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CassazionedecretoSezione 2

Cassazione n. 26578/2023

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ciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 30057-2021 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliatain ROMA, [OSCURATO:PERSONA], N. 101, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che larappresenta e difende; -ricorrente - nonchè contro MINISTERO DELLA GIUSTIZIA, elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA], N. 12, presso .

AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende; -resistente - avverso il decreto della CORTE D'APPELLO di PERUGIA, depositata il 20.05.2021; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 24.10.2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]: Ric. 2021 n. 30057 sez.

S2 -ud. 24-10-2022 -2-

1. Con ricorso ex art. 3 legge 24 marzo 2001, n. 89, (originariamente depositato presso la Corte d’Appello di Roma, nel marzo 2012) [OSCURATO:PERSONA] nel giugno 2015, proposto in riassunzione presso la Corte d’Appello di Perugia, chiedeva l’equa riparazione per un procedimento iniziato nel 2007 e avente medesimo oggetto, durato oltre i limiti di ragionevolezza prescritti dalla menzionata normativa.

La domanda veniva accolta dalla Corte umbra con decreto n. 2958/2018 depositato il 20.11.2018, con il quale il Ministero della Giustizia veniva condannato al pagamento, in favore dell’odierna ricorrente, di € 709,00 (oltre interessi) a titolo di equa riparazione, oltre a lle spese di lite, liquidate in €203,00 per compenso professionale, con distrazione exart. 93 cod. proc. civ.

1.1. Avverso detto decreto la [OSCURATO:PERSONA] propo neva ricorso per cassazione, censurando la parte del provvedimento relativa alla liquidazione dei compensi professionali.

Questa Corte, con ordinanza n. 19689 del 21.09.2020, accoglieva il ricorso affermando che: «il giudice è tenuto ad effettuare la liquidazione giudiziale nel rispetto dei parametri previsti dal d.m. n. 55 del 2014 […]; considerato che la liquidazione effettuata dalla Corte locale in complessivi €675,00 per la fase di opposizione si pone al di sotto dei limiti imposti dal d.m. n. 55, tenuto conto del valore della causa (da €5.2 00,01 a 26.000,00) e pur applicata la riduzione massima, in ragione della speciale semplicità dell’affare (art. 4 cit.)»; cassava il decreto impugnato rinviando il regolamento delle spese anche Ric. 2021 n. 30057 sez.

S2 -ud. 24-10-2022 -3- di legittimità alla medesima Corte d’Appello di Perugia, in diversa composizione.

2. Il giudice del rinvio, con decreton. 838/2020 depositato in data 20.05.2021, condannava il Ministero della Giustizia al pagamento delle spese processuali di € 236,00 (oltre al rimborso forfettario, IVA, CPA come per legge), compensando integralmente le spese dello stesso giudizio e di quello di legittimità.

3. Per la cassazione di tale ultima pronuncia ha proposto ricorso [OSCURATO:PERSONA], affidatoad un unico motivo.

In data 17.01.2022 il Ministero della Giustizia ha fa tto pervenire solo atto di costituzione.

In prossimità dell’adunanza la ricorrente depositava memoria. [OSCURATO:PERSONA]:

1. La ricorrente denuncia violazione e/o falsa applicazione di legge –art. 92 cod. proc. civ. – Difetto di motivazione: art. 336 cod. proc. civ., lamentando in particolare, nella parte in cui il decreto impugnato compensa integralmente le spese dei due giudizi, di rinvio (decreto n. 838/2020 oggetto di impugnazione) e di legittimità (ordinanza Sez 2, n. 19689/2020), senza fornire motivazione alcuna.

Assumendo che il testo dell’art. 92 cod. proc. civ. applicabile al presente giudizio sia quello vigente alla data dell’originaria proposizione del procedimento per equa riparazione, ossia marzo 2012, non sussisterebbero le ipotesi previste dalla norma citata per la compensazione delle spese di lite.

Non la soccombenza reciproca, posto che il Decreto n.

Ric. 2021 n. 30057 sez.

S2 -ud. 24-10-2022 -4- 2958/2018 che decideva sull’equa riparazione si era concluso con la condanna dell’Amministrazione anche alle spese di lite, confermata dall’accoglimento dell’impugnazione nel giudizio di legittimità.

Oltre al fatto che al giudice dell’impugnazione è preclusa la possibilità di modificare la pronuncia sulle spese della precedente fase di merito, anche in ragione dell’operare del c.d. effetto espansivo interno di cui all’art. 336, comma 2, cod. proc. civ.

Neanche sussistevano «altre gravi ed eccezionali ragioni, esplicitamente indicate nella motivazione», tale non potendo certamente ritenersi il fatto che il Decreto cassato fosse intervenuto successivamente alle pronunce di legittimità che avevano definitivamente chiarito il principio del rispetto dei minimi tariffari (Cass. 17.01.2018, n. 1018; Cass. 31.08.2018, n. 21487), sia perché detto decreto era stato emesso il 21.06.2018; sia perché il Decreto impugnato non cita nessuna giurisprudenza contraria al principio sopra richiamato.

Infine, precisa la ricorrente, la compensazione di ben due gradi di giudizio renderebbe l’onere delle relative spese di lite particolarmente gravoso, traducendosi la posizione della parte privata vittoriosa in una sostanziale soccombenza.

Nel caso di specie, infatti, la liquidazione delle spese di lite, già determinata dal Decreto n. 2958/2018 in €203,00, viene elevata dal Decreto impugnato a soli €236,00: con il che il pregiudizio economico per il quale la parte ha agito è chiaramente superato da quello derivante dalla disposta compensazione integrale di due gradi di giudizio.

Ric. 2021 n. 30057 sez.

S2 -ud. 24-10-2022 -5-

1.1. Il motivo è infondato.

E’ opportuno preliminarmente stabilire quale sia il testo dell’art. 92 cod. proc. civ. applicabile al ricorso in oggetto.

La norma attualmente in vigore è quella modificata dal D.L. 12 settembre 2014, n. 132, convertito dalla legge 10 novembre 2014, n. 162, che all'art. 13, comma 2 stabilisceche la modifica si applica ai procedimenti introdotti a decorrere dal trentesimo giorno successivo all'entrata in vigore della legge di conversione del decreto medesimo, quindi ai procedimenti introdotti a far data dal 12.12.2014.

Dovendosi fare riferimento –come argomentato dalla ricorrente - alla data di proposizione dell’originario ricorso per equa riparazione, ossia al 28.03.2012, il testo dell’art. 92 cod. proc. civ. vigente ratione temporis è il testo precedente, di cui alla legge 28 dicembre 2005, n. 263, modificata dal D.L. 30 dicembre 2005, n. 273 convertito, con modificazioni, dalla L. 23 febbraio 2006, n. 51, che così recitava: «Se vi è soccombenza reciproca, o concorrono altre gravi ed eccezionali ragioni, esplicitamente indicate nella motivazione, il giudice può compensare, parzialmente o per intero, le spese tra le parti».

1.2. Tanto precisato, ai sensi dell'art. 92 cod. proc. civ., nel testo anteriore alle modifiche introdotte dal D.L. n. 132 del 2014 (come si è detto, qui applicabile ratione temporis) e dalla sentenza n. 77 del 2018 della Corte costituzionale, il giudice di merito, in caso di accoglimento parziale di una domanda di condanna al pagamento di una somma di denaro, avendo riconosciuto una somma solo lievemente maggiore di quella attribuita al difensore con il decreto di liquidazione n.

Ric. 2021 n. 30057 sez.

S2 -ud. 24-10-2022 -6- 2958/2018 (€236,00, anziché €203,00), può ravvisare ragioni di giusti motivi agli effetti dell'art. 92, comma 2, cod. proc. civ. e, perciò, compensare le spese di lite sulla base di una valutazione sottratta al sindacato di legittimità.

Questa Corte sul punto ha affermato il principio per cui il provvedimento di compensazione parziale o totale delle spese per "giusti motivi" deve trovare nella sentenza un adeguato supporto motivazionale, anche se a tal fine non è necessaria l'adozione di motivazioni specificamente riferite a detto provvedimento, purché, tuttavia, le ragioni giustificatrici di esso siano chiaramente e inequivocabilmente desumibili dal complesso della motivazione adottata a sostegno della statuizione di merito; in particolare, l'obbligo del giudice di dare conto delle ragioni della compensazione totale o parziale delle spese dovrà ritenersi assolto, oltre che in presenza di argomenti specificamente riferiti a detta statuizione, anche allorché le argomentazioni svolte per la statuizione di merito contengano in sè considerazioni giuridiche o di fatto idonee a giustificare la regolazione delle spese adottata.

In base a questoprincipio, che il Collegio intende ribadire nella presente sede, deve ritenersi che, nel caso concreto il riferimento alla circostanza che il ricorso " era concluso prima della nota decisione della Cassazione 31/8/2018, n. 21487” integri motivazione adeguata e ragionevole del provvedimento di compensazione delle spese del giudizio di rinvio e di quello di legittimità,anche nella prospettiva più rigorosa del regime delle spese introdotto con la L. n. 263 del 2005.

Con tali espressioni Ric. 2021 n. 30057 sez.

S2 -ud. 24-10-2022 -7- la Corte di rinvioha, infatti, all'evidenza, inteso dar rilievo all a circostanza che l’orientamento giurisprudenziale sulla liquidazione delle spese si era consolidato in epoca successiva al deposito del ricorso di cui al presente giudizio, come si ricava dalla motivazione delprovvedimento.

2. In definitiva, il ricorso deve essere respinto.

Non si procede alla determinazione delle spese del presente giudizio avendo la controparte depositato solo atto di costituzione per poter prendere parte ad eventuale discussione pubblica, per cui nella sostanza non ha svolto attività difensiva.

P.Q.M.

La Corte Suprema di Cassazione rigetta il ricorso.

Ai sensi dell'art. 10 d.p.r.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 30057-2021 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliatain ROMA, [OSCURATO:PERSONA], N. 101, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che larappresenta e difende; -ricorrente - nonchè contro MINISTERO DELLA GIUSTIZIA, elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA], N. 12, presso . AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende; -resistente - avverso il decreto della CORTE D'APPELLO di PERUGIA, depositata il 20.05.2021; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 24.10.2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]: Ric. 2021 n. 30057 sez. S2 -ud. 24-10-2022 -2- 1. Con ricorso ex art. 3 legge 24 marzo 2001, n. 89, (originariamente depositato presso la Corte d’Appello di Roma, nel marzo 2012) [OSCURATO:PERSONA] nel giugno 2015, proposto in riassunzione presso la Corte d’Appello di Perugia, chiedeva l’equa riparazione per un procedimento iniziato nel 2007 e avente medesimo oggetto, durato oltre i limiti di ragionevolezza prescritti dalla menzionata normativa. La domanda veniva accolta dalla Corte umbra con decreto n. 2958/2018 depositato il 20.11.2018, con il quale il Ministero della Giustizia veniva condannato al pagamento, in favore dell’odierna ricorrente, di € 709,00 (oltre interessi) a titolo di equa riparazione, oltre a lle spese di lite, liquidate in €203,00 per compenso professionale, con distrazione exart. 93 cod. proc. civ. 1.1. Avverso detto decreto la [OSCURATO:PERSONA] propo neva ricorso per cassazione, censurando la parte del provvedimento relativa alla liquidazione dei compensi professionali. Questa Corte, con ordinanza n. 19689 del 21.09.2020, accoglieva il ricorso affermando che: «il giudice è tenuto ad effettuare la liquidazione giudiziale nel rispetto dei parametri previsti dal d.m. n. 55 del 2014 […]; considerato che la liquidazione effettuata dalla Corte locale in complessivi €675,00 per la fase di opposizione si pone al di sotto dei limiti imposti dal d.m. n. 55, tenuto conto del valore della causa (da €5.2 00,01 a 26.000,00) e pur applicata la riduzione massima, in ragione della speciale semplicità dell’affare (art. 4 cit.)»; cassava il decreto impugnato rinviando il regolamento delle spese anche Ric. 2021 n. 30057 sez. S2 -ud. 24-10-2022 -3- di legittimità alla medesima Corte d’Appello di Perugia, in diversa composizione. 2. Il giudice del rinvio, con decreton. 838/2020 depositato in data 20.05.2021, condannava il Ministero della Giustizia al pagamento delle spese processuali di € 236,00 (oltre al rimborso forfettario, IVA, CPA come per legge), compensando integralmente le spese dello stesso giudizio e di quello di legittimità. 3. Per la cassazione di tale ultima pronuncia ha proposto ricorso [OSCURATO:PERSONA], affidatoad un unico motivo. In data 17.01.2022 il Ministero della Giustizia ha fa tto pervenire solo atto di costituzione. In prossimità dell’adunanza la ricorrente depositava memoria. [OSCURATO:PERSONA]: 1. La ricorrente denuncia violazione e/o falsa applicazione di legge –art. 92 cod. proc. civ. – Difetto di motivazione: art. 336 cod. proc. civ., lamentando in particolare, nella parte in cui il decreto impugnato compensa integralmente le spese dei due giudizi, di rinvio (decreto n. 838/2020 oggetto di impugnazione) e di legittimità (ordinanza Sez 2, n. 19689/2020), senza fornire motivazione alcuna. Assumendo che il testo dell’art. 92 cod. proc. civ. applicabile al presente giudizio sia quello vigente alla data dell’originaria proposizione del procedimento per equa riparazione, ossia marzo 2012, non sussisterebbero le ipotesi previste dalla norma citata per la compensazione delle spese di lite. Non la soccombenza reciproca, posto che il Decreto n. Ric. 2021 n. 30057 sez. S2 -ud. 24-10-2022 -4- 2958/2018 che decideva sull’equa riparazione si era concluso con la condanna dell’Amministrazione anche alle spese di lite, confermata dall’accoglimento dell’impugnazione nel giudizio di legittimità. Oltre al fatto che al giudice dell’impugnazione è preclusa la possibilità di modificare la pronuncia sulle spese della precedente fase di merito, anche in ragione dell’operare del c.d. effetto espansivo interno di cui all’art. 336, comma 2, cod. proc. civ. Neanche sussistevano «altre gravi ed eccezionali ragioni, esplicitamente indicate nella motivazione», tale non potendo certamente ritenersi il fatto che il Decreto cassato fosse intervenuto successivamente alle pronunce di legittimità che avevano definitivamente chiarito il principio del rispetto dei minimi tariffari (Cass. 17.01.2018, n. 1018; Cass. 31.08.2018, n. 21487), sia perché detto decreto era stato emesso il 21.06.2018; sia perché il Decreto impugnato non cita nessuna giurisprudenza contraria al principio sopra richiamato. Infine, precisa la ricorrente, la compensazione di ben due gradi di giudizio renderebbe l’onere delle relative spese di lite particolarmente gravoso, traducendosi la posizione della parte privata vittoriosa in una sostanziale soccombenza. Nel caso di specie, infatti, la liquidazione delle spese di lite, già determinata dal Decreto n. 2958/2018 in €203,00, viene elevata dal Decreto impugnato a soli €236,00: con il che il pregiudizio economico per il quale la parte ha agito è chiaramente superato da quello derivante dalla disposta compensazione integrale di due gradi di giudizio. Ric. 2021 n. 30057 sez. S2 -ud. 24-10-2022 -5- 1.1. Il motivo è infondato. E’ opportuno preliminarmente stabilire quale sia il testo dell’art. 92 cod. proc. civ. applicabile al ricorso in oggetto. La norma attualmente in vigore è quella modificata dal D.L. 12 settembre 2014, n. 132, convertito dalla legge 10 novembre 2014, n. 162, che all'art. 13, comma 2 stabilisceche la modifica si applica ai procedimenti introdotti a decorrere dal trentesimo giorno successivo all'entrata in vigore della legge di conversione del decreto medesimo, quindi ai procedimenti introdotti a far data dal 12.12.2014. Dovendosi fare riferimento –come argomentato dalla ricorrente - alla data di proposizione dell’originario ricorso per equa riparazione, ossia al 28.03.2012, il testo dell’art. 92 cod. proc. civ. vigente ratione temporis è il testo precedente, di cui alla legge 28 dicembre 2005, n. 263, modificata dal D.L. 30 dicembre 2005, n. 273 convertito, con modificazioni, dalla L. 23 febbraio 2006, n. 51, che così recitava: «Se vi è soccombenza reciproca, o concorrono altre gravi ed eccezionali ragioni, esplicitamente indicate nella motivazione, il giudice può compensare, parzialmente o per intero, le spese tra le parti». 1.2. Tanto precisato, ai sensi dell'art. 92 cod. proc. civ., nel testo anteriore alle modifiche introdotte dal D.L. n. 132 del 2014 (come si è detto, qui applicabile ratione temporis) e dalla sentenza n. 77 del 2018 della Corte costituzionale, il giudice di merito, in caso di accoglimento parziale di una domanda di condanna al pagamento di una somma di denaro, avendo riconosciuto una somma solo lievemente maggiore di quella attribuita al difensore con il decreto di liquidazione n. Ric. 2021 n. 30057 sez. S2 -ud. 24-10-2022 -6- 2958/2018 (€236,00, anziché €203,00), può ravvisare ragioni di giusti motivi agli effetti dell'art. 92, comma 2, cod. proc. civ. e, perciò, compensare le spese di lite sulla base di una valutazione sottratta al sindacato di legittimità. Questa Corte sul punto ha affermato il principio per cui il provvedimento di compensazione parziale o totale delle spese per "giusti motivi" deve trovare nella sentenza un adeguato supporto motivazionale, anche se a tal fine non è necessaria l'adozione di motivazioni specificamente riferite a detto provvedimento, purché, tuttavia, le ragioni giustificatrici di esso siano chiaramente e inequivocabilmente desumibili dal complesso della motivazione adottata a sostegno della statuizione di merito; in particolare, l'obbligo del giudice di dare conto delle ragioni della compensazione totale o parziale delle spese dovrà ritenersi assolto, oltre che in presenza di argomenti specificamente riferiti a detta statuizione, anche allorché le argomentazioni svolte per la statuizione di merito contengano in sè considerazioni giuridiche o di fatto idonee a giustificare la regolazione delle spese adottata. In base a questoprincipio, che il Collegio intende ribadire nella presente sede, deve ritenersi che, nel caso concreto il riferimento alla circostanza che il ricorso " era concluso prima della nota decisione della Cassazione 31/8/2018, n. 21487” integri motivazione adeguata e ragionevole del provvedimento di compensazione delle spese del giudizio di rinvio e di quello di legittimità,anche nella prospettiva più rigorosa del regime delle spese introdotto con la L. n. 263 del 2005. Con tali espressioni Ric. 2021 n. 30057 sez. S2 -ud. 24-10-2022 -7- la Corte di rinvioha, infatti, all'evidenza, inteso dar rilievo all a circostanza che l’orientamento giurisprudenziale sulla liquidazione delle spese si era consolidato in epoca successiva al deposito del ricorso di cui al presente giudizio, come si ricava dalla motivazione delprovvedimento. 2. In definitiva, il ricorso deve essere respinto. Non si procede alla determinazione delle spese del presente giudizio avendo la controparte depositato solo atto di costituzione per poter prendere parte ad eventuale discussione pubblica, per cui nella sostanza non ha svolto attività difensiva. P.Q.M. La Corte Suprema di Cassazione rigetta il ricorso. Ai sensi dell'art. 10 d.p.r.
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