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CassazionedecretoSezione 1

Cassazione n. 10282/2022

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a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA]( ITALIA) il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso il decreto del 24/05/2021 della CORTE APPELLO di PALERMOudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lettOserrtite le conclusioni del PG Letta la requisitoria del dott. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale della Repubblica presso la Corte di cassazione, con cui è stata chiesta la declaratoria di inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. La Corte di appello di Palermo, Sezione misure di prevenzione, nel procedimento di prevenzione contro [OSCURATO:PERSONA], con il decreto di cui in epigrafe, ha rigettato l'appello proposto dal medesimo avverso il decreto del Tribunale di Trapani, Sezione misure di prevenzione, in data 24/07/2020, con cui il suddetto era sottoposto alla misura di prevenzione personale della sorveglianza speciale della pubblica sicurezza per la durata di anni due, con imposizione a carico del medesimo di una cauzione di cinquecento euro.

2. [OSCURATO:PERSONA] ha proposto, tramite difensore, ricorso per cassazione, lamentando violazione degli artt. 1, 4, 6, 8 e 31 del d.

Igs. n. 159 del 2011, anche in relazione all'art. 125, comma 3, cod. proc. pen.

Lamenta la difesa che la Corte di appello si sia limitata, come già fatto dal Tribunale, ad elencare i precedenti penali di [OSCURATO:PERSONA], relativi a fatti avvenuti nel 2012 e nel 2015, i precedenti di polizia non sfociati in alcun procedimento penale, nonché il procedimento attualmente pendente, senza alcuna indagine effettiva sull'attualità della pericolosità sociale, anche considerata la notevole distanza temporale tra i reati per i quali [OSCURATO:PERSONA] risulta già giudicato e quello di cui a detto ultimo procedimento.

E senza alcuna considerazione del fatto che in entrambe le condanne erano state riconosciute le circostanze attenuanti generiche e che per la condanna per tentato furto era stata riconosciuta anche la sospensione condizionale della pena; nonché del comportamento processuale di piena e spontanea confessione e di manifestazione di una ferma volontà di risarcimento successivo all'ultimo delitto commesso; nonché del riconoscimento nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], nel corso dell'espiazione della pena, di oltre duecento giorni a titolo di liberazione anticipata a riprova della sua partecipazione all'opera di rieducazione; infine, del fatto che il suddetto riusciva a mantenersi con l'aiuto dei suoi familiari e comunque aveva un tenore di vita assolutamente consono alle sue esigue possibilità economiche.

Si duole la difesa che il decreto impugnato esprima un approccio "retrospettivo", piuttosto che "prognostico", con riguardo alla pericolosità sociale.

Lamenta il difensore che, in relazione alla durata della misura di prevenzione, la Corte di appello di Palermo non ha considerato le circostanze sopra indicate e in relazione al quantum della cauzione lo ha ritenuto adeguato senza valutare le reali condizioni economiche del ricorrente (con un reddito imponibile idoneo all'ammissione al patrocinio a spese dello Stato).

Dando, così, vita ad una motivazione apparente in relazione a tutti e tre i profili indicati. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è inammissibile.

Va, invero, premesso che l'assetto normativo in tema di sindacabilità della motivazione dei provvedimenti emessi in materia di misure di prevenzione - personali e patrimoniali - è rimasto ancorato al profilo della «assenza» di motivazione, posto che il Giudice delle leggi ha dichiarato la infondatezza (sentenza numero 106 del 15 aprile 2015) della questione di legittimità costituzionale che era stata sollevata - sul tema - dalla V Sezione Penale di questa Corte di legittimità in data 22 luglio 2014.

Resta fermo, pertanto, il criterio regolatore secondo cui il ricorso per cassazione in tema di decisioni emesse in sede di prevenzione non ricomprende - in modo specifico - il vizio di motivazione (nel senso della illogicità manifesta e della contraddittorietà), ma la sola violazione di legge (art. 4 comma 11 legge n. 1423 del 1956/ art. 10 comma 3 d.Lgs. n. 159 del 2011).

Da ciò, per costante orientamento di questa Corte, deriva che è sindacabile la sola «mancanza» del percorso giustificativo della decisione, nel senso di redazione di un testo del tutto privo dei requisiti minimi di coerenza, completezza e logicità (motivazione apparente) o di un testo del tutto inidoneo a far comprendere l'itinerario logico seguito dal giudice (tra le altre, Sez.

I, n. 8641 del 10/02/2009, Rv. 242887).

2. Nel caso in esame le doglianze esposte dal ricorrente e - ancor prima, l'esame del provvedimento impugnato - non evidenziano profili di vera e propria «apparenza» motivazionale, anzi il contesto espressivo rappresenta con sufficiente chiarezza i necessari passaggi logici dell'iter dimostrativo della pericolosità sociale attuale di [OSCURATO:PERSONA].

Iter, nel quale la Corte a qua evidenzia che condivisibilmente il Tribunale ha individuato le categorie criminologiche attribuibili a [OSCURATO:PERSONA] in quelle di cui alle lett. b) e c) del primo comma dell'art. 1 del codice antimafia, ritenendolo soggetto che si sostiene abitualmente, almeno in parte, con i profitti della sua attività delittuosa e dedito alla commissione di reati che mettono in pericolo la pubblica incolumità.

La stessa Corte rileva, poi, che il Tribunale correttamente: - muove dal presupposto, stigmatizzato dalla giurisprudenza di legittimità, che il Giudice della prevenzione, in ordine al giudizio di pericolosità sociale del proposto (autonomo rispetto all'accertamento svolto in sede penale), possa trarre elementi dai precedenti penali e giudiziari, oltre che dall'esistenza di recenti denunce per gravi reati, dal tenore di vita del proposto, dalla frequentazione di pregiudicati o persone sottoposte a misure di prevenzione o comunque da ogni altra manifestazione oggettivamente contrastante con la sicurezza pubblica; - pone, pertanto, in rilievo l'omogeneità di numerosi dei delitti per i quali [OSCURATO:PERSONA] è stato condannato o sottoposto a indagini, evidenziando che trattasi in massima parte di reati contro il patrimonio, come tali tutti commessi ad evidente scopo di lucro, di cui l'ultimo connotato da una particolare ferocia nella sua esecuzione, e che l'attività criminale di [OSCURATO:PERSONA] si è svolta con inquietante costanza nell'arco di circa quindici anni, intercalati soltanto da periodi di detenzione; - valorizza la particolare ferocia della rapina commessa in ultimo (il suddetto, la cui detenzione domiciliare era appena terminata il 13 aprile 2019, il 24 gennaio 2020 si introduceva in un supermercato di Marsala, prendeva in ostaggio un dipendente dell'esercizio commerciale e, strattonandolo violentemente e minacciandolo con coltello a serramanico, lo costringeva ad aprire la cassa da cui prelevava il contante, rilasciando l'ostaggio soltanto all'atto di abbandonare il supermercato), a fronte della quale la stringata confessione e la proposta risarcitoria formulata all'indirizzo delle vittime, non appaiono mutare il quadro di particolare pericolosità manifestata da [OSCURATO:PERSONA] nel corso degli anni; - sottolinea l'assenza, di redditi leciti del proposto sufficienti al suo mantenimento, essendosi limitata la sua difesa a richiamare la sussistenza delle condizioni reddituali di ammissione al gratuito patrocinio, e quindi, stante l'estrema vicinanza temporale tra i delitti ascritti al proposto, anche rispetto alla data di emissione del decreto impugnato, l'elevata possibilità che il suddetto traesse una parte cospicua del proprio reddito dall'attività criminosa; evidenzia, inoltre, come il Tribunale di sorveglianza di Caltanissetta, nel rigettare la richiesta di affidamento in prova al servizio sociale a [OSCURATO:PERSONA] abbia fatto leva, oltre che sui gravi reati commessi, sulla condotta penitenziaria non sempre regolare e in particolare su un rapporto disciplinare del 2019; - rileva che dal contenuto dell'avviso orale notificato al proposto emerge che [OSCURATO:PERSONA] era solito frequentare soggetti pregiudicati.

La Corte di appello di Palermo, in piena sintonia con il primo Giudice, conclude, quindi, per la sussistenza delle condizioni per l'applicazione della misura di prevenzione personale, ai sensi dell'art. 1, lett. b) e c) del codice antimafia, «in considerazione della gravità e della frequenza delle azioni delittuose commesse da [OSCURATO:PERSONA] e della sua pervicace refrattarietà ad ogni monito da parte della pubblica Autorità, che inducono a ritenere necessario limitare la libertà di movimento del medesimo e introdurre una forma di maggiore controllo a suo carico» e «a ritenere infondato l'ulteriore motivo di gravame concernente la durata della misura della sorveglianza speciale...senza addurre alcun elemento concreto dal quale dovrebbe desumersi l'eccessiva durata della misura», da ritenersi adeguata «tenuto conto dell'entità delle condotte delittuose ascritte al proposto, nonché dell'arco temporale nel quale tali condotte risultano consumate e della pervicacia da questi dimostrata nella sistematica violazione delle regole della convivenza civile e degli ordini dell'Autorità».

Conclude, inoltre, per l'irriducibilità della cauzione e per la piena adeguatezza dell'importo della stessa «della quale, peraltro, l'appellante non risulta neppure aver richiesto una rateizzazione».

Nel ricorso, di contro, in maniera del tutto aspecifica si contesta la pericolosità sociale ritenuta dai Giudici di merito, la durata della misura di prevenzione personale e il quantum della cauzione.

Ripercorrendo in tal modo le identiche censure contenute nei motivi di appello, che, pedissequamente riproposte in tale sede, non si confrontano con le specifiche argomentazioni svolte dalla Corte di appello di Palermo, che ha disatteso detti motivi in forza di argomentazioni senza dubbio non apparenti.

E insistendo, nel contempo, in una lettura alternativa degli elementi fattuali valutati dai Giudici del procedimento di prevenzione, che esula dai limiti del sindacato di legittimità.

3. Alla declaratoria di inammissibilità dell'impugnazione segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento alla Cassa delle ammende di una somma che si stima equo determinare in euro tremila, alla luce dei principi affermati dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 186 del 2000.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese proces

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA]( ITALIA) il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso il decreto del 24/05/2021 della CORTE APPELLO di PALERMOudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lettOserrtite le conclusioni del PG Letta la requisitoria del dott. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale della Repubblica presso la Corte di cassazione, con cui è stata chiesta la declaratoria di inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. La Corte di appello di Palermo, Sezione misure di prevenzione, nel procedimento di prevenzione contro [OSCURATO:PERSONA], con il decreto di cui in epigrafe, ha rigettato l'appello proposto dal medesimo avverso il decreto del Tribunale di Trapani, Sezione misure di prevenzione, in data 24/07/2020, con cui il suddetto era sottoposto alla misura di prevenzione personale della sorveglianza speciale della pubblica sicurezza per la durata di anni due, con imposizione a carico del medesimo di una cauzione di cinquecento euro. 2. [OSCURATO:PERSONA] ha proposto, tramite difensore, ricorso per cassazione, lamentando violazione degli artt. 1, 4, 6, 8 e 31 del d. Igs. n. 159 del 2011, anche in relazione all'art. 125, comma 3, cod. proc. pen. Lamenta la difesa che la Corte di appello si sia limitata, come già fatto dal Tribunale, ad elencare i precedenti penali di [OSCURATO:PERSONA], relativi a fatti avvenuti nel 2012 e nel 2015, i precedenti di polizia non sfociati in alcun procedimento penale, nonché il procedimento attualmente pendente, senza alcuna indagine effettiva sull'attualità della pericolosità sociale, anche considerata la notevole distanza temporale tra i reati per i quali [OSCURATO:PERSONA] risulta già giudicato e quello di cui a detto ultimo procedimento. E senza alcuna considerazione del fatto che in entrambe le condanne erano state riconosciute le circostanze attenuanti generiche e che per la condanna per tentato furto era stata riconosciuta anche la sospensione condizionale della pena; nonché del comportamento processuale di piena e spontanea confessione e di manifestazione di una ferma volontà di risarcimento successivo all'ultimo delitto commesso; nonché del riconoscimento nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], nel corso dell'espiazione della pena, di oltre duecento giorni a titolo di liberazione anticipata a riprova della sua partecipazione all'opera di rieducazione; infine, del fatto che il suddetto riusciva a mantenersi con l'aiuto dei suoi familiari e comunque aveva un tenore di vita assolutamente consono alle sue esigue possibilità economiche. Si duole la difesa che il decreto impugnato esprima un approccio "retrospettivo", piuttosto che "prognostico", con riguardo alla pericolosità sociale. Lamenta il difensore che, in relazione alla durata della misura di prevenzione, la Corte di appello di Palermo non ha considerato le circostanze sopra indicate e in relazione al quantum della cauzione lo ha ritenuto adeguato senza valutare le reali condizioni economiche del ricorrente (con un reddito imponibile idoneo all'ammissione al patrocinio a spese dello Stato). Dando, così, vita ad una motivazione apparente in relazione a tutti e tre i profili indicati. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile. Va, invero, premesso che l'assetto normativo in tema di sindacabilità della motivazione dei provvedimenti emessi in materia di misure di prevenzione - personali e patrimoniali - è rimasto ancorato al profilo della «assenza» di motivazione, posto che il Giudice delle leggi ha dichiarato la infondatezza (sentenza numero 106 del 15 aprile 2015) della questione di legittimità costituzionale che era stata sollevata - sul tema - dalla V Sezione Penale di questa Corte di legittimità in data 22 luglio 2014. Resta fermo, pertanto, il criterio regolatore secondo cui il ricorso per cassazione in tema di decisioni emesse in sede di prevenzione non ricomprende - in modo specifico - il vizio di motivazione (nel senso della illogicità manifesta e della contraddittorietà), ma la sola violazione di legge (art. 4 comma 11 legge n. 1423 del 1956/ art. 10 comma 3 d.Lgs. n. 159 del 2011). Da ciò, per costante orientamento di questa Corte, deriva che è sindacabile la sola «mancanza» del percorso giustificativo della decisione, nel senso di redazione di un testo del tutto privo dei requisiti minimi di coerenza, completezza e logicità (motivazione apparente) o di un testo del tutto inidoneo a far comprendere l'itinerario logico seguito dal giudice (tra le altre, Sez. I, n. 8641 del 10/02/2009, Rv. 242887). 2. Nel caso in esame le doglianze esposte dal ricorrente e - ancor prima, l'esame del provvedimento impugnato - non evidenziano profili di vera e propria «apparenza» motivazionale, anzi il contesto espressivo rappresenta con sufficiente chiarezza i necessari passaggi logici dell'iter dimostrativo della pericolosità sociale attuale di [OSCURATO:PERSONA]. Iter, nel quale la Corte a qua evidenzia che condivisibilmente il Tribunale ha individuato le categorie criminologiche attribuibili a [OSCURATO:PERSONA] in quelle di cui alle lett. b) e c) del primo comma dell'art. 1 del codice antimafia, ritenendolo soggetto che si sostiene abitualmente, almeno in parte, con i profitti della sua attività delittuosa e dedito alla commissione di reati che mettono in pericolo la pubblica incolumità. La stessa Corte rileva, poi, che il Tribunale correttamente: - muove dal presupposto, stigmatizzato dalla giurisprudenza di legittimità, che il Giudice della prevenzione, in ordine al giudizio di pericolosità sociale del proposto (autonomo rispetto all'accertamento svolto in sede penale), possa trarre elementi dai precedenti penali e giudiziari, oltre che dall'esistenza di recenti denunce per gravi reati, dal tenore di vita del proposto, dalla frequentazione di pregiudicati o persone sottoposte a misure di prevenzione o comunque da ogni altra manifestazione oggettivamente contrastante con la sicurezza pubblica; - pone, pertanto, in rilievo l'omogeneità di numerosi dei delitti per i quali [OSCURATO:PERSONA] è stato condannato o sottoposto a indagini, evidenziando che trattasi in massima parte di reati contro il patrimonio, come tali tutti commessi ad evidente scopo di lucro, di cui l'ultimo connotato da una particolare ferocia nella sua esecuzione, e che l'attività criminale di [OSCURATO:PERSONA] si è svolta con inquietante costanza nell'arco di circa quindici anni, intercalati soltanto da periodi di detenzione; - valorizza la particolare ferocia della rapina commessa in ultimo (il suddetto, la cui detenzione domiciliare era appena terminata il 13 aprile 2019, il 24 gennaio 2020 si introduceva in un supermercato di Marsala, prendeva in ostaggio un dipendente dell'esercizio commerciale e, strattonandolo violentemente e minacciandolo con coltello a serramanico, lo costringeva ad aprire la cassa da cui prelevava il contante, rilasciando l'ostaggio soltanto all'atto di abbandonare il supermercato), a fronte della quale la stringata confessione e la proposta risarcitoria formulata all'indirizzo delle vittime, non appaiono mutare il quadro di particolare pericolosità manifestata da [OSCURATO:PERSONA] nel corso degli anni; - sottolinea l'assenza, di redditi leciti del proposto sufficienti al suo mantenimento, essendosi limitata la sua difesa a richiamare la sussistenza delle condizioni reddituali di ammissione al gratuito patrocinio, e quindi, stante l'estrema vicinanza temporale tra i delitti ascritti al proposto, anche rispetto alla data di emissione del decreto impugnato, l'elevata possibilità che il suddetto traesse una parte cospicua del proprio reddito dall'attività criminosa; evidenzia, inoltre, come il Tribunale di sorveglianza di Caltanissetta, nel rigettare la richiesta di affidamento in prova al servizio sociale a [OSCURATO:PERSONA] abbia fatto leva, oltre che sui gravi reati commessi, sulla condotta penitenziaria non sempre regolare e in particolare su un rapporto disciplinare del 2019; - rileva che dal contenuto dell'avviso orale notificato al proposto emerge che [OSCURATO:PERSONA] era solito frequentare soggetti pregiudicati. La Corte di appello di Palermo, in piena sintonia con il primo Giudice, conclude, quindi, per la sussistenza delle condizioni per l'applicazione della misura di prevenzione personale, ai sensi dell'art. 1, lett. b) e c) del codice antimafia, «in considerazione della gravità e della frequenza delle azioni delittuose commesse da [OSCURATO:PERSONA] e della sua pervicace refrattarietà ad ogni monito da parte della pubblica Autorità, che inducono a ritenere necessario limitare la libertà di movimento del medesimo e introdurre una forma di maggiore controllo a suo carico» e «a ritenere infondato l'ulteriore motivo di gravame concernente la durata della misura della sorveglianza speciale...senza addurre alcun elemento concreto dal quale dovrebbe desumersi l'eccessiva durata della misura», da ritenersi adeguata «tenuto conto dell'entità delle condotte delittuose ascritte al proposto, nonché dell'arco temporale nel quale tali condotte risultano consumate e della pervicacia da questi dimostrata nella sistematica violazione delle regole della convivenza civile e degli ordini dell'Autorità». Conclude, inoltre, per l'irriducibilità della cauzione e per la piena adeguatezza dell'importo della stessa «della quale, peraltro, l'appellante non risulta neppure aver richiesto una rateizzazione». Nel ricorso, di contro, in maniera del tutto aspecifica si contesta la pericolosità sociale ritenuta dai Giudici di merito, la durata della misura di prevenzione personale e il quantum della cauzione. Ripercorrendo in tal modo le identiche censure contenute nei motivi di appello, che, pedissequamente riproposte in tale sede, non si confrontano con le specifiche argomentazioni svolte dalla Corte di appello di Palermo, che ha disatteso detti motivi in forza di argomentazioni senza dubbio non apparenti. E insistendo, nel contempo, in una lettura alternativa degli elementi fattuali valutati dai Giudici del procedimento di prevenzione, che esula dai limiti del sindacato di legittimità. 3. Alla declaratoria di inammissibilità dell'impugnazione segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento alla Cassa delle ammende di una somma che si stima equo determinare in euro tremila, alla luce dei principi affermati dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 186 del 2000. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese proces
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