CassazionesentenzaSezione 4
Cassazione n. 20955/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: Procuratore generale presso Corte d'appello di Brescia e da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA], nel procedimento a carico di quest'ultimo, avverso la sentenza del 17/10/2024 del GIP TRIBUNALE di [OSCURATO:PERSONA] il ricorso ed esaminati gli atti; udita la relazione del [OSCURATO:PERSONA]; letta la memoria depositata dal Procuratore Generale che per l'annullamento con rinvio della sentenza in punto di omessa applicazione della espulsione e per la dichiarazione di inammissibilità del ricorso di [OSCURATO:PERSONA].[OSCURATO:PERSONA] 1. Il Procuratore Generale presso la Corte d'appello di Brescia impugna la sentenza in epigrafe indicata, emessa ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen. nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], in ordine ai reati di cui agli artt. 110 e 81 cod.pen. e 73, comma 1, d.P.R. 309/90. Il Procuratore ricorrente deduce la mancata applicazione all'imputato della misura di sicurezza dell'espulsione dello straniero dal territorio dello Stato a pena espiata, in violazione dell'art. 86, comma 1, d.P.R. 309/90, in considerazione del titolo di reato e della obbligatorietà di tale misura, previo accertamento della concreta sussistenza della pericolosità sociale, secondo quanto imposto dalla sentenza n. 58/1995 della Corte costituzionale. 2. [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del difensore di fiducia, propone ricorso per cassazione avverso la stessa decisione, per i seguenti motivi. 2.1 Con il primo motivo, deduce il vizio di mancanza o illogicità della motivazione, ex art.606, lett. e), cod.proc.pen, osservando che la decisione non ha adempiuto all'onere di valutare la possibilità di pronunciare sentenza di proscioglimento ex art. 129. Inoltre, la motivazione è carente in ordine al riconoscimento del vincolo della continuazione con il capo b) del presente procedimento e con altre due sentenze in atti. 2.2 Con il secondo motivo, lamenta l'illogicità della motivazione, ex art. 606, lett. e), cod.proc.pen., in ordine alla corretta determinazione della pena, stante l'assenza di giustificazione rispetto a un così grave trattamento sanzionatorio. 3. Il Procuratore Generale presso questa Corte, con requisitoria scritta, ha chiesto l'annullamento con rinvio della sentenza in punto di omessa applicazione della espulsione e la dichiarazione di inammissibilé. 'tàél ricorso di [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso del Procuratore Generale presso la Corte di appello di Brescia è fondato. 1.1. Preliminarmente, si osserva che la sentenza di patteggiamento che abbia omesso di applicare una misura di sicurezza non è ricorribile per cassazione ai sensi dell'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., salvo si tratti di misura obbligatoria per legge in relazione al titolo di reato oggetto di imputazione, essendo in tal caso esperibile il ricorso per cassazione ai sensi della disciplina generale di cui all'art. 606 cod. proc. pen. (Sez. U, n. 21368 del 26/09/2019 - dep. 2020, Rv. 279348 - 03); tale evenienza ricorre nel caso di specie, atteso che l'imputato è destinatario di una sentenza di "patteggiamento" per reati che impongono, in astratto, l'applicazione della misura di sicurezza prevista dall'art. 86, comma 1, d.P.R. 309/90.Va anche ricordato che la Corte costituzionale, nella sentenza 24 febbraio 1995, n. 58, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 86, comma 1, del d.P.R. n. 309 del 1990 nella parte in cui obbligava il giudice ad emettere, senza l'accertamento della sussistenza in concreto della pericolosità sociale, contestualmente alla condanna, l'ordine di espulsione, eseguibile a pena espiata, nei confronti dello straniero condannato per uno dei reati previsti dagli artt. 73, 74, 79 e 82, commi 2 e 3, del d.P.R. n. 309 del 1990. Ne discende che il giudice, anche con la sentenza di patteggiamento (Sez. U, n. 21368/2020 cit.), deve accertare l'esistenza o meno della pericolosità sociale dell'imputato, sulla base delle circostanze di cui all'art. 133 cod. pen., cui fa riferimento l'art. 203, secondo comma, cod. pen. (cfr., ex plurimis, Sez. 4, n. 24427 del 20/04/2018, Rv. 273743; Sez. F., n. 35432 del 14/8/2013, Rv. 255815; Sez. 6, n. 45468 del 23/11/2010, Rv. 248961) e, all'esito, stabilire se debba o meno essere applicata la misura di sicurezza dell'espulsione dello straniero condannato. 1.2 Nel caso in esame, nulla di ciò si evince dalla motivazione o dal dispositivo della sentenza impugnata, che tace completamente al riguardo, limitandosi a constatare la corretta qualificazione giuridica dei fatti e la congruità della pena richiesta. Il profilo inerente alla ravvisabilità o meno dei presupposti per l'applicazione della misura di sicurezza non è stato, quindi, in alcun modo vagliato, nonostante ciò sia imposto dalla disposizione di cui all'art. 86 citoeker. La sentenza, pertanto, deve essere annullata, con rinvio, per nuovo giudizio, al Tribunale di Brescia, in diversa persona fisica, limitatamente all'omessa statuizione in ordine alla eventuale applicabilità all'imputato della misura di sicurezza dell'espulsione dal territorio dello Stato, a pena espiata. 2.. Il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] è inammissibile. Si rammenta che, ai sensi dell'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., introdotto dalla legge n. 103 del 2017, in vigore dal 3 agosto 2017, il ricorso avverso la sentenza di patteggiamento risulta proponibile solo per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra richiesta e sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto, all'illegalità della pena o della misura di sicurezza. Inoltre, va ricordato che, sin dagli albori dell'istituto di cui agli artt. 444 e ss. cod. proc. pen. , questa Corte di legittimità ha chiarito che, una volta che l'accordo sia stato ratificato dal giudice, non è più consentito alle parti (anche a quella pubblica) prospettare questioni e sollevare censure con riferimento (come nella specie) all'applicazione delle circostanze ed all'entità della pena che non siano illegali: anche entro tale ambito, invero, l'obbligo di motivazione deve ritenersi assolto con la semplice affermazione dell'effettuata verifica e positiva valutazione dei termini dell'accordo intervenuto fra le parti (Sez. 5, Sentenza n. 5210 del 28/10/1999 dep. 12000, Verdi, Rv. 215467). E, ancora di recente, pur prima della novella di cui alla I. 103/2017, era stato ribadito che non potesse proporsi ricorso per cassazione per violazione di legge avverso una sentenza di patteggiamento, sotto il profilo dell'erronea concessione o del diniego delle circostanze attenuanti generiche, laddove non sussistessero palesi illegalità della pena concordata e in quanto vi sia stata ratifica dell'accordo sanzionatorio tra le parti, anche in ragione della natura semplificata propria della sua motivazione (Sez. 6, Sentenza n. 42837 del 14/5/2013, Zaccaria, Rv. 257146). Va chiarito, infine, che, per qualificare illegale la pena non basta eccepire che il giudice non abbia correttamente esplicato i criteri valutativi che lo hanno indotto ad applicare la pena richiesta, ma occorre che il risultato finale del calcolo non risulti conforme a legge (Sez. 6, n. 18385 del 19/02/2004, Obiapuna, Rv. 228047). Con riferimento al caso in esame, i rilievi difensivi non rientrano tra quelli per i quali è proponibile l'impugnazione e le censure sono comunque palesemente contraddette dal contenuto della pronuncia, in cui si escludono ragioni per addivenire all'immediato proscioglimento dell'imputato e si reputa congrua la pena concordata e conforme a legge. 3. Il ricorso, pertanto, deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi assenza di colpa del ricorrente (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000). P.Q.M. Annulla la sentenza impugnata limitatamente alla questione relativa all'applicazione della misura di sicurezza dell'espulsione dal territorio dello Stato a pena espiata e rinvia, per nuovo giudizio sul punto, al Tribunale di Brescia, in diversa composizione fisica. Dichiara inammissibile il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], che condanna al pagamento delle spese processuali e della somma d