CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 30215/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ribunale di sorveglianza di Leccedato avviso alle parti;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] DIRITTORilevato che, con l’ordinanza impugnata, il Tribunale di sorveglianza di Lecceha revocato la misura della detenzione domiciliare in atto nei confronti di DanieleMancarella, disposta con provvedimento del 13 maggio 2025.[OSCURATO:PERSONA] che il ricorso per cassazione avverso il descritto provvedimento,affidato a un solo motivo (violazione dell’art. 47-ter Ord. pen. e vizio dimotivazione: il condannato, durante il periodo di applicazione della misura, haintrapreso un percorso di reinserimento prestando attività lavorativa e la revocaautomatica a fronte dell'acclarata violazione non è sufficientemente supportatada motivazione e non tiene conto del percorso di rieducazione svolto) èinammissibile.Rilevato, infatti, che il provvedimento dà atto che si è riscontrata l'assenzadel condannato dal domicilio coatto, il 12 gennaio 2026, dalle ore 20:40risultando questi irreperibile ancora alle ore 00.05 e che il motivo risultagenericamente formulato, oltre che privo della illustrazione delle ragioni di fattoe di diritto, sul quale fonda la critica, oltre che versato in fatto perché diretto asollecitare un riesame delle circostanze di fatto non consentito a questa Corte;né si ravvisa il denunciato asserito vizio di motivazione.Reputato che, quindi, il ricorso è affetto da inammissibilità, cui segue lacondanna al pagamento delle spese processuali e, valutati i profili di colpa nelladeterminazione della causa di inammissibilità, al versamento di una somma, infavore della Cassa delle ammende. P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento dellespese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delleammende.Così deciso il 14 maggio 2026Il Consigliere estensore Il PresidenteBarbara [OSCURATO:PERSONA]