CassazionedecretoSezione 3Decisione del 3 marzo 2022
Cassazione n. 27460/2023
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:CODICE_FISCALE], domiciliato ex lege in ROMA, presso la Cancelleria della CORTE DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; –ricorrente – contro [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:CODICE_FISCALE], [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:CODICE_FISCALE], elettivamente domiciliati in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 29, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentati e difesi dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; –controricorrenti – nonché contro [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:CODICE_FISCALE], [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:CODICE_FISCALE]; –intimati – avverso la sentenza n. 479/2022 della CORTE D'APPELLO di VENEZIA, depositata il 03/03/2022;letto l’atto di rinuncia al ricorso, sottoscritto dal difensore del ricorrente, munito di idonei poteri come da procura speciale in atti; rilevato che la rinuncia è stata comunicata alla controparte costituita, a cura della Cancelleria, ai sensi dell’art. 390, co. 3 c.p.c., così come novellato dall'art. 3, D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 149; rilevato che il difensore dei controricorrenti ha depositato in atti l’adesione alla rinuncia; ritenuto che la rinuncia e l’adesione presentano i requisiti richiesti dagli articoli 390 e 391 c.p.c.; ritenuto che l’estinzione può essere dichiarata con decreto ai sensi dell’art. 391 c.p.c., come da ultimo modificato dal D.L. n. 168/2016, convertito, con modificazioni, dalla L. 197/2016; ritenuto che non occorre provvedere in ordine alle spese, stante l’adesione. P.Q.M. Dichiara estinto il giudizio. Dispone che del presente decreto sia data comunicazione ai difensori delle parti costituite con l’espresso avviso che nel termine di dieci giorni dalla comunicazione può essere chiesta la fissazione dell’adunanza o dell’udienza. Così deciso in Roma,