CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 4 aprile 2024
Cassazione n. 12275/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 30744/2018 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], DELL'[OSCURATO:PERSONA], DELL'[OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliati in [OSCURATO:PERSONA] 110, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) rappresentati e difesi dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -ricorrente- contro AGENZIA DELLE ENTRATE, domiciliata ex lege in [OSCURATO:PERSONA] 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, (ADS80224030587) che la rappresenta e difende -controricorrente- avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG. LOMBARDIA n. 1063/2018 depositata il 13/03/2018. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 04/04/2024 dal [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza impugnata la Commissione tributaria regionale della Lombardia confermava la decisione di primo grado che aveva rigettato il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]Acqua e [OSCURATO:PERSONA]Acqua, nella qualità di associati della P.A. [OSCURATO:PERSONA] contro l’avviso di accertamento per II.DD., IVA, ritenute non operate e non versate per i periodi di imposta 2010, 2011, emessi nei confronti della Onlus, nonché gli avvisi di accertamento emessi nei confronti degli associati per il recupero del reddito da partecipazione non dichiarato. 2. La CTR osservava che le riprese fiscali erano fondate, in quanto l'associazione contribuente non aveva adeguatamente comprovato la sussistenza dei requisiti per godere delle agevolazioni fiscali spettanti alle ONLUS ai sensi dell’art. 10 del D.Lgs. n. 460 del 1997. 3. Avverso tale decisione hanno proposto ricorso, con due motivi, i contribuenti e resiste l’Amministrazione con controricorso. Con il ricorso è stata prodotta la sentenza della CTP di Varese n. 688/2015 depositata il 23/09/2105, non munita di attestazione di definitività. 4. In prossimità dell’adunanza i ricorrenti hanno quindi depositato memoria ex art. 380.1 bis cod. proc. civ., producendo: sentenza del Tribunale di Milano – sez. 4^ penale, n. 4926/2017 del 17.5.2017, depositata il 13 luglio 2017, munita di attestazione di definitività, sentenza n. 17/2018, pubblicata il 07/05/2018, del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA]; sentenza n. 76/2021, pubblicata il 29/10/2021, del Tribunale di Varese; sentenza n. 77/2021, pubblicata il 29/10/2021, del Tribunale di Varese; sentenza n. 7/2022, pubblicata il 30/05/2022 del Tribunale di Varese, tutte prive della attestazione di definitività. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con il primo motivo di ricorso, i contribuenti denunciano, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3 cod. proc. civ., la «Violazione e/o falsa applicazione degli artt. 6, 10 ed 11 D.Lgs. 460/1997, in combinato disposto con l’art. 111-bis Tuir, circa la illegittima c.d. riqualificazione della Onlus in società commerciale», operata dall’Amministrazione. 2. Con il secondo motivo di ricorso denunciano, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3 cod. proc. civ., la «Violazione e/o falsa applicazione dell’art. 10 D.Lgs. 460/1997, in combinato disposto con l’art. 23 DPR n. 600/1973 e 3 e 8 DPR n. 602/1973 circa l'imputazione di omessa effettuazione ed omesso versamento di ritenute», lamentando che il giudice di appello non abbia pronunciato a tale riguardo, ritenendo erroneamente assorbita la questione. 3. Le censure sono inammissibili. 3.1. Si osserva che «In tema di ricorso per cassazione, il vizio di violazione di legge consiste in un'erronea ricognizione da parte del provvedimento impugnato della fattispecie astratta recata da una norma di legge implicando necessariamente un problema interpretativo della stessa; viceversa, l'allegazione di un'erronea ricognizione della fattispecie concreta, mediante le risultanze di causa, inerisce alla tipica valutazione del giudice di merito la cui censura è possibile, in sede di legittimità, attraverso il vizio di motivazione» (ex multisCass., n. 26110 del 2015). 3.2. Va ancora osservato che «Con la proposizione del ricorso per cassazione, il ricorrente non può rimettere in discussione, contrapponendone uno difforme, l'apprezzamento in fatto dei giudici del merito, tratto dall'analisi degli elementi di valutazione disponibili ed in sé coerente, atteso che l'apprezzamento dei fatti e delle prove è sottratto al sindacato di legittimità, dal momento che, nell'ambito di quest'ultimo, non è conferito il potere di riesaminare e valutare il merito della causa, ma solo quello di controllare, sotto il profilo logico formale e della correttezza giuridica, l'esame e la valutazione fatta dal giudice di merito, cui resta riservato di individuare le fonti del proprio convincimento e, all'uopo, di valutare le prove, controllarne attendibilità e concludenza e scegliere, tra le risultanze probatorie, quelle ritenute idonee a dimostrare i fatti in discussione» (Cass. n. 9097 del 07/04/2017). 3.3. L'articolazione degli strumenti di impugnazione collide con entrambi questi consolidati arresti giurisprudenziali, in quanto entrambi i motivi, benché dedotti sub specie di violazione di legge, si risolvono in una richiesta di rivalutazione delle risultanze istruttorie rispetto a quella fattane, con “doppia conforme”, da parte dei giudici di merito. 3.4. Merita comunque evidenziare che i giudici di appello infatti, sul punto hanno univocamente affermato che le violazioni di maggior rilievo hanno riguardato le modalità di partecipazione alla quasi inesistente vita associativa, stante la mancanza del libro soci e dei verbali attestanti il regolare svolgimento delle assemblee, di approvazione dei bilanci e di nomina degli organismi direttivi dell'associazione; che da quanto risulta dei verbali assembleari non è possibile risalire al numero dei soci presenti ed alla loro identificazione, in assenza del libro soci, mai istituito; che manca la prova dell'esistenza di una vita associativa concreta e reale; che la gestione finanziaria è stata svolta da tre componenti del consiglio direttivo, i quali erano titolari di conti correnti tenuti presso diversi istituti bancari su cui venivano fatti i versamenti di contante e di assegni, con riferimento ai quali, nella maggioranza dei casi, non è stata fornita alcuna giustificazione; che alcuni conti correnti sono stati utilizzati per effettuare pagamenti e/o anticipi per conto della Onlus, che fanno fondatamente ritenere provata la riferibilità di alcune opere di accreditamento alla Onlus, presumendo legittimamente come le stesse derivassero da attività di impresa e costituissero proventi accreditati finanziariamente sui predetti conti correnti bancari, in assenza di giustificazioni probanti il contrario. Con specifico riguardo alla seconda contestazione, in presenza di lavoratori dipendenti, l’obbligo di effettuare e versare le ritenute consegue al disconoscimento del regime di favore. 4. Alla originaria inammissibilità del ricorso consegue l’irrilevanza della produzione delle menzionate sentenze da parte dei ricorrenti. 5. In conclusione, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna dei ricorrenti al rimborso, in favore della controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che si liquidano come in dispositivo. P.Q.M. La Corte dichiara il ricorso inammissibile. Condanna i ricorrenti, in solido, al pagamento, in favore della controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità che liquida in euro 6.000,00 per compensi, oltre spese prenotate a debito. Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dei ricorrent i , dell’ulteriore importo a titolo di contr