CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 27066/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
posto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 20/02/2025 della CORTE APPELLO di BARI dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];RG.42676 /25 Ritenuto che il motivo unico dedotto dal ricorrente è affetto da genericità in merito all'accertamento delle condotte di reato, essendo evidente la infondatezza della critica alla motivazione della Corte di appello di Bari, che, contrariamente a quanto dedotto nel ricorso, ha congruamente motivato sulla idoneità delle minacce e sulla loro correlazione con l'atto di ufficio cui si è opposto; rilevato che dalla inammissibilità del ricorso consegue ex art. 616 c.p.p. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro 3000. P.Q.M. D P.Q.[OSCURATO:PERSONA] o Sezione VII Pp -,,Ì.b,1 7 LUG 2026 DIRETTORF AMmi, , l V Dott. A ea Pie • 2