuraria,Numero registro generale 29348/2021Numero sezionale 1182/2026Numero di raccolta generale 7111/2026Data pubblicazione 25/03/2026considerato che il “tasso di leasing”, inteso specificamente come TassoAnnuo Nominale, era pari al 4,75% (Condizioni particolari di contratto,doc.n.3 fasc. monitorio) e il tasso soglia vigente al momento della stipuladel contratto era pari all’8,97%.Considerava quindi, che, anche avuto riguardo a tali elementi, potesseroravvisarsi profili di usurarietà nel contratto di leasing in esame.Relativamente alla penale prevista dai contratti di leasing nel caso dirisoluzione anticipata, andava aggiunto che si trattava di voce che noninfluiva sulla valutazione della liceità del contratto in rapporto alla sogliausuraria, vuoi perché trattasi di onere meramente eventuale, che, inquanto tale, non poteva considerarsi quale spesa connessa all’erogazionedel credito, vuoi perché di natura sostanzialmente risarcitoria.La Corte distrettuale osservava, con riguardo all’illegittimitàdell’applicazione degli interessi moratori sulle rate composte (sortacapitale e interessi) perlomeno “in relazione al periodo dall’[OSCURATO:DATA_NASCITA] al16.02.2016”, secondo il sistema di calcolo cosiddetto di “ammortamentoalla francese”, che detto meccanismo di rimborso del capitale, noncontrastava con la previsione di cui all’art.1283 c.c., che sancisce la nullitàper la produzione di interessi su interessi, non di interessi sul capitale.Rilevava che il meccanismo restitutorio in questione, che non poteva inalcun modo considerarsi connotato da indeterminatezza, assicurava inveroche gli interessi contenuti in ciascuna rata fossero calcolati sul capitaleresiduo, che progressivamente decresceva, senza alcuna capitalizzazionedegli interessi.

Solo in caso di mancato pagamento erano infatti dovutisulle rate insolute gli interessi di mora, ma tale effetto era proprio dellafase patologica del rapporto e non incideva sulla legittimità dellapattuizione originaria.Numero registro generale 29348/2021Numero sezionale 1182/2026Numero di raccolta generale 7111/2026Data pubblicazione 25/03/2026Quanto poi alla nullità dei contratti di leasing per genericità dellepattuizioni e indicazione di un tasso di leasing difforme da quellopubblicizzato e contrattualmente previsto il giudice di merito sottolineavail difetto di specificità delle censure mosse alle dettagliate affermazioni delprimo Giudice sulla inattendibilità delle relazioni tecniche di parte, amotivo del fatto che non consentivano di comprendere il criterio in base alquale giungevano alla conclusione che il tasso di leasing applicato era parial 4,86% anziché al 4,75% indicato in contratto, che non specificavano seil tasso applicato fosse nominale (capitalizzazione semplice) o effettivo(capitalizzazione composta), che non precisavano se il calcolo dellaconformità del piano di ammortamento rispetto al tasso leasing desse unesito negativo con riguardo a entrambe le modalità attraverso le qualipoteva essere espresso il tasso leasing.Osservava poi che accanto ai profili di inammissibilità sopra evidenziati leallegazioni attinenti al motivo in esame erano più ampie di quelleprospettate negli atti di opposizione, con conseguente violazione delprincipio devolutivo, stante l’introduzione in appello di argomentazionieccedenti il perimetro decisionale originariamente rimesso al vagliogiudiziale, che non si estendeva infatti alle deduzioni sulla pubblicitàingannevole in connessione alla responsabilità precontrattuale, e noncontemplava domande risarcitorie conseguenti.In ogni caso la censura era infondata posto che con specifico riguardoall’aspetto della genericità in ordine all’applicazione del tasso nominale odi quello composto e alla conseguente mancata trasparenza, non era datoricavare nell’ordinamento una norma per cui si imponesse l’indicazione deltasso di interesse nominale piuttosto di quello composto, o viceversa.Numero registro generale 29348/2021Numero sezionale 1182/2026Numero di raccolta generale 7111/2026Data pubblicazione 25/03/2026Con riguardo alle contestazioni circa il quantum osservava che il giudice diprime cure aveva fatto corretta applicazione dei principi in materia diripartizione dell’onere della prova, affermando, in conformità allaconsolidata giurisprudenza, che il creditore opposto aveva assolto l’onerea suo carico, avendo provato l’esistenza ed esigibilità del credito ingiunto,mentre spettava ai debitori opponenti dimostrare l’avvenuta estinzione,anche parziale, del credito in ragione delle note di credito emesse dacontroparte.Rilevava che la prova dovuta da questi ultimi era carente, considerato che,come opportunamente osservato dal primo Giudice, le note di creditorisultavano essere state emesse in data successiva a quella del depositodel ricorso monitorio, e precisamente data 30.10.2015 (cfr.pag.32 atto diappello), e, pertanto, non potevano incidere sulla quantificazione delcredito ingiunto, “ma al più –in sede esecutiva– avrebbero potuto essereopposte in compensazione (parziale) del credito azionato”, laddove adesso effettivamente imputabili.Era comunque pertinente e decisivo il condivisibile rilevo del primoGiudice, neppure specificamente censurato dall’appellante, secondo cuil’emissione delle note di credito non implica di per sé una rinuncia alcredito, e ciò, a maggior ragione, ove, come nella specie, si tratti piùprecisamente di “note di variazione” emesse a fini tributari per evitare ilpagamento dell’I.V.A.Con riguardo all’altro profilo di censura relativo alla richiesta di revisionedel canone di leasing, alla lamentata violazione da parte della Società dileasing dell’obbligo di cosiddetta “protezione” del contraente, del dovere di“cooperazione” e dei canoni di correttezza e buona fede riteneva che nonfosse configurabile la sussistenza di un obbligo da parte della concedenteNumero registro generale 29348/2021Numero sezionale 1182/2026Numero di raccolta generale 7111/2026Data pubblicazione 25/03/2026di rinegoziare i canoni a fronte di una crisi economica, non rinvenibileinvero in alcun precetto dell’ordinamento e neppure riconducibile agliavvenimenti straordinari e imprevedibili che possano giustificare larisoluzione del contratto per eccessiva onerosità sopravvenuta; e, d’altrocanto, che mancavano elementi obiettivi, non ricavabili neppure daicapitoli di prova orale formulati, idonei a suffragare la tesi dellascorrettezza e mala fede nel comportamento della concedente per averfavorito il rilancio immobiliare e commerciale dei beni concessi in leasingsenza addivenire ad un accordo su un nuovo piano di ammortamento piùfavorevole alle utilizzatrici.In ordine alla eccepita nullità/annullabilità, estinzione delle fideiussioniprestate dai garanti ne rilevava la genericità difettando critiche puntualialle dettagliate motivazioni attraverso le quali il primo Giudice avevaespresso il proprio convincimento che lo aveva portato al rigetto dellecorrispondenti eccezioni sollevate dalle utilizzatrici e dai fideiussori nelgiudizio di primo grado.

Nella sentenza infatti era posto in evidenza “ilcarattere autonomo” delle garanzie fideiussorie in questione come ragioneassorbente dell’infondatezza delle eccezioni delle parti, autonomia delresto dalle medesime appellanti riconosciuta (pag.42 punto 1 atto diappello).Rilevava pertanto che il carattere sostanzialmente autonomo dellagaranzia rispetto all’obbligazione principale non consentiva ai garanti di farvalere eccezioni e di formulare domande attinenti al rapporto garantito.Quanto poi al dedotto vizio di procedimento di formazione del consensoalla prestazione della garanzia, per il quale era stato allegato in terminigenerici il dolo dell’opposta e l’errore in capo ai garanti, raggirati dallacontroparte la Corte distrettuale riteneva che le circostanze dedotte neiNumero registro generale 29348/2021Numero sezionale 1182/2026Numero di raccolta generale 7111/2026Data pubblicazione 25/03/2026capitoli formulati nella memoria ex art.183 comma sesto n.2 non avevanoindividuato elementi idonei alla dimostrazione di cui le deducenti eranoonerate.L’estraneità alla gestione delle società obbligate, i rischi nellasottoscrizione della garanzia, le rassicurazioni espresse dalla Concedente,per come descritte nei capitoli di prova, non avevano impedito ai garantidi effettuare le verifiche del caso che l’ordinaria diligenza imponeva ecomunque non potevano porsi in contrasto con gli obblighicontrattualmente assunti.Con riferimento alle lamentate nullità, osservava poi, innanzitutto, che ladocumentazione prodotta dava conto dell’avvenuta sottoscrizione separatada parte dei garanti delle clausole del contatto ai sensi e per gli effettidegli artt.1341-1342 c.c., circostanza che evidenziava l’incongruenza einfondatezza della censura.Quanto all’eccezione con cui si sosteneva che le fideiussioni in oggettosarebbero state nulle perché redatte su moduli ABI riproponenti lo schemadel 2003 censurato nel 2005 dall’[OSCURATO:PERSONA] della Concorrenza e delMercato la stessa si doveva considerare nuova, non essendo stata oggettodi trattazione negli atti introduttivi dei giudizi di opposizione.Osservava che comunque tale contestazione nei termini in cui era statadedotta riguardava la materia di competenza delle Sezioni Specializzateper le Imprese.In ogni caso anche a voler superare la questione della competenzafunzionale era necessario che la parte che solleva un tale tipo di eccezionesoddisfi quantomeno all’onere di allegazione, consistente nella necessità diindicare al Giudicante con sufficiente precisione gli elementi di fatto odocumentali cui la deduzione si riferisce, in rapporto con le clausoleNumero registro generale 29348/2021Numero sezionale 1182/2026Numero di raccolta generale 7111/2026Data pubblicazione 25/03/2026contenute nei contratti di “fideiussione” in questione, che, ad avviso delleappellanti, sarebbero nulle per violazione della L.n.287/90.Onere questo che nella specie non era stato soddisfatto.Relativamente alla previsione di un tasso di leasing legato all’andamentodell’Euribor considerato dagli appellanti illegittimo per violazione dell’art. 2L.n.287/90 la Corte distrettuale oltre a ribadire che la materia è devolutaalle sezioni specializzate rilevava che non poteva essere vagliato ogniargomento non inserito nel perimetro decisionale del primo grado, stanteil principio devolutivo che regola il giudizio d’appello.Escludeva che il ricorso all’esercizio della clausola risolutiva espressapotesse ritenersi avvenuto in violazione dei rapporti contrattuali tra leparti, nonché dei principi di correttezza e buona fede, non potendosiritenere alcun abuso inerente all’esercizio del diritto della concedente.Avverso tale sentenza [OSCURATO:PERSONA] s.r.l.; la [OSCURATO:SOCIETA].,nonché per i relativi garanti, Mobil d'oggi s.r.l. in liquidazione; GiovanniIorio; [OSCURATO:PERSONA], nonché per [OSCURATO:PERSONA] , nella qualità di erede dellaSig.ra [OSCURATO:PERSONA] proponevano affidata a 10 motivi illustrati damemoria cui ha resistito [OSCURATO:PERSONA] s.p.a.con controricorso.RAGIONI DELLA DECISIONERitenuto che:Con il primo motivo si denuncia in relazione all’art 360 primo comma n.3, 4 e 5 c.p.c. la nullità della sentenza impugnata e del relativoprocedimento, oltre che la violazione e la falsa applicazione degli artt.1175, 1375, 1456, 1460, 2697 c.c. e 112 c.p.c..Si censura la sentenza impugnata nella parte in cui ha confermato lastatuizione del giudice di prime cure con la quale era stata dichiarata larisoluzione di diritto dei contratti di leasing oggetto di causa, senza tenereNumero registro generale 29348/2021Numero sezionale 1182/2026Numero di raccolta generale 7111/2026Data pubblicazione 25/03/2026conto:

1. della dedotta inoperatività della clausola risolutiva espressa perla tolleranza inizialmente manifestata dalla [OSCURATO:PERSONA] e per la nonimputabilità dell’inadempimento;

2. del fatto che per le modalità in cui laUnicredit [OSCURATO:SOCIETA] si è avvalsa della clausola risolutiva espressa (e dellarichiesta di risoluzione del contratto) si sarebbe verificato un vero eproprio abuso di diritto.Si sostiene che la Corte di appello, travisando le risultanze processuali, esenza dar corso alle prove orali capitolate al riguardo, non avrebbeconsiderato che l’attivazione della clausola risolutiva espressa sarebbeavvenuta in violazione dei principi di correttezza e buona fede (ex artt.1175 e 1375 c.c.) da parte della [OSCURATO:PERSONA] per aver rifiutato lariduzione delle rate dei leasing e per aver convinto le società utilizzatriciad eseguire onerose opere di ristrutturazione, promettendo all’esito unnuovo piano di ammortamento, che non veniva però mai accordato; pereffetto della predetta violazione era stato richiesto, da un lato,l’accertamento dell’inoperatività della clausola risolutiva espressa aseguito della concordata sospensione (art. 1456 c.c.), dall’altro, illegittimo esercizio della sospensione cautelativa dei pagamenti (art. 1460c.c.), per aver la [OSCURATO:PERSONA] ingiustificatamente rifiutato diconcedere un nuovo piano di ammortamento in considerazione dei ridottiflussi finanziari.Si afferma inoltre che il giudice di secondo grado avrebbe dovutovalorizzare l’iniziale tolleranzamostrata dalla [OSCURATO:PERSONA] (accertata anche dalla sospensione dellafatturazione) e dedurnel’inoperatività della clausola risolutiva espressa.Numero registro generale 29348/2021Numero sezionale 1182/2026Numero di raccolta generale 7111/2026Data pubblicazione 25/03/2026Con un si denuncia in relazione all’art 360 primo comma n. 3, 4 e 5 c.p.c.la nullità della sentenza impugnata e del relativo procedimento, oltre chela violazione e la falsa applicazione degli artt. 1460, 2932, 2697 c.c., 112,132 comma 2 e 61 c.p.c.Si critica la sentenza impugnata nella parte in cui a) non ha ritenutoprospettabile il rimedio di cui all’art. 2932 c.c. al fine di conseguire larevisione giudiziale dei contratti di leasing a seguito dell’ingiustificatorifiuto mostrato dalla [OSCURATO:PERSONA] e nonostante la fattibilitàdell’operazione e b) non ha ritenuto legittimo l’esercizio della sospensionecautelativa dei pagamenti da parte dellesocietà utilizzatrici pur a fronte dell’evidente violazione dei principi dicorrettezza e buona fede; c) per non aver conseguentemente revocato idecreti ingiuntivi opposti,Con il terzo motivo si lamenta in relazione all’art 360 primo comma n. 3,4 e 5 c.p.c. la nullità della sentenza impugnata e del procedimento, oltreche la violazione e la falsa applicazione degli artt. 2697 c.c. e 27 cost.:ulteriore profilo di nullità della sentenza impugnata si rinviene nella partein cui i giudici di secondo grado (e il giudice di primo grado) hannoingiustamente respinto le richieste istruttorie articolate dai ricorrenti asupporto di tutte le domande proposte nel corso dei giudizi riuniti nelprimo grado di giudizio, pur essendo le medesime ammissibili e rilevanti.Con il quarto motivo si deduce in relazione all’art 360 primo comma n. 3,4 e 5 c.p.c. la nullità del procedimento, violazione e falsa applicazionedell’art. 645 c.p.c.:

1. della sentenza impugnata nella parte in cui ilgiudice di secondo grado ha confuso le note credito emesse dalla UncreditLeasing ai sensi della L. 232/2016 (che non incidono sull’entità del creditoingiunto), con quelle emesse per effetto della variazione degli indiciNumero registro generale 29348/2021Numero sezionale 1182/2026Numero di raccolta generale 7111/2026Data pubblicazione 25/03/2026euribor (che determinano una riduzione delle rate di leasingprecedentemente fatturate); nonché nella parte ha ritenuto irrilevanti lenote credito emesse dalla [OSCURATO:PERSONA] proprio in relazione allefatture oggetto delle ingiunzioni di pagamento opposte, in quantosuccessive alla data di deposito dei ricorsi monitori, violando i principiespressi dalla Suprema Corte, secondo la quale il giudizio di opposizionedetermina la conversione del procedimento sommario in procedimentoordinario a cognizione piena in cui è possibile fare valere anche fattisuccessivi (Cfr. Cass. sez. un. n. 7448 del 1993)Con il quinto motivo si denuncia in relazione all’art 360 primo comma n.3, 4 e 5 c.p.c. la nullità della sentenza impugnata e del relativoprocedimento, oltre che la violazione e la falsa applicazione degli artt.2697 c. c. e 112 c.p.c.: nella parte in cui ha ritenuto che l’onereprobatorio in ordine all’entità del credito azionato in sede monitoriacompete al debitore opponente, in antitesi con quanto ritenuto dallaSuprema Corte che, nei rapporti bancari, ha stabilito che una voltaaccertata la nullità di una clausola, compete alla banca creditrice l’onere didimostrare le somme effettivamente dovute, mediante la produzione ditutti gli estratti conto e delle fatture delle rate scadute del contratto dileasing.Con il sesto si lamenta in relazione all’art 360 primo comma n. 3, 4 e 5c.p.c. la nullità della sentenza impugnata e la violazione e la falsaapplicazione degli artt. 4 l. 108/1996 e 1815 ii comma , 2697 c.c., 112,132 comma 2 e 61 c.p.c.: per l’omessa valutazione di un fatto decisivo peril giudizio, per non avere il giudice di secondo grado accolto la domanda diaccertamento della nullità delle clausole regolanti il tasso di mora inmisura superiore a quello soglia; nullità del tasso di leasing e dellaNumero registro generale 29348/2021Numero sezionale 1182/2026Numero di raccolta generale 7111/2026Data pubblicazione 25/03/2026commissione di estinzione anticipata dei rapporti in quanto superiori altasso soglia.Con il settimo motivo si censura in relazione all’art 360 primo comma n.3, 4 e 5 c.p.c. la decisione sotto il profilo della nullità della sentenzaimpugnata e la violazione e la falsa applicazione degli artt. 1419 c.c., 117tub: per non avere il giudice di secondo grado accolto la domanda diaccertamento della nullità delle clausole regolanti il tasso di leasing pergenericità delle relative pattuizioni e per l’indicazione di un tasso di leasingdifforme rispetto a quello pubblicizzato e contrattualmente previsto.Con l’ottavo motivo si denuncia in relazione all’art 360 primo comma n.3, 4 e 5 c.p.c. la nullità della sentenza impugnata e la violazione e la falsaapplicazione dell’art. 2 l. 287/1990 per avere la Corte di appello omessadeclaratoria di nullità del tasso di leasing parametrato all’indice Euribor inviolazione dell’art. 2 L. 287/1990, pag. 46;Con il nono motivo si deduce in relazione all’art 360 primo comma n. 3,4 e 5 c.p.c. la nullità della sentenza impugnata, la nullità delprocedimento e la violazione e la falsa applicazione dell’art. 2 l. 287/1990per avere il Giudice di appello omesso la declaratoria di nullità dellefideiussioni rilasciate dai garanti, contenenti pattuizioni analoghe alloschema ABI contestato in violazione dell’art. 2 L. 287/1990.Con il decimo si denuncia in relazione all’art 360 primo comma n. 3, 4 e 5c.p.c. la nullità della sentenza impugnata, la nullità del procedimento e laviolazione e la falsa applicazione degli artt. 1955, 1956 e 1957 c.c., oltreche dell’art. 2 l. 287/1990 per avere la Corte di appello omesso ladeclaratoria di nullità delle fideiussioni rilasciate dai garanti o di estinzioneex artt. 1955, 1956 e 1957 c.c.Numero registro generale 29348/2021Numero sezionale 1182/2026Numero di raccolta generale 7111/2026Data pubblicazione 25/03/2026Preliminarmente occorre esaminare la questione sollevata con la memoriaillustrativa dalle parti ricorrenti con cui è stata denunciato il difetto dellaprova della tempestiva notifica del controricorso per non essere statodepositato il relativo file in formato eml.L’eccezione è fondata.In tema di notifica del ricorso per cassazione con modalità telematica, aifini della prova del perfezionamento della notifica è necessaria laproduzione - in formato digitale ovvero, quando non è possibile, informato analogico con attestazione di conformità all'originale del difensore- del messaggio di trasmissione a mezzo PEC e dei suoi allegati (ricorso eprocura) nonché delle ricevute di accettazione e di avvenuta consegna informato ".eml" o ".msg"; l'omessa produzione di tali ricevute - che puòintervenire, ai sensi dell'art. 372 c.p.c., fino all'udienza di discussione exart. 379 c.p.c. ovvero fino all'adunanza in camera di consiglio ex art. 380-bis c.p.c. - determina l'inesistenza della notificazione, impedendo diritenere perfezionato il relativo procedimento, con conseguenteimpossibilità di disporne la rinnovazione ai sensi dell'art. 291 c.p.c. (Cass.n. 7041 del 17/03/2025).Non è sufficiente allegare la PEC di esito controlli, ma è necessarioprodurre (nel formato .msg o .eml) la PEC di consegna, in quanto solol'esame di questa consente di verificare la tempestività della notifica.Ora nel caso in esame non risulta depositato il file nel formato.eml equindi non è possibile accertare la tempestività della notifica se cioè lastessa sia stata effettuata, ai sensi dell’art 370 nella vecchia formulazioneapplicabile ratione temporis, nel termine di 20 giorni dalla scadenza deltermine per il deposito del ricorso principale.Numero registro generale 29348/2021Numero sezionale 1182/2026Numero di raccolta generale 7111/2026Data pubblicazione 25/03/2026La mancata prova della tempestività della notifica del controricorso implical’improcedibilità del controricorso medesimo, evincendosi tale sanzione,pur in difetto di una espressa previsione della norma che fissa l'indicatotermine (art. 370 terzo comma, cod. proc. civ.), dai principi generali delprocesso civile in tema di inosservanza di termini inerenti ad attiprocessuali con i quali la parte porta a conoscenza del giudice edell'avversario le proprie difese, con la conseguenza che non può tenersiconto ne' del controricorso ne' dell'eventuale memoria depositata ai sensidell'art.378 cod. proc. civ.. (Sez. 3, Sentenza n. 2805 del 10/03/2000).I primi tre motivi che meritano un vaglio congiunto per l’intimaconnessione sono inammissibili.In primo luogo, ci si trova di fronte ad un motivo c.d.

“misto” –deducendosi sia il l’omesso esame di fatto decisivo sia la violazione o falsaapplicazione di legge – con conseguente applicazione del principio per cuiè inammissibile la mescolanza e la sovrapposizione di mezzid'impugnazione eterogenei, facenti riferimento alle diverse ipotesicontemplate dall'art. 360, comma 1, n. 3, 4 e 5, c.p.c., non essendoconsentita la prospettazione di una medesima questione sotto profiliincompatibili, e ciò in quanto una simile formulazione mira a rimettere algiudice di legittimità il compito di isolare le singole censure teoricamenteproponibili, onde ricondurle ad uno dei mezzi d'impugnazione enunciatidall'art. 360 c.p.c., per poi ricercare quale o quali disposizioni sarebberoutilizzabili allo scopo, così attribuendo, inammissibilmente, al giudice dilegittimità il compito di dare forma e contenuto giuridici alle lagnanze delricorrente, al fine di decidere successivamente su di esse (Cass. Sez. 1 -Ordinanza n. 26874 del 23/10/2018; Cass. Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 7009del 17/03/2017; Cass. Sez. 1, Sentenza n. 21611 del 20/09/2013; Cass.Numero registro generale 29348/2021Numero sezionale 1182/2026Numero di raccolta generale 7111/2026Data pubblicazione 25/03/2026Sez. 1, Sentenza n. 19443 del 23/09/2011).

In secondo luogo, si deveulteriormente rilevare che: - quanto alla doglianza ex art. 360, n. 5) c.p.c.va rammentato che l'omesso esame di un fatto controverso e decisivo peril giudizio, deve intendersi riferito a un preciso accadimento o una precisacircostanza in senso storico-naturalistico, come tale non ricomprendentequestioni o argomentazioni, sicché sono inammissibili le censure che,irritualmente, estendano il paradigma normativo a quest'ultimo profilo(Cass. Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 22397 del 06/09/2019; Cass. Sez. 1 -Ordinanza n. 26305 del 18/10/2018; Cass. Sez. 2 - Sentenza n. 14802 del14/06/2017), mentre ciò di cui i ricorrenti si dolgono sono argomentazionigiuridiche – l’illegittima attivazione della clausola risolutiva espressa perviolazione dei principi di correttezza e buona fede – e non “fatti” storici,da ciò emergendo che il motivo nel concreto mira a sindacare il meritodella motivazione della Corte d’appello.E’ sicuramente vero, peraltro, che, in tema di ricorso per cassazione,l'inammissibilità della censura per sovrapposizione di motivi diimpugnazione eterogenei può essere superata se la formulazione delmotivo permette di cogliere con chiarezza le doglianze prospettate, difatto scindibili, onde consentirne l'esame separato, esattamente neglistessi termini in cui lo si sarebbe potuto fare se esse fossero statearticolate in motivi diversi, singolarmente numerati (cfr. Cass. n. 39169del 2021.

In senso sostanzialmente conforme, si vedano anche Cass., SU,n. 9100 del 2015; Cass. n. 7009 del 2017; Cass. n. 26790 del 2018).Tanto, per non si rinviene nei motivi di ricorso in esame, i quali, per comeconcretamente argomentato, non consentono di individuare, conchiarezza, le doglianze riconducibili agli invocati vizi, rispettivamente, exart. 360, comma 1, n. 3 e n. 5, cod. proc. civ., in modo tale daNumero registro generale 29348/2021Numero sezionale 1182/2026Numero di raccolta generale 7111/2026Data pubblicazione 25/03/2026consentirne un loro esame separato, come se fossero articolate in motividiversi, senza rimettere al giudice il compito di isolare quella teoricamenteproponibili, al fine di ricondurle ad uno dei mezzi d'impugnazioneconsentiti, prima di decidere su di esse.I motivi in cui si prospettano la violazione dell'art. 360, primo comma, n.5, cod. proc. civ., risultano invece inammissibili per l'esistenza di una c.d.doppia conforme ex art. 348-ter, quinto comma, cod. proc. civ., nonavendo i ricorrenti dimostrato che le ragioni di fatto poste a fondamentodella decisione d'appello differiscono da quelle poste a base della sentenzadi primo grado (in tal senso Ordinanza n. 5445 del 01/03/2025; Sez. 3,Ordinanza n. 213 del 07/01/2025; Sez. 3, Ordinanza n. 26934 del20/09/2023; Sez. 3, Ordinanza n. 5947 del 28/02/2023; Sez. 1, Sentenzan. 26774 del 22/12/2016; Sez. 2, Sentenza n. 5528 del 10/03/2014).Ciò posto il Giudice di merito, diversamente da quanto esposto dairicorrenti, ha preso in esame la doglianza con cui gli appellanti avevanodenunciato la violazione dei principi di correttezza e buona fede dellaconcedente per aver ingenerato negli appellanti l’aspettativa di poterbeneficiare di una rimodulazione dei piani di ammortamento che fossero inlinea con le minori entrate registrate, purché venissero eseguite opere diristrutturazione degli immobili concessi in leasing e le vicende successiveal dedotto completamento delle attività di incremento del valore degliimmobili concessi in leasing.Al riguardo la Corte distrettuale ha dato rilievo, da un lato, alla genericitàdella censura e ,dall’altro, all’insussistenza di un obbligo giuridico dellaconcedente alla rinegoziazione dei canoni che non trova alcun fondamentonel nostro sistema anche in presenza di avvenimenti straordinari edimprevedibili.Numero registro generale 29348/2021Numero sezionale 1182/2026Numero di raccolta generale 7111/2026Data pubblicazione 25/03/2026Ha inoltre evidenziato che nei capitoli di prova a tal fine formulatimancavano elementi obbiettivi “idonei a suffragare la tesi dellascorrettezza e mala fede nel comportamento della concedente per averfavorito il rilancio immobiliare e commerciale dei beni concessi”.Ha quindi ritenuto che le circostanze così come dedotte, non erano ingrado di dare corpo alla tesi prospettata da parte appellante.Con riguardo al diniego dei mezzi istruttori è agevole anzituttorammentare che, in linea generale, per giurisprudenza ferma di questaCorte, il giudizio sulla inammissibilità, per superfluità o genericità, diuna prova per testimoni è di regola insindacabile in cassazione, involgendouna valutazione di fatto, che, tuttavia, può essere censurata se basata suerronei princìpi giuridici ovvero su incongruenze di carattere logico (amero titolo di esempio Cass 2024 nr 32547: 2022 nr 34189).In particolare, va ribadito che la mancata ammissionedella prova testimoniale richiesta dalla parte può essere denunciata solosotto il profilo del vizio motivazionale, sempre che la prova non ammessaabbia carattere di decisività, e sia cioè virtualmente idonea a sovvertirel'esito della controversia.

E cioè, il ricorrente per cassazione può dolersidel diniego di ammissione della prova testimoniale attraverso ladimostrazione, sulla base di un ragionamento necessariamentecontrofattuale, che, ove la prova dedotta fosse stata ammessa - e,ovviamente, fosse stata poi assunta con successo se, dunque, i testiescussi avessero confermato la veridicità dei fatti dedotti a prova -, ciòavrebbe condotto il giudice di merito ad accogliere la domanda invecerespinta.

Come si legge in numerosissime pronunce, è indispensabile che ildiniego di ammissione di un'istanza istruttoria attenga a circostanze che,se dimostrate, avrebbero condotto, con giudizio di certezza e non di meraNumero registro generale 29348/2021Numero sezionale 1182/2026Numero di raccolta generale 7111/2026Data pubblicazione 25/03/2026probabilità, ad una decisione diversa da quella invece adottata il diniegodell'istanza di ammissione della prova testimoniale deve in altri terminiinficiare la decisione adottata, privandola - sia pur se solo virtualmente -della giustificazione, della ratio decidendi, che la sostiene (p. es.

Cass2013 nr 24092; 2013 nr 24092).Al di là di tale verifica motivazionale - ovviamente circoscritta entrol'ambito in cui il controllo motivazionale è oggi consentito, e cioè in caso di"mancanza assoluta di motivi sotto l'aspetto materiale e grafico", di"motivazione apparente", di "contrasto irriducibile tra affermazioniinconciliabili" e di "motivazione perplessa ed obiettivamenteincomprensibile" ( Cass 2014 nr 8053) - resta fermo il principio in forzadel quale alla Corte non è consentito sindacare né l'apprezzamento delleprove libere né il criterio con il quale il giudice del merito ha selezionato ilmateriale probatorio su cui fondare la decisione.Nel caso di specie la Corte di appello ha rilevato che nella capitolazionededotta mancavano elementi oggettivi a suffragare la tesi degli appellantidel legittimo affidamento e della scorrettezza della concedente per averfavorito il rilancio immobiliare e commerciale dei beni concessi in leasingsenza addivenire ad un accordo.Lesione di affidamento che nella stessa prospettazione degli odierniricorrenti sembra ipotizzare una responsabilità precontrattuale inidoneadi per sé a fondare una richiesta ex art 2932 c.c.Per avvalersi dello strumento dell'esecuzione specifica dell'obbligo "aconcludere un contratto” è necessario che o una fonte legale o negozialeobblighino alla prestazione del consenso per il trasferimento o lacostituzione di un diritto (Cass. Sez.

U, Sentenza n. 4683 del09/03/2015).Numero registro generale 29348/2021Numero sezionale 1182/2026Numero di raccolta generale 7111/2026Data pubblicazione 25/03/2026In conseguenza non può essere ottenuta l'emissione di un provvedimentogiudiziale che tenga luogo all’accordo non concluso non essendo stataaccertata l'esistenza attuale dell'obbligo di eseguire una determinataprestazione.Con riguardo poi alla sospensione di fatto della richiesta di pagamentodelle rate dei [OSCURATO:SOCIETA] e alla tolleranza della Concedente nel ricevere ipagamenti in ritardo la Corte di appello, con un accertamento in fatto, haescluso alla luce delle numerose comunicazioni intercorse tra le parti e deireiterati solleciti di pagamento vi fosse stata una situazione oggettiva esoggettiva di tolleranza ed alcun tipo di accettazione implicita del ritardo.Conclusione questa coerente con il principio più volte affermato da questaCorte secondo cui “in tema di clausola risolutiva espressa, la tolleranza delcreditore, che si può estrinsecare tanto in comportamento negativo,quanto in comportamento positivo, non determina l’eliminazione dellaclausola per modificazione della disciplina contrattuale, né è sufficiente adintegrare una tacita rinuncia ad avvalersene” ove la parte creditricecontestualmente o successivamente all'atto di tolleranza manifestil'intenzione di avvalersi della clausola in caso di ulteriore protrazionedell'inadempimento (cfr. Cass. 15.7.2005, n. 15026; Cass. 31.10.2013, n.24564; Cass. (ord.) 6.6.2018, n. 14508, Cass 2022 nr 14195).In relazione al quarto motivo e quinto motivo che meritano un vagliocongiunto essendo diretti a contestare il quantum azionato in viamonitoria vanno ribaditi i rilievi di inammissibilità per la formulazione dimotivi eterogenei sotto il medesimo profilo di censura.In ogni caso va osservato la censura con cui si lamenta una non correttavalutazione delle risultanzeNumero registro generale 29348/2021Numero sezionale 1182/2026Numero di raccolta generale 7111/2026Data pubblicazione 25/03/2026processuali e della documentazione versata in atti per avere la Corte diappello confuso le note credito emesse dalla [OSCURATO:PERSONA] ex L.232/2016 con quelle emesse a storno parziale delle fatture per effettodelle indicizzazioni Euribor e quindi per essere giunta a conclusioni noncondivisibili e comunque illogiche è inammissibile trattandosi di un vizioche non può essere fatto valere in questa sede essendo sottratto alsindacato di legittimità se non negli stretti limiti previsti dall’art 360 nr 5c.p.c. omesso esame di un fatto storico decisivo qui non dedotto.La Corte di appello ha rilevato la correttezza del ragionamento seguito dalTribunale il quale aveva ritenuto che a fronte della prova da parte delcredito dell’esistenza ed esigibilità del credito ingiunto spettasse agliopponenti dare la prova del fatto estintivo anche parziale, del credito inragione delle note di credito emesse da controparte.Prova che era risultata carente in quanto le note di credito erano stateemesse in epoca successiva al decreto ingiuntivo opposto “ma al più –insede esecutiva– avrebbero potuto essere opposte in compensazione(parziale) del credito azionato”, laddove ad esso effettivamenteimputabili”.Ora, il giudice di appello ha rilevato la genericità della contestazione fattavalere in primo grado sottolineando che” In sede di opposizione, del resto,le opponenti si erano in proposito semplicemente limitate a lamentare chenon era comprensibile l’importo determinato da controparte nei ricorsimonitori, anche perché “in relazione al periodo oggetto dell’ingiunzione dipagamento, non tiene conto delle note di credito dalla stessa emesse…minando ulteriormente l’attendibilità dei prospetti contabili prodotti … infase monitoria e conseguentemente la fondatezza delle avverse richieste”(pag.15 atto di opposizione).Numero registro generale 29348/2021Numero sezionale 1182/2026Numero di raccolta generale 7111/2026Data pubblicazione 25/03/2026In questo quadro secondo il giudice del gravame era pertanto giustificatala risposta data dal primo Giudice a tale considerazione sottolineandoinoltre che l’emissione delle note di credito non implica di per sé unarinuncia al credito, e ciò, a maggior ragione, ove, come nella specie, sitrattava più precisamente di “note di variazione” emesse a fini tributariper evitare il pagamento dell’I.V.A.Passaggio questo non sufficientemente censurato in sede di gravame enon scalfito dalla doglianza qui in esame che si limita a reiterare lemedesime critiche già vagliate dal Giudice di appello.In merito al quantum azionato in via monitoria la Corte di appello hacorrettamente richiamato il principio secondo cui a fronte delladimostrazione da parte della concedente della liquidità ed esigibilità delcredito era preciso onere degli appellante contestare in modo puntuale lerichieste azionate.Questa Corte infatti è ferma da tempo nel ritenere che il creditore cheagisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno,ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale olegale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi allamera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte,mentre il debitore convenuto è gravatodell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituitodall'avvenuto adempimento (Cass S.U. 2001 nr 13533).Ora, come emerge dallo stesso motivo, gli appellanti hanno svoltocontestazioni generiche in merito alla non corretta quantificazione delcredito sostenendo che pur applicando le illegittime condizionicontrattuali, l’importo era risultato pari ad € 1.386.590,58 (importo chenon tiene neppure conto delle successive note di credito), per cui venivaNumero registro generale 29348/2021Numero sezionale 1182/2026Numero di raccolta generale 7111/2026Data pubblicazione 25/03/2026contestata l’eccessiva richiesta formulata dall’appellata in sede monitorianei confronti della [OSCURATO:SOCIETA] in misura pari ad € 1.616.541,71.

Allostesso modo per la [OSCURATO:PERSONA] considerando anche l’incidenza delleinique condizioni contrattuali in relazione al periodo oggettodell'ingiunzione di pagamento si perveniva tutt’al più ad un importo di €1.520.812,39, decisamente inferiore rispetto a quanto richiesto in sedemonitoria (€ 1.789.762,58).Il sesto motivo è inammissibile.La Corte di appello in merito al denunciato superamento del tasso sogliaanche con riguardo agli interessi moratori ha rilevato la genericità delladomanda in quanto carente di adeguati riferimenti alla situazione concretanon essendo stati precisati gli addebiti contestati.Il giudice del merito, diversamente da quanto affermato nel motivo, hapreso in esame il motivo rilevando che a fronte della posizione assuntadalla controparte circa l’applicazione del tasso di interesse sotto soglia (Iltasso utilizzato per il calcolo dei canoni, cioè il c.d.

T.E.G. (Tasso EffettivoGlobale – non il T.A.E.G.) che non superava il limite previsto dal rispettivotasso soglia”, essendo “del 4,857% (doc. 4), mentre il tasso-sogliaindicato ex L. 108/96 – al momento in cui gli interessi erano staticonvenuti (ossia nel dicembre 2006) – risultava pari a 8,970 % (cfr.doc.5) gli appellanti non avevano replicato “ai suddetti dati fornendo sufficientied obiettivi elementi contrari”.Accanto a tali considerazioni il Giudice del gravame ha poi rafforzato il suoconvincimento circa il mancato superamento del tasso soglia anche conriguardo agli interessi moratori evidenziando che il regolamento negozialeIII) aveva previsto un meccanismo che escludeva qualsiasi sforamento delNumero registro generale 29348/2021Numero sezionale 1182/2026Numero di raccolta generale 7111/2026Data pubblicazione 25/03/2026tasso soglia antiusura, sia al momento della stipula che nel corso delcontratto, perché, in ipotesi di ipotetico superamento del limite legale, siain fase genetica che in ipotesi di sopravvenienza durante il corso delrapporto, la misura degli interessi di mora veniva automaticamentericondotta al valore corrispondente alla soglia di legge.Il carattere usurario è dunque in ogni caso escluso in radice dalladisciplina contrattuale, indipendentemente dalle voci che concorrono aformare il tasso di mora e i costi accessori.L’impianto argomentativo, che sorregge la decisione di appello, recanteargomentazioni obbiettivamente idonee a far conoscere il ragionamentoseguito dal giudice per la formazione del proprio convincimento, non èscalfito dalle generiche doglianze di parte ricorrente che, pur lette alla lucedegli stralci dell'atto di appello riportati nel corpo del motivo, non valgonoa censurare adeguatamente la ratio decidendi.Con riguardo poi alla commissione di estinzione anticipata dei contratti dileasing questa Corte haRibadito che tale voce non è computabile ai fini della verifica di nonusurarietà.La commissione in parola non è collegata se non indirettamenteall'erogazione del credito, non rientrando tra i flussi di rimborso,maggiorato del correlativo corrispettivo o del costo di mora per il ritardonella corresponsione di quello( Cass 2022 nr 7352).Non si è di fronte, cioè, a "una remunerazione, a favore della banca,dipendente dall'effettiva durata dell'utilizzazione dei fondi da parte delcliente" (arg.

D.L. nr 185 del 2008 ex art 2 bis, quale convertito) di quil'infondatezza della censura e la conferma anche sotto questo profilo dellasentenzaNumero registro generale 29348/2021Numero sezionale 1182/2026Numero di raccolta generale 7111/2026Data pubblicazione 25/03/2026impugnata che ha accertato come il tasso di interesse corrispettivoindicato nei contratti di leasing in ossequio alle “Istruzioni” impartite dallaBanca d’Italia pro tempore vigenti, fosse stato correttamente determinato,tenendo conto delle corrette voci commissionali di spesa, con esclusione diquelle che dalla determinazione del tasso di interesse devono esulare.Con riguardo al settimo motivo con cui si insiste sulla genericità dellepattuizioni e indicazione di un tasso di leasing difforme da quellopubblicizzato e contrattualmente previsto e sulla richiesta risarcitoriacorrelata ad un comportamento scorretto della concedente va rilevato cheil giudice del gravame aveva messo in risalto che le contestazioni sollevarein sede di appello erano generiche relativamente alle “ affermazioni delprimo Giudice sulla inattendibilità delle relazioni tecniche di parte, amotivo del fatto che non consentivano di comprendere il criterio in base alquale giungevano alla conclusione che il tasso di leasing applicato era parial 4,86% anziché al 4,75% indicato in contratto, che non specificavano seil tasso applicato fosse nominale (capitalizzazione semplice) o effettivo(capitalizzazione composta), che non precisavano se il calcolo dellaconformità del piano di ammortamento rispetto al tasso leasing desse unesito negativo con riguardo a entrambe le modalità attraverso le qualipoteva essere espresso il tasso leasing”Su questo preciso punto la censura in esame non svolge alcunacontestazione limitandosi i ricorrenti a richiamare “ una relazione tecnicaincertezze derivanti dalle pattuizioni espresse nei contratti di leasing inesame” senza tuttavia confutare con sufficiente specificità i rilievi criticiespressi dalla Corte di appello.Numero registro generale 29348/2021Numero sezionale 1182/2026Numero di raccolta generale 7111/2026Data pubblicazione 25/03/2026Carenza di specificità che investe anche l’altra considerazione del Giudicedel gravame espressa nel merito alla disciplina sulla trasparenza inmateria bancaria adottata dalla Banca d’Italia che non precisa, comecorrettamente sottolineato dal primo giudice, se il tasso debba essereindicato in via in assenza di una norma che imponga l’indicazione del tassodi interesse nominale piuttosto di quello composto, o viceversa.L’ottavo motivo con si denuncia l’utilizzo dell’Euribor in quanto contrarioalla normativa antitrust che tutela la concorrenza e il mercato in quantofrutto di un accordo di cartello tra un insieme di banche anche in questocaso, la censura è generica perché non sostenuta da adeguati riscontriprobatori, con riferimento innanzitutto alla condotta illecita dell'ipotizzatocartello bancario e alla sua influenza di alterazione del mercato.Il motivo è altresì privo di riferimenti oggettivi e soggettivi, senzanemmeno la specifica allegazione, da parte degli appellanti, che,applicando una diversa modalità di calcolo del tasso corrispettivo, gliimporti che i medesimi avrebbero dovuto rimborsare sarebbero statiinferiori ove si consideri che il tasso Euribor è un indice fissatogiornalmente dalla [OSCURATO:PERSONA] (EBF), come media deitassi di deposito interbancario, e dunque determinabile in modo costante,in base a un articolato procedimento di rilevazione, in ogni caso sottrattoal rischio di determinazione unilaterale da parte del singolo istituto dicredito.Il nono motivo è infondato.Questa Corte ha cioè già stabilito che la nullità del contratto per violazionedi norme imperative, siccome oggetto di un'eccezione in senso lato, è sìrilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del processo, ma solo a condizioneche i relativi presupposti di fatto, anche se non interessati da specificaNumero registro generale 29348/2021Numero sezionale 1182/2026Numero di raccolta generale 7111/2026Data pubblicazione 25/03/2026deduzione della parte interessata, siano stati acquisiti al giudizio di meritonel rispetto delle preclusioni assertive e istruttorie, ferma restandol'impossibilità di ammettere nuove prove funzionali alla dimostrazionedegli stessi (n. 4867 del 23/02/2024; su quest’ultimo aspetto, exmultissimis, v. pure n. 416 del 08/01/2025).A ciò resta solo da aggiungere che il detto provvedimento n. 55 si collocaal di fuori dell'ambito di operatività del principio iura novit curia (p. es.n. 7387 del 19/03/2025: La natura di atto amministrativo delprovvedimento della Banca d'Italia n. 55 del 2005 sulla nullitàdelle fideiussioni omnibus osta all'applicabilità del principio iura novit curiadi cui all'art. 113 c.p.c., da coordinare con l'art. 1 delle disp. prel. c.c.,poiché quest'ultima disposizione non comprende gli atti amministrativi trale fonti del diritto, con la conseguenza che spetta alla parte interessatal'onere della produzione dell'atto amministrativo che non è suscettibile diequipollenti).Ciò posto nel caso in esame non risulta che le odierne parti ricorrentiabbiano dedotto specifiche circostanze fattuali a sostegno della lorodenuncia ed assolto all’onere della produzione dell’atto amministrativo.Occorre peraltro rilevare che la Corte di appello aveva altresì rilevato chesolo il consumatore avrebbe potuto essere destinatario della tutelaantitrust.Considerazioni queste che non sono state in alcun modo scalfite dallacensura in esame.Il decimo motivo è parimenti infondato.I ricorrenti rimproverano alla Corte di appello di non aver esaminato laquestione sollevata sin dal giudizio di primo grado relativa l’exceptio doligeneralis, i cui presupposti si sono certamente verificati nella fattispecie inNumero registro generale 29348/2021Numero sezionale 1182/2026Numero di raccolta generale 7111/2026Data pubblicazione 25/03/2026esame a seguito della clamorosa violazione dei principi di correttezza ebuona fede da parte della [OSCURATO:PERSONA].Il rilievo è infondato.[OSCURATO:PERSONA] distrettuale, diversamente da quanto affermato dai ricorrenti, havagliato la questione osservando che nel giudizio di primo grado leopponenti hanno dedotto il vizio di procedimento di formazione delconsenso alla prestazione della garanzia, genericamente allegando il dolodell’opposta e l’errore in capo ai garanti, raggirati dalla controparte.Rispetto a tali generiche allegazioni, le circostanze dedotte nei capitoliformulati nella memoria ex art.183 comma sesto n.2 non hannoconcretizzato elementi idonei alla dimostrazione di cui le deducenti eranoonerate, perché anche una eventuale risposta positiva non avrebbeconsentito di ritenere la sussistenza dell’invalidità” ( pag 30 dellasentenza)Aggiungendo nel passaggio successivo che “ l’estraneità alla gestione dellesocietà obbligate, i rischi nella sottoscrizione della garanzia, lerassicurazioni espresse dalla Concedente, per come descritte nei capitoli diprova, non impedivano ai garanti di effettuare le verifiche del caso chel’ordinaria diligenza impone e comunque non potevano porsi in contrastocon gli obblighi contrattualmente assunti( pag 31 della sentenza).[OSCURATO:PERSONA] distrettuale ha quindi considerato l’eccezione ma ne ha rilevatol’infondatezza alla luce degli elementi dedotti in causa ritenuti inidonei adar corpo alla tesi sostenuta dagli odierni ricorrenti.Con riguardo alla dedotta violazione dell’art 1957 c.c. la Corte ha rilevatoche la clausola ai sensi dell’art 1341 e 1342 c.c. recava la doppiasottoscrizione dei fideiussori.Numero registro generale 29348/2021Numero sezionale 1182/2026Numero di raccolta generale 7111/2026Data pubblicazione 25/03/2026Con riguardo poi alla nullità della clausola per nullità derivante dall'intesarestrittiva accertata da Banca d'Italia valgono le stesse considerazioni giàsopra espresse in risposta al motivo nr 9 sia per quanto riguarda lecondizioni in cui è possibile il rilievo ufficioso della nullità sia per quantoriguarda il carattere normativo del provvedimento della Banca d'Italia ed irelativi oneri probatori.Quanto alla dedotta violazione dell’art 1955 c.c. e alla lamentatal’estinzione delle fideiussioni per avere la concedente ostacolato il dirittodei fideiussori a surrogarsi nei diritti del creditore principale ex art.1955 c.va in primo luogo rilevato che la Corte di appello, contrariamente a quantosostenuto dai ricorrenti, ha considerato l’eccezione ritenendola al pari dellealtre carente di specificità, difettando di critiche puntuali alle dettagliatemotivazioni attraverso le quali il primo Giudice ha espresso il proprioconvincimento che lo ha portato al rigetto delle corrispondenti eccezionisollevate dalle utilizzatrici e dai fideiussori nel giudizio di primo grado.La doglianza, inoltre, nemmeno si confronta proficuamente con la ratiodecidendi, in parte qua, della sentenza oggi impugnata.Va poi considerato che la risoluzione del rapporto era pacificamenteavvenuta in forza di clausola risolutiva espressa per cui non potevaritenersi in alcun modo caducata la garanzia prestata.Alla stregua delle considerazioni sopra esposte il ricorso va rigettato.Nessuna determinazione in punto spese stante l’improcedibilità delcontroricorso per le ragioni sopra esposte.Numero registro generale 29348/2021Numero sezionale 1182/2026Numero di raccolta generale 7111/2026Data pubblicazione 25/03/2026LA [OSCURATO:PERSONA] CIVILEComposta da: Oggetto:[OSCURATO:PERSONA] BANCAAlessandra [OSCURATO:PERSONA].11/03/202Silvia [OSCURATO:PERSONA] Consigliere 6 CCMaura [OSCURATO:PERSONA].ha pronunciato la seguenteORDINANZAsul ricorso iscritto al n. 29348/2021 R.G. proposto da:[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA] in persona del legale rappresentante pro tempore,[OSCURATO:SOCIETA] in persona del legale rappresentante pro tempore,[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], Mobil d'[OSCURATO:SOCIETA]. [OSCURATO:PERSONA] in personadel legale rappresentante pro tempore, [OSCURATO:PERSONA], rappresentati e difesidall'avvocato [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:SOCIETA] in persona del legale rappresentante pro tempore,rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]Numero registro generale 29348/2021Numero sezionale 1182/2026Numero di raccolta generale 7111/2026Data pubblicazione 25/03/2026avverso la sentenza della Corte d'Appello di Milano n. 1285/2021depositata il 23/04/2021.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 11/03/2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].Ritenuto che:Con sentenza del 31.5.2019, il Tribunale di Milano, decidendo nelle causeriunite n. 3534/2016 R.G. (opposizione a decreto ingiuntivo n.37294/2015ottenuto da [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] s.r.l.e dei suoi garanti di Euro 1.789.762,58 oltre interessi e spese, riguardantecanoni scaduti e insoluti ed interessi di mora in relazione al contratto dileasing n.IF 933117 del 7.12.2006), n.3537/2016 R.G. (opposizione adecreto ingiuntivo n.37280/2015 ottenuto da [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. neiconfronti di [OSCURATO:SOCIETA] e dei suoi garanti di Euro 1.616.541,71 oltreinteressi e spese, riguardante canoni scaduti e insoluti ed interessi di morain relazione al contratto di leasing n.IF 933158 del 7.12.2006),n.44553/2017 R.G. (introdotta con ricorso ex art.702 bis c.p.c. daUnicredit [OSCURATO:SOCIETA]. per ottenere il rilascio delle 21 unità immobiliarioggetto del contratto di leasing n.IF 933117 del 7.12.2006 in virtù dellaclausola risolutiva espressa contrattualmente prevista in presenza deldedotto grave inadempimento dell’utilizzatrice), n.44545/17 R.G.(introdotta con ricorso ex art.702 bis c.p.c. da. [OSCURATO:PERSONA] s.p.a.per ottenere il rilascio delle 25 unità immobiliari oggetto del contratto dileasing n.IF 933158 del 7.12.2006 in virtù della clausola risolutivaespressa contrattualmente prevista in presenza del dedotto graveinadempimento dell’utilizzatrice) respingeva l’opposizione ai due decretiingiuntivi, dichiarava risolti ex art.1456 c.c. i due contratti di leasing perNumero registro generale 29348/2021Numero sezionale 1182/2026Numero di raccolta generale 7111/2026Data pubblicazione 25/03/2026inadempimento delle utilizzatrici [OSCURATO:SOCIETA]. e [OSCURATO:PERSONA].r.l., condannava queste ultime all’immediato rilascio delle unitàimmobiliari costituenti il complesso adibito a [OSCURATO:PERSONA] “LeGinestre”.Con atto di citazione in appello notificato a mezzo pec l’[OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:SOCIETA]. (in seguito per brevità Tolì), la [OSCURATO:SOCIETA]. (inseguito per brevità I.L.), la Mobil d’oggi S.r.l. in liquidazione (in seguitoper brevità MOBIL) e i sigg. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] la sentenza del Tribunale di Milano chiedendone la totaleriforma.La Corte di appello rigettava l’appello con sentenza nr 1285/2021.Rilevava per quanto riguarda la censura relativa all’applicazione da partedell’appellata degli interessi usurari la genericità della contestazionesollevata senza specifici elementi di confutazione della tesi dellacontroparte, la quale, sin dalla costituzione in primo grado, avevaprecisato come nella fattispecie il tasso di interesse convenuto fosse ictuoculi sotto soglia.In ogni caso osservava che valore dirimente assumeva l’inserimento neicontratti della “clausola di salvaguardia”, prevista al punto II delmedesimo art.11 già citato, articolo che si intitola “interessi convenzionalidi mora” e che disciplinava, appunto, nel complesso, la convenzionerelativa a detti interessi.Inserimento nel contratto che comportava la trasformazione del divietolegale di pattuire interessi usurari nell'oggetto di una specificaobbligazione contrattuale a carico della banca, consistente nell'impegno dinon applicare mai, per tutta la durata del rapporto, interessi in misurasuperiore a quella massima consentita dalla legge, con conseguente onereNumero registro generale 29348/2021Numero sezionale 1182/2026Numero di raccolta generale 7111/2026Data pubblicazione 25/03/2026della banca, in caso di contestazione, secondo le regole dellaresponsabilità ex contractu, di provare di aver regolarmente adempiutoall'impegno assunto, ossia di non aver mai applicato interessi in violazionedella L.108/1996.La validità di siffatta clausola di salvaguardia era ormai attualmentericonosciuta dalla giurisprudenza, non presentando profili di contrarietà anorme imperative ed anzi essendo volta ad assicurare l’effettivaapplicazione della norma di ordine pubblico che vieta di pattuire interessiusurari.Evidenziava pertanto che la disciplina contrattuale così concepitaescludeva quindi che potesse verificarsi alcuna nullità con riguardo ai tassimoratori.Osservava poi che in base alle “Istruzioni” impartite dalla Banca d’Italiapro tempore vigenti, il tasso di interesse corrispettivo indicato nei contrattidi leasing era stato correttamente determinato, tenendo conto dellecorrette voci commissionali di spesa, con esclusione di quelle che dalladeterminazione del tasso di interesse dovevano esulare.Pertanto, l’individuazione del medesimo tasso nella misura percentualeindicata dai contratti di leasing era tale da posizionarsi intra-soglia rispettoal tasso di interessi usurario.Escludeva che nel caso in esame dovessero essere conteggiate, al finedella verifica relativa alla soglia usuraria, le spese connesse con serviziaccessori, “per la parte in cui non eccedano il costo effettivamentesostenuto dall’intermediario”, non essendo stata fornita dall’appellantealcuna dimostrazione di tale eccedenza.Riteneva poi che il conteggio dei costi non avrebbe potuto determinare,nella fattispecie in esame, il superamento della soglia usuraria,Numero registro generale 29348/2021Numero sezionale 1182/2026Numero di raccolta generale 7111/2026Data pubblicazione 25/03/2026considerato che il “tasso di leasing”, inteso specificamente come TassoAnnuo Nominale, era pari al 4,75% (Condizioni particolari di contratto,doc.n.3 fasc. monitorio) e il tasso soglia vigente al momento della stipuladel contratto era pari all’8,97%.Considerava quindi, che, anche avuto riguardo a tali elementi, potesseroravvisarsi profili di usurarietà nel contratto di leasing in esame.Relativamente alla penale prevista dai contratti di leasing nel caso dirisoluzione anticipata, andava aggiunto che si trattava di voce che noninfluiva sulla valutazione della liceità del contratto in rapporto alla sogliausuraria, vuoi perché trattasi di onere meramente eventuale, che, inquanto tale, non poteva considerarsi quale spesa connessa all’erogazionedel credito, vuoi perché di natura sostanzialmente risarcitoria.La Corte distrettuale osservava, con riguardo all’illegittimitàdell’applicazione degli interessi moratori sulle rate composte (sortacapitale e interessi) perlomeno “in relazione al periodo dall’[OSCURATO:DATA_NASCITA] al16.02.2016”, secondo il sistema di calcolo cosiddetto di “ammortamentoalla francese”, che detto meccanismo di rimborso del capitale, noncontrastava con la previsione di cui all’art.1283 c.c., che sancisce la nullitàper la produzione di interessi su interessi, non di interessi sul capitale.Rilevava che il meccanismo restitutorio in questione, che non poteva inalcun modo considerarsi connotato da indeterminatezza, assicurava inveroche gli interessi contenuti in ciascuna rata fossero calcolati sul capitaleresiduo, che progressivamente decresceva, senza alcuna capitalizzazionedegli interessi.

Solo in caso di mancato pagamento erano infatti dovutisulle rate insolute gli interessi di mora, ma tale effetto era proprio dellafase patologica del rapporto e non incideva sulla legittimità dellapattuizione originaria.Numero registro generale 29348/2021Numero sezionale 1182/2026Numero di raccolta generale 7111/2026Data pubblicazione 25/03/2026Quanto poi alla nullità dei contratti di leasing per genericità dellepattuizioni e indicazione di un tasso di leasing difforme da quellopubblicizzato e contrattualmente previsto il giudice di merito sottolineavail difetto di specificità delle censure mosse alle dettagliate affermazioni delprimo Giudice sulla inattendibilità delle relazioni tecniche di parte, amotivo del fatto che non consentivano di comprendere il criterio in base alquale giungevano alla conclusione che il tasso di leasing applicato era parial 4,86% anziché al 4,75% indicato in contratto, che non specificavano seil tasso applicato fosse nominale (capitalizzazione semplice) o effettivo(capitalizzazione composta), che non precisavano se il calcolo dellaconformità del piano di ammortamento rispetto al tasso leasing desse unesito negativo con riguardo a entrambe le modalità attraverso le qualipoteva essere espresso il tasso leasing.Osservava poi che accanto ai profili di inammissibilità sopra evidenziati leallegazioni attinenti al motivo in esame erano più ampie di quelleprospettate negli atti di opposizione, con conseguente violazione delprincipio devolutivo, stante l’introduzione in appello di argomentazionieccedenti il perimetro decisionale originariamente rimesso al vagliogiudiziale, che non si estendeva infatti alle deduzioni sulla pubblicitàingannevole in connessione alla responsabilità precontrattuale, e noncontemplava domande risarcitorie conseguenti.In ogni caso la censura era infondata posto che con specifico riguardoall’aspetto della genericità in ordine all’applicazione del tasso nominale odi quello composto e alla conseguente mancata trasparenza, non era datoricavare nell’ordinamento una norma per cui si imponesse l’indicazione deltasso di interesse nominale piuttosto di quello composto, o viceversa.Numero registro generale 29348/2021Numero sezionale 1182/2026Numero di raccolta generale 7111/2026Data pubblicazione 25/03/2026Con riguardo alle contestazioni circa il quantum osservava che il giudice diprime cure aveva fatto corretta applicazione dei principi in materia diripartizione dell’onere della prova, affermando, in conformità allaconsolidata giurisprudenza, che il creditore opposto aveva assolto l’onerea suo carico, avendo provato l’esistenza ed esigibilità del credito ingiunto,mentre spettava ai debitori opponenti dimostrare l’avvenuta estinzione,anche parziale, del credito in ragione delle note di credito emesse dacontroparte.Rilevava che la prova dovuta da questi ultimi era carente, considerato che,come opportunamente osservato dal primo Giudice, le note di creditorisultavano essere state emesse in data successiva a quella del depositodel ricorso monitorio, e precisamente data 30.10.2015 (cfr.pag.32 atto diappello), e, pertanto, non potevano incidere sulla quantificazione delcredito ingiunto, “ma al più –in sede esecutiva– avrebbero potuto essereopposte in compensazione (parziale) del credito azionato”, laddove adesso effettivamente imputabili.Era comunque pertinente e decisivo il condivisibile rilevo del primoGiudice, neppure specificamente censurato dall’appellante, secondo cuil’emissione delle note di credito non implica di per sé una rinuncia alcredito, e ciò, a maggior ragione, ove, come nella specie, si tratti piùprecisamente di “note di variazione” emesse a fini tributari per evitare ilpagamento dell’I.V.A.Con riguardo all’altro profilo di censura relativo alla richiesta di revisionedel canone di leasing, alla lamentata violazione da parte della Società dileasing dell’obbligo di cosiddetta “protezione” del contraente, del dovere di“cooperazione” e dei canoni di correttezza e buona fede riteneva che nonfosse configurabile la sussistenza di un obbligo da parte della concedenteNumero registro generale 29348/2021Numero sezionale 1182/2026Numero di raccolta generale 7111/2026Data pubblicazione 25/03/2026di rinegoziare i canoni a fronte di una crisi economica, non rinvenibileinvero in alcun precetto dell’ordinamento e neppure riconducibile agliavvenimenti straordinari e imprevedibili che possano giustificare larisoluzione del contratto per eccessiva onerosità sopravvenuta; e, d’altrocanto, che mancavano elementi obiettivi, non ricavabili neppure daicapitoli di prova orale formulati, idonei a suffragare la tesi dellascorrettezza e mala fede nel comportamento della concedente per averfavorito il rilancio immobiliare e commerciale dei beni concessi in leasingsenza addivenire ad un accordo su un nuovo piano di ammortamento piùfavorevole alle utilizzatrici.In ordine alla eccepita nullità/annullabilità, estinzione delle fideiussioniprestate dai garanti ne rilevava la genericità difettando critiche puntualialle dettagliate motivazioni attraverso le quali il primo Giudice avevaespresso il proprio convincimento che lo aveva portato al rigetto dellecorrispondenti eccezioni sollevate dalle utilizzatrici e dai fideiussori nelgiudizio di primo grado.

Nella sentenza infatti era posto in evidenza “ilcarattere autonomo” delle garanzie fideiussorie in questione come ragioneassorbente dell’infondatezza delle eccezioni delle parti, autonomia delresto dalle medesime appellanti riconosciuta (pag.42 punto 1 atto diappello).Rilevava pertanto che il carattere sostanzialmente autonomo dellagaranzia rispetto all’obbligazione principale non consentiva ai garanti di farvalere eccezioni e di formulare domande attinenti al rapporto garantito.Quanto poi al dedotto vizio di procedimento di formazione del consensoalla prestazione della garanzia, per il quale era stato allegato in terminigenerici il dolo dell’opposta e l’errore in capo ai garanti, raggirati dallacontroparte la Corte distrettuale riteneva che le circostanze dedotte neiNumero registro generale 29348/2021Numero sezionale 1182/2026Numero di raccolta generale 7111/2026Data pubblicazione 25/03/2026capitoli formulati nella memoria ex art.183 comma sesto n.2 non avevanoindividuato elementi idonei alla dimostrazione di cui le deducenti eranoonerate.L’estraneità alla gestione delle società obbligate, i rischi nellasottoscrizione della garanzia, le rassicurazioni espresse dalla Concedente,per come descritte nei capitoli di prova, non avevano impedito ai garantidi effettuare le verifiche del caso che l’ordinaria diligenza imponeva ecomunque non potevano porsi in contrasto con gli obblighicontrattualmente assunti.Con riferimento alle lamentate nullità, osservava poi, innanzitutto, che ladocumentazione prodotta dava conto dell’avvenuta sottoscrizione separatada parte dei garanti delle clausole del contatto ai sensi e per gli effettidegli artt.1341-1342 c.c., circostanza che evidenziava l’incongruenza einfondatezza della censura.Quanto all’eccezione con cui si sosteneva che le fideiussioni in oggettosarebbero state nulle perché redatte su moduli ABI riproponenti lo schemadel 2003 censurato nel 2005 dall’[OSCURATO:PERSONA] della Concorrenza e delMercato la stessa si doveva considerare nuova, non essendo stata oggettodi trattazione negli atti introduttivi dei giudizi di opposizione.Osservava che comunque tale contestazione nei termini in cui era statadedotta riguardava la materia di competenza delle Sezioni Specializzateper le Imprese.In ogni caso anche a voler superare la questione della competenzafunzionale era necessario che la parte che solleva un tale tipo di eccezionesoddisfi quantomeno all’onere di allegazione, consistente nella necessità diindicare al Giudicante con sufficiente precisione gli elementi di fatto odocumentali cui la deduzione si riferisce, in rapporto con le clausoleNumero registro generale 29348/2021Numero sezionale 1182/2026Numero di raccolta generale 7111/2026Data pubblicazione 25/03/2026contenute nei contratti di “fideiussione” in questione, che, ad avviso delleappellanti, sarebbero nulle per violazione della L.n.287/90.Onere questo che nella specie non era stato soddisfatto.Relativamente alla previsione di un tasso di leasing legato all’andamentodell’Euribor considerato dagli appellanti illegittimo per violazione dell’art. 2L.n.287/90 la Corte distrettuale oltre a ribadire che la materia è devolutaalle sezioni specializzate rilevava che non poteva essere vagliato ogniargomento non inserito nel perimetro decisionale del primo grado, stanteil principio devolutivo che regola il giudizio d’appello.Escludeva che il ricorso all’esercizio della clausola risolutiva espressapotesse ritenersi avvenuto in violazione dei rapporti contrattuali tra leparti, nonché dei principi di correttezza e buona fede, non potendosiritenere alcun abuso inerente all’esercizio del diritto della concedente.Avverso tale sentenza [OSCURATO:PERSONA] s.r.l.; la [OSCURATO:SOCIETA].,nonché per i relativi garanti, Mobil d'oggi s.r.l. in liquidazione; GiovanniIorio; [OSCURATO:PERSONA], nonché per [OSCURATO:PERSONA] , nella qualità di erede dellaSig.ra [OSCURATO:PERSONA] proponevano affidata a 10 motivi illustrati damemoria cui ha resistito [OSCURATO:PERSONA] s.p.a.con controricorso.RAGIONI DELLA DECISIONERitenuto che:Con il primo motivo si denuncia in relazione all’art 360 primo comma n.3, 4 e 5 c.p.c. la nullità della sentenza impugnata e del relativoprocedimento, oltre che la violazione e la falsa applicazione degli artt.1175, 1375, 1456, 1460, 2697 c.c. e 112 c.p.c..Si censura la sentenza impugnata nella parte in cui ha confermato lastatuizione del giudice di prime cure con la quale era stata dichiarata larisoluzione di diritto dei contratti di leasing oggetto di causa, senza tenereNumero registro generale 29348/2021Numero sezionale 1182/2026Numero di raccolta generale 7111/2026Data pubblicazione 25/03/2026conto:

1. della dedotta inoperatività della clausola risolutiva espressa perla tolleranza inizialmente manifestata dalla [OSCURATO:PERSONA] e per la nonimputabilità dell’inadempimento;

2. del fatto che per le modalità in cui laUnicredit [OSCURATO:SOCIETA] si è avvalsa della clausola risolutiva espressa (e dellarichiesta di risoluzione del contratto) si sarebbe verificato un vero eproprio abuso di diritto.Si sostiene che la Corte di appello, travisando le risultanze processuali, esenza dar corso alle prove orali capitolate al riguardo, non avrebbeconsiderato che l’attivazione della clausola risolutiva espressa sarebbeavvenuta in violazione dei principi di correttezza e buona fede (ex artt.1175 e 1375 c.c.) da parte della [OSCURATO:PERSONA] per aver rifiutato lariduzione delle rate dei leasing e per aver convinto le società utilizzatriciad eseguire onerose opere di ristrutturazione, promettendo all’esito unnuovo piano di ammortamento, che non veniva però mai accordato; pereffetto della predetta violazione era stato richiesto, da un lato,l’accertamento dell’inoperatività della clausola risolutiva espressa aseguito della concordata sospensione (art. 1456 c.c.), dall’altro, illegittimo esercizio della sospensione cautelativa dei pagamenti (art. 1460c.c.), per aver la [OSCURATO:PERSONA] ingiustificatamente rifiutato diconcedere un nuovo piano di ammortamento in considerazione dei ridottiflussi finanziari.Si afferma inoltre che il giudice di secondo grado avrebbe dovutovalorizzare l’iniziale tolleranzamostrata dalla [OSCURATO:PERSONA] (accertata anche dalla sospensione dellafatturazione) e dedurnel’inoperatività della clausola risolutiva espressa.Numero registro generale 29348/2021Numero sezionale 1182/2026Numero di raccolta generale 7111/2026Data pubblicazione 25/03/2026Con un si denuncia in relazione all’art 360 primo comma n. 3, 4 e 5 c.p.c.la nullità della sentenza impugnata e del relativo procedimento, oltre chela violazione e la falsa applicazione degli artt. 1460, 2932, 2697 c.c., 112,132 comma 2 e 61 c.p.c.Si critica la sentenza impugnata nella parte in cui a) non ha ritenutoprospettabile il rimedio di cui all’art. 2932 c.c. al fine di conseguire larevisione giudiziale dei contratti di leasing a seguito dell’ingiustificatorifiuto mostrato dalla [OSCURATO:PERSONA] e nonostante la fattibilitàdell’operazione e b) non ha ritenuto legittimo l’esercizio della sospensionecautelativa dei pagamenti da parte dellesocietà utilizzatrici pur a fronte dell’evidente violazione dei principi dicorrettezza e buona fede; c) per non aver conseguentemente revocato idecreti ingiuntivi opposti,Con il terzo motivo si lamenta in relazione all’art 360 primo comma n. 3,4 e 5 c.p.c. la nullità della sentenza impugnata e del procedimento, oltreche la violazione e la falsa applicazione degli artt. 2697 c.c. e 27 cost.:ulteriore profilo di nullità della sentenza impugnata si rinviene nella partein cui i giudici di secondo grado (e il giudice di primo grado) hannoingiustamente respinto le richieste istruttorie articolate dai ricorrenti asupporto di tutte le domande proposte nel corso dei giudizi riuniti nelprimo grado di giudizio, pur essendo le medesime ammissibili e rilevanti.Con il quarto motivo si deduce in relazione all’art 360 primo comma n. 3,4 e 5 c.p.c. la nullità del procedimento, violazione e falsa applicazionedell’art. 645 c.p.c.:

1. della sentenza impugnata nella parte in cui ilgiudice di secondo grado ha confuso le note credito emesse dalla UncreditLeasing ai sensi della L. 232/2016 (che non incidono sull’entità del creditoingiunto), con quelle emesse per effetto della variazione degli indiciNumero registro generale 29348/2021Numero sezionale 1182/2026Numero di raccolta generale 7111/2026Data pubblicazione 25/03/2026euribor (che determinano una riduzione delle rate di leasingprecedentemente fatturate); nonché nella parte ha ritenuto irrilevanti lenote credito emesse dalla [OSCURATO:PERSONA] proprio in relazione allefatture oggetto delle ingiunzioni di pagamento opposte, in quantosuccessive alla data di deposito dei ricorsi monitori, violando i principiespressi dalla Suprema Corte, secondo la quale il giudizio di opposizionedetermina la conversione del procedimento sommario in procedimentoordinario a cognizione piena in cui è possibile fare valere anche fattisuccessivi (Cfr. Cass. sez. un. n. 7448 del 1993)Con il quinto motivo si denuncia in relazione all’art 360 primo comma n.3, 4 e 5 c.p.c. la nullità della sentenza impugnata e del relativoprocedimento, oltre che la violazione e la falsa applicazione degli artt.2697 c. c. e 112 c.p.c.: nella parte in cui ha ritenuto che l’onereprobatorio in ordine all’entità del credito azionato in sede monitoriacompete al debitore opponente, in antitesi con quanto ritenuto dallaSuprema Corte che, nei rapporti bancari, ha stabilito che una voltaaccertata la nullità di una clausola, compete alla banca creditrice l’onere didimostrare le somme effettivamente dovute, mediante la produzione ditutti gli estratti conto e delle fatture delle rate scadute del contratto dileasing.Con il sesto si lamenta in relazione all’art 360 primo comma n. 3, 4 e 5c.p.c. la nullità della sentenza impugnata e la violazione e la falsaapplicazione degli artt. 4 l. 108/1996 e 1815 ii comma , 2697 c.c., 112,132 comma 2 e 61 c.p.c.: per l’omessa valutazione di un fatto decisivo peril giudizio, per non avere il giudice di secondo grado accolto la domanda diaccertamento della nullità delle clausole regolanti il tasso di mora inmisura superiore a quello soglia; nullità del tasso di leasing e dellaNumero registro generale 29348/2021Numero sezionale 1182/2026Numero di raccolta generale 7111/2026Data pubblicazione 25/03/2026commissione di estinzione anticipata dei rapporti in quanto superiori altasso soglia.Con il settimo motivo si censura in relazione all’art 360 primo comma n.3, 4 e 5 c.p.c. la decisione sotto il profilo della nullità della sentenzaimpugnata e la violazione e la falsa applicazione degli artt. 1419 c.c., 117tub: per non avere il giudice di secondo grado accolto la domanda diaccertamento della nullità delle clausole regolanti il tasso di leasing pergenericità delle relative pattuizioni e per l’indicazione di un tasso di leasingdifforme rispetto a quello pubblicizzato e contrattualmente previsto.Con l’ottavo motivo si denuncia in relazione all’art 360 primo comma n.3, 4 e 5 c.p.c. la nullità della sentenza impugnata e la violazione e la falsaapplicazione dell’art. 2 l. 287/1990 per avere la Corte di appello omessadeclaratoria di nullità del tasso di leasing parametrato all’indice Euribor inviolazione dell’art. 2 L. 287/1990, pag. 46;Con il nono motivo si deduce in relazione all’art 360 primo comma n. 3,4 e 5 c.p.c. la nullità della sentenza impugnata, la nullità delprocedimento e la violazione e la falsa applicazione dell’art. 2 l. 287/1990per avere il Giudice di appello omesso la declaratoria di nullità dellefideiussioni rilasciate dai garanti, contenenti pattuizioni analoghe alloschema ABI contestato in violazione dell’art. 2 L. 287/1990.Con il decimo si denuncia in relazione all’art 360 primo comma n. 3, 4 e 5c.p.c. la nullità della sentenza impugnata, la nullità del procedimento e laviolazione e la falsa applicazione degli artt. 1955, 1956 e 1957 c.c., oltreche dell’art. 2 l. 287/1990 per avere la Corte di appello omesso ladeclaratoria di nullità delle fideiussioni rilasciate dai garanti o di estinzioneex artt. 1955, 1956 e 1957 c.c.Numero registro generale 29348/2021Numero sezionale 1182/2026Numero di raccolta generale 7111/2026Data pubblicazione 25/03/2026Preliminarmente occorre esaminare la questione sollevata con la memoriaillustrativa dalle parti ricorrenti con cui è stata denunciato il difetto dellaprova della tempestiva notifica del controricorso per non essere statodepositato il relativo file in formato eml.L’eccezione è fondata.In tema di notifica del ricorso per cassazione con modalità telematica, aifini della prova del perfezionamento della notifica è necessaria laproduzione - in formato digitale ovvero, quando non è possibile, informato analogico con attestazione di conformità all'originale del difensore- del messaggio di trasmissione a mezzo PEC e dei suoi allegati (ricorso eprocura) nonché delle ricevute di accettazione e di avvenuta consegna informato ".eml" o ".msg"; l'omessa produzione di tali ricevute - che puòintervenire, ai sensi dell'art. 372 c.p.c., fino all'udienza di discussione exart. 379 c.p.c. ovvero fino all'adunanza in camera di consiglio ex art. 380-bis c.p.c. - determina l'inesistenza della notificazione, impedendo diritenere perfezionato il relativo procedimento, con conseguenteimpossibilità di disporne la rinnovazione ai sensi dell'art. 291 c.p.c. (Cass.n. 7041 del 17/03/2025).Non è sufficiente allegare la PEC di esito controlli, ma è necessarioprodurre (nel formato .msg o .eml) la PEC di consegna, in quanto solol'esame di questa consente di verificare la tempestività della notifica.Ora nel caso in esame non risulta depositato il file nel formato.eml equindi non è possibile accertare la tempestività della notifica se cioè lastessa sia stata effettuata, ai sensi dell’art 370 nella vecchia formulazioneapplicabile ratione temporis, nel termine di 20 giorni dalla scadenza deltermine per il deposito del ricorso principale.Numero registro generale 29348/2021Numero sezionale 1182/2026Numero di raccolta generale 7111/2026Data pubblicazione 25/03/2026La mancata prova della tempestività della notifica del controricorso implical’improcedibilità del controricorso medesimo, evincendosi tale sanzione,pur in difetto di una espressa previsione della norma che fissa l'indicatotermine (art. 370 terzo comma, cod. proc. civ.), dai principi generali delprocesso civile in tema di inosservanza di termini inerenti ad attiprocessuali con i quali la parte porta a conoscenza del giudice edell'avversario le proprie difese, con la conseguenza che non può tenersiconto ne' del controricorso ne' dell'eventuale memoria depositata ai sensidell'art.378 cod. proc. civ.. (Sez. 3, Sentenza n. 2805 del 10/03/2000).I primi tre motivi che meritano un vaglio congiunto per l’intimaconnessione sono inammissibili.In primo luogo, ci si trova di fronte ad un motivo c.d.

“misto” –deducendosi sia il l’omesso esame di fatto decisivo sia la violazione o falsaapplicazione di legge – con conseguente applicazione del principio per cuiè inammissibile la mescolanza e la sovrapposizione di mezzid'impugnazione eterogenei, facenti riferimento alle diverse ipotesicontemplate dall'art. 360, comma 1, n. 3, 4 e 5, c.p.c., non essendoconsentita la prospettazione di una medesima questione sotto profiliincompatibili, e ciò in quanto una simile formulazione mira a rimettere algiudice di legittimità il compito di isolare le singole censure teoricamenteproponibili, onde ricondurle ad uno dei mezzi d'impugnazione enunciatidall'art. 360 c.p.c., per poi ricercare quale o quali disposizioni sarebberoutilizzabili allo scopo, così attribuendo, inammissibilmente, al giudice dilegittimità il compito di dare forma e contenuto giuridici alle lagnanze delricorrente, al fine di decidere successivamente su di esse (Cass. Sez. 1 -Ordinanza n. 26874 del 23/10/2018; Cass. Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 7009del 17/03/2017; Cass. Sez. 1, Sentenza n. 21611 del 20/09/2013; Cass.Numero registro generale 29348/2021Numero sezionale 1182/2026Numero di raccolta generale 7111/2026Data pubblicazione 25/03/2026Sez. 1, Sentenza n. 19443 del 23/09/2011).

In secondo luogo, si deveulteriormente rilevare che: - quanto alla doglianza ex art. 360, n. 5) c.p.c.va rammentato che l'omesso esame di un fatto controverso e decisivo peril giudizio, deve intendersi riferito a un preciso accadimento o una precisacircostanza in senso storico-naturalistico, come tale non ricomprendentequestioni o argomentazioni, sicché sono inammissibili le censure che,irritualmente, estendano il paradigma normativo a quest'ultimo profilo(Cass. Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 22397 del 06/09/2019; Cass. Sez. 1 -Ordinanza n. 26305 del 18/10/2018; Cass. Sez. 2 - Sentenza n. 14802 del14/06/2017), mentre ciò di cui i ricorrenti si dolgono sono argomentazionigiuridiche – l’illegittima attivazione della clausola risolutiva espressa perviolazione dei principi di correttezza e buona fede – e non “fatti” storici,da ciò emergendo che il motivo nel concreto mira a sindacare il meritodella motivazione della Corte d’appello.E’ sicuramente vero, peraltro, che, in tema di ricorso per cassazione,l'inammissibilità della censura per sovrapposizione di motivi diimpugnazione eterogenei può essere superata se la formulazione delmotivo permette di cogliere con chiarezza le doglianze prospettate, difatto scindibili, onde consentirne l'esame separato, esattamente neglistessi termini in cui lo si sarebbe potuto fare se esse fossero statearticolate in motivi diversi, singolarmente numerati (cfr. Cass. n. 39169del 2021.

In senso sostanzialmente conforme, si vedano anche Cass., SU,n. 9100 del 2015; Cass. n. 7009 del 2017; Cass. n. 26790 del 2018).Tanto, per non si rinviene nei motivi di ricorso in esame, i quali, per comeconcretamente argomentato, non consentono di individuare, conchiarezza, le doglianze riconducibili agli invocati vizi, rispettivamente, exart. 360, comma 1, n. 3 e n. 5, cod. proc. civ., in modo tale daNumero registro generale 29348/2021Numero sezionale 1182/2026Numero di raccolta generale 7111/2026Data pubblicazione 25/03/2026consentirne un loro esame separato, come se fossero articolate in motividiversi, senza rimettere al giudice il compito di isolare quella teoricamenteproponibili, al fine di ricondurle ad uno dei mezzi d'impugnazioneconsentiti, prima di decidere su di esse.I motivi in cui si prospettano la violazione dell'art. 360, primo comma, n.5, cod. proc. civ., risultano invece inammissibili per l'esistenza di una c.d.doppia conforme ex art. 348-ter, quinto comma, cod. proc. civ., nonavendo i ricorrenti dimostrato che le ragioni di fatto poste a fondamentodella decisione d'appello differiscono da quelle poste a base della sentenzadi primo grado (in tal senso Ordinanza n. 5445 del 01/03/2025; Sez. 3,Ordinanza n. 213 del 07/01/2025; Sez. 3, Ordinanza n. 26934 del20/09/2023; Sez. 3, Ordinanza n. 5947 del 28/02/2023; Sez. 1, Sentenzan. 26774 del 22/12/2016; Sez. 2, Sentenza n. 5528 del 10/03/2014).Ciò posto il Giudice di merito, diversamente da quanto esposto dairicorrenti, ha preso in esame la doglianza con cui gli appellanti avevanodenunciato la violazione dei principi di correttezza e buona fede dellaconcedente per aver ingenerato negli appellanti l’aspettativa di poterbeneficiare di una rimodulazione dei piani di ammortamento che fossero inlinea con le minori entrate registrate, purché venissero eseguite opere diristrutturazione degli immobili concessi in leasing e le vicende successiveal dedotto completamento delle attività di incremento del valore degliimmobili concessi in leasing.Al riguardo la Corte distrettuale ha dato rilievo, da un lato, alla genericitàdella censura e ,dall’altro, all’insussistenza di un obbligo giuridico dellaconcedente alla rinegoziazione dei canoni che non trova alcun fondamentonel nostro sistema anche in presenza di avvenimenti straordinari edimprevedibili.Numero registro generale 29348/2021Numero sezionale 1182/2026Numero di raccolta generale 7111/2026Data pubblicazione 25/03/2026Ha inoltre evidenziato che nei capitoli di prova a tal fine formulatimancavano elementi obbiettivi “idonei a suffragare la tesi dellascorrettezza e mala fede nel comportamento della concedente per averfavorito il rilancio immobiliare e commerciale dei beni concessi”.Ha quindi ritenuto che le circostanze così come dedotte, non erano ingrado di dare corpo alla tesi prospettata da parte appellante.Con riguardo al diniego dei mezzi istruttori è agevole anzituttorammentare che, in linea generale, per giurisprudenza ferma di questaCorte, il giudizio sulla inammissibilità, per superfluità o genericità, diuna prova per testimoni è di regola insindacabile in cassazione, involgendouna valutazione di fatto, che, tuttavia, può essere censurata se basata suerronei princìpi giuridici ovvero su incongruenze di carattere logico (amero titolo di esempio Cass 2024 nr 32547: 2022 nr 34189).In particolare, va ribadito che la mancata ammissionedella prova testimoniale richiesta dalla parte può essere denunciata solosotto il profilo del vizio motivazionale, sempre che la prova non ammessaabbia carattere di decisività, e sia cioè virtualmente idonea a sovvertirel'esito della controversia.

E cioè, il ricorrente per cassazione può dolersidel diniego di ammissione della prova testimoniale attraverso ladimostrazione, sulla base di un ragionamento necessariamentecontrofattuale, che, ove la prova dedotta fosse stata ammessa - e,ovviamente, fosse stata poi assunta con successo se, dunque, i testiescussi avessero confermato la veridicità dei fatti dedotti a prova -, ciòavrebbe condotto il giudice di merito ad accogliere la domanda invecerespinta.

Come si legge in numerosissime pronunce, è indispensabile che ildiniego di ammissione di un'istanza istruttoria attenga a circostanze che,se dimostrate, avrebbero condotto, con giudizio di certezza e non di meraNumero registro generale 29348/2021Numero sezionale 1182/2026Numero di raccolta generale 7111/2026Data pubblicazione 25/03/2026probabilità, ad una decisione diversa da quella invece adottata il diniegodell'istanza di ammissione della prova testimoniale deve in altri terminiinficiare la decisione adottata, privandola - sia pur se solo virtualmente -della giustificazione, della ratio decidendi, che la sostiene (p. es.

Cass2013 nr 24092; 2013 nr 24092).Al di là di tale verifica motivazionale - ovviamente circoscritta entrol'ambito in cui il controllo motivazionale è oggi consentito, e cioè in caso di"mancanza assoluta di motivi sotto l'aspetto materiale e grafico", di"motivazione apparente", di "contrasto irriducibile tra affermazioniinconciliabili" e di "motivazione perplessa ed obiettivamenteincomprensibile" ( Cass 2014 nr 8053) - resta fermo il principio in forzadel quale alla Corte non è consentito sindacare né l'apprezzamento delleprove libere né il criterio con il quale il giudice del merito ha selezionato ilmateriale probatorio su cui fondare la decisione.Nel caso di specie la Corte di appello ha rilevato che nella capitolazionededotta mancavano elementi oggettivi a suffragare la tesi degli appellantidel legittimo affidamento e della scorrettezza della concedente per averfavorito il rilancio immobiliare e commerciale dei beni concessi in leasingsenza addivenire ad un accordo.Lesione di affidamento che nella stessa prospettazione degli odierniricorrenti sembra ipotizzare una responsabilità precontrattuale inidoneadi per sé a fondare una richiesta ex art 2932 c.c.Per avvalersi dello strumento dell'esecuzione specifica dell'obbligo "aconcludere un contratto” è necessario che o una fonte legale o negozialeobblighino alla prestazione del consenso per il trasferimento o lacostituzione di un diritto (Cass. Sez.

U, Sentenza n. 4683 del09/03/2015).Numero registro generale 29348/2021Numero sezionale 1182/2026Numero di raccolta generale 7111/2026Data pubblicazione 25/03/2026In conseguenza non può essere ottenuta l'emissione di un provvedimentogiudiziale che tenga luogo all’accordo non concluso non essendo stataaccertata l'esistenza attuale dell'obbligo di eseguire una determinataprestazione.Con riguardo poi alla sospensione di fatto della richiesta di pagamentodelle rate dei [OSCURATO:SOCIETA] e alla tolleranza della Concedente nel ricevere ipagamenti in ritardo la Corte di appello, con un accertamento in fatto, haescluso alla luce delle numerose comunicazioni intercorse tra le parti e deireiterati solleciti di pagamento vi fosse stata una situazione oggettiva esoggettiva di tolleranza ed alcun tipo di accettazione implicita del ritardo.Conclusione questa coerente con il principio più volte affermato da questaCorte secondo cui “in tema di clausola risolutiva espressa, la tolleranza delcreditore, che si può estrinsecare tanto in comportamento negativo,quanto in comportamento positivo, non determina l’eliminazione dellaclausola per modificazione della disciplina contrattuale, né è sufficiente adintegrare una tacita rinuncia ad avvalersene” ove la parte creditricecontestualmente o successivamente all'atto di tolleranza manifestil'intenzione di avvalersi della clausola in caso di ulteriore protrazionedell'inadempimento (cfr. Cass. 15.7.2005, n. 15026; Cass. 31.10.2013, n.24564; Cass. (ord.) 6.6.2018, n. 14508, Cass 2022 nr 14195).In relazione al quarto motivo e quinto motivo che meritano un vagliocongiunto essendo diretti a contestare il quantum azionato in viamonitoria vanno ribaditi i rilievi di inammissibilità per la formulazione dimotivi eterogenei sotto il medesimo profilo di censura.In ogni caso va osservato la censura con cui si lamenta una non correttavalutazione delle risultanzeNumero registro generale 29348/2021Numero sezionale 1182/2026Numero di raccolta generale 7111/2026Data pubblicazione 25/03/2026processuali e della documentazione versata in atti per avere la Corte diappello confuso le note credito emesse dalla [OSCURATO:PERSONA] ex L.232/2016 con quelle emesse a storno parziale delle fatture per effettodelle indicizzazioni Euribor e quindi per essere giunta a conclusioni noncondivisibili e comunque illogiche è inammissibile trattandosi di un vizioche non può essere fatto valere in questa sede essendo sottratto alsindacato di legittimità se non negli stretti limiti previsti dall’art 360 nr 5c.p.c. omesso esame di un fatto storico decisivo qui non dedotto.La Corte di appello ha rilevato la correttezza del ragionamento seguito dalTribunale il quale aveva ritenuto che a fronte della prova da parte delcredito dell’esistenza ed esigibilità del credito ingiunto spettasse agliopponenti dare la prova del fatto estintivo anche parziale, del credito inragione delle note di credito emesse da controparte.Prova che era risultata carente in quanto le note di credito erano stateemesse in epoca successiva al decreto ingiuntivo opposto “ma al più –insede esecutiva– avrebbero potuto essere opposte in compensazione(parziale) del credito azionato”, laddove ad esso effettivamenteimputabili”.Ora, il giudice di appello ha rilevato la genericità della contestazione fattavalere in primo grado sottolineando che” In sede di opposizione, del resto,le opponenti si erano in proposito semplicemente limitate a lamentare chenon era comprensibile l’importo determinato da controparte nei ricorsimonitori, anche perché “in relazione al periodo oggetto dell’ingiunzione dipagamento, non tiene conto delle note di credito dalla stessa emesse…minando ulteriormente l’attendibilità dei prospetti contabili prodotti … infase monitoria e conseguentemente la fondatezza delle avverse richieste”(pag.15 atto di opposizione).Numero registro generale 29348/2021Numero sezionale 1182/2026Numero di raccolta generale 7111/2026Data pubblicazione 25/03/2026In questo quadro secondo il giudice del gravame era pertanto giustificatala risposta data dal primo Giudice a tale considerazione sottolineandoinoltre che l’emissione delle note di credito non implica di per sé unarinuncia al credito, e ciò, a maggior ragione, ove, come nella specie, sitrattava più precisamente di “note di variazione” emesse a fini tributariper evitare il pagamento dell’I.V.A.Passaggio questo non sufficientemente censurato in sede di gravame enon scalfito dalla doglianza qui in esame che si limita a reiterare lemedesime critiche già vagliate dal Giudice di appello.In merito al quantum azionato in via monitoria la Corte di appello hacorrettamente richiamato il principio secondo cui a fronte delladimostrazione da parte della concedente della liquidità ed esigibilità delcredito era preciso onere degli appellante contestare in modo puntuale lerichieste azionate.Questa Corte infatti è ferma da tempo nel ritenere che il creditore cheagisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno,ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale olegale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi allamera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte,mentre il debitore convenuto è gravatodell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituitodall'avvenuto adempimento (Cass S.U. 2001 nr 13533).Ora, come emerge dallo stesso motivo, gli appellanti hanno svoltocontestazioni generiche in merito alla non corretta quantificazione delcredito sostenendo che pur applicando le illegittime condizionicontrattuali, l’importo era risultato pari ad € 1.386.590,58 (importo chenon tiene neppure conto delle successive note di credito), per cui venivaNumero registro generale 29348/2021Numero sezionale 1182/2026Numero di raccolta generale 7111/2026Data pubblicazione 25/03/2026contestata l’eccessiva richiesta formulata dall’appellata in sede monitorianei confronti della [OSCURATO:SOCIETA] in misura pari ad € 1.616.541,71.

Allostesso modo per la [OSCURATO:PERSONA] considerando anche l’incidenza delleinique condizioni contrattuali in relazione al periodo oggettodell'ingiunzione di pagamento si perveniva tutt’al più ad un importo di €1.520.812,39, decisamente inferiore rispetto a quanto richiesto in sedemonitoria (€ 1.789.762,58).Il sesto motivo è inammissibile.La Corte di appello in merito al denunciato superamento del tasso sogliaanche con riguardo agli interessi moratori ha rilevato la genericità delladomanda in quanto carente di adeguati riferimenti alla situazione concretanon essendo stati precisati gli addebiti contestati.Il giudice del merito, diversamente da quanto affermato nel motivo, hapreso in esame il motivo rilevando che a fronte della posizione assuntadalla controparte circa l’applicazione del tasso di interesse sotto soglia (Iltasso utilizzato per il calcolo dei canoni, cioè il c.d.

T.E.G. (Tasso EffettivoGlobale – non il T.A.E.G.) che non superava il limite previsto dal rispettivotasso soglia”, essendo “del 4,857% (doc. 4), mentre il tasso-sogliaindicato ex L. 108/96 – al momento in cui gli interessi erano staticonvenuti (ossia nel dicembre 2006) – risultava pari a 8,970 % (cfr.doc.5) gli appellanti non avevano replicato “ai suddetti dati fornendo sufficientied obiettivi elementi contrari”.Accanto a tali considerazioni il Giudice del gravame ha poi rafforzato il suoconvincimento circa il mancato superamento del tasso soglia anche conriguardo agli interessi moratori evidenziando che il regolamento negozialeIII) aveva previsto un meccanismo che escludeva qualsiasi sforamento delNumero registro generale 29348/2021Numero sezionale 1182/2026Numero di raccolta generale 7111/2026Data pubblicazione 25/03/2026tasso soglia antiusura, sia al momento della stipula che nel corso delcontratto, perché, in ipotesi di ipotetico superamento del limite legale, siain fase genetica che in ipotesi di sopravvenienza durante il corso delrapporto, la misura degli interessi di mora veniva automaticamentericondotta al valore corrispondente alla soglia di legge.Il carattere usurario è dunque in ogni caso escluso in radice dalladisciplina contrattuale, indipendentemente dalle voci che concorrono aformare il tasso di mora e i costi accessori.L’impianto argomentativo, che sorregge la decisione di appello, recanteargomentazioni obbiettivamente idonee a far conoscere il ragionamentoseguito dal giudice per la formazione del proprio convincimento, non èscalfito dalle generiche doglianze di parte ricorrente che, pur lette alla lucedegli stralci dell'atto di appello riportati nel corpo del motivo, non valgonoa censurare adeguatamente la ratio decidendi.Con riguardo poi alla commissione di estinzione anticipata dei contratti dileasing questa Corte haRibadito che tale voce non è computabile ai fini della verifica di nonusurarietà.La commissione in parola non è collegata se non indirettamenteall'erogazione del credito, non rientrando tra i flussi di rimborso,maggiorato del correlativo corrispettivo o del costo di mora per il ritardonella corresponsione di quello( Cass 2022 nr 7352).Non si è di fronte, cioè, a "una remunerazione, a favore della banca,dipendente dall'effettiva durata dell'utilizzazione dei fondi da parte delcliente" (arg.

D.L. nr 185 del 2008 ex art 2 bis, quale convertito) di quil'infondatezza della censura e la conferma anche sotto questo profilo dellasentenzaNumero registro generale 29348/2021Numero sezionale 1182/2026Numero di raccolta generale 7111/2026Data pubblicazione 25/03/2026impugnata che ha accertato come il tasso di interesse corrispettivoindicato nei contratti di leasing in ossequio alle “Istruzioni” impartite dallaBanca d’Italia pro tempore vigenti, fosse stato correttamente determinato,tenendo conto delle corrette voci commissionali di spesa, con esclusione diquelle che dalla determinazione del tasso di interesse devono esulare.Con riguardo al settimo motivo con cui si insiste sulla genericità dellepattuizioni e indicazione di un tasso di leasing difforme da quellopubblicizzato e contrattualmente previsto e sulla richiesta risarcitoriacorrelata ad un comportamento scorretto della concedente va rilevato cheil giudice del gravame aveva messo in risalto che le contestazioni sollevarein sede di appello erano generiche relativamente alle “ affermazioni delprimo Giudice sulla inattendibilità delle relazioni tecniche di parte, amotivo del fatto che non consentivano di comprendere il criterio in base alquale giungevano alla conclusione che il tasso di leasing applicato era parial 4,86% anziché al 4,75% indicato in contratto, che non specificavano seil tasso applicato fosse nominale (capitalizzazione semplice) o effettivo(capitalizzazione composta), che non precisavano se il calcolo dellaconformità del piano di ammortamento rispetto al tasso leasing desse unesito negativo con riguardo a entrambe le modalità attraverso le qualipoteva essere espresso il tasso leasing”Su questo preciso punto la censura in esame non svolge alcunacontestazione limitandosi i ricorrenti a richiamare “ una relazione tecnicaincertezze derivanti dalle pattuizioni espresse nei contratti di leasing inesame” senza tuttavia confutare con sufficiente specificità i rilievi criticiespressi dalla Corte di appello.Numero registro generale 29348/2021Numero sezionale 1182/2026Numero di raccolta generale 7111/2026Data pubblicazione 25/03/2026Carenza di specificità che investe anche l’altra considerazione del Giudicedel gravame espressa nel merito alla disciplina sulla trasparenza inmateria bancaria adottata dalla Banca d’Italia che non precisa, comecorrettamente sottolineato dal primo giudice, se il tasso debba essereindicato in via in assenza di una norma che imponga l’indicazione del tassodi interesse nominale piuttosto di quello composto, o viceversa.L’ottavo motivo con si denuncia l’utilizzo dell’Euribor in quanto contrarioalla normativa antitrust che tutela la concorrenza e il mercato in quantofrutto di un accordo di cartello tra un insieme di banche anche in questocaso, la censura è generica perché non sostenuta da adeguati riscontriprobatori, con riferimento innanzitutto alla condotta illecita dell'ipotizzatocartello bancario e alla sua influenza di alterazione del mercato.Il motivo è altresì privo di riferimenti oggettivi e soggettivi, senzanemmeno la specifica allegazione, da parte degli appellanti, che,applicando una diversa modalità di calcolo del tasso corrispettivo, gliimporti che i medesimi avrebbero dovuto rimborsare sarebbero statiinferiori ove si consideri che il tasso Euribor è un indice fissatogiornalmente dalla [OSCURATO:PERSONA] (EBF), come media deitassi di deposito interbancario, e dunque determinabile in modo costante,in base a un articolato procedimento di rilevazione, in ogni caso sottrattoal rischio di determinazione unilaterale da parte del singolo istituto dicredito.Il nono motivo è infondato.Questa Corte ha cioè già stabilito che la nullità del contratto per violazionedi norme imperative, siccome oggetto di un'eccezione in senso lato, è sìrilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del processo, ma solo a condizioneche i relativi presupposti di fatto, anche se non interessati da specificaNumero registro generale 29348/2021Numero sezionale 1182/2026Numero di raccolta generale 7111/2026Data pubblicazione 25/03/2026deduzione della parte interessata, siano stati acquisiti al giudizio di meritonel rispetto delle preclusioni assertive e istruttorie, ferma restandol'impossibilità di ammettere nuove prove funzionali alla dimostrazionedegli stessi (n. 4867 del 23/02/2024; su quest’ultimo aspetto, exmultissimis, v. pure n. 416 del 08/01/2025).A ciò resta solo da aggiungere che il detto provvedimento n. 55 si collocaal di fuori dell'ambito di operatività del principio iura novit curia (p. es.n. 7387 del 19/03/2025: La natura di atto amministrativo delprovvedimento della Banca d'Italia n. 55 del 2005 sulla nullitàdelle fideiussioni omnibus osta all'applicabilità del principio iura novit curiadi cui all'art. 113 c.p.c., da coordinare con l'art. 1 delle disp. prel. c.c.,poiché quest'ultima disposizione non comprende gli atti amministrativi trale fonti del diritto, con la conseguenza che spetta alla parte interessatal'onere della produzione dell'atto amministrativo che non è suscettibile diequipollenti).Ciò posto nel caso in esame non risulta che le odierne parti ricorrentiabbiano dedotto specifiche circostanze fattuali a sostegno della lorodenuncia ed assolto all’onere della produzione dell’atto amministrativo.Occorre peraltro rilevare che la Corte di appello aveva altresì rilevato chesolo il consumatore avrebbe potuto essere destinatario della tutelaantitrust.Considerazioni queste che non sono state in alcun modo scalfite dallacensura in esame.Il decimo motivo è parimenti infondato.I ricorrenti rimproverano alla Corte di appello di non aver esaminato laquestione sollevata sin dal giudizio di primo grado relativa l’exceptio doligeneralis, i cui presupposti si sono certamente verificati nella fattispecie inNumero registro generale 29348/2021Numero sezionale 1182/2026Numero di raccolta generale 7111/2026Data pubblicazione 25/03/2026esame a seguito della clamorosa violazione dei principi di correttezza ebuona fede da parte della [OSCURATO:PERSONA].Il rilievo è infondato.[OSCURATO:PERSONA] distrettuale, diversamente da quanto affermato dai ricorrenti, havagliato la questione osservando che nel giudizio di primo grado leopponenti hanno dedotto il vizio di procedimento di formazione delconsenso alla prestazione della garanzia, genericamente allegando il dolodell’opposta e l’errore in capo ai garanti, raggirati dalla controparte.Rispetto a tali generiche allegazioni, le circostanze dedotte nei capitoliformulati nella memoria ex art.183 comma sesto n.2 non hannoconcretizzato elementi idonei alla dimostrazione di cui le deducenti eranoonerate, perché anche una eventuale risposta positiva non avrebbeconsentito di ritenere la sussistenza dell’invalidità” ( pag 30 dellasentenza)Aggiungendo nel passaggio successivo che “ l’estraneità alla gestione dellesocietà obbligate, i rischi nella sottoscrizione della garanzia, lerassicurazioni espresse dalla Concedente, per come descritte nei capitoli diprova, non impedivano ai garanti di effettuare le verifiche del caso chel’ordinaria diligenza impone e comunque non potevano porsi in contrastocon gli obblighi contrattualmente assunti( pag 31 della sentenza).[OSCURATO:PERSONA] distrettuale ha quindi considerato l’eccezione ma ne ha rilevatol’infondatezza alla luce degli elementi dedotti in causa ritenuti inidonei adar corpo alla tesi sostenuta dagli odierni ricorrenti.Con riguardo alla dedotta violazione dell’art 1957 c.c. la Corte ha rilevatoche la clausola ai sensi dell’art 1341 e 1342 c.c. recava la doppiasottoscrizione dei fideiussori.Numero registro generale 29348/2021Numero sezionale 1182/2026Numero di raccolta generale 7111/2026Data pubblicazione 25/03/2026Con riguardo poi alla nullità della clausola per nullità derivante dall'intesarestrittiva accertata da Banca d'Italia valgono le stesse considerazioni giàsopra espresse in risposta al motivo nr 9 sia per quanto riguarda lecondizioni in cui è possibile il rilievo ufficioso della nullità sia per quantoriguarda il carattere normativo del provvedimento della Banca d'Italia ed irelativi oneri probatori.Quanto alla dedotta violazione dell’art 1955 c.c. e alla lamentatal’estinzione delle fideiussioni per avere la concedente ostacolato il dirittodei fideiussori a surrogarsi nei diritti del creditore principale ex art.1955 c.va in primo luogo rilevato che la Corte di appello, contrariamente a quantosostenuto dai ricorrenti, ha considerato l’eccezione ritenendola al pari dellealtre carente di specificità, difettando di critiche puntuali alle dettagliatemotivazioni attraverso le quali il primo Giudice ha espresso il proprioconvincimento che lo ha portato al rigetto delle corrispondenti eccezionisollevate dalle utilizzatrici e dai fideiussori nel giudizio di primo grado.La doglianza, inoltre, nemmeno si confronta proficuamente con la ratiodecidendi, in parte qua, della sentenza oggi impugnata.Va poi considerato che la risoluzione del rapporto era pacificamenteavvenuta in forza di clausola risolutiva espressa per cui non potevaritenersi in alcun modo caducata la garanzia prestata.Alla stregua delle considerazioni sopra esposte il ricorso va rigettato.Nessuna determinazione in punto spese stante l’improcedibilità delcontroricorso per le ragioni sopra esposte.

P.Q.MLa Corte rigetta il ricorso; dichiara improcedibile il controricorso.Ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, del D.P.R. n. 115 del 2002, dà attodella sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parteNumero registro generale 29348/2021Numero sezionale 1182/2026Numero di raccolta generale 7111/2026Data pubblicazione 25/03/2026ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari aquello previsto per il ricorso principale, a norma del comma 1 - bis, dellostesso articolo 13, se dovuto.Così deciso in Roma 11.03.2026Il Presidente( Mauro di Marzio)P.Q.MLa Corte rigetta il ricorso; dichiara improcedibile il controricorso.Ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, del D.P.R. n. 115 del 2002, dà attodella sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parteNumero registro generale 29348/2021Numero sezionale 1182/2026Numero di raccolta generale 7111/2026Data pubblicazione 25/03/2026ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari aquello previsto per il ricorso principale, a norma del comma 1 - bis, dellostesso articolo 13, se dovuto.Così deciso in Roma 11.03.2026Il Presidente( Mauro di Marzio)

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ORDINANZAsul ricorso iscritto al n. 29348/2021 R.G. proposto da:[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA] in persona del legale rappresentante pro tempore,[OSCURATO:SOCIETA] in persona del legale rappresentante pro tempore,[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], Mobil d'[OSCURATO:SOCIETA]. [OSCURATO:PERSONA] in personadel legale rappresentante pro tempore, [OSCURATO:PERSONA], rappresentati e difesidall'avvocato [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:SOCIETA] in persona del legale rappresentante pro tempore,rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]Numero registro generale 29348/2021Numero sezionale 1182/2026Numero di raccolta generale 7111/2026Data pubblicazione 25/03/2026avverso la sentenza della Corte d'Appello di Milano n. 1285/2021depositata il 23/04/2021.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 11/03/2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].Ritenuto che:Con sentenza del 31.5.2019, il Tribunale di Milano, decidendo nelle causeriunite n. 3534/2016 R.G. (opposizione a decreto ingiuntivo n.37294/2015ottenuto da [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] s.r.l.e dei suoi garanti di Euro 1.789.762,58 oltre interessi e spese, riguardantecanoni scaduti e insoluti ed interessi di mora in relazione al contratto dileasing n.IF 933117 del 7.12.2006), n.3537/2016 R.G. (opposizione adecreto ingiuntivo n.37280/2015 ottenuto da [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. neiconfronti di [OSCURATO:SOCIETA] e dei suoi garanti di Euro 1.616.541,71 oltreinteressi e spese, riguardante canoni scaduti e insoluti ed interessi di morain relazione al contratto di leasing n.IF 933158 del 7.12.2006),n.44553/2017 R.G. (introdotta con ricorso ex art.702 bis c.p.c. daUnicredit [OSCURATO:SOCIETA]. per ottenere il rilascio delle 21 unità immobiliarioggetto del contratto di leasing n.IF 933117 del 7.12.2006 in virtù dellaclausola risolutiva espressa contrattualmente prevista in presenza deldedotto grave inadempimento dell’utilizzatrice), n.44545/17 R.G.(introdotta con ricorso ex art.702 bis c.p.c. da. [OSCURATO:PERSONA] s.p.a.per ottenere il rilascio delle 25 unità immobiliari oggetto del contratto dileasing n.IF 933158 del 7.12.2006 in virtù della clausola risolutivaespressa contrattualmente prevista in presenza del dedotto graveinadempimento dell’utilizzatrice) respingeva l’opposizione ai due decretiingiuntivi, dichiarava risolti ex art.1456 c.c. i due contratti di leasing perNumero registro generale 29348/2021Numero sezionale 1182/2026Numero di raccolta generale 7111/2026Data pubblicazione 25/03/2026inadempimento delle utilizzatrici [OSCURATO:SOCIETA]. e [OSCURATO:PERSONA].r.l., condannava queste ultime all’immediato rilascio delle unitàimmobiliari costituenti il complesso adibito a [OSCURATO:PERSONA] “LeGinestre”.Con atto di citazione in appello notificato a mezzo pec l’[OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:SOCIETA]. (in seguito per brevità Tolì), la [OSCURATO:SOCIETA]. (inseguito per brevità I.L.), la Mobil d’oggi S.r.l. in liquidazione (in seguitoper brevità MOBIL) e i sigg. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] la sentenza del Tribunale di Milano chiedendone la totaleriforma.La Corte di appello rigettava l’appello con sentenza nr 1285/2021.Rilevava per quanto riguarda la censura relativa all’applicazione da partedell’appellata degli interessi usurari la genericità della contestazionesollevata senza specifici elementi di confutazione della tesi dellacontroparte, la quale, sin dalla costituzione in primo grado, avevaprecisato come nella fattispecie il tasso di interesse convenuto fosse ictuoculi sotto soglia.In ogni caso osservava che valore dirimente assumeva l’inserimento neicontratti della “clausola di salvaguardia”, prevista al punto II delmedesimo art.11 già citato, articolo che si intitola “interessi convenzionalidi mora” e che disciplinava, appunto, nel complesso, la convenzionerelativa a detti interessi.Inserimento nel contratto che comportava la trasformazione del divietolegale di pattuire interessi usurari nell'oggetto di una specificaobbligazione contrattuale a carico della banca, consistente nell'impegno dinon applicare mai, per tutta la durata del rapporto, interessi in misurasuperiore a quella massima consentita dalla legge, con conseguente onereNumero registro generale 29348/2021Numero sezionale 1182/2026Numero di raccolta generale 7111/2026Data pubblicazione 25/03/2026della banca, in caso di contestazione, secondo le regole dellaresponsabilità ex contractu, di provare di aver regolarmente adempiutoall'impegno assunto, ossia di non aver mai applicato interessi in violazionedella L.108/1996.La validità di siffatta clausola di salvaguardia era ormai attualmentericonosciuta dalla giurisprudenza, non presentando profili di contrarietà anorme imperative ed anzi essendo volta ad assicurare l’effettivaapplicazione della norma di ordine pubblico che vieta di pattuire interessiusurari.Evidenziava pertanto che la disciplina contrattuale così concepitaescludeva quindi che potesse verificarsi alcuna nullità con riguardo ai tassimoratori.Osservava poi che in base alle “Istruzioni” impartite dalla Banca d’Italiapro tempore vigenti, il tasso di interesse corrispettivo indicato nei contrattidi leasing era stato correttamente determinato, tenendo conto dellecorrette voci commissionali di spesa, con esclusione di quelle che dalladeterminazione del tasso di interesse dovevano esulare.Pertanto, l’individuazione del medesimo tasso nella misura percentualeindicata dai contratti di leasing era tale da posizionarsi intra-soglia rispettoal tasso di interessi usurario.Escludeva che nel caso in esame dovessero essere conteggiate, al finedella verifica relativa alla soglia usuraria, le spese connesse con serviziaccessori, “per la parte in cui non eccedano il costo effettivamentesostenuto dall’intermediario”, non essendo stata fornita dall’appellantealcuna dimostrazione di tale eccedenza.Riteneva poi che il conteggio dei costi non avrebbe potuto determinare,nella fattispecie in esame, il superamento della soglia usuraria,Numero registro generale 29348/2021Numero sezionale 1182/2026Numero di raccolta generale 7111/2026Data pubblicazione 25/03/2026considerato che il “tasso di leasing”, inteso specificamente come TassoAnnuo Nominale, era pari al 4,75% (Condizioni particolari di contratto,doc.n.3 fasc. monitorio) e il tasso soglia vigente al momento della stipuladel contratto era pari all’8,97%.Considerava quindi, che, anche avuto riguardo a tali elementi, potesseroravvisarsi profili di usurarietà nel contratto di leasing in esame.Relativamente alla penale prevista dai contratti di leasing nel caso dirisoluzione anticipata, andava aggiunto che si trattava di voce che noninfluiva sulla valutazione della liceità del contratto in rapporto alla sogliausuraria, vuoi perché trattasi di onere meramente eventuale, che, inquanto tale, non poteva considerarsi quale spesa connessa all’erogazionedel credito, vuoi perché di natura sostanzialmente risarcitoria.La Corte distrettuale osservava, con riguardo all’illegittimitàdell’applicazione degli interessi moratori sulle rate composte (sortacapitale e interessi) perlomeno “in relazione al periodo dall’[OSCURATO:DATA_NASCITA] al16.02.2016”, secondo il sistema di calcolo cosiddetto di “ammortamentoalla francese”, che detto meccanismo di rimborso del capitale, noncontrastava con la previsione di cui all’art.1283 c.c., che sancisce la nullitàper la produzione di interessi su interessi, non di interessi sul capitale.Rilevava che il meccanismo restitutorio in questione, che non poteva inalcun modo considerarsi connotato da indeterminatezza, assicurava inveroche gli interessi contenuti in ciascuna rata fossero calcolati sul capitaleresiduo, che progressivamente decresceva, senza alcuna capitalizzazionedegli interessi. Solo in caso di mancato pagamento erano infatti dovutisulle rate insolute gli interessi di mora, ma tale effetto era proprio dellafase patologica del rapporto e non incideva sulla legittimità dellapattuizione originaria.Numero registro generale 29348/2021Numero sezionale 1182/2026Numero di raccolta generale 7111/2026Data pubblicazione 25/03/2026Quanto poi alla nullità dei contratti di leasing per genericità dellepattuizioni e indicazione di un tasso di leasing difforme da quellopubblicizzato e contrattualmente previsto il giudice di merito sottolineavail difetto di specificità delle censure mosse alle dettagliate affermazioni delprimo Giudice sulla inattendibilità delle relazioni tecniche di parte, amotivo del fatto che non consentivano di comprendere il criterio in base alquale giungevano alla conclusione che il tasso di leasing applicato era parial 4,86% anziché al 4,75% indicato in contratto, che non specificavano seil tasso applicato fosse nominale (capitalizzazione semplice) o effettivo(capitalizzazione composta), che non precisavano se il calcolo dellaconformità del piano di ammortamento rispetto al tasso leasing desse unesito negativo con riguardo a entrambe le modalità attraverso le qualipoteva essere espresso il tasso leasing.Osservava poi che accanto ai profili di inammissibilità sopra evidenziati  leallegazioni attinenti al motivo in esame erano più ampie di quelleprospettate negli atti di opposizione, con conseguente violazione delprincipio devolutivo, stante l’introduzione in appello di argomentazionieccedenti il perimetro decisionale originariamente rimesso al vagliogiudiziale, che non si estendeva infatti alle deduzioni sulla pubblicitàingannevole in connessione alla responsabilità precontrattuale, e noncontemplava domande risarcitorie conseguenti.In ogni caso la censura era infondata posto che con specifico riguardoall’aspetto della genericità in ordine all’applicazione del tasso nominale odi quello composto e alla conseguente mancata trasparenza, non era datoricavare nell’ordinamento una norma per cui si imponesse l’indicazione deltasso di interesse nominale piuttosto di quello composto, o viceversa.Numero registro generale 29348/2021Numero sezionale 1182/2026Numero di raccolta generale 7111/2026Data pubblicazione 25/03/2026Con riguardo alle contestazioni circa il quantum osservava che il giudice diprime cure aveva fatto corretta applicazione dei principi in materia diripartizione dell’onere della prova, affermando, in conformità allaconsolidata giurisprudenza, che il creditore opposto aveva assolto l’onerea suo carico, avendo provato l’esistenza ed esigibilità del credito ingiunto,mentre spettava ai debitori opponenti dimostrare l’avvenuta estinzione,anche parziale, del credito in ragione delle note di credito emesse dacontroparte.Rilevava che la prova dovuta da questi ultimi era carente, considerato che,come opportunamente osservato dal primo Giudice, le note di creditorisultavano essere state emesse in data successiva a quella del depositodel ricorso monitorio, e precisamente data 30.10.2015 (cfr.pag.32 atto diappello), e, pertanto, non potevano incidere sulla quantificazione delcredito ingiunto, “ma al più –in sede esecutiva– avrebbero potuto essereopposte in compensazione (parziale) del credito azionato”, laddove adesso effettivamente imputabili.Era comunque pertinente e decisivo il condivisibile rilevo del primoGiudice, neppure specificamente censurato dall’appellante, secondo cuil’emissione delle note di credito non implica di per sé una rinuncia alcredito, e ciò, a maggior ragione, ove, come nella specie, si tratti piùprecisamente di “note di variazione” emesse a fini tributari per evitare ilpagamento dell’I.V.A.Con riguardo all’altro profilo di censura relativo alla richiesta di revisionedel canone di leasing, alla lamentata violazione da parte della Società dileasing dell’obbligo di cosiddetta “protezione” del contraente, del dovere di“cooperazione” e dei canoni di correttezza e buona fede riteneva che nonfosse configurabile la sussistenza di un obbligo da parte della concedenteNumero registro generale 29348/2021Numero sezionale 1182/2026Numero di raccolta generale 7111/2026Data pubblicazione 25/03/2026di rinegoziare i canoni a fronte di una crisi economica, non rinvenibileinvero in alcun precetto dell’ordinamento e neppure riconducibile agliavvenimenti straordinari e imprevedibili che possano giustificare larisoluzione del contratto per eccessiva onerosità sopravvenuta; e, d’altrocanto, che mancavano elementi obiettivi, non ricavabili neppure daicapitoli di prova orale formulati, idonei a suffragare la tesi dellascorrettezza e mala fede nel comportamento della concedente per averfavorito il rilancio immobiliare e commerciale dei beni concessi in leasingsenza addivenire ad un accordo su un nuovo piano di ammortamento piùfavorevole alle utilizzatrici.In ordine alla eccepita nullità/annullabilità, estinzione delle fideiussioniprestate dai garanti ne rilevava la genericità  difettando  critiche puntualialle dettagliate motivazioni attraverso le quali il primo Giudice avevaespresso il proprio convincimento che lo aveva portato al rigetto dellecorrispondenti eccezioni sollevate dalle utilizzatrici e dai fideiussori nelgiudizio di primo grado. Nella sentenza infatti era posto in evidenza “ilcarattere autonomo” delle garanzie fideiussorie in questione come ragioneassorbente dell’infondatezza delle eccezioni delle parti, autonomia delresto dalle medesime appellanti riconosciuta (pag.42 punto 1 atto diappello).Rilevava pertanto che il carattere sostanzialmente autonomo dellagaranzia rispetto all’obbligazione principale non consentiva ai garanti di farvalere eccezioni e di formulare domande attinenti al rapporto garantito.Quanto poi al dedotto vizio di procedimento di formazione del consensoalla prestazione della garanzia, per il quale era stato allegato in terminigenerici il dolo dell’opposta e l’errore in capo ai garanti, raggirati dallacontroparte la Corte distrettuale riteneva che le circostanze dedotte neiNumero registro generale 29348/2021Numero sezionale 1182/2026Numero di raccolta generale 7111/2026Data pubblicazione 25/03/2026capitoli formulati nella memoria ex art.183 comma sesto n.2 non avevanoindividuato elementi idonei alla dimostrazione di cui le deducenti eranoonerate.L’estraneità alla gestione delle società obbligate, i rischi nellasottoscrizione della garanzia, le rassicurazioni espresse dalla Concedente,per come descritte nei capitoli di prova, non avevano impedito ai garantidi effettuare le verifiche del caso che l’ordinaria diligenza imponeva ecomunque non potevano porsi in contrasto con gli obblighicontrattualmente assunti.Con riferimento alle lamentate nullità, osservava poi, innanzitutto, che ladocumentazione prodotta dava conto dell’avvenuta sottoscrizione separatada parte dei garanti delle clausole del contatto ai sensi e per gli effettidegli artt.1341-1342 c.c., circostanza che evidenziava l’incongruenza einfondatezza della censura.Quanto all’eccezione con cui si sosteneva che le fideiussioni in oggettosarebbero state nulle perché redatte su moduli ABI riproponenti lo schemadel 2003 censurato nel 2005 dall’[OSCURATO:PERSONA] della Concorrenza e delMercato la stessa si doveva considerare nuova, non essendo stata oggettodi trattazione negli atti introduttivi dei giudizi di opposizione.Osservava che comunque tale contestazione nei termini in cui era statadedotta riguardava la materia di competenza delle Sezioni Specializzateper le Imprese.In ogni caso anche a voler superare la questione della competenzafunzionale era necessario che la parte che solleva un tale tipo di eccezionesoddisfi quantomeno all’onere di allegazione, consistente nella necessità diindicare al Giudicante con sufficiente precisione gli elementi di fatto odocumentali cui la deduzione si riferisce, in rapporto con le clausoleNumero registro generale 29348/2021Numero sezionale 1182/2026Numero di raccolta generale 7111/2026Data pubblicazione 25/03/2026contenute nei contratti di “fideiussione” in questione, che, ad avviso delleappellanti, sarebbero nulle per violazione della L.n.287/90.Onere questo che nella specie non era stato soddisfatto.Relativamente alla previsione di un tasso di leasing legato all’andamentodell’Euribor considerato dagli appellanti illegittimo per violazione dell’art. 2L.n.287/90 la Corte distrettuale oltre a ribadire che la materia è devolutaalle sezioni specializzate rilevava che non poteva essere vagliato ogniargomento non inserito nel perimetro decisionale del primo grado, stanteil principio devolutivo che regola il giudizio d’appello.Escludeva che il ricorso all’esercizio della clausola risolutiva espressapotesse ritenersi avvenuto in violazione dei rapporti contrattuali tra leparti, nonché dei principi di correttezza e buona fede, non potendosiritenere alcun abuso inerente all’esercizio del diritto della concedente.Avverso tale sentenza [OSCURATO:PERSONA] s.r.l.; la [OSCURATO:SOCIETA].,nonché per i relativi garanti, Mobil d'oggi s.r.l. in liquidazione; GiovanniIorio; [OSCURATO:PERSONA], nonché per [OSCURATO:PERSONA] , nella qualità di erede dellaSig.ra [OSCURATO:PERSONA] proponevano affidata a 10 motivi illustrati damemoria cui  ha resistito [OSCURATO:PERSONA] s.p.a.con controricorso.RAGIONI DELLA DECISIONERitenuto che:Con il primo motivo si denuncia in relazione all’art 360 primo comma n.3, 4 e 5 c.p.c. la nullità della sentenza impugnata e del relativoprocedimento, oltre che la violazione e la falsa applicazione degli artt.1175, 1375, 1456, 1460, 2697 c.c. e 112 c.p.c..Si censura la sentenza impugnata nella parte in cui ha confermato lastatuizione del giudice di prime cure con la quale era stata dichiarata larisoluzione di diritto dei contratti di leasing oggetto di causa, senza tenereNumero registro generale 29348/2021Numero sezionale 1182/2026Numero di raccolta generale 7111/2026Data pubblicazione 25/03/2026conto: 1. della dedotta inoperatività della clausola risolutiva espressa perla tolleranza inizialmente manifestata dalla [OSCURATO:PERSONA] e per la nonimputabilità dell’inadempimento; 2. del fatto che per le modalità in cui laUnicredit [OSCURATO:SOCIETA] si è avvalsa della clausola risolutiva espressa (e dellarichiesta di risoluzione del contratto) si sarebbe verificato un vero eproprio abuso di diritto.Si sostiene che la Corte di appello, travisando le risultanze processuali, esenza dar corso alle prove orali capitolate al riguardo, non avrebbeconsiderato che l’attivazione della clausola risolutiva espressa sarebbeavvenuta in violazione dei principi di correttezza e buona fede (ex artt.1175 e 1375 c.c.) da parte della [OSCURATO:PERSONA] per aver rifiutato lariduzione delle rate dei leasing e per aver convinto le società utilizzatriciad eseguire onerose opere di ristrutturazione, promettendo all’esito unnuovo piano di ammortamento, che non veniva però mai accordato; pereffetto della predetta violazione era stato richiesto, da un lato,l’accertamento dell’inoperatività della clausola risolutiva espressa aseguito della concordata sospensione (art. 1456 c.c.), dall’altro, illegittimo esercizio della sospensione cautelativa dei pagamenti (art. 1460c.c.), per aver la [OSCURATO:PERSONA] ingiustificatamente rifiutato diconcedere un nuovo piano di ammortamento in considerazione dei ridottiflussi finanziari.Si afferma inoltre che il giudice di secondo grado avrebbe dovutovalorizzare l’iniziale tolleranzamostrata dalla [OSCURATO:PERSONA] (accertata anche dalla sospensione dellafatturazione) e dedurnel’inoperatività della clausola risolutiva espressa.Numero registro generale 29348/2021Numero sezionale 1182/2026Numero di raccolta generale 7111/2026Data pubblicazione 25/03/2026Con un si denuncia in relazione all’art 360 primo comma n. 3, 4 e 5 c.p.c.la  nullità della sentenza impugnata e del relativo procedimento, oltre chela violazione e la falsa applicazione degli artt. 1460, 2932, 2697 c.c., 112,132 comma 2 e 61 c.p.c.Si critica la sentenza impugnata nella parte in cui a) non ha ritenutoprospettabile il rimedio di cui all’art. 2932 c.c. al fine di conseguire larevisione giudiziale dei contratti di leasing a seguito dell’ingiustificatorifiuto mostrato dalla [OSCURATO:PERSONA] e nonostante la fattibilitàdell’operazione e b) non ha ritenuto legittimo l’esercizio della sospensionecautelativa dei pagamenti da parte dellesocietà utilizzatrici pur a fronte dell’evidente violazione dei principi dicorrettezza e buona fede; c) per non aver conseguentemente revocato idecreti ingiuntivi opposti,Con il terzo motivo si lamenta in relazione all’art 360 primo comma n. 3,4 e 5 c.p.c.   la nullità della sentenza impugnata e del procedimento, oltreche la violazione e la falsa applicazione degli artt. 2697 c.c. e 27 cost.:ulteriore profilo di nullità della sentenza impugnata si rinviene nella partein cui i giudici di secondo grado (e il giudice di primo grado) hannoingiustamente respinto le richieste istruttorie articolate dai ricorrenti asupporto di tutte le domande proposte nel corso dei giudizi riuniti nelprimo grado di giudizio, pur essendo le medesime ammissibili e rilevanti.Con il quarto motivo si deduce in relazione all’art 360 primo comma n. 3,4 e 5 c.p.c.  la  nullità del procedimento, violazione e falsa applicazionedell’art. 645 c.p.c.: 1. della sentenza impugnata nella parte in cui ilgiudice di secondo grado ha confuso le note credito emesse dalla UncreditLeasing ai sensi della L. 232/2016 (che non incidono sull’entità del creditoingiunto), con quelle emesse per effetto della variazione degli indiciNumero registro generale 29348/2021Numero sezionale 1182/2026Numero di raccolta generale 7111/2026Data pubblicazione 25/03/2026euribor (che determinano una riduzione delle rate di leasingprecedentemente fatturate); nonché nella parte ha ritenuto irrilevanti lenote credito emesse dalla [OSCURATO:PERSONA] proprio in relazione allefatture oggetto delle ingiunzioni di pagamento opposte, in quantosuccessive alla data di deposito dei ricorsi monitori, violando i principiespressi dalla Suprema Corte, secondo la quale il giudizio di opposizionedetermina la conversione del procedimento sommario in procedimentoordinario a cognizione piena in cui è possibile fare valere anche fattisuccessivi (Cfr. Cass. sez. un. n. 7448 del 1993)Con il quinto motivo si denuncia in relazione all’art 360 primo comma n.3, 4 e 5 c.p.c. la nullità della sentenza impugnata e del relativoprocedimento, oltre che la violazione e la falsa applicazione degli artt.2697 c. c. e 112 c.p.c.: nella parte in cui ha ritenuto che l’onereprobatorio in ordine all’entità del credito azionato in sede monitoriacompete al debitore opponente, in antitesi con quanto ritenuto dallaSuprema Corte che, nei rapporti bancari, ha stabilito che una voltaaccertata la nullità di una clausola, compete alla banca creditrice l’onere didimostrare le somme effettivamente dovute, mediante la produzione ditutti gli estratti conto e delle fatture delle rate scadute del contratto dileasing.Con il sesto si lamenta in relazione all’art 360 primo comma n. 3, 4 e 5c.p.c. la nullità della sentenza impugnata e la violazione e la falsaapplicazione degli artt. 4 l. 108/1996 e 1815 ii comma , 2697 c.c., 112,132 comma 2 e 61 c.p.c.: per l’omessa valutazione di un fatto decisivo peril giudizio, per non avere il giudice di secondo grado accolto la domanda diaccertamento della nullità delle clausole regolanti il tasso di mora inmisura superiore a quello soglia; nullità del tasso di leasing e dellaNumero registro generale 29348/2021Numero sezionale 1182/2026Numero di raccolta generale 7111/2026Data pubblicazione 25/03/2026commissione di estinzione anticipata dei rapporti in quanto superiori altasso soglia.Con il settimo motivo si censura in relazione all’art 360 primo comma n.3, 4 e 5 c.p.c. la decisione sotto il profilo della nullità della sentenzaimpugnata e la violazione e la falsa applicazione degli artt. 1419 c.c., 117tub: per non avere il giudice di secondo grado accolto la domanda diaccertamento della nullità delle clausole regolanti il tasso di leasing pergenericità delle relative pattuizioni e per l’indicazione di un tasso di leasingdifforme rispetto a quello pubblicizzato e contrattualmente previsto.Con l’ottavo motivo si denuncia in relazione all’art 360 primo comma n.3, 4 e 5 c.p.c.  la nullità della sentenza impugnata e la violazione e la falsaapplicazione dell’art. 2 l. 287/1990 per avere la Corte di appello omessadeclaratoria di nullità del tasso di leasing parametrato all’indice Euribor inviolazione dell’art. 2 L. 287/1990, pag. 46;Con il nono motivo si deduce in relazione all’art 360 primo comma n. 3,4 e 5 c.p.c. la  nullità della sentenza impugnata, la nullità delprocedimento e la violazione e la falsa applicazione dell’art. 2 l. 287/1990per avere il Giudice di appello omesso la declaratoria di nullità dellefideiussioni rilasciate dai garanti, contenenti pattuizioni analoghe alloschema ABI contestato in violazione dell’art. 2 L. 287/1990.Con il decimo si denuncia in relazione all’art 360 primo comma n. 3, 4 e 5c.p.c. la nullità della sentenza impugnata, la nullità del procedimento e laviolazione e la falsa applicazione degli artt. 1955, 1956 e 1957 c.c., oltreche dell’art. 2 l. 287/1990 per avere la Corte di appello omesso ladeclaratoria di nullità delle fideiussioni rilasciate dai garanti o di estinzioneex artt. 1955, 1956 e 1957 c.c.Numero registro generale 29348/2021Numero sezionale 1182/2026Numero di raccolta generale 7111/2026Data pubblicazione 25/03/2026Preliminarmente occorre esaminare la questione sollevata con la memoriaillustrativa dalle parti ricorrenti con cui è stata denunciato il difetto dellaprova della tempestiva notifica del controricorso per non essere statodepositato il relativo file in formato eml.L’eccezione è fondata.In tema di notifica del ricorso per cassazione con modalità telematica, aifini della prova del perfezionamento della notifica è necessaria laproduzione - in formato digitale ovvero, quando non è possibile, informato analogico con attestazione di conformità all'originale del difensore- del messaggio di trasmissione a mezzo PEC e dei suoi allegati (ricorso eprocura) nonché delle ricevute di accettazione e di avvenuta consegna informato ".eml" o ".msg"; l'omessa produzione di tali ricevute - che puòintervenire, ai sensi dell'art. 372 c.p.c., fino all'udienza di discussione exart. 379 c.p.c. ovvero fino all'adunanza in camera di consiglio ex art. 380-bis c.p.c. - determina l'inesistenza della notificazione, impedendo diritenere perfezionato il relativo procedimento, con conseguenteimpossibilità di disporne la rinnovazione ai sensi dell'art. 291 c.p.c. (Cass.n. 7041 del 17/03/2025).Non è sufficiente allegare la PEC di esito controlli, ma è necessarioprodurre (nel formato .msg o .eml) la PEC di consegna, in quanto solol'esame di questa consente di verificare la tempestività della notifica.Ora nel caso in esame non risulta depositato il file nel formato.eml equindi non è possibile accertare la tempestività della notifica  se cioè lastessa sia stata effettuata, ai sensi dell’art 370 nella vecchia formulazioneapplicabile ratione temporis, nel termine di 20 giorni dalla scadenza deltermine per il deposito del ricorso principale.Numero registro generale 29348/2021Numero sezionale 1182/2026Numero di raccolta generale 7111/2026Data pubblicazione 25/03/2026La mancata prova della tempestività della notifica del controricorso implical’improcedibilità del controricorso medesimo, evincendosi tale sanzione,pur in difetto di una espressa previsione della norma che fissa l'indicatotermine (art. 370 terzo comma, cod. proc. civ.), dai principi generali delprocesso civile in tema di inosservanza di termini inerenti ad attiprocessuali con i quali la parte porta a conoscenza del giudice edell'avversario le proprie difese, con la conseguenza che non può tenersiconto ne' del controricorso ne' dell'eventuale memoria depositata ai sensidell'art.378 cod. proc. civ.. (Sez. 3, Sentenza n. 2805 del 10/03/2000).I primi tre motivi che meritano un vaglio congiunto per l’intimaconnessione sono inammissibili.In primo luogo, ci si trova di fronte ad un motivo c.d. “misto” –deducendosi sia il l’omesso esame di fatto decisivo sia la violazione o falsaapplicazione di legge – con conseguente applicazione del principio per cuiè inammissibile la mescolanza e la sovrapposizione di mezzid'impugnazione eterogenei, facenti riferimento alle diverse ipotesicontemplate dall'art. 360, comma 1, n. 3, 4 e 5, c.p.c., non essendoconsentita la prospettazione di una medesima questione sotto profiliincompatibili, e ciò in quanto una simile formulazione mira a rimettere algiudice di legittimità il compito di isolare le singole censure teoricamenteproponibili, onde ricondurle ad uno dei mezzi d'impugnazione enunciatidall'art. 360 c.p.c., per poi ricercare quale o quali disposizioni sarebberoutilizzabili allo scopo, così attribuendo, inammissibilmente, al giudice dilegittimità il compito di dare forma e contenuto giuridici alle lagnanze delricorrente, al fine di decidere successivamente su di esse (Cass. Sez. 1 -Ordinanza n. 26874 del 23/10/2018; Cass. Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 7009del 17/03/2017; Cass. Sez. 1, Sentenza n. 21611 del 20/09/2013; Cass.Numero registro generale 29348/2021Numero sezionale 1182/2026Numero di raccolta generale 7111/2026Data pubblicazione 25/03/2026Sez. 1, Sentenza n. 19443 del 23/09/2011). In secondo luogo, si deveulteriormente rilevare che: - quanto alla doglianza ex art. 360, n. 5) c.p.c.va rammentato che l'omesso esame di un fatto controverso e decisivo peril giudizio, deve intendersi riferito a un preciso accadimento o una precisacircostanza in senso storico-naturalistico, come tale non ricomprendentequestioni o argomentazioni, sicché sono inammissibili le censure che,irritualmente, estendano il paradigma normativo a quest'ultimo profilo(Cass. Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 22397 del 06/09/2019; Cass. Sez. 1 -Ordinanza n. 26305 del 18/10/2018; Cass. Sez. 2 - Sentenza n. 14802 del14/06/2017), mentre ciò di cui i ricorrenti  si dolgono sono argomentazionigiuridiche – l’illegittima attivazione della clausola risolutiva espressa perviolazione dei principi di correttezza e buona fede  – e non “fatti” storici,da ciò emergendo che il motivo nel concreto mira a sindacare il meritodella motivazione della Corte d’appello.E’ sicuramente vero, peraltro, che, in tema di ricorso per cassazione,l'inammissibilità della censura per sovrapposizione di motivi diimpugnazione eterogenei può essere superata se la formulazione delmotivo permette di cogliere con chiarezza le doglianze prospettate, difatto scindibili, onde consentirne l'esame separato, esattamente neglistessi termini in cui lo si sarebbe potuto fare se esse fossero statearticolate in motivi diversi, singolarmente numerati (cfr. Cass. n. 39169del 2021. In senso sostanzialmente conforme, si vedano anche Cass., SU,n. 9100 del 2015; Cass. n. 7009 del 2017; Cass. n. 26790 del 2018).Tanto, per non si rinviene nei motivi di ricorso in esame, i quali, per comeconcretamente argomentato, non consentono di individuare, conchiarezza, le doglianze riconducibili agli invocati vizi, rispettivamente, exart. 360, comma 1, n. 3 e n. 5, cod. proc. civ., in modo tale daNumero registro generale 29348/2021Numero sezionale 1182/2026Numero di raccolta generale 7111/2026Data pubblicazione 25/03/2026consentirne un loro esame separato, come se fossero articolate in motividiversi, senza rimettere al giudice il compito di isolare quella teoricamenteproponibili, al fine di ricondurle ad uno dei mezzi d'impugnazioneconsentiti, prima di decidere su di esse.I motivi in cui si prospettano la violazione dell'art. 360, primo comma, n.5, cod. proc. civ., risultano invece inammissibili per l'esistenza di una c.d.doppia conforme ex art. 348-ter, quinto comma, cod. proc. civ., nonavendo i ricorrenti dimostrato che le ragioni di fatto poste a fondamentodella decisione d'appello differiscono da quelle poste a base della sentenzadi primo grado (in tal senso Ordinanza n. 5445 del 01/03/2025; Sez. 3,Ordinanza n. 213 del 07/01/2025; Sez. 3, Ordinanza n. 26934 del20/09/2023; Sez. 3, Ordinanza n. 5947 del 28/02/2023; Sez. 1, Sentenzan. 26774 del 22/12/2016; Sez. 2, Sentenza n. 5528 del 10/03/2014).Ciò posto il Giudice di merito, diversamente da quanto esposto dairicorrenti, ha preso in esame la doglianza con cui gli appellanti avevanodenunciato la violazione dei principi di correttezza e buona fede dellaconcedente per aver ingenerato negli appellanti  l’aspettativa di poterbeneficiare di una rimodulazione dei piani di ammortamento che fossero inlinea con le minori entrate registrate, purché venissero eseguite opere diristrutturazione degli immobili concessi in leasing e le vicende successiveal dedotto completamento delle attività di incremento del valore degliimmobili concessi in leasing.Al riguardo la Corte distrettuale ha dato rilievo, da un lato, alla genericitàdella censura e ,dall’altro, all’insussistenza di un obbligo giuridico dellaconcedente alla rinegoziazione dei canoni che non trova alcun fondamentonel nostro sistema anche in presenza di avvenimenti straordinari edimprevedibili.Numero registro generale 29348/2021Numero sezionale 1182/2026Numero di raccolta generale 7111/2026Data pubblicazione 25/03/2026Ha inoltre evidenziato che nei capitoli di prova a tal fine formulatimancavano elementi obbiettivi “idonei a suffragare la tesi dellascorrettezza e mala fede nel comportamento della concedente per averfavorito il rilancio immobiliare e commerciale dei beni concessi”.Ha quindi ritenuto che le circostanze così come dedotte, non erano ingrado di dare corpo alla tesi prospettata da parte appellante.Con riguardo al diniego dei mezzi istruttori è agevole anzituttorammentare che, in linea generale, per giurisprudenza ferma di questaCorte, il giudizio sulla inammissibilità, per superfluità o genericità, diuna prova per testimoni è di regola insindacabile in cassazione, involgendouna valutazione di fatto, che, tuttavia, può essere censurata se basata suerronei princìpi giuridici ovvero su incongruenze di carattere logico (amero titolo di esempio Cass 2024 nr 32547: 2022 nr 34189).In particolare, va ribadito che la mancata ammissionedella prova testimoniale richiesta dalla parte può essere denunciata solosotto il profilo del vizio motivazionale, sempre che la prova non ammessaabbia carattere di decisività, e sia cioè virtualmente idonea a sovvertirel'esito della controversia. E cioè, il ricorrente per cassazione può dolersidel diniego di ammissione della prova testimoniale attraverso ladimostrazione, sulla base di un ragionamento necessariamentecontrofattuale, che, ove la prova dedotta fosse stata ammessa - e,ovviamente, fosse stata poi assunta con successo se, dunque, i testiescussi avessero confermato la veridicità dei fatti dedotti a prova -, ciòavrebbe condotto il giudice di merito ad accogliere la domanda invecerespinta. Come si legge in numerosissime pronunce, è indispensabile che ildiniego di ammissione di un'istanza istruttoria attenga a circostanze che,se dimostrate, avrebbero condotto, con giudizio di certezza e non di meraNumero registro generale 29348/2021Numero sezionale 1182/2026Numero di raccolta generale 7111/2026Data pubblicazione 25/03/2026probabilità, ad una decisione diversa da quella invece adottata il diniegodell'istanza di ammissione della prova testimoniale deve in altri terminiinficiare la decisione adottata, privandola - sia pur se solo virtualmente -della giustificazione, della ratio decidendi, che la sostiene (p. es. Cass2013 nr 24092; 2013 nr 24092).Al di là di tale verifica motivazionale - ovviamente circoscritta entrol'ambito in cui il controllo motivazionale è oggi consentito, e cioè in caso di"mancanza assoluta di motivi sotto l'aspetto materiale e grafico", di"motivazione apparente", di "contrasto irriducibile tra affermazioniinconciliabili" e di "motivazione perplessa ed obiettivamenteincomprensibile" ( Cass 2014 nr 8053) - resta fermo il principio in forzadel quale alla Corte non è consentito sindacare né l'apprezzamento delleprove libere né il criterio con il quale il giudice del merito ha selezionato ilmateriale probatorio su cui fondare la decisione.Nel caso di specie la Corte di appello ha rilevato che nella capitolazionededotta mancavano elementi oggettivi a suffragare la tesi degli appellantidel legittimo affidamento e della scorrettezza della concedente per averfavorito il rilancio immobiliare e commerciale dei beni concessi in leasingsenza addivenire ad un accordo.Lesione di affidamento che nella stessa prospettazione degli odierniricorrenti  sembra  ipotizzare una responsabilità precontrattuale inidoneadi per sé a fondare una richiesta ex art 2932 c.c.Per avvalersi dello strumento dell'esecuzione specifica dell'obbligo "aconcludere un contratto”  è necessario che o una fonte legale o negozialeobblighino  alla prestazione del consenso per il trasferimento o lacostituzione di un diritto (Cass. Sez. U, Sentenza n. 4683 del09/03/2015).Numero registro generale 29348/2021Numero sezionale 1182/2026Numero di raccolta generale 7111/2026Data pubblicazione 25/03/2026In conseguenza non può essere ottenuta l'emissione di un provvedimentogiudiziale che tenga luogo all’accordo non concluso non essendo stataaccertata l'esistenza attuale dell'obbligo di eseguire una determinataprestazione.Con riguardo poi alla sospensione di fatto della richiesta di pagamentodelle rate dei [OSCURATO:SOCIETA] e alla tolleranza della Concedente nel ricevere ipagamenti in ritardo la Corte di appello, con un accertamento in fatto, haescluso alla luce delle numerose comunicazioni intercorse tra le parti e deireiterati solleciti di pagamento vi fosse stata una situazione oggettiva esoggettiva di tolleranza ed alcun tipo di accettazione implicita del ritardo.Conclusione questa coerente con il principio più volte affermato da questaCorte secondo cui “in tema di clausola risolutiva espressa, la tolleranza delcreditore, che si può estrinsecare tanto in comportamento negativo,quanto in comportamento positivo, non determina l’eliminazione dellaclausola per modificazione della disciplina contrattuale, né è sufficiente adintegrare una tacita rinuncia ad avvalersene” ove la parte creditricecontestualmente o successivamente all'atto di tolleranza manifestil'intenzione di avvalersi della clausola in caso di ulteriore  protrazionedell'inadempimento (cfr. Cass. 15.7.2005, n. 15026; Cass. 31.10.2013, n.24564; Cass. (ord.) 6.6.2018, n. 14508, Cass 2022 nr 14195).In relazione al quarto motivo e quinto motivo che meritano un vagliocongiunto essendo diretti a contestare il quantum azionato in viamonitoria  vanno ribaditi i rilievi di inammissibilità per la formulazione dimotivi eterogenei sotto il medesimo profilo di censura.In ogni caso va osservato la censura con cui si lamenta una non correttavalutazione  delle risultanzeNumero registro generale 29348/2021Numero sezionale 1182/2026Numero di raccolta generale 7111/2026Data pubblicazione 25/03/2026processuali e della documentazione versata in atti per avere la Corte diappello confuso le note credito emesse dalla [OSCURATO:PERSONA] ex L.232/2016 con quelle emesse a storno parziale delle fatture per effettodelle indicizzazioni Euribor e  quindi per essere giunta a conclusioni noncondivisibili e comunque illogiche è inammissibile trattandosi di un vizioche non può essere fatto valere in questa sede essendo sottratto alsindacato di legittimità se non negli stretti limiti previsti dall’art 360 nr 5c.p.c. omesso esame di un fatto storico decisivo qui non dedotto.La Corte di appello ha rilevato la correttezza del ragionamento seguito dalTribunale il quale aveva ritenuto che a fronte della prova da parte delcredito dell’esistenza ed esigibilità del credito ingiunto spettasse agliopponenti dare la prova del fatto estintivo anche parziale, del credito inragione delle note di credito emesse da controparte.Prova che era risultata carente in quanto le note di credito erano stateemesse in epoca successiva al decreto ingiuntivo opposto “ma al più –insede esecutiva– avrebbero potuto essere opposte in compensazione(parziale) del credito azionato”, laddove ad esso effettivamenteimputabili”.Ora, il giudice di appello ha rilevato la genericità della contestazione fattavalere in primo grado sottolineando che” In sede di opposizione, del resto,le opponenti si erano in proposito semplicemente limitate a lamentare chenon era comprensibile l’importo determinato da controparte nei ricorsimonitori, anche perché “in relazione al periodo oggetto dell’ingiunzione dipagamento, non tiene conto delle note di credito dalla stessa emesse…minando ulteriormente l’attendibilità dei prospetti contabili prodotti … infase monitoria e conseguentemente la fondatezza delle avverse richieste”(pag.15 atto di opposizione).Numero registro generale 29348/2021Numero sezionale 1182/2026Numero di raccolta generale 7111/2026Data pubblicazione 25/03/2026In questo quadro secondo il giudice del gravame era pertanto giustificatala risposta data dal primo Giudice a tale considerazione  sottolineandoinoltre che l’emissione delle note di credito non implica di per sé unarinuncia al credito, e ciò, a maggior ragione, ove, come nella specie, sitrattava più precisamente di “note di variazione” emesse a fini tributariper evitare il pagamento dell’I.V.A.Passaggio questo non sufficientemente censurato in sede di gravame enon scalfito dalla doglianza qui in esame che si limita a reiterare lemedesime critiche già vagliate dal Giudice di appello.In merito al quantum azionato in via monitoria la Corte di appello hacorrettamente richiamato il principio secondo cui a fronte delladimostrazione da parte della concedente della liquidità ed esigibilità delcredito era preciso onere degli appellante contestare in modo puntuale lerichieste azionate.Questa Corte infatti è ferma da tempo nel ritenere che il creditore cheagisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno,ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale olegale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi allamera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte,mentre il debitore convenuto è gravatodell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituitodall'avvenuto adempimento (Cass S.U. 2001 nr 13533).Ora, come emerge dallo stesso motivo, gli appellanti hanno svoltocontestazioni generiche in merito alla non corretta quantificazione delcredito sostenendo che pur  applicando le illegittime condizionicontrattuali, l’importo era  risultato pari ad € 1.386.590,58 (importo chenon tiene neppure conto delle successive note di credito), per cui venivaNumero registro generale 29348/2021Numero sezionale 1182/2026Numero di raccolta generale 7111/2026Data pubblicazione 25/03/2026contestata l’eccessiva richiesta formulata dall’appellata in sede monitorianei confronti della [OSCURATO:SOCIETA] in misura pari ad € 1.616.541,71. Allostesso modo per la [OSCURATO:PERSONA] considerando anche l’incidenza delleinique condizioni contrattuali in relazione al periodo oggettodell'ingiunzione di pagamento si perveniva tutt’al più ad un importo di €1.520.812,39, decisamente inferiore rispetto a quanto richiesto in sedemonitoria (€ 1.789.762,58).Il sesto motivo è inammissibile.La Corte di appello in merito al denunciato superamento del tasso sogliaanche con riguardo agli interessi moratori ha rilevato la genericità delladomanda in quanto carente di adeguati riferimenti alla situazione concretanon essendo stati precisati  gli addebiti contestati.Il giudice del merito, diversamente da quanto affermato nel motivo, hapreso in esame il motivo rilevando che a fronte della posizione assuntadalla controparte circa l’applicazione del tasso di interesse sotto soglia (Iltasso utilizzato per il calcolo dei canoni, cioè il c.d. T.E.G. (Tasso EffettivoGlobale – non il T.A.E.G.) che non superava il limite previsto dal rispettivotasso soglia”, essendo “del 4,857% (doc. 4), mentre il tasso-sogliaindicato ex L. 108/96 – al momento in cui gli interessi erano staticonvenuti (ossia nel dicembre 2006) – risultava pari a 8,970 % (cfr.doc.5) gli appellanti non avevano replicato “ai suddetti dati fornendo sufficientied obiettivi elementi contrari”.Accanto a tali considerazioni il Giudice del gravame ha poi rafforzato il suoconvincimento circa il mancato superamento del tasso soglia anche conriguardo agli interessi moratori evidenziando che il regolamento negozialeIII) aveva previsto un meccanismo che escludeva qualsiasi sforamento delNumero registro generale 29348/2021Numero sezionale 1182/2026Numero di raccolta generale 7111/2026Data pubblicazione 25/03/2026tasso soglia antiusura, sia al momento della stipula che nel corso delcontratto, perché, in ipotesi di ipotetico superamento del limite legale, siain fase genetica che in ipotesi di sopravvenienza durante il corso delrapporto, la misura degli interessi di mora veniva automaticamentericondotta al valore corrispondente alla soglia di legge.Il carattere usurario è dunque in ogni caso escluso in radice dalladisciplina contrattuale, indipendentemente dalle voci che concorrono aformare il tasso di mora e i costi accessori.L’impianto argomentativo, che sorregge la decisione di appello, recanteargomentazioni obbiettivamente idonee a far conoscere il ragionamentoseguito dal giudice per la formazione del proprio convincimento, non èscalfito dalle generiche doglianze di parte ricorrente che, pur lette alla lucedegli stralci dell'atto di appello riportati nel corpo del motivo, non valgonoa censurare adeguatamente la ratio decidendi.Con riguardo poi alla commissione di estinzione anticipata dei contratti dileasing questa Corte haRibadito che tale voce non è computabile ai fini della verifica di nonusurarietà.La commissione in parola non è collegata se non indirettamenteall'erogazione del credito, non rientrando tra i flussi di rimborso,maggiorato del correlativo corrispettivo o del costo di mora per il ritardonella corresponsione di quello( Cass 2022 nr 7352).Non si è di fronte, cioè, a "una remunerazione, a favore della banca,dipendente dall'effettiva durata dell'utilizzazione dei fondi da parte delcliente" (arg. D.L. nr 185 del 2008 ex art 2 bis, quale convertito)  di quil'infondatezza della censura e la conferma anche sotto questo profilo dellasentenzaNumero registro generale 29348/2021Numero sezionale 1182/2026Numero di raccolta generale 7111/2026Data pubblicazione 25/03/2026impugnata che ha accertato come il tasso di interesse corrispettivoindicato nei contratti di leasing in ossequio alle “Istruzioni” impartite dallaBanca d’Italia pro tempore vigenti, fosse stato correttamente determinato,tenendo conto delle corrette voci commissionali di spesa, con esclusione diquelle che dalla determinazione del tasso di interesse devono esulare.Con riguardo al settimo motivo con cui si insiste sulla genericità dellepattuizioni e indicazione di un tasso di leasing difforme da quellopubblicizzato e contrattualmente previsto e sulla richiesta risarcitoriacorrelata ad un comportamento scorretto della concedente va rilevato cheil giudice del gravame aveva messo in risalto che le contestazioni sollevarein sede di appello erano generiche relativamente alle “ affermazioni delprimo Giudice sulla inattendibilità delle relazioni tecniche di parte, amotivo del fatto che non consentivano di comprendere il criterio in base alquale giungevano alla conclusione che il tasso di leasing applicato era parial 4,86% anziché al 4,75% indicato in contratto, che non specificavano seil tasso applicato fosse nominale (capitalizzazione semplice) o effettivo(capitalizzazione composta), che non precisavano se il calcolo dellaconformità del piano di ammortamento rispetto al tasso leasing desse unesito negativo con riguardo a entrambe le modalità attraverso le qualipoteva essere espresso il tasso leasing”Su questo preciso punto la censura in esame non svolge alcunacontestazione limitandosi i ricorrenti a richiamare “ una relazione tecnicaincertezze derivanti dalle pattuizioni espresse nei contratti di leasing inesame” senza tuttavia confutare con sufficiente specificità i rilievi criticiespressi dalla Corte di appello.Numero registro generale 29348/2021Numero sezionale 1182/2026Numero di raccolta generale 7111/2026Data pubblicazione 25/03/2026Carenza di specificità che investe anche l’altra considerazione del Giudicedel gravame espressa nel merito alla disciplina sulla trasparenza inmateria bancaria adottata dalla Banca d’Italia che non precisa, comecorrettamente sottolineato dal primo giudice, se il tasso debba essereindicato in via in assenza di una norma che imponga l’indicazione del tassodi interesse nominale piuttosto di quello composto, o viceversa.L’ottavo motivo con si denuncia l’utilizzo dell’Euribor in quanto contrarioalla normativa antitrust che tutela la concorrenza e il mercato in quantofrutto di un accordo di cartello tra un insieme di banche anche in questocaso, la censura è generica perché non sostenuta da adeguati riscontriprobatori, con riferimento innanzitutto alla condotta illecita dell'ipotizzatocartello bancario e alla sua influenza di alterazione del mercato.Il motivo è altresì privo di riferimenti oggettivi e soggettivi, senzanemmeno la specifica allegazione, da parte degli appellanti, che,applicando una diversa modalità di calcolo del tasso corrispettivo, gliimporti che i medesimi avrebbero dovuto rimborsare sarebbero statiinferiori ove si consideri che il tasso Euribor è un indice fissatogiornalmente dalla [OSCURATO:PERSONA] (EBF), come media deitassi di deposito interbancario, e dunque determinabile in modo costante,in base a un articolato procedimento di rilevazione, in ogni caso sottrattoal rischio di determinazione unilaterale da parte del singolo istituto dicredito.Il nono motivo è infondato.Questa Corte ha cioè già stabilito che la nullità del contratto per violazionedi norme imperative, siccome oggetto di un'eccezione in senso lato, è sìrilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del processo, ma solo a condizioneche i relativi presupposti di fatto, anche se non interessati da specificaNumero registro generale 29348/2021Numero sezionale 1182/2026Numero di raccolta generale 7111/2026Data pubblicazione 25/03/2026deduzione della parte interessata, siano stati acquisiti al giudizio di meritonel rispetto delle preclusioni assertive e istruttorie, ferma restandol'impossibilità di ammettere nuove prove funzionali alla dimostrazionedegli stessi (n. 4867 del 23/02/2024; su quest’ultimo aspetto, exmultissimis, v. pure n. 416 del 08/01/2025).A ciò resta solo da aggiungere che il detto provvedimento n. 55 si collocaal di fuori dell'ambito di operatività del principio iura novit curia (p. es.n. 7387 del 19/03/2025: La natura di atto amministrativo delprovvedimento della Banca d'Italia n. 55 del 2005 sulla nullitàdelle fideiussioni omnibus osta all'applicabilità del principio iura novit curiadi cui all'art. 113 c.p.c., da coordinare con l'art. 1 delle disp. prel. c.c.,poiché quest'ultima disposizione non comprende gli atti amministrativi trale fonti del diritto, con la conseguenza che spetta alla parte interessatal'onere della produzione dell'atto amministrativo che non è suscettibile diequipollenti).Ciò posto nel caso in esame non risulta che le odierne parti ricorrentiabbiano dedotto specifiche circostanze fattuali a sostegno della lorodenuncia ed assolto all’onere  della produzione dell’atto amministrativo.Occorre peraltro rilevare che la Corte di appello aveva altresì rilevato chesolo il  consumatore avrebbe potuto essere destinatario della tutelaantitrust.Considerazioni queste che non sono state in alcun modo scalfite dallacensura in esame.Il decimo motivo è parimenti infondato.I ricorrenti rimproverano alla Corte di appello di non aver esaminato laquestione sollevata sin dal giudizio di primo grado relativa l’exceptio doligeneralis, i cui presupposti si sono certamente verificati nella fattispecie inNumero registro generale 29348/2021Numero sezionale 1182/2026Numero di raccolta generale 7111/2026Data pubblicazione 25/03/2026esame a seguito della clamorosa violazione dei principi di correttezza ebuona fede da parte della [OSCURATO:PERSONA].Il rilievo è infondato.[OSCURATO:PERSONA] distrettuale, diversamente da quanto affermato dai ricorrenti, havagliato la questione osservando che nel giudizio di primo grado leopponenti hanno dedotto il vizio di procedimento di formazione delconsenso alla prestazione della garanzia, genericamente allegando il dolodell’opposta e l’errore in capo ai garanti, raggirati dalla controparte.Rispetto a tali generiche allegazioni, le circostanze dedotte nei capitoliformulati nella memoria ex art.183 comma sesto n.2 non hannoconcretizzato elementi idonei alla dimostrazione di cui le deducenti eranoonerate, perché anche una eventuale risposta positiva non avrebbeconsentito di ritenere la sussistenza dell’invalidità” ( pag 30 dellasentenza)Aggiungendo nel passaggio successivo che “ l’estraneità alla gestione dellesocietà obbligate, i rischi nella sottoscrizione della garanzia, lerassicurazioni espresse dalla Concedente, per come descritte nei capitoli diprova, non impedivano ai garanti di effettuare le verifiche del caso chel’ordinaria diligenza impone e comunque non potevano porsi in contrastocon gli obblighi contrattualmente assunti( pag 31 della sentenza).[OSCURATO:PERSONA] distrettuale ha quindi considerato l’eccezione ma ne ha rilevatol’infondatezza alla luce degli elementi dedotti in causa ritenuti inidonei adar corpo alla tesi sostenuta dagli odierni ricorrenti.Con riguardo alla dedotta violazione dell’art 1957 c.c. la Corte ha rilevatoche la clausola ai sensi dell’art 1341 e 1342 c.c. recava la doppiasottoscrizione dei fideiussori.Numero registro generale 29348/2021Numero sezionale 1182/2026Numero di raccolta generale 7111/2026Data pubblicazione 25/03/2026Con riguardo poi alla nullità della clausola per nullità derivante dall'intesarestrittiva accertata da Banca d'Italia valgono le stesse considerazioni giàsopra espresse in risposta al motivo nr 9 sia per quanto riguarda lecondizioni in cui è possibile il rilievo ufficioso della nullità sia per quantoriguarda il carattere normativo del provvedimento della Banca d'Italia ed irelativi oneri probatori.Quanto alla dedotta violazione dell’art 1955 c.c. e alla lamentatal’estinzione delle fideiussioni per avere la concedente ostacolato il dirittodei fideiussori a surrogarsi nei diritti del creditore principale ex art.1955 c.va in primo luogo rilevato che la Corte di appello, contrariamente a quantosostenuto dai ricorrenti, ha considerato l’eccezione ritenendola al pari dellealtre carente di specificità, difettando di critiche puntuali alle dettagliatemotivazioni attraverso le quali il primo Giudice ha espresso il proprioconvincimento che lo ha portato al rigetto delle corrispondenti eccezionisollevate dalle utilizzatrici e dai fideiussori nel giudizio di primo grado.La doglianza, inoltre, nemmeno si confronta proficuamente con la ratiodecidendi, in parte qua, della sentenza oggi impugnata.Va poi considerato che la risoluzione del rapporto era pacificamenteavvenuta in forza di clausola risolutiva espressa per cui non potevaritenersi in alcun modo caducata la garanzia prestata.Alla stregua delle considerazioni sopra esposte il ricorso va rigettato.Nessuna determinazione in punto spese stante l’improcedibilità delcontroricorso per le ragioni sopra esposte.Numero registro generale 29348/2021Numero sezionale 1182/2026Numero di raccolta generale 7111/2026Data pubblicazione 25/03/2026LA [OSCURATO:PERSONA] CIVILEComposta da: Oggetto:[OSCURATO:PERSONA] BANCAAlessandra [OSCURATO:PERSONA].11/03/202Silvia [OSCURATO:PERSONA] Consigliere 6 CCMaura [OSCURATO:PERSONA].ha pronunciato la seguenteORDINANZAsul ricorso iscritto al n. 29348/2021 R.G. proposto da:[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA] in persona del legale rappresentante pro tempore,[OSCURATO:SOCIETA] in persona del legale rappresentante pro tempore,[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], Mobil d'[OSCURATO:SOCIETA]. [OSCURATO:PERSONA] in personadel legale rappresentante pro tempore, [OSCURATO:PERSONA], rappresentati e difesidall'avvocato [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:SOCIETA] in persona del legale rappresentante pro tempore,rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]Numero registro generale 29348/2021Numero sezionale 1182/2026Numero di raccolta generale 7111/2026Data pubblicazione 25/03/2026avverso la sentenza della Corte d'Appello di Milano n. 1285/2021depositata il 23/04/2021.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 11/03/2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].Ritenuto che:Con sentenza del 31.5.2019, il Tribunale di Milano, decidendo nelle causeriunite n. 3534/2016 R.G. (opposizione a decreto ingiuntivo n.37294/2015ottenuto da [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] s.r.l.e dei suoi garanti di Euro 1.789.762,58 oltre interessi e spese, riguardantecanoni scaduti e insoluti ed interessi di mora in relazione al contratto dileasing n.IF 933117 del 7.12.2006), n.3537/2016 R.G. (opposizione adecreto ingiuntivo n.37280/2015 ottenuto da [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. neiconfronti di [OSCURATO:SOCIETA] e dei suoi garanti di Euro 1.616.541,71 oltreinteressi e spese, riguardante canoni scaduti e insoluti ed interessi di morain relazione al contratto di leasing n.IF 933158 del 7.12.2006),n.44553/2017 R.G. (introdotta con ricorso ex art.702 bis c.p.c. daUnicredit [OSCURATO:SOCIETA]. per ottenere il rilascio delle 21 unità immobiliarioggetto del contratto di leasing n.IF 933117 del 7.12.2006 in virtù dellaclausola risolutiva espressa contrattualmente prevista in presenza deldedotto grave inadempimento dell’utilizzatrice), n.44545/17 R.G.(introdotta con ricorso ex art.702 bis c.p.c. da. [OSCURATO:PERSONA] s.p.a.per ottenere il rilascio delle 25 unità immobiliari oggetto del contratto dileasing n.IF 933158 del 7.12.2006 in virtù della clausola risolutivaespressa contrattualmente prevista in presenza del dedotto graveinadempimento dell’utilizzatrice) respingeva l’opposizione ai due decretiingiuntivi, dichiarava risolti ex art.1456 c.c. i due contratti di leasing perNumero registro generale 29348/2021Numero sezionale 1182/2026Numero di raccolta generale 7111/2026Data pubblicazione 25/03/2026inadempimento delle utilizzatrici [OSCURATO:SOCIETA]. e [OSCURATO:PERSONA].r.l., condannava queste ultime all’immediato rilascio delle unitàimmobiliari costituenti il complesso adibito a [OSCURATO:PERSONA] “LeGinestre”.Con atto di citazione in appello notificato a mezzo pec l’[OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:SOCIETA]. (in seguito per brevità Tolì), la [OSCURATO:SOCIETA]. (inseguito per brevità I.L.), la Mobil d’oggi S.r.l. in liquidazione (in seguitoper brevità MOBIL) e i sigg. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] la sentenza del Tribunale di Milano chiedendone la totaleriforma.La Corte di appello rigettava l’appello con sentenza nr 1285/2021.Rilevava per quanto riguarda la censura relativa all’applicazione da partedell’appellata degli interessi usurari la genericità della contestazionesollevata senza specifici elementi di confutazione della tesi dellacontroparte, la quale, sin dalla costituzione in primo grado, avevaprecisato come nella fattispecie il tasso di interesse convenuto fosse ictuoculi sotto soglia.In ogni caso osservava che valore dirimente assumeva l’inserimento neicontratti della “clausola di salvaguardia”, prevista al punto II delmedesimo art.11 già citato, articolo che si intitola “interessi convenzionalidi mora” e che disciplinava, appunto, nel complesso, la convenzionerelativa a detti interessi.Inserimento nel contratto che comportava la trasformazione del divietolegale di pattuire interessi usurari nell'oggetto di una specificaobbligazione contrattuale a carico della banca, consistente nell'impegno dinon applicare mai, per tutta la durata del rapporto, interessi in misurasuperiore a quella massima consentita dalla legge, con conseguente onereNumero registro generale 29348/2021Numero sezionale 1182/2026Numero di raccolta generale 7111/2026Data pubblicazione 25/03/2026della banca, in caso di contestazione, secondo le regole dellaresponsabilità ex contractu, di provare di aver regolarmente adempiutoall'impegno assunto, ossia di non aver mai applicato interessi in violazionedella L.108/1996.La validità di siffatta clausola di salvaguardia era ormai attualmentericonosciuta dalla giurisprudenza, non presentando profili di contrarietà anorme imperative ed anzi essendo volta ad assicurare l’effettivaapplicazione della norma di ordine pubblico che vieta di pattuire interessiusurari.Evidenziava pertanto che la disciplina contrattuale così concepitaescludeva quindi che potesse verificarsi alcuna nullità con riguardo ai tassimoratori.Osservava poi che in base alle “Istruzioni” impartite dalla Banca d’Italiapro tempore vigenti, il tasso di interesse corrispettivo indicato nei contrattidi leasing era stato correttamente determinato, tenendo conto dellecorrette voci commissionali di spesa, con esclusione di quelle che dalladeterminazione del tasso di interesse dovevano esulare.Pertanto, l’individuazione del medesimo tasso nella misura percentualeindicata dai contratti di leasing era tale da posizionarsi intra-soglia rispettoal tasso di interessi usurario.Escludeva che nel caso in esame dovessero essere conteggiate, al finedella verifica relativa alla soglia usuraria, le spese connesse con serviziaccessori, “per la parte in cui non eccedano il costo effettivamentesostenuto dall’intermediario”, non essendo stata fornita dall’appellantealcuna dimostrazione di tale eccedenza.Riteneva poi che il conteggio dei costi non avrebbe potuto determinare,nella fattispecie in esame, il superamento della soglia usuraria,Numero registro generale 29348/2021Numero sezionale 1182/2026Numero di raccolta generale 7111/2026Data pubblicazione 25/03/2026considerato che il “tasso di leasing”, inteso specificamente come TassoAnnuo Nominale, era pari al 4,75% (Condizioni particolari di contratto,doc.n.3 fasc. monitorio) e il tasso soglia vigente al momento della stipuladel contratto era pari all’8,97%.Considerava quindi, che, anche avuto riguardo a tali elementi, potesseroravvisarsi profili di usurarietà nel contratto di leasing in esame.Relativamente alla penale prevista dai contratti di leasing nel caso dirisoluzione anticipata, andava aggiunto che si trattava di voce che noninfluiva sulla valutazione della liceità del contratto in rapporto alla sogliausuraria, vuoi perché trattasi di onere meramente eventuale, che, inquanto tale, non poteva considerarsi quale spesa connessa all’erogazionedel credito, vuoi perché di natura sostanzialmente risarcitoria.La Corte distrettuale osservava, con riguardo all’illegittimitàdell’applicazione degli interessi moratori sulle rate composte (sortacapitale e interessi) perlomeno “in relazione al periodo dall’[OSCURATO:DATA_NASCITA] al16.02.2016”, secondo il sistema di calcolo cosiddetto di “ammortamentoalla francese”, che detto meccanismo di rimborso del capitale, noncontrastava con la previsione di cui all’art.1283 c.c., che sancisce la nullitàper la produzione di interessi su interessi, non di interessi sul capitale.Rilevava che il meccanismo restitutorio in questione, che non poteva inalcun modo considerarsi connotato da indeterminatezza, assicurava inveroche gli interessi contenuti in ciascuna rata fossero calcolati sul capitaleresiduo, che progressivamente decresceva, senza alcuna capitalizzazionedegli interessi. Solo in caso di mancato pagamento erano infatti dovutisulle rate insolute gli interessi di mora, ma tale effetto era proprio dellafase patologica del rapporto e non incideva sulla legittimità dellapattuizione originaria.Numero registro generale 29348/2021Numero sezionale 1182/2026Numero di raccolta generale 7111/2026Data pubblicazione 25/03/2026Quanto poi alla nullità dei contratti di leasing per genericità dellepattuizioni e indicazione di un tasso di leasing difforme da quellopubblicizzato e contrattualmente previsto il giudice di merito sottolineavail difetto di specificità delle censure mosse alle dettagliate affermazioni delprimo Giudice sulla inattendibilità delle relazioni tecniche di parte, amotivo del fatto che non consentivano di comprendere il criterio in base alquale giungevano alla conclusione che il tasso di leasing applicato era parial 4,86% anziché al 4,75% indicato in contratto, che non specificavano seil tasso applicato fosse nominale (capitalizzazione semplice) o effettivo(capitalizzazione composta), che non precisavano se il calcolo dellaconformità del piano di ammortamento rispetto al tasso leasing desse unesito negativo con riguardo a entrambe le modalità attraverso le qualipoteva essere espresso il tasso leasing.Osservava poi che accanto ai profili di inammissibilità sopra evidenziati  leallegazioni attinenti al motivo in esame erano più ampie di quelleprospettate negli atti di opposizione, con conseguente violazione delprincipio devolutivo, stante l’introduzione in appello di argomentazionieccedenti il perimetro decisionale originariamente rimesso al vagliogiudiziale, che non si estendeva infatti alle deduzioni sulla pubblicitàingannevole in connessione alla responsabilità precontrattuale, e noncontemplava domande risarcitorie conseguenti.In ogni caso la censura era infondata posto che con specifico riguardoall’aspetto della genericità in ordine all’applicazione del tasso nominale odi quello composto e alla conseguente mancata trasparenza, non era datoricavare nell’ordinamento una norma per cui si imponesse l’indicazione deltasso di interesse nominale piuttosto di quello composto, o viceversa.Numero registro generale 29348/2021Numero sezionale 1182/2026Numero di raccolta generale 7111/2026Data pubblicazione 25/03/2026Con riguardo alle contestazioni circa il quantum osservava che il giudice diprime cure aveva fatto corretta applicazione dei principi in materia diripartizione dell’onere della prova, affermando, in conformità allaconsolidata giurisprudenza, che il creditore opposto aveva assolto l’onerea suo carico, avendo provato l’esistenza ed esigibilità del credito ingiunto,mentre spettava ai debitori opponenti dimostrare l’avvenuta estinzione,anche parziale, del credito in ragione delle note di credito emesse dacontroparte.Rilevava che la prova dovuta da questi ultimi era carente, considerato che,come opportunamente osservato dal primo Giudice, le note di creditorisultavano essere state emesse in data successiva a quella del depositodel ricorso monitorio, e precisamente data 30.10.2015 (cfr.pag.32 atto diappello), e, pertanto, non potevano incidere sulla quantificazione delcredito ingiunto, “ma al più –in sede esecutiva– avrebbero potuto essereopposte in compensazione (parziale) del credito azionato”, laddove adesso effettivamente imputabili.Era comunque pertinente e decisivo il condivisibile rilevo del primoGiudice, neppure specificamente censurato dall’appellante, secondo cuil’emissione delle note di credito non implica di per sé una rinuncia alcredito, e ciò, a maggior ragione, ove, come nella specie, si tratti piùprecisamente di “note di variazione” emesse a fini tributari per evitare ilpagamento dell’I.V.A.Con riguardo all’altro profilo di censura relativo alla richiesta di revisionedel canone di leasing, alla lamentata violazione da parte della Società dileasing dell’obbligo di cosiddetta “protezione” del contraente, del dovere di“cooperazione” e dei canoni di correttezza e buona fede riteneva che nonfosse configurabile la sussistenza di un obbligo da parte della concedenteNumero registro generale 29348/2021Numero sezionale 1182/2026Numero di raccolta generale 7111/2026Data pubblicazione 25/03/2026di rinegoziare i canoni a fronte di una crisi economica, non rinvenibileinvero in alcun precetto dell’ordinamento e neppure riconducibile agliavvenimenti straordinari e imprevedibili che possano giustificare larisoluzione del contratto per eccessiva onerosità sopravvenuta; e, d’altrocanto, che mancavano elementi obiettivi, non ricavabili neppure daicapitoli di prova orale formulati, idonei a suffragare la tesi dellascorrettezza e mala fede nel comportamento della concedente per averfavorito il rilancio immobiliare e commerciale dei beni concessi in leasingsenza addivenire ad un accordo su un nuovo piano di ammortamento piùfavorevole alle utilizzatrici.In ordine alla eccepita nullità/annullabilità, estinzione delle fideiussioniprestate dai garanti ne rilevava la genericità  difettando  critiche puntualialle dettagliate motivazioni attraverso le quali il primo Giudice avevaespresso il proprio convincimento che lo aveva portato al rigetto dellecorrispondenti eccezioni sollevate dalle utilizzatrici e dai fideiussori nelgiudizio di primo grado. Nella sentenza infatti era posto in evidenza “ilcarattere autonomo” delle garanzie fideiussorie in questione come ragioneassorbente dell’infondatezza delle eccezioni delle parti, autonomia delresto dalle medesime appellanti riconosciuta (pag.42 punto 1 atto diappello).Rilevava pertanto che il carattere sostanzialmente autonomo dellagaranzia rispetto all’obbligazione principale non consentiva ai garanti di farvalere eccezioni e di formulare domande attinenti al rapporto garantito.Quanto poi al dedotto vizio di procedimento di formazione del consensoalla prestazione della garanzia, per il quale era stato allegato in terminigenerici il dolo dell’opposta e l’errore in capo ai garanti, raggirati dallacontroparte la Corte distrettuale riteneva che le circostanze dedotte neiNumero registro generale 29348/2021Numero sezionale 1182/2026Numero di raccolta generale 7111/2026Data pubblicazione 25/03/2026capitoli formulati nella memoria ex art.183 comma sesto n.2 non avevanoindividuato elementi idonei alla dimostrazione di cui le deducenti eranoonerate.L’estraneità alla gestione delle società obbligate, i rischi nellasottoscrizione della garanzia, le rassicurazioni espresse dalla Concedente,per come descritte nei capitoli di prova, non avevano impedito ai garantidi effettuare le verifiche del caso che l’ordinaria diligenza imponeva ecomunque non potevano porsi in contrasto con gli obblighicontrattualmente assunti.Con riferimento alle lamentate nullità, osservava poi, innanzitutto, che ladocumentazione prodotta dava conto dell’avvenuta sottoscrizione separatada parte dei garanti delle clausole del contatto ai sensi e per gli effettidegli artt.1341-1342 c.c., circostanza che evidenziava l’incongruenza einfondatezza della censura.Quanto all’eccezione con cui si sosteneva che le fideiussioni in oggettosarebbero state nulle perché redatte su moduli ABI riproponenti lo schemadel 2003 censurato nel 2005 dall’[OSCURATO:PERSONA] della Concorrenza e delMercato la stessa si doveva considerare nuova, non essendo stata oggettodi trattazione negli atti introduttivi dei giudizi di opposizione.Osservava che comunque tale contestazione nei termini in cui era statadedotta riguardava la materia di competenza delle Sezioni Specializzateper le Imprese.In ogni caso anche a voler superare la questione della competenzafunzionale era necessario che la parte che solleva un tale tipo di eccezionesoddisfi quantomeno all’onere di allegazione, consistente nella necessità diindicare al Giudicante con sufficiente precisione gli elementi di fatto odocumentali cui la deduzione si riferisce, in rapporto con le clausoleNumero registro generale 29348/2021Numero sezionale 1182/2026Numero di raccolta generale 7111/2026Data pubblicazione 25/03/2026contenute nei contratti di “fideiussione” in questione, che, ad avviso delleappellanti, sarebbero nulle per violazione della L.n.287/90.Onere questo che nella specie non era stato soddisfatto.Relativamente alla previsione di un tasso di leasing legato all’andamentodell’Euribor considerato dagli appellanti illegittimo per violazione dell’art. 2L.n.287/90 la Corte distrettuale oltre a ribadire che la materia è devolutaalle sezioni specializzate rilevava che non poteva essere vagliato ogniargomento non inserito nel perimetro decisionale del primo grado, stanteil principio devolutivo che regola il giudizio d’appello.Escludeva che il ricorso all’esercizio della clausola risolutiva espressapotesse ritenersi avvenuto in violazione dei rapporti contrattuali tra leparti, nonché dei principi di correttezza e buona fede, non potendosiritenere alcun abuso inerente all’esercizio del diritto della concedente.Avverso tale sentenza [OSCURATO:PERSONA] s.r.l.; la [OSCURATO:SOCIETA].,nonché per i relativi garanti, Mobil d'oggi s.r.l. in liquidazione; GiovanniIorio; [OSCURATO:PERSONA], nonché per [OSCURATO:PERSONA] , nella qualità di erede dellaSig.ra [OSCURATO:PERSONA] proponevano affidata a 10 motivi illustrati damemoria cui  ha resistito [OSCURATO:PERSONA] s.p.a.con controricorso.RAGIONI DELLA DECISIONERitenuto che:Con il primo motivo si denuncia in relazione all’art 360 primo comma n.3, 4 e 5 c.p.c. la nullità della sentenza impugnata e del relativoprocedimento, oltre che la violazione e la falsa applicazione degli artt.1175, 1375, 1456, 1460, 2697 c.c. e 112 c.p.c..Si censura la sentenza impugnata nella parte in cui ha confermato lastatuizione del giudice di prime cure con la quale era stata dichiarata larisoluzione di diritto dei contratti di leasing oggetto di causa, senza tenereNumero registro generale 29348/2021Numero sezionale 1182/2026Numero di raccolta generale 7111/2026Data pubblicazione 25/03/2026conto: 1. della dedotta inoperatività della clausola risolutiva espressa perla tolleranza inizialmente manifestata dalla [OSCURATO:PERSONA] e per la nonimputabilità dell’inadempimento; 2. del fatto che per le modalità in cui laUnicredit [OSCURATO:SOCIETA] si è avvalsa della clausola risolutiva espressa (e dellarichiesta di risoluzione del contratto) si sarebbe verificato un vero eproprio abuso di diritto.Si sostiene che la Corte di appello, travisando le risultanze processuali, esenza dar corso alle prove orali capitolate al riguardo, non avrebbeconsiderato che l’attivazione della clausola risolutiva espressa sarebbeavvenuta in violazione dei principi di correttezza e buona fede (ex artt.1175 e 1375 c.c.) da parte della [OSCURATO:PERSONA] per aver rifiutato lariduzione delle rate dei leasing e per aver convinto le società utilizzatriciad eseguire onerose opere di ristrutturazione, promettendo all’esito unnuovo piano di ammortamento, che non veniva però mai accordato; pereffetto della predetta violazione era stato richiesto, da un lato,l’accertamento dell’inoperatività della clausola risolutiva espressa aseguito della concordata sospensione (art. 1456 c.c.), dall’altro, illegittimo esercizio della sospensione cautelativa dei pagamenti (art. 1460c.c.), per aver la [OSCURATO:PERSONA] ingiustificatamente rifiutato diconcedere un nuovo piano di ammortamento in considerazione dei ridottiflussi finanziari.Si afferma inoltre che il giudice di secondo grado avrebbe dovutovalorizzare l’iniziale tolleranzamostrata dalla [OSCURATO:PERSONA] (accertata anche dalla sospensione dellafatturazione) e dedurnel’inoperatività della clausola risolutiva espressa.Numero registro generale 29348/2021Numero sezionale 1182/2026Numero di raccolta generale 7111/2026Data pubblicazione 25/03/2026Con un si denuncia in relazione all’art 360 primo comma n. 3, 4 e 5 c.p.c.la  nullità della sentenza impugnata e del relativo procedimento, oltre chela violazione e la falsa applicazione degli artt. 1460, 2932, 2697 c.c., 112,132 comma 2 e 61 c.p.c.Si critica la sentenza impugnata nella parte in cui a) non ha ritenutoprospettabile il rimedio di cui all’art. 2932 c.c. al fine di conseguire larevisione giudiziale dei contratti di leasing a seguito dell’ingiustificatorifiuto mostrato dalla [OSCURATO:PERSONA] e nonostante la fattibilitàdell’operazione e b) non ha ritenuto legittimo l’esercizio della sospensionecautelativa dei pagamenti da parte dellesocietà utilizzatrici pur a fronte dell’evidente violazione dei principi dicorrettezza e buona fede; c) per non aver conseguentemente revocato idecreti ingiuntivi opposti,Con il terzo motivo si lamenta in relazione all’art 360 primo comma n. 3,4 e 5 c.p.c.   la nullità della sentenza impugnata e del procedimento, oltreche la violazione e la falsa applicazione degli artt. 2697 c.c. e 27 cost.:ulteriore profilo di nullità della sentenza impugnata si rinviene nella partein cui i giudici di secondo grado (e il giudice di primo grado) hannoingiustamente respinto le richieste istruttorie articolate dai ricorrenti asupporto di tutte le domande proposte nel corso dei giudizi riuniti nelprimo grado di giudizio, pur essendo le medesime ammissibili e rilevanti.Con il quarto motivo si deduce in relazione all’art 360 primo comma n. 3,4 e 5 c.p.c.  la  nullità del procedimento, violazione e falsa applicazionedell’art. 645 c.p.c.: 1. della sentenza impugnata nella parte in cui ilgiudice di secondo grado ha confuso le note credito emesse dalla UncreditLeasing ai sensi della L. 232/2016 (che non incidono sull’entità del creditoingiunto), con quelle emesse per effetto della variazione degli indiciNumero registro generale 29348/2021Numero sezionale 1182/2026Numero di raccolta generale 7111/2026Data pubblicazione 25/03/2026euribor (che determinano una riduzione delle rate di leasingprecedentemente fatturate); nonché nella parte ha ritenuto irrilevanti lenote credito emesse dalla [OSCURATO:PERSONA] proprio in relazione allefatture oggetto delle ingiunzioni di pagamento opposte, in quantosuccessive alla data di deposito dei ricorsi monitori, violando i principiespressi dalla Suprema Corte, secondo la quale il giudizio di opposizionedetermina la conversione del procedimento sommario in procedimentoordinario a cognizione piena in cui è possibile fare valere anche fattisuccessivi (Cfr. Cass. sez. un. n. 7448 del 1993)Con il quinto motivo si denuncia in relazione all’art 360 primo comma n.3, 4 e 5 c.p.c. la nullità della sentenza impugnata e del relativoprocedimento, oltre che la violazione e la falsa applicazione degli artt.2697 c. c. e 112 c.p.c.: nella parte in cui ha ritenuto che l’onereprobatorio in ordine all’entità del credito azionato in sede monitoriacompete al debitore opponente, in antitesi con quanto ritenuto dallaSuprema Corte che, nei rapporti bancari, ha stabilito che una voltaaccertata la nullità di una clausola, compete alla banca creditrice l’onere didimostrare le somme effettivamente dovute, mediante la produzione ditutti gli estratti conto e delle fatture delle rate scadute del contratto dileasing.Con il sesto si lamenta in relazione all’art 360 primo comma n. 3, 4 e 5c.p.c. la nullità della sentenza impugnata e la violazione e la falsaapplicazione degli artt. 4 l. 108/1996 e 1815 ii comma , 2697 c.c., 112,132 comma 2 e 61 c.p.c.: per l’omessa valutazione di un fatto decisivo peril giudizio, per non avere il giudice di secondo grado accolto la domanda diaccertamento della nullità delle clausole regolanti il tasso di mora inmisura superiore a quello soglia; nullità del tasso di leasing e dellaNumero registro generale 29348/2021Numero sezionale 1182/2026Numero di raccolta generale 7111/2026Data pubblicazione 25/03/2026commissione di estinzione anticipata dei rapporti in quanto superiori altasso soglia.Con il settimo motivo si censura in relazione all’art 360 primo comma n.3, 4 e 5 c.p.c. la decisione sotto il profilo della nullità della sentenzaimpugnata e la violazione e la falsa applicazione degli artt. 1419 c.c., 117tub: per non avere il giudice di secondo grado accolto la domanda diaccertamento della nullità delle clausole regolanti il tasso di leasing pergenericità delle relative pattuizioni e per l’indicazione di un tasso di leasingdifforme rispetto a quello pubblicizzato e contrattualmente previsto.Con l’ottavo motivo si denuncia in relazione all’art 360 primo comma n.3, 4 e 5 c.p.c.  la nullità della sentenza impugnata e la violazione e la falsaapplicazione dell’art. 2 l. 287/1990 per avere la Corte di appello omessadeclaratoria di nullità del tasso di leasing parametrato all’indice Euribor inviolazione dell’art. 2 L. 287/1990, pag. 46;Con il nono motivo si deduce in relazione all’art 360 primo comma n. 3,4 e 5 c.p.c. la  nullità della sentenza impugnata, la nullità delprocedimento e la violazione e la falsa applicazione dell’art. 2 l. 287/1990per avere il Giudice di appello omesso la declaratoria di nullità dellefideiussioni rilasciate dai garanti, contenenti pattuizioni analoghe alloschema ABI contestato in violazione dell’art. 2 L. 287/1990.Con il decimo si denuncia in relazione all’art 360 primo comma n. 3, 4 e 5c.p.c. la nullità della sentenza impugnata, la nullità del procedimento e laviolazione e la falsa applicazione degli artt. 1955, 1956 e 1957 c.c., oltreche dell’art. 2 l. 287/1990 per avere la Corte di appello omesso ladeclaratoria di nullità delle fideiussioni rilasciate dai garanti o di estinzioneex artt. 1955, 1956 e 1957 c.c.Numero registro generale 29348/2021Numero sezionale 1182/2026Numero di raccolta generale 7111/2026Data pubblicazione 25/03/2026Preliminarmente occorre esaminare la questione sollevata con la memoriaillustrativa dalle parti ricorrenti con cui è stata denunciato il difetto dellaprova della tempestiva notifica del controricorso per non essere statodepositato il relativo file in formato eml.L’eccezione è fondata.In tema di notifica del ricorso per cassazione con modalità telematica, aifini della prova del perfezionamento della notifica è necessaria laproduzione - in formato digitale ovvero, quando non è possibile, informato analogico con attestazione di conformità all'originale del difensore- del messaggio di trasmissione a mezzo PEC e dei suoi allegati (ricorso eprocura) nonché delle ricevute di accettazione e di avvenuta consegna informato ".eml" o ".msg"; l'omessa produzione di tali ricevute - che puòintervenire, ai sensi dell'art. 372 c.p.c., fino all'udienza di discussione exart. 379 c.p.c. ovvero fino all'adunanza in camera di consiglio ex art. 380-bis c.p.c. - determina l'inesistenza della notificazione, impedendo diritenere perfezionato il relativo procedimento, con conseguenteimpossibilità di disporne la rinnovazione ai sensi dell'art. 291 c.p.c. (Cass.n. 7041 del 17/03/2025).Non è sufficiente allegare la PEC di esito controlli, ma è necessarioprodurre (nel formato .msg o .eml) la PEC di consegna, in quanto solol'esame di questa consente di verificare la tempestività della notifica.Ora nel caso in esame non risulta depositato il file nel formato.eml equindi non è possibile accertare la tempestività della notifica  se cioè lastessa sia stata effettuata, ai sensi dell’art 370 nella vecchia formulazioneapplicabile ratione temporis, nel termine di 20 giorni dalla scadenza deltermine per il deposito del ricorso principale.Numero registro generale 29348/2021Numero sezionale 1182/2026Numero di raccolta generale 7111/2026Data pubblicazione 25/03/2026La mancata prova della tempestività della notifica del controricorso implical’improcedibilità del controricorso medesimo, evincendosi tale sanzione,pur in difetto di una espressa previsione della norma che fissa l'indicatotermine (art. 370 terzo comma, cod. proc. civ.), dai principi generali delprocesso civile in tema di inosservanza di termini inerenti ad attiprocessuali con i quali la parte porta a conoscenza del giudice edell'avversario le proprie difese, con la conseguenza che non può tenersiconto ne' del controricorso ne' dell'eventuale memoria depositata ai sensidell'art.378 cod. proc. civ.. (Sez. 3, Sentenza n. 2805 del 10/03/2000).I primi tre motivi che meritano un vaglio congiunto per l’intimaconnessione sono inammissibili.In primo luogo, ci si trova di fronte ad un motivo c.d. “misto” –deducendosi sia il l’omesso esame di fatto decisivo sia la violazione o falsaapplicazione di legge – con conseguente applicazione del principio per cuiè inammissibile la mescolanza e la sovrapposizione di mezzid'impugnazione eterogenei, facenti riferimento alle diverse ipotesicontemplate dall'art. 360, comma 1, n. 3, 4 e 5, c.p.c., non essendoconsentita la prospettazione di una medesima questione sotto profiliincompatibili, e ciò in quanto una simile formulazione mira a rimettere algiudice di legittimità il compito di isolare le singole censure teoricamenteproponibili, onde ricondurle ad uno dei mezzi d'impugnazione enunciatidall'art. 360 c.p.c., per poi ricercare quale o quali disposizioni sarebberoutilizzabili allo scopo, così attribuendo, inammissibilmente, al giudice dilegittimità il compito di dare forma e contenuto giuridici alle lagnanze delricorrente, al fine di decidere successivamente su di esse (Cass. Sez. 1 -Ordinanza n. 26874 del 23/10/2018; Cass. Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 7009del 17/03/2017; Cass. Sez. 1, Sentenza n. 21611 del 20/09/2013; Cass.Numero registro generale 29348/2021Numero sezionale 1182/2026Numero di raccolta generale 7111/2026Data pubblicazione 25/03/2026Sez. 1, Sentenza n. 19443 del 23/09/2011). In secondo luogo, si deveulteriormente rilevare che: - quanto alla doglianza ex art. 360, n. 5) c.p.c.va rammentato che l'omesso esame di un fatto controverso e decisivo peril giudizio, deve intendersi riferito a un preciso accadimento o una precisacircostanza in senso storico-naturalistico, come tale non ricomprendentequestioni o argomentazioni, sicché sono inammissibili le censure che,irritualmente, estendano il paradigma normativo a quest'ultimo profilo(Cass. Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 22397 del 06/09/2019; Cass. Sez. 1 -Ordinanza n. 26305 del 18/10/2018; Cass. Sez. 2 - Sentenza n. 14802 del14/06/2017), mentre ciò di cui i ricorrenti  si dolgono sono argomentazionigiuridiche – l’illegittima attivazione della clausola risolutiva espressa perviolazione dei principi di correttezza e buona fede  – e non “fatti” storici,da ciò emergendo che il motivo nel concreto mira a sindacare il meritodella motivazione della Corte d’appello.E’ sicuramente vero, peraltro, che, in tema di ricorso per cassazione,l'inammissibilità della censura per sovrapposizione di motivi diimpugnazione eterogenei può essere superata se la formulazione delmotivo permette di cogliere con chiarezza le doglianze prospettate, difatto scindibili, onde consentirne l'esame separato, esattamente neglistessi termini in cui lo si sarebbe potuto fare se esse fossero statearticolate in motivi diversi, singolarmente numerati (cfr. Cass. n. 39169del 2021. In senso sostanzialmente conforme, si vedano anche Cass., SU,n. 9100 del 2015; Cass. n. 7009 del 2017; Cass. n. 26790 del 2018).Tanto, per non si rinviene nei motivi di ricorso in esame, i quali, per comeconcretamente argomentato, non consentono di individuare, conchiarezza, le doglianze riconducibili agli invocati vizi, rispettivamente, exart. 360, comma 1, n. 3 e n. 5, cod. proc. civ., in modo tale daNumero registro generale 29348/2021Numero sezionale 1182/2026Numero di raccolta generale 7111/2026Data pubblicazione 25/03/2026consentirne un loro esame separato, come se fossero articolate in motividiversi, senza rimettere al giudice il compito di isolare quella teoricamenteproponibili, al fine di ricondurle ad uno dei mezzi d'impugnazioneconsentiti, prima di decidere su di esse.I motivi in cui si prospettano la violazione dell'art. 360, primo comma, n.5, cod. proc. civ., risultano invece inammissibili per l'esistenza di una c.d.doppia conforme ex art. 348-ter, quinto comma, cod. proc. civ., nonavendo i ricorrenti dimostrato che le ragioni di fatto poste a fondamentodella decisione d'appello differiscono da quelle poste a base della sentenzadi primo grado (in tal senso Ordinanza n. 5445 del 01/03/2025; Sez. 3,Ordinanza n. 213 del 07/01/2025; Sez. 3, Ordinanza n. 26934 del20/09/2023; Sez. 3, Ordinanza n. 5947 del 28/02/2023; Sez. 1, Sentenzan. 26774 del 22/12/2016; Sez. 2, Sentenza n. 5528 del 10/03/2014).Ciò posto il Giudice di merito, diversamente da quanto esposto dairicorrenti, ha preso in esame la doglianza con cui gli appellanti avevanodenunciato la violazione dei principi di correttezza e buona fede dellaconcedente per aver ingenerato negli appellanti  l’aspettativa di poterbeneficiare di una rimodulazione dei piani di ammortamento che fossero inlinea con le minori entrate registrate, purché venissero eseguite opere diristrutturazione degli immobili concessi in leasing e le vicende successiveal dedotto completamento delle attività di incremento del valore degliimmobili concessi in leasing.Al riguardo la Corte distrettuale ha dato rilievo, da un lato, alla genericitàdella censura e ,dall’altro, all’insussistenza di un obbligo giuridico dellaconcedente alla rinegoziazione dei canoni che non trova alcun fondamentonel nostro sistema anche in presenza di avvenimenti straordinari edimprevedibili.Numero registro generale 29348/2021Numero sezionale 1182/2026Numero di raccolta generale 7111/2026Data pubblicazione 25/03/2026Ha inoltre evidenziato che nei capitoli di prova a tal fine formulatimancavano elementi obbiettivi “idonei a suffragare la tesi dellascorrettezza e mala fede nel comportamento della concedente per averfavorito il rilancio immobiliare e commerciale dei beni concessi”.Ha quindi ritenuto che le circostanze così come dedotte, non erano ingrado di dare corpo alla tesi prospettata da parte appellante.Con riguardo al diniego dei mezzi istruttori è agevole anzituttorammentare che, in linea generale, per giurisprudenza ferma di questaCorte, il giudizio sulla inammissibilità, per superfluità o genericità, diuna prova per testimoni è di regola insindacabile in cassazione, involgendouna valutazione di fatto, che, tuttavia, può essere censurata se basata suerronei princìpi giuridici ovvero su incongruenze di carattere logico (amero titolo di esempio Cass 2024 nr 32547: 2022 nr 34189).In particolare, va ribadito che la mancata ammissionedella prova testimoniale richiesta dalla parte può essere denunciata solosotto il profilo del vizio motivazionale, sempre che la prova non ammessaabbia carattere di decisività, e sia cioè virtualmente idonea a sovvertirel'esito della controversia. E cioè, il ricorrente per cassazione può dolersidel diniego di ammissione della prova testimoniale attraverso ladimostrazione, sulla base di un ragionamento necessariamentecontrofattuale, che, ove la prova dedotta fosse stata ammessa - e,ovviamente, fosse stata poi assunta con successo se, dunque, i testiescussi avessero confermato la veridicità dei fatti dedotti a prova -, ciòavrebbe condotto il giudice di merito ad accogliere la domanda invecerespinta. Come si legge in numerosissime pronunce, è indispensabile che ildiniego di ammissione di un'istanza istruttoria attenga a circostanze che,se dimostrate, avrebbero condotto, con giudizio di certezza e non di meraNumero registro generale 29348/2021Numero sezionale 1182/2026Numero di raccolta generale 7111/2026Data pubblicazione 25/03/2026probabilità, ad una decisione diversa da quella invece adottata il diniegodell'istanza di ammissione della prova testimoniale deve in altri terminiinficiare la decisione adottata, privandola - sia pur se solo virtualmente -della giustificazione, della ratio decidendi, che la sostiene (p. es. Cass2013 nr 24092; 2013 nr 24092).Al di là di tale verifica motivazionale - ovviamente circoscritta entrol'ambito in cui il controllo motivazionale è oggi consentito, e cioè in caso di"mancanza assoluta di motivi sotto l'aspetto materiale e grafico", di"motivazione apparente", di "contrasto irriducibile tra affermazioniinconciliabili" e di "motivazione perplessa ed obiettivamenteincomprensibile" ( Cass 2014 nr 8053) - resta fermo il principio in forzadel quale alla Corte non è consentito sindacare né l'apprezzamento delleprove libere né il criterio con il quale il giudice del merito ha selezionato ilmateriale probatorio su cui fondare la decisione.Nel caso di specie la Corte di appello ha rilevato che nella capitolazionededotta mancavano elementi oggettivi a suffragare la tesi degli appellantidel legittimo affidamento e della scorrettezza della concedente per averfavorito il rilancio immobiliare e commerciale dei beni concessi in leasingsenza addivenire ad un accordo.Lesione di affidamento che nella stessa prospettazione degli odierniricorrenti  sembra  ipotizzare una responsabilità precontrattuale inidoneadi per sé a fondare una richiesta ex art 2932 c.c.Per avvalersi dello strumento dell'esecuzione specifica dell'obbligo "aconcludere un contratto”  è necessario che o una fonte legale o negozialeobblighino  alla prestazione del consenso per il trasferimento o lacostituzione di un diritto (Cass. Sez. U, Sentenza n. 4683 del09/03/2015).Numero registro generale 29348/2021Numero sezionale 1182/2026Numero di raccolta generale 7111/2026Data pubblicazione 25/03/2026In conseguenza non può essere ottenuta l'emissione di un provvedimentogiudiziale che tenga luogo all’accordo non concluso non essendo stataaccertata l'esistenza attuale dell'obbligo di eseguire una determinataprestazione.Con riguardo poi alla sospensione di fatto della richiesta di pagamentodelle rate dei [OSCURATO:SOCIETA] e alla tolleranza della Concedente nel ricevere ipagamenti in ritardo la Corte di appello, con un accertamento in fatto, haescluso alla luce delle numerose comunicazioni intercorse tra le parti e deireiterati solleciti di pagamento vi fosse stata una situazione oggettiva esoggettiva di tolleranza ed alcun tipo di accettazione implicita del ritardo.Conclusione questa coerente con il principio più volte affermato da questaCorte secondo cui “in tema di clausola risolutiva espressa, la tolleranza delcreditore, che si può estrinsecare tanto in comportamento negativo,quanto in comportamento positivo, non determina l’eliminazione dellaclausola per modificazione della disciplina contrattuale, né è sufficiente adintegrare una tacita rinuncia ad avvalersene” ove la parte creditricecontestualmente o successivamente all'atto di tolleranza manifestil'intenzione di avvalersi della clausola in caso di ulteriore  protrazionedell'inadempimento (cfr. Cass. 15.7.2005, n. 15026; Cass. 31.10.2013, n.24564; Cass. (ord.) 6.6.2018, n. 14508, Cass 2022 nr 14195).In relazione al quarto motivo e quinto motivo che meritano un vagliocongiunto essendo diretti a contestare il quantum azionato in viamonitoria  vanno ribaditi i rilievi di inammissibilità per la formulazione dimotivi eterogenei sotto il medesimo profilo di censura.In ogni caso va osservato la censura con cui si lamenta una non correttavalutazione  delle risultanzeNumero registro generale 29348/2021Numero sezionale 1182/2026Numero di raccolta generale 7111/2026Data pubblicazione 25/03/2026processuali e della documentazione versata in atti per avere la Corte diappello confuso le note credito emesse dalla [OSCURATO:PERSONA] ex L.232/2016 con quelle emesse a storno parziale delle fatture per effettodelle indicizzazioni Euribor e  quindi per essere giunta a conclusioni noncondivisibili e comunque illogiche è inammissibile trattandosi di un vizioche non può essere fatto valere in questa sede essendo sottratto alsindacato di legittimità se non negli stretti limiti previsti dall’art 360 nr 5c.p.c. omesso esame di un fatto storico decisivo qui non dedotto.La Corte di appello ha rilevato la correttezza del ragionamento seguito dalTribunale il quale aveva ritenuto che a fronte della prova da parte delcredito dell’esistenza ed esigibilità del credito ingiunto spettasse agliopponenti dare la prova del fatto estintivo anche parziale, del credito inragione delle note di credito emesse da controparte.Prova che era risultata carente in quanto le note di credito erano stateemesse in epoca successiva al decreto ingiuntivo opposto “ma al più –insede esecutiva– avrebbero potuto essere opposte in compensazione(parziale) del credito azionato”, laddove ad esso effettivamenteimputabili”.Ora, il giudice di appello ha rilevato la genericità della contestazione fattavalere in primo grado sottolineando che” In sede di opposizione, del resto,le opponenti si erano in proposito semplicemente limitate a lamentare chenon era comprensibile l’importo determinato da controparte nei ricorsimonitori, anche perché “in relazione al periodo oggetto dell’ingiunzione dipagamento, non tiene conto delle note di credito dalla stessa emesse…minando ulteriormente l’attendibilità dei prospetti contabili prodotti … infase monitoria e conseguentemente la fondatezza delle avverse richieste”(pag.15 atto di opposizione).Numero registro generale 29348/2021Numero sezionale 1182/2026Numero di raccolta generale 7111/2026Data pubblicazione 25/03/2026In questo quadro secondo il giudice del gravame era pertanto giustificatala risposta data dal primo Giudice a tale considerazione  sottolineandoinoltre che l’emissione delle note di credito non implica di per sé unarinuncia al credito, e ciò, a maggior ragione, ove, come nella specie, sitrattava più precisamente di “note di variazione” emesse a fini tributariper evitare il pagamento dell’I.V.A.Passaggio questo non sufficientemente censurato in sede di gravame enon scalfito dalla doglianza qui in esame che si limita a reiterare lemedesime critiche già vagliate dal Giudice di appello.In merito al quantum azionato in via monitoria la Corte di appello hacorrettamente richiamato il principio secondo cui a fronte delladimostrazione da parte della concedente della liquidità ed esigibilità delcredito era preciso onere degli appellante contestare in modo puntuale lerichieste azionate.Questa Corte infatti è ferma da tempo nel ritenere che il creditore cheagisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno,ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale olegale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi allamera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte,mentre il debitore convenuto è gravatodell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituitodall'avvenuto adempimento (Cass S.U. 2001 nr 13533).Ora, come emerge dallo stesso motivo, gli appellanti hanno svoltocontestazioni generiche in merito alla non corretta quantificazione delcredito sostenendo che pur  applicando le illegittime condizionicontrattuali, l’importo era  risultato pari ad € 1.386.590,58 (importo chenon tiene neppure conto delle successive note di credito), per cui venivaNumero registro generale 29348/2021Numero sezionale 1182/2026Numero di raccolta generale 7111/2026Data pubblicazione 25/03/2026contestata l’eccessiva richiesta formulata dall’appellata in sede monitorianei confronti della [OSCURATO:SOCIETA] in misura pari ad € 1.616.541,71. Allostesso modo per la [OSCURATO:PERSONA] considerando anche l’incidenza delleinique condizioni contrattuali in relazione al periodo oggettodell'ingiunzione di pagamento si perveniva tutt’al più ad un importo di €1.520.812,39, decisamente inferiore rispetto a quanto richiesto in sedemonitoria (€ 1.789.762,58).Il sesto motivo è inammissibile.La Corte di appello in merito al denunciato superamento del tasso sogliaanche con riguardo agli interessi moratori ha rilevato la genericità delladomanda in quanto carente di adeguati riferimenti alla situazione concretanon essendo stati precisati  gli addebiti contestati.Il giudice del merito, diversamente da quanto affermato nel motivo, hapreso in esame il motivo rilevando che a fronte della posizione assuntadalla controparte circa l’applicazione del tasso di interesse sotto soglia (Iltasso utilizzato per il calcolo dei canoni, cioè il c.d. T.E.G. (Tasso EffettivoGlobale – non il T.A.E.G.) che non superava il limite previsto dal rispettivotasso soglia”, essendo “del 4,857% (doc. 4), mentre il tasso-sogliaindicato ex L. 108/96 – al momento in cui gli interessi erano staticonvenuti (ossia nel dicembre 2006) – risultava pari a 8,970 % (cfr.doc.5) gli appellanti non avevano replicato “ai suddetti dati fornendo sufficientied obiettivi elementi contrari”.Accanto a tali considerazioni il Giudice del gravame ha poi rafforzato il suoconvincimento circa il mancato superamento del tasso soglia anche conriguardo agli interessi moratori evidenziando che il regolamento negozialeIII) aveva previsto un meccanismo che escludeva qualsiasi sforamento delNumero registro generale 29348/2021Numero sezionale 1182/2026Numero di raccolta generale 7111/2026Data pubblicazione 25/03/2026tasso soglia antiusura, sia al momento della stipula che nel corso delcontratto, perché, in ipotesi di ipotetico superamento del limite legale, siain fase genetica che in ipotesi di sopravvenienza durante il corso delrapporto, la misura degli interessi di mora veniva automaticamentericondotta al valore corrispondente alla soglia di legge.Il carattere usurario è dunque in ogni caso escluso in radice dalladisciplina contrattuale, indipendentemente dalle voci che concorrono aformare il tasso di mora e i costi accessori.L’impianto argomentativo, che sorregge la decisione di appello, recanteargomentazioni obbiettivamente idonee a far conoscere il ragionamentoseguito dal giudice per la formazione del proprio convincimento, non èscalfito dalle generiche doglianze di parte ricorrente che, pur lette alla lucedegli stralci dell'atto di appello riportati nel corpo del motivo, non valgonoa censurare adeguatamente la ratio decidendi.Con riguardo poi alla commissione di estinzione anticipata dei contratti dileasing questa Corte haRibadito che tale voce non è computabile ai fini della verifica di nonusurarietà.La commissione in parola non è collegata se non indirettamenteall'erogazione del credito, non rientrando tra i flussi di rimborso,maggiorato del correlativo corrispettivo o del costo di mora per il ritardonella corresponsione di quello( Cass 2022 nr 7352).Non si è di fronte, cioè, a "una remunerazione, a favore della banca,dipendente dall'effettiva durata dell'utilizzazione dei fondi da parte delcliente" (arg. D.L. nr 185 del 2008 ex art 2 bis, quale convertito)  di quil'infondatezza della censura e la conferma anche sotto questo profilo dellasentenzaNumero registro generale 29348/2021Numero sezionale 1182/2026Numero di raccolta generale 7111/2026Data pubblicazione 25/03/2026impugnata che ha accertato come il tasso di interesse corrispettivoindicato nei contratti di leasing in ossequio alle “Istruzioni” impartite dallaBanca d’Italia pro tempore vigenti, fosse stato correttamente determinato,tenendo conto delle corrette voci commissionali di spesa, con esclusione diquelle che dalla determinazione del tasso di interesse devono esulare.Con riguardo al settimo motivo con cui si insiste sulla genericità dellepattuizioni e indicazione di un tasso di leasing difforme da quellopubblicizzato e contrattualmente previsto e sulla richiesta risarcitoriacorrelata ad un comportamento scorretto della concedente va rilevato cheil giudice del gravame aveva messo in risalto che le contestazioni sollevarein sede di appello erano generiche relativamente alle “ affermazioni delprimo Giudice sulla inattendibilità delle relazioni tecniche di parte, amotivo del fatto che non consentivano di comprendere il criterio in base alquale giungevano alla conclusione che il tasso di leasing applicato era parial 4,86% anziché al 4,75% indicato in contratto, che non specificavano seil tasso applicato fosse nominale (capitalizzazione semplice) o effettivo(capitalizzazione composta), che non precisavano se il calcolo dellaconformità del piano di ammortamento rispetto al tasso leasing desse unesito negativo con riguardo a entrambe le modalità attraverso le qualipoteva essere espresso il tasso leasing”Su questo preciso punto la censura in esame non svolge alcunacontestazione limitandosi i ricorrenti a richiamare “ una relazione tecnicaincertezze derivanti dalle pattuizioni espresse nei contratti di leasing inesame” senza tuttavia confutare con sufficiente specificità i rilievi criticiespressi dalla Corte di appello.Numero registro generale 29348/2021Numero sezionale 1182/2026Numero di raccolta generale 7111/2026Data pubblicazione 25/03/2026Carenza di specificità che investe anche l’altra considerazione del Giudicedel gravame espressa nel merito alla disciplina sulla trasparenza inmateria bancaria adottata dalla Banca d’Italia che non precisa, comecorrettamente sottolineato dal primo giudice, se il tasso debba essereindicato in via in assenza di una norma che imponga l’indicazione del tassodi interesse nominale piuttosto di quello composto, o viceversa.L’ottavo motivo con si denuncia l’utilizzo dell’Euribor in quanto contrarioalla normativa antitrust che tutela la concorrenza e il mercato in quantofrutto di un accordo di cartello tra un insieme di banche anche in questocaso, la censura è generica perché non sostenuta da adeguati riscontriprobatori, con riferimento innanzitutto alla condotta illecita dell'ipotizzatocartello bancario e alla sua influenza di alterazione del mercato.Il motivo è altresì privo di riferimenti oggettivi e soggettivi, senzanemmeno la specifica allegazione, da parte degli appellanti, che,applicando una diversa modalità di calcolo del tasso corrispettivo, gliimporti che i medesimi avrebbero dovuto rimborsare sarebbero statiinferiori ove si consideri che il tasso Euribor è un indice fissatogiornalmente dalla [OSCURATO:PERSONA] (EBF), come media deitassi di deposito interbancario, e dunque determinabile in modo costante,in base a un articolato procedimento di rilevazione, in ogni caso sottrattoal rischio di determinazione unilaterale da parte del singolo istituto dicredito.Il nono motivo è infondato.Questa Corte ha cioè già stabilito che la nullità del contratto per violazionedi norme imperative, siccome oggetto di un'eccezione in senso lato, è sìrilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del processo, ma solo a condizioneche i relativi presupposti di fatto, anche se non interessati da specificaNumero registro generale 29348/2021Numero sezionale 1182/2026Numero di raccolta generale 7111/2026Data pubblicazione 25/03/2026deduzione della parte interessata, siano stati acquisiti al giudizio di meritonel rispetto delle preclusioni assertive e istruttorie, ferma restandol'impossibilità di ammettere nuove prove funzionali alla dimostrazionedegli stessi (n. 4867 del 23/02/2024; su quest’ultimo aspetto, exmultissimis, v. pure n. 416 del 08/01/2025).A ciò resta solo da aggiungere che il detto provvedimento n. 55 si collocaal di fuori dell'ambito di operatività del principio iura novit curia (p. es.n. 7387 del 19/03/2025: La natura di atto amministrativo delprovvedimento della Banca d'Italia n. 55 del 2005 sulla nullitàdelle fideiussioni omnibus osta all'applicabilità del principio iura novit curiadi cui all'art. 113 c.p.c., da coordinare con l'art. 1 delle disp. prel. c.c.,poiché quest'ultima disposizione non comprende gli atti amministrativi trale fonti del diritto, con la conseguenza che spetta alla parte interessatal'onere della produzione dell'atto amministrativo che non è suscettibile diequipollenti).Ciò posto nel caso in esame non risulta che le odierne parti ricorrentiabbiano dedotto specifiche circostanze fattuali a sostegno della lorodenuncia ed assolto all’onere  della produzione dell’atto amministrativo.Occorre peraltro rilevare che la Corte di appello aveva altresì rilevato chesolo il  consumatore avrebbe potuto essere destinatario della tutelaantitrust.Considerazioni queste che non sono state in alcun modo scalfite dallacensura in esame.Il decimo motivo è parimenti infondato.I ricorrenti rimproverano alla Corte di appello di non aver esaminato laquestione sollevata sin dal giudizio di primo grado relativa l’exceptio doligeneralis, i cui presupposti si sono certamente verificati nella fattispecie inNumero registro generale 29348/2021Numero sezionale 1182/2026Numero di raccolta generale 7111/2026Data pubblicazione 25/03/2026esame a seguito della clamorosa violazione dei principi di correttezza ebuona fede da parte della [OSCURATO:PERSONA].Il rilievo è infondato.[OSCURATO:PERSONA] distrettuale, diversamente da quanto affermato dai ricorrenti, havagliato la questione osservando che nel giudizio di primo grado leopponenti hanno dedotto il vizio di procedimento di formazione delconsenso alla prestazione della garanzia, genericamente allegando il dolodell’opposta e l’errore in capo ai garanti, raggirati dalla controparte.Rispetto a tali generiche allegazioni, le circostanze dedotte nei capitoliformulati nella memoria ex art.183 comma sesto n.2 non hannoconcretizzato elementi idonei alla dimostrazione di cui le deducenti eranoonerate, perché anche una eventuale risposta positiva non avrebbeconsentito di ritenere la sussistenza dell’invalidità” ( pag 30 dellasentenza)Aggiungendo nel passaggio successivo che “ l’estraneità alla gestione dellesocietà obbligate, i rischi nella sottoscrizione della garanzia, lerassicurazioni espresse dalla Concedente, per come descritte nei capitoli diprova, non impedivano ai garanti di effettuare le verifiche del caso chel’ordinaria diligenza impone e comunque non potevano porsi in contrastocon gli obblighi contrattualmente assunti( pag 31 della sentenza).[OSCURATO:PERSONA] distrettuale ha quindi considerato l’eccezione ma ne ha rilevatol’infondatezza alla luce degli elementi dedotti in causa ritenuti inidonei adar corpo alla tesi sostenuta dagli odierni ricorrenti.Con riguardo alla dedotta violazione dell’art 1957 c.c. la Corte ha rilevatoche la clausola ai sensi dell’art 1341 e 1342 c.c. recava la doppiasottoscrizione dei fideiussori.Numero registro generale 29348/2021Numero sezionale 1182/2026Numero di raccolta generale 7111/2026Data pubblicazione 25/03/2026Con riguardo poi alla nullità della clausola per nullità derivante dall'intesarestrittiva accertata da Banca d'Italia valgono le stesse considerazioni giàsopra espresse in risposta al motivo nr 9 sia per quanto riguarda lecondizioni in cui è possibile il rilievo ufficioso della nullità sia per quantoriguarda il carattere normativo del provvedimento della Banca d'Italia ed irelativi oneri probatori.Quanto alla dedotta violazione dell’art 1955 c.c. e alla lamentatal’estinzione delle fideiussioni per avere la concedente ostacolato il dirittodei fideiussori a surrogarsi nei diritti del creditore principale ex art.1955 c.va in primo luogo rilevato che la Corte di appello, contrariamente a quantosostenuto dai ricorrenti, ha considerato l’eccezione ritenendola al pari dellealtre carente di specificità, difettando di critiche puntuali alle dettagliatemotivazioni attraverso le quali il primo Giudice ha espresso il proprioconvincimento che lo ha portato al rigetto delle corrispondenti eccezionisollevate dalle utilizzatrici e dai fideiussori nel giudizio di primo grado.La doglianza, inoltre, nemmeno si confronta proficuamente con la ratiodecidendi, in parte qua, della sentenza oggi impugnata.Va poi considerato che la risoluzione del rapporto era pacificamenteavvenuta in forza di clausola risolutiva espressa per cui non potevaritenersi in alcun modo caducata la garanzia prestata.Alla stregua delle considerazioni sopra esposte il ricorso va rigettato.Nessuna determinazione in punto spese stante l’improcedibilità delcontroricorso per le ragioni sopra esposte. P.Q.MLa Corte rigetta il ricorso; dichiara improcedibile il controricorso.Ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, del D.P.R. n. 115 del 2002, dà attodella sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parteNumero registro generale 29348/2021Numero sezionale 1182/2026Numero di raccolta generale 7111/2026Data pubblicazione 25/03/2026ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari aquello previsto per il ricorso principale, a norma del comma 1 - bis, dellostesso articolo 13, se dovuto.Così  deciso in Roma 11.03.2026Il Presidente( Mauro di Marzio)P.Q.MLa Corte rigetta il ricorso; dichiara improcedibile il controricorso.Ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, del D.P.R. n. 115 del 2002, dà attodella sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parteNumero registro generale 29348/2021Numero sezionale 1182/2026Numero di raccolta generale 7111/2026Data pubblicazione 25/03/2026ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari aquello previsto per il ricorso principale, a norma del comma 1 - bis, dellostesso articolo 13, se dovuto.Così  deciso in Roma 11.03.2026Il Presidente( Mauro di Marzio)
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