Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 28 settembre 2023

Cassazione n. 48875/2023

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

a seguente ORDINANZA - ( sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 28/03/2023 del GIP TRIBUNALE di NOCERA INFERIOREik-)r,4'`)dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] e IN DIRITTO Rilevato che il ricorso attinge la sentenza di applicazione della pena richiesta dalle parti, ex art. 444 cod. proc. pen., emessa dal Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], in relazione ai reati di detenzione e porto in luogo pubblico di una pistola semiautomatica con matricola abrasa funzionante, nella misura di anni due, mesi due di reclusione ed euro mille di multa, nella parte in cui la pronuncia non avrebbe motivato adeguatamente in tema di responsabilità, circa la concessione della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen., sull'inesistenza di cause di cui all'art. 129 cod. proc. pen., nonché per violazione dell'art. 43 cod. pen.

Considerato che i motivi non sono consentiti, dopo la modifica introdotta dalla legge n. 103 del 2017, posto che il pubblico ministero e l'imputato possono proporre ricorso per cassazione contro la sentenza di applicazione della pena, ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen., solo per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto ed all'illegalità della pena o della misura di sicurezza (art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.).

Rilevato, altresì, che il giudice, nell'applicare la pena concordata, ha ratificato l'accordo intervenuto tra le parti e ha escluso motivatamente (cfr. pag. 2) che ricorressero i presupposti di cui all'art. 129 cod. proc. pen. per il proscioglimento dell'odierno ricorrente (facendo riferimento agli esiti dell'arresto in flagranza dell'imputato, al contenuto dell'ordinanza di convalida dell'arresto e al verbale di interrogatorio del Marigliano).

Considerato che nel provvedimento impugnato è stato, inoltre, dato atto della correttezza della proposta qualificazione giuridica dei fatti contestati e della congruità del trattamento sanzionatorio dalle stesse parti proposto.

Ritenuto che, quindi, il ricorso è affetto da inammissibilità che può essere dichiarata senza formalità di procedura, a norma dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen., cui segue la condanna al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma, in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 28 settembre 2023 Il Consigliere estensore T T A [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA - ( sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 28/03/2023 del GIP TRIBUNALE di NOCERA INFERIOREik-)r,4'`)dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] e IN DIRITTO Rilevato che il ricorso attinge la sentenza di applicazione della pena richiesta dalle parti, ex art. 444 cod. proc. pen., emessa dal Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], in relazione ai reati di detenzione e porto in luogo pubblico di una pistola semiautomatica con matricola abrasa funzionante, nella misura di anni due, mesi due di reclusione ed euro mille di multa, nella parte in cui la pronuncia non avrebbe motivato adeguatamente in tema di responsabilità, circa la concessione della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen., sull'inesistenza di cause di cui all'art. 129 cod. proc. pen., nonché per violazione dell'art. 43 cod. pen. Considerato che i motivi non sono consentiti, dopo la modifica introdotta dalla legge n. 103 del 2017, posto che il pubblico ministero e l'imputato possono proporre ricorso per cassazione contro la sentenza di applicazione della pena, ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen., solo per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto ed all'illegalità della pena o della misura di sicurezza (art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.). Rilevato, altresì, che il giudice, nell'applicare la pena concordata, ha ratificato l'accordo intervenuto tra le parti e ha escluso motivatamente (cfr. pag. 2) che ricorressero i presupposti di cui all'art. 129 cod. proc. pen. per il proscioglimento dell'odierno ricorrente (facendo riferimento agli esiti dell'arresto in flagranza dell'imputato, al contenuto dell'ordinanza di convalida dell'arresto e al verbale di interrogatorio del Marigliano). Considerato che nel provvedimento impugnato è stato, inoltre, dato atto della correttezza della proposta qualificazione giuridica dei fatti contestati e della congruità del trattamento sanzionatorio dalle stesse parti proposto. Ritenuto che, quindi, il ricorso è affetto da inammissibilità che può essere dichiarata senza formalità di procedura, a norma dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen., cui segue la condanna al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma, in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 28 settembre 2023 Il Consigliere estensore T T A [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 48875/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris