CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 29049/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 23/01/2025 della CORTE APPELLO SEZ.DIST. di BOLZANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che [OSCURATO:PERSONA], condannato per i reati di cui all'art. 8 d.lgs. n. 74 del 2000 (capo a) e di cui agli artt. 56 e 640 cod. pen., alla pena di quattro anni e due mesi di reclusione, articolando due motivi di ricorso, deduce violazione di legge e vizio di motivazione sia con riguardo alla sussistenza del fatto di cui all'art. 8 d.lgs. cit. e dell'elemento soggettivo concernente tale reato (primo motivo), sia in riferimento al diniego delle circostanze attenuanti generiche (secondo motivo); Considerato che il primo motivo espone censure non consentite in sede di legittimità poiché le stesse sono riproduttive di deduzioni già adeguatamente vagliate e disattese con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito non scanditi da specifica critica con il ricorso, ed inoltre sono volte a prefigurare una rivalutazione e/o alternativa rilettura delle fonti probatorie, ed avulse da pertinente individuazione di specifici travisamenti di emergenze processuali valorizzate dai giudici di merito, in quanto la sentenza impugnata ha correttamente ritenuto: a) la riferibilità delle 12 fatture, complessivamente per un totale di quasi mezzo milione di euro, ad operazioni oggettivamente inesistenti, evidenziando, tra l'altro, l'emissione delle stesse in meno di due settimane, tra 11 e il 15 luglio 2020, in assenza di precedenti rapporti commerciali tra le due società, l'effettuazione delle prestazioni, relative a forniture di carburanti, dopo la cessione del deposito di carburanti, l'indicazione, come trasportatore, di una società riconducibile ad un famigliare del destinatario della merce, la quale non ha mai emesso fattura per tali trasporti e non ha mai dichiarato di avere i mezzi necessari, l'indicazione, nei documenti di trasporto, di mezzi ed autisti impegnati altrove, la mancata presentazione di dichiarazioni fiscali per gli anni 2019 e 2020 (cfr., per un'esposizione analitica degli indizi sul punto, pagg. 7-9, ma anche 10-12, della sentenza impugnata); b) il dolo specifico dell'imputato, anche indicando analiticamente le ragioni per le quali lo stesso deve ritenersi non un mero prestanome, ma un amministratore effettivo della società emittente le fatture (cfr., in dettaglio, pagg. 9- 12, della sentenza impugnata); Osservato che il secondo motivo espone censure non consentite dalla legge in sede di legittimità, poiché inerenti al trattamento punitivo benché sorretto da sufficiente e non illogica motivazione e da adeguato esame delle deduzioni difensive, giacché il giudice di secondo grado ha correttamente rappresentato l'insussistenza dei presupposti per il riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, valorizzando: a) la gravità delle condotte; b) la spiccata capacità criminale dimostrata anche attraverso il tentativo di sfruttare l'avvicendamento ai vertici della società destinataria delle fatture, approfittando della nomina di un amministratore giudiziario, per ottenere il pagamento delle fatture mendaci; c) i molteplici precedenti penali del ricorrente, tra i quali anche plurimi fatti di sottrazione all'accertamento o al pagamento dell'accisa sugli oli minerali; d) l'assenza di specifici e concreti elementi favorevolmente valutabili; Ritenuto, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della Cassa delle Ammende, sussistendo profili di colpa nella determinazione delle cause di inammissibilità; P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il