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CassazionesentenzaSezione 2

Cassazione n. 11986/2023

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to la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIBUNALE DI CATANIAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]; udite le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale Luigi ORSI, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso; udite le conclusioni del difensore, Avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l'annullamento dell'ordinanza impugnata con ogni conseguenza di legge. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] il Tribunale di Catania a seguito della richiesta di riesame, proposta nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], ha confermato l'ordinanza del Gip del Tribunale di Catania del 04/06/2022 quanto alle imputazioni Li provvisorie contestate per i delitti di cui agli artt. 416-bis cod. pen. e di detenzione illegale di armi (capo 1 e capo 25).

2. [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del proprio difensore, ha proposto ricorso per cassazione deducendo tre motivi di ricorso.

2.1. Con il primo motivo di ricorso la difesa ha dedotto erronea applicazione della legge penale in relazione all'art. 416-bis cod. pen. con vizio risultante dal testo del provvedimento impugnato; il Tribunale ha ricostruito la provvista indiziaria sulla base di una sola intercettazione che avrebbe in tesi carattere pienamente ammissivo della messa a disposizione dell'Arcidiacono al clan Ercolano-Santapaola; né vale a superare la pochezza degli elementi indiziari a carico dello stesso la dichiarazione del collaboratore di giustizia Vinciguerra secondo il quale l'Arcidiacono sarebbe soggetto vicino ad [OSCURATO:PERSONA]; gli elementi considerati dal Tribunale potevano al massimo portare a configurare un mero caso di contiguità, non potendo la mera dichiarazione di fedeltà integrare gli estremi della affectio societatis.

2.2. Con il secondo motivo di ricorso è stata dedotta contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione in relazione all'art. 192 cod. proc. pen. e art.416-bis cod. pen., per travisamento delle captazioni con particolare riferimento ai progressivi 325 e 346 del 19/07/2019 e della prova dichiarativa resa dal collaboratore Vinciguerra; il Tribunale ha in modo contraddittorio valorizzato la seconda conversazione in ordine cronologico, senza dare una adeguata lettura delle due conversazioni secondo la loro effettiva collocazione temporale; è stato complessivamente stravolto il significato delle dichiarazioni rese dall'Arcidiacono, atteso che di fatto lo stesso cercava protezione in relazione alla propria attività e per ottenere sostegno si professava fedele al clan Ercolano-Santapaola in modo strumentale, considerato che operava singolarmente in presenza di diffuse consorterie criminali con le quali doveva confrontarsi; dunque le captazioni non fanno altro che confermare che egli era all'epoca semplicemente uno spacciatore in proprio; in tal senso anche le dichiarazioni del Vinciguerra non risultano adeguatamente considerate.

2.3. Con il terzo motivo di ricorso è stata dedotta violazione dell'obbligo motivazionale in relazione alle esigenze cautelari ed alla scelta della misura cautelare applicata ex art. 274 lett. c) e 275 cod. proc. pen. risultante dal testo del provvedimento; la assenza di provvista indiziarla quanto al delitto di cui all'art. 416-bis cod. pen. incide sulla presunzione correlata sul piano delle esigenze cautelari; mancando poi qualsiasi prova che l'uso dell'arma sia da riferire all'interesse dell'associazione vengono meno i presupposti per l'invocata misura; il Tribunale non ha spiegato in alcun modo perché non si possa ritenere idonea una misura meno afflittiva.

3. Il Procuratore Generale ha chiesto che il ricorso venga dichiarato inammissibile. [OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1.

Il ricorso è inammissibile perché proposto con motivi manifestamente infondati, generici e non consentiti.

2. Il ricorrente ha, infatti, denunciato - con diverse formulazioni che sfociano per la loro modalità di articolazione nell'evidente genericità non essendo realmente correlate al complesso articolato di elementi vagliati dal Tribunale del riesame - la ricorrenza di motivazione sostanzialmente affetta da apparenza, illogicità ed illegittimità, con conseguente violazione di legge quanto all'effettiva presenza di gravi indizi di colpevolezza sulla base dei quali poter ritenere effettivamente presenti le esigenze cautelari che portavano all'emissione della misura cautelare.

3. Ciò posto, la Corte deve in via preliminare richiamare il costante orientamento della giurisprudenza di legittimità secondo il quale l'insussistenza dei gravi indizi di colpevolezza ex art. 273 cod. proc. pen. è rilevabile in Cassazione soltanto se si traduce nella violazione di specifiche norme di legge o in mancanza o manifesta illogicità della motivazione, risultante dal testo del provvedimento impugnato: il controllo di legittimità non può riguardare né la ricostruzione dei fatti, né l'apprezzamento del giudice di merito circa l'attendibilità delle fonti e la rilevanza e concludenza dei dati probatori, per cui non sono consentite le censure che si risolvano nella prospettazione di una diversa valutazione delle circostanze esaminate dal Tribunale, pur investendo formalmente la motivazione (Sez. 2, n. 31553 del 17/05/2017, Paviglianiti, Rv.270628-01; Sez. 4, n. 18795 del 02/03/2017, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 269884-01; Sez. 3, n. 20575 del 08/03/2016, Berlingeri, Rv. 266939-01; Sez.

F, n. 47748 del 11/08/2014, Contarini, Rv. 261400-01; Sez. 6, n. 11194 del 08/03/2012, Lupo, Rv. 252178-01).

4. Quanto ai motivi di ricorso proposti, occorre considerare come emerga da parte della difesa la volontà di sollecitare una rilettura nel merito degli elementi valutati dal Tribunale del riesame, che si presenta invece organica, ampia ed approfondita nel suo procedere ad un'analisi coordinata e completa degli elementi posti a carico dell'Arcidiacono, in assenza di valide allegazioni in senso contrario.

Il quadro di gravità indiziarla, considerato sia dall'ordinanza genetica, che dal provvedimento del Tribunale di riesame si caratterizza, infatti, per analisi specifica e completa delle condotte imputate al ricorrente, motivando esplicitamente in ordine all'identificazione dello stesso, chiarendo il contesto nell'ambito del quale si concretizzava la sua condotta partecipativa.

Occorre ricordare che, come evidenziato dall'ordinanza impugnata, il ricorrente non ha contestato il tema della gravità indiziaria quanto al reato di cui al capo 25, essendosi limitato a sostenere la assenza di esigenze cautelari per tale reato.

Il Tribunale del riesame ha anche evidenziato come non vi siano state contestazioni sull'esito e portata delle captazioni, a carattere assolutamente inequivoco al fine di ricostruire la completa messa a disposizione e dunque appartenenza dell'Arcidiacono alla consorteria criminale di riferimento, circostanza questa poi valorizzata, con motivazione logica e coerente in considerazione delle univoche dichiarazioni del collaboratore Vinciguerra.

5. Si palesa in tal senso l'assoluta genericità del primo motivo di ricorso che nel sostenere l'appiattita considerazione delle dichiarazioni rese dai collaboratori di giustizia e la travisata considerazione degli esiti captativi, omette del tutto di confrontarsi con l'ordinanza del Tribunale del riesame che analizza puntualmente, richiamando anche le argomentazioni del Gip, sia il requisito della sussistenza delle esigenze cautelari, che quello dei gravi indizi di colpevolezza considerando gli elementi di attendibilità intrinseca ed estrinseca delle dichiarazioni del Vinciguerra, valse ad identificare senza alcun dubbio il ricorrente come partecipe dell'associazione, oltre che tenuto conto della portata univoca delle captazioni a conferma del suo ruolo; con tale motivazione, del tutto priva di aporie, il ricorrente non si confronta.

Non precisa, né analizza criticamente, il ricorrente i punti della motivazione caratterizzati da una illogicità talmente manifesta da integrare violazione di legge, con conseguente non autosufficienza del ricorso, ed anzi propone una lettura parcellizzata della ordinanza.

Il Tribunale del riesame, dunque, nel considerare le univoche dichiarazioni dell'Arcidiacono nell'ambito delle captazioni a suo carico, ha correttamente applicato il principio di diritto sancito dalla giurisprudenza di legittimità, nella sua massima espressione, secondo la quale la condotta di partecipazione ad associazione di tipo mafioso si caratterizza per lo stabile inserimento dell'agente nella struttura organizzativa dell'associazione, idoneo, per le specifiche caratteristiche del caso concreto, ad attestare la sua 'messa a disposizione' in favore del sodalizio per il perseguimento dei comuni fini criminosi (Sez.

U, n. 36958 del 26/05/2021, Modaffari, Rv. 281889-01).

Ciò posto, dalla considerazione logicamente articolata del Tribunale del riesame - tenuto conto delle dichiarazioni dell'Arcidiacono per come captate, oltre che del riscontro dato dalle dichiarazioni del Vinciguerra - emerge una piena messa a disposizione del ricorrente alla consorteria criminale indagata, con conseguente valutazione in tema di esigenze cautelari.

Occorre rilevare, in tal senso, come sia stata realizzata dal Tribunale del riesame un'analisi comparativa e approfondita dei dati acquisiti, tenendo anche conto delle articolate considerazioni dell'ordinanza genetica, ricostruendo un quadro di decisa rilevanza indiziaria a carico dell'odierno ricorrente per il capo contestato ai sensi dell'art. 416-bis cod. pen.6.

Ne consegue, quanto al secondo motivo di ricorso, che non appare possibile considerare in modo diverso, o riscontrare alcuna illogicità nell'analisi della portata delle captazioni richiamate dal Tribunale del riesame.

In tal senso, si deve ricordare che l'interpretazione del linguaggio adoperato dai soggetti intercettati, anche quando sia criptico o cifrato, costituisce questione di fatto, rimessa alla valutazione del giudice di merito, la quale, se risulta logica in relazione alle massime di esperienza utilizzate, non può essere sindacata dalla Corte di cassazione se non nei limiti della manifesta illogicità e irragionevolezza della motivazione con cui esse sono recepite.

In questa sede, dunque, è possibile prospettare un'interpretazione del significato di un'intercettazione diversa da quella proposta dal giudice di merito solo in presenza del travisamento della prova, ovvero nel caso in cui il contenuto sia stato indicato in modo difforme da quello reale e la difformità risulti decisiva e incontestabile (Sez.

U, n. 22471 del 26/2/2015, Sebbar, Rv. 263715-01; Sez. 2, n. 50701 del 04/10/2016, D'Andrea, Rv. 268389-01; Sez. 3, n. 35593 del 17/05/2016, Folino, Rv. 267650-01), circostanza che certamente non ricorre nel caso in esame.

Con il ricorso per cassazione la difesa si è concentrata nel proporre una diversa valutazione del quadro indiziario con evidente volontà di riconsiderare la lettura nel merito fornita, in modo puntuale e priva di illogicità, dal Tribunale del riesame.

6.2. Gli stessi argomenti devono essere spesi in relazione al terzo motivo di ricorso, con il quale il ricorrente ha lamentato ancora una volta la genericità degli elementi posti a base dell'imputazione, occorre richiamare quanto già evidenziato in ordine alla mancata contestazione della provvista indiziaria per il reato contestato al capo 25), sicché residua come elemento di valutazione quello proposto quanto alla sussistenza delle esigenze cautelari, che risulta chiaramente superato ed assorbito dalle considerazioni in precedenza articolate quanto all'imputazione provvisoria elevata ai sensi dell'art. 416-bis cod. pen., alla sussistenza della relativa provvista indiziarla ed alla conseguente applicazione della misura cautelare della custodia in carcere.

7. L'insieme degli elementi complessivamente analizzati dal Tribunale del riesame, indicativi quanto al quadro cautelare, delle condotte contestate, evidenziano la manifesta infondatezza dei motivi proposti.

All'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma, ritenuta equa, di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

Manda alla

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
to la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIBUNALE DI CATANIAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]; udite le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale Luigi ORSI, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso; udite le conclusioni del difensore, Avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l'annullamento dell'ordinanza impugnata con ogni conseguenza di legge. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] il Tribunale di Catania a seguito della richiesta di riesame, proposta nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], ha confermato l'ordinanza del Gip del Tribunale di Catania del 04/06/2022 quanto alle imputazioni Li provvisorie contestate per i delitti di cui agli artt. 416-bis cod. pen. e di detenzione illegale di armi (capo 1 e capo 25). 2. [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del proprio difensore, ha proposto ricorso per cassazione deducendo tre motivi di ricorso. 2.1. Con il primo motivo di ricorso la difesa ha dedotto erronea applicazione della legge penale in relazione all'art. 416-bis cod. pen. con vizio risultante dal testo del provvedimento impugnato; il Tribunale ha ricostruito la provvista indiziaria sulla base di una sola intercettazione che avrebbe in tesi carattere pienamente ammissivo della messa a disposizione dell'Arcidiacono al clan Ercolano-Santapaola; né vale a superare la pochezza degli elementi indiziari a carico dello stesso la dichiarazione del collaboratore di giustizia Vinciguerra secondo il quale l'Arcidiacono sarebbe soggetto vicino ad [OSCURATO:PERSONA]; gli elementi considerati dal Tribunale potevano al massimo portare a configurare un mero caso di contiguità, non potendo la mera dichiarazione di fedeltà integrare gli estremi della affectio societatis. 2.2. Con il secondo motivo di ricorso è stata dedotta contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione in relazione all'art. 192 cod. proc. pen. e art.416-bis cod. pen., per travisamento delle captazioni con particolare riferimento ai progressivi 325 e 346 del 19/07/2019 e della prova dichiarativa resa dal collaboratore Vinciguerra; il Tribunale ha in modo contraddittorio valorizzato la seconda conversazione in ordine cronologico, senza dare una adeguata lettura delle due conversazioni secondo la loro effettiva collocazione temporale; è stato complessivamente stravolto il significato delle dichiarazioni rese dall'Arcidiacono, atteso che di fatto lo stesso cercava protezione in relazione alla propria attività e per ottenere sostegno si professava fedele al clan Ercolano-Santapaola in modo strumentale, considerato che operava singolarmente in presenza di diffuse consorterie criminali con le quali doveva confrontarsi; dunque le captazioni non fanno altro che confermare che egli era all'epoca semplicemente uno spacciatore in proprio; in tal senso anche le dichiarazioni del Vinciguerra non risultano adeguatamente considerate. 2.3. Con il terzo motivo di ricorso è stata dedotta violazione dell'obbligo motivazionale in relazione alle esigenze cautelari ed alla scelta della misura cautelare applicata ex art. 274 lett. c) e 275 cod. proc. pen. risultante dal testo del provvedimento; la assenza di provvista indiziarla quanto al delitto di cui all'art. 416-bis cod. pen. incide sulla presunzione correlata sul piano delle esigenze cautelari; mancando poi qualsiasi prova che l'uso dell'arma sia da riferire all'interesse dell'associazione vengono meno i presupposti per l'invocata misura; il Tribunale non ha spiegato in alcun modo perché non si possa ritenere idonea una misura meno afflittiva. 3. Il Procuratore Generale ha chiesto che il ricorso venga dichiarato inammissibile. [OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Il ricorso è inammissibile perché proposto con motivi manifestamente infondati, generici e non consentiti. 2. Il ricorrente ha, infatti, denunciato - con diverse formulazioni che sfociano per la loro modalità di articolazione nell'evidente genericità non essendo realmente correlate al complesso articolato di elementi vagliati dal Tribunale del riesame - la ricorrenza di motivazione sostanzialmente affetta da apparenza, illogicità ed illegittimità, con conseguente violazione di legge quanto all'effettiva presenza di gravi indizi di colpevolezza sulla base dei quali poter ritenere effettivamente presenti le esigenze cautelari che portavano all'emissione della misura cautelare. 3. Ciò posto, la Corte deve in via preliminare richiamare il costante orientamento della giurisprudenza di legittimità secondo il quale l'insussistenza dei gravi indizi di colpevolezza ex art. 273 cod. proc. pen. è rilevabile in Cassazione soltanto se si traduce nella violazione di specifiche norme di legge o in mancanza o manifesta illogicità della motivazione, risultante dal testo del provvedimento impugnato: il controllo di legittimità non può riguardare né la ricostruzione dei fatti, né l'apprezzamento del giudice di merito circa l'attendibilità delle fonti e la rilevanza e concludenza dei dati probatori, per cui non sono consentite le censure che si risolvano nella prospettazione di una diversa valutazione delle circostanze esaminate dal Tribunale, pur investendo formalmente la motivazione (Sez. 2, n. 31553 del 17/05/2017, Paviglianiti, Rv.270628-01; Sez. 4, n. 18795 del 02/03/2017, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 269884-01; Sez. 3, n. 20575 del 08/03/2016, Berlingeri, Rv. 266939-01; Sez. F, n. 47748 del 11/08/2014, Contarini, Rv. 261400-01; Sez. 6, n. 11194 del 08/03/2012, Lupo, Rv. 252178-01). 4. Quanto ai motivi di ricorso proposti, occorre considerare come emerga da parte della difesa la volontà di sollecitare una rilettura nel merito degli elementi valutati dal Tribunale del riesame, che si presenta invece organica, ampia ed approfondita nel suo procedere ad un'analisi coordinata e completa degli elementi posti a carico dell'Arcidiacono, in assenza di valide allegazioni in senso contrario. Il quadro di gravità indiziarla, considerato sia dall'ordinanza genetica, che dal provvedimento del Tribunale di riesame si caratterizza, infatti, per analisi specifica e completa delle condotte imputate al ricorrente, motivando esplicitamente in ordine all'identificazione dello stesso, chiarendo il contesto nell'ambito del quale si concretizzava la sua condotta partecipativa. Occorre ricordare che, come evidenziato dall'ordinanza impugnata, il ricorrente non ha contestato il tema della gravità indiziaria quanto al reato di cui al capo 25, essendosi limitato a sostenere la assenza di esigenze cautelari per tale reato. Il Tribunale del riesame ha anche evidenziato come non vi siano state contestazioni sull'esito e portata delle captazioni, a carattere assolutamente inequivoco al fine di ricostruire la completa messa a disposizione e dunque appartenenza dell'Arcidiacono alla consorteria criminale di riferimento, circostanza questa poi valorizzata, con motivazione logica e coerente in considerazione delle univoche dichiarazioni del collaboratore Vinciguerra. 5. Si palesa in tal senso l'assoluta genericità del primo motivo di ricorso che nel sostenere l'appiattita considerazione delle dichiarazioni rese dai collaboratori di giustizia e la travisata considerazione degli esiti captativi, omette del tutto di confrontarsi con l'ordinanza del Tribunale del riesame che analizza puntualmente, richiamando anche le argomentazioni del Gip, sia il requisito della sussistenza delle esigenze cautelari, che quello dei gravi indizi di colpevolezza considerando gli elementi di attendibilità intrinseca ed estrinseca delle dichiarazioni del Vinciguerra, valse ad identificare senza alcun dubbio il ricorrente come partecipe dell'associazione, oltre che tenuto conto della portata univoca delle captazioni a conferma del suo ruolo; con tale motivazione, del tutto priva di aporie, il ricorrente non si confronta. Non precisa, né analizza criticamente, il ricorrente i punti della motivazione caratterizzati da una illogicità talmente manifesta da integrare violazione di legge, con conseguente non autosufficienza del ricorso, ed anzi propone una lettura parcellizzata della ordinanza. Il Tribunale del riesame, dunque, nel considerare le univoche dichiarazioni dell'Arcidiacono nell'ambito delle captazioni a suo carico, ha correttamente applicato il principio di diritto sancito dalla giurisprudenza di legittimità, nella sua massima espressione, secondo la quale la condotta di partecipazione ad associazione di tipo mafioso si caratterizza per lo stabile inserimento dell'agente nella struttura organizzativa dell'associazione, idoneo, per le specifiche caratteristiche del caso concreto, ad attestare la sua 'messa a disposizione' in favore del sodalizio per il perseguimento dei comuni fini criminosi (Sez. U, n. 36958 del 26/05/2021, Modaffari, Rv. 281889-01). Ciò posto, dalla considerazione logicamente articolata del Tribunale del riesame - tenuto conto delle dichiarazioni dell'Arcidiacono per come captate, oltre che del riscontro dato dalle dichiarazioni del Vinciguerra - emerge una piena messa a disposizione del ricorrente alla consorteria criminale indagata, con conseguente valutazione in tema di esigenze cautelari. Occorre rilevare, in tal senso, come sia stata realizzata dal Tribunale del riesame un'analisi comparativa e approfondita dei dati acquisiti, tenendo anche conto delle articolate considerazioni dell'ordinanza genetica, ricostruendo un quadro di decisa rilevanza indiziaria a carico dell'odierno ricorrente per il capo contestato ai sensi dell'art. 416-bis cod. pen.6. Ne consegue, quanto al secondo motivo di ricorso, che non appare possibile considerare in modo diverso, o riscontrare alcuna illogicità nell'analisi della portata delle captazioni richiamate dal Tribunale del riesame. In tal senso, si deve ricordare che l'interpretazione del linguaggio adoperato dai soggetti intercettati, anche quando sia criptico o cifrato, costituisce questione di fatto, rimessa alla valutazione del giudice di merito, la quale, se risulta logica in relazione alle massime di esperienza utilizzate, non può essere sindacata dalla Corte di cassazione se non nei limiti della manifesta illogicità e irragionevolezza della motivazione con cui esse sono recepite. In questa sede, dunque, è possibile prospettare un'interpretazione del significato di un'intercettazione diversa da quella proposta dal giudice di merito solo in presenza del travisamento della prova, ovvero nel caso in cui il contenuto sia stato indicato in modo difforme da quello reale e la difformità risulti decisiva e incontestabile (Sez. U, n. 22471 del 26/2/2015, Sebbar, Rv. 263715-01; Sez. 2, n. 50701 del 04/10/2016, D'Andrea, Rv. 268389-01; Sez. 3, n. 35593 del 17/05/2016, Folino, Rv. 267650-01), circostanza che certamente non ricorre nel caso in esame. Con il ricorso per cassazione la difesa si è concentrata nel proporre una diversa valutazione del quadro indiziario con evidente volontà di riconsiderare la lettura nel merito fornita, in modo puntuale e priva di illogicità, dal Tribunale del riesame. 6.2. Gli stessi argomenti devono essere spesi in relazione al terzo motivo di ricorso, con il quale il ricorrente ha lamentato ancora una volta la genericità degli elementi posti a base dell'imputazione, occorre richiamare quanto già evidenziato in ordine alla mancata contestazione della provvista indiziaria per il reato contestato al capo 25), sicché residua come elemento di valutazione quello proposto quanto alla sussistenza delle esigenze cautelari, che risulta chiaramente superato ed assorbito dalle considerazioni in precedenza articolate quanto all'imputazione provvisoria elevata ai sensi dell'art. 416-bis cod. pen., alla sussistenza della relativa provvista indiziarla ed alla conseguente applicazione della misura cautelare della custodia in carcere. 7. L'insieme degli elementi complessivamente analizzati dal Tribunale del riesame, indicativi quanto al quadro cautelare, delle condotte contestate, evidenziano la manifesta infondatezza dei motivi proposti. All'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma, ritenuta equa, di euro tremila in favore della cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Manda alla
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