CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 21 luglio 1970
Cassazione n. 40788/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 21/07/1970 avverso la sentenza del 25/10/2021 della CORTE APPELLO di MILANOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]:1; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo annullarsi con rinvio la sentenza impugnata limitatamente all'applicabilità dell'art. 131-bis cpp udito il difensore, avvocato [OSCURATO:PERSONA] che ha illustrato i motivi di ricorso e ne ha chiesto l'accoglimento. [OSCURATO:PERSONA] 1. La Corte di appello di Milano, con la sentenza emessa in data 1 ottobre 2019, confermava la sentenza del Tribunale di Milano, che aveva accertato la responsabilità penale di [OSCURATO:PERSONA] in relazione al delitto di lesioni personali aggravate, ai sensi degli artt. 582 e 585 cod. pen. 2. Il ricorso per cassazione proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] consta di tre motivi, enunciati nei limiti strettamente necessari per la motivazione, secondo quanto disposto dall'art. 173 disp. att. cod. proc. pen. 3. Il primo motivo deduce vizio di motivazione, lamentando che la Corte di appello abbia omesso o reso motivazione apparente, quanto all'esistenza del corpo contundente di tipo metallico costituente arma impropria, integrante la circostanza aggravante che rendeva il reato procedibile d'ufficio e, quindi, insuscettibile di estinzione a seguito della remissione di querela. 4. Il secondo motivo deduce vizio di motivazione, perché omessa e apparente, in ordine alla invocata dichiarazione di tenuità del fatto ai sensi dell'art. 131-bis cod. pen. 5. Il terzo motivo deduce vizio di motivazione in ordine al trattamento sanzionatorio, in particolare con riferimento al giudizio di equivalenza fra circostanze attenuanti generiche e l'aggravante dell'uso dell'arma, che con il motivo di appello si chiedeva di riformare nel senso della prevalenza delle prime, sul quale la Corte avrebbe omesso ogni motivazione. 6. Il ricorso è stato trattato con discussione pubblica, ai sensi dell'art. 23, comma 8, dl. n. 137 del 2020, disciplina prorogata sino al 31 dicembre 2022 per effetto dell'art. 7, comma 1, d.l. n. 105 del 2021, avendo il difensore avanzato tempestiva istanza a riguardo. 7. Il Pubblico ministero, nella persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, dopo avere depositato requisitoria e conclusioni scritte datate 27 giugno 2022, con le quali chiedeva annullarsi con rinvio la sentenza impugnata in relazione all'art.131-bis cod. pen., in udienza si è riportato alla requisitoria depositata. 8. Il difensore in pubblica udienza ha illustrato i motivi del ricorso e ne ha chiesto l'accoglimento. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile. 2. Quanto al primo motivo va evidenziato come la Corte di appello abbia offerto una congrua motivazione, seppur richiamando il contenuto della sentenza di primo grado, rappresentando come non vi sia da dubitare dell'utilizzo da parte dell'attuale ricorrente di un corpo contundente, ancorché non fosse stato accertato di che natura. Tale certezza emergeva sia dalla narrazione della persona offesa, credibile e attendibile, sia anche, come osserva la sentenza di primo grado, in ragione della lesione prodotta, consistente in una «perforazione del quadrante anteroinferiore della membrana timpanica», tanto che era stato posizionamento «un inserto timpanico a completa copertura della perforazione». A ben vedere la motivazione, per quanto sintetica, è logica e adeguata, per altro va integrata con quella di primo grado, alla quale rinvia. Le due sentenze di merito, infatti, integrano la cd. doppia conforme, ai fini del controllo di legittimità sul vizio di motivazione, in quanto la sentenza di appello, nella sua struttura argomentativa, si salda con quella di primo grado sia attraverso ripetuti richiami a quest'ultima sia adottando gli stessi criteri utilizzati nella valutazione delle prove, con la conseguenza che le due sentenze possono essere lette congiuntamente costituendo un unico complessivo corpo decisionale (Sez. 2, n. 37295 del 12/06/2019, E., Rv. 277218; Sez. 3, n. 44418 del 16/07/2013, Argentieri, Rv. 257595 - 01; Sez. 3, n. 13926 del 01/12/2011, dep. 12/04/2012, Valerio, Rv. 252615 - 01). Il giudice di legittimità, ai fini della valutazione della congruità della motivazione del provvedimento impugnato, deve fare riferimento alle sentenze di primo e secondo grado, le quali si integrano a vicenda confluendo in un risultato organico ed inscindibile. (Sez. 2, n. 11220 del 13/11/1997 - dep. 05/12/1997, Ambrosino, Rv. 209145). Tornando al tema dell'arma impropria, per altro, la decisione impugnata è in linea con l'orientamento consolidato della Corte di cassazione, che rileva come anche oggetti comuni possono essere qualificati come armi improprie ai sensi dell'art. 585, comma 2, cod. pen. quando, in un contesto aggressivo, possano essere utilizzati come mezzi di offesa alla persona (Sez. 5, n. 26059 del 02/05/2019, G., Rv. 276132 - 01); ciò anche se privi di apparente idoneità all'offesa (Sez. 5, n. 8640 del 20/01/2016, R., Rv. 267713 - 01) e anche se non risultino compiutamente identificati (Sez. 5, n. 49582 del 26%09/2014, Bonanno, Rv. 261342 - 01), come nel caso in esame. Ne consegue la manifesta infondatezza del primo motivo, che richiederebbe una rivalutazione della attendibilità del dichiarante, non consentita a questa Corte. Infatti la valutazione della credibilità della persona offesa dal reato rappresenta una questione di fatto che, come tale, non può essere rivalutata in sede di legittimità, salvo che il giudice sia incorso in manifeste contraddizioni (Sez. 2, n. 41505 del 24/09/2013 - dep. 08/10/2013, Terrusa, Rv. 257241), il che nel caso in esame non si è verificato.Per altro la sentenza impugnata è in sintonia anche con il consolidato principio per cui le regole dettate dall'art. 192, comma terzo, cod. proc. pen. non si applicano alle dichiarazioni della persona offesa, le quali possono essere legittimamente poste da sole a fondamento dell'affermazione di penale responsabilità dell'imputato, previa verifica, corredata da idonea motivazione, della credibilità soggettiva del dichiarante e dell'attendibilità intrinseca del suo racconto, che peraltro deve in tal caso essere più penetrante e rigoroso rispetto a quello cui vengono sottoposte le dichiarazioni di qualsiasi testimone (Sez. U, n. 41461 del 19/07/2012 - dep. 24/10/2012, Bell'Arte ed altri, Rv. 253214): valutazione in questi termini compiuta dal giudice di primo grado e condivisa da quello di appello. Il primo motivo pertanto è inammissibile. 3. Quanto al secondo motivo, in ordine omessa applicazione dell'art. 131-bis cod. pen., la motivazione della Corte di appello è adeguata e corretta, in quanto richiama i criteri di cui all'art. 133 cod. pen. per escludere la tenuità del fatto, riferisce della precedente inimicizia intercorrente fra Gavazzi e la persona offesa, della pianificazione dell'azione da parte dell'imputato, delle lesioni tutt'altro che trascurabili subite, dell'utilizzo di un corpo contundente, con ciò logicamente confermando la sentenza di primo grado. Si pone, con tale valutazione la Corte territoriale, assolutamente in linea con il principio di diritto per cui il giudizio sulla tenuità richiede una valutazione complessa e congiunta di tutte le peculiarità della fattispecie concreta, che tenga conto, ai sensi dell'art. 133, primo comma, cod. pen., delle modalità della condotta, del grado di colpevolezza da esse desumibile e dell'entità del danno o del pericolo (Sez. U, n. 13681 del 25/02/2016 - dep. 06/04/2016, Tushaj, Rv. 266590), non essendo per altro necessaria la disamina di tutti gli elementi di valutazione previsti, ma sufficiente l'indicazione di quelli ritenuti rilevanti (Sez. 6, n. 55107 del 08/11/2018, Milone, Rv. 274647 - 01). Il motivo è quindi manifestamente infondato. 4. Il terzo motivo è anche inammissibile. In vero la motivazione della Corte si limita a dichiarare congrua la pena e non suscettibile di ulteriori riduzioni, senza affrontare nello specifico il motivo di appello in ordine al giudizio di equivalenza, che la difesa voleva vedere riformato in quello di prevalenza delle circostanze attenuanti generiche. A riguardo, però, deve richiamarsi il principio per cui le statuizioni relative al giudizio di comparazione tra opposte circostanze, implicando una valutazione discrezionale tipica del giudizio di merito, sfuggono al sindacato di legittimità qualora non siano frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico e siano sorrette da sufficiente motivazione, tale dovendo ritenersi quella che per giustificare la soluzione dell'equivalenza si sia limitata a ritenerla la più idonea a realizzare l'adeguatezza della pena irrogata in concreto (Sez. Un., n. 10713 del 25 febbraio 2010, Contaldo, Rv. 245931): valutazione che ha compiuto la Corte in concreto giudicando la pena congrua e insuscettibile di ulteriore riduzione. 5. All'inamnnissibilità del ricorso consegue la condanna della parte ricorrente, ai sensi dell'art. 616 c.p.p. (come modificato ex L. 23 giugno 2017, n. 103), al pagamento delle spese del procedimento e al versamento della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende, così equitativamente determinata in relazione ai motivi di ricorso che inducono a ritenere la parte in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. 13/6/2000 n. 186). P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore d