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CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 23 gennaio 2025

Cassazione n. 05310/2025

Testo disponibile della fonte

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nciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.21478/2021 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difes a dall ’ avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) , elettivamente domiciliata presso l’indirizzo PEC indicato dal difensore -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difes a dall ’ avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]), elettivamente domiciliata presso l’indirizzo PEC indicato dal difensore -controricorrente- nonchécontro [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] -intimata- avverso la SENTENZA del TRIBUNALE di [OSCURATO:PERSONA] n. 172/2021depositata il 24/02/2021.

R.G. 21478/2021 Cron.

Rep.

C.C. 23/1/2025 C.C. 14/4/2022 [OSCURATO:PERSONA].

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 23/01/2025 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]

1. [OSCURATO:PERSONA] convenne in giudizio, davanti al Giudice di pace di [OSCURATO:PERSONA], l’Amministrazione provinciale di [OSCURATO:PERSONA], chiedendo che fosse condannata al risarcimento dei danni da lei subiti a causa della devastazione di fondi di sua proprietà ad opera dei cinghiali.

La parte convenuta si costituì in giudizio, eccependo il proprio difetto di legittimazione passiva e chiedendo il rigetto della domanda.

Il contraddittorio fu esteso alla Regione [OSCURATO:PERSONA], la quale si costituì ed eccepì a sua volta il proprio difetto di legittimazione passiva, chiedendo il rigetto della domanda. [OSCURATO:PERSONA] di pace accolse la domanda e condannò sia l’Amministrazione provinciale di [OSCURATO:PERSONA] che la Regione [OSCURATO:PERSONA], in solido tra loro, al risarcimento dei danni, liquidati in complessivi euro 2.500, nonché al pagamento delle spese di lite.

2. La sentenza è stata impugnata con due separati atti di appello da parte delle due Amministrazioni soccombenti e il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], dopo aver riunito le impugnazioni, con sentenza del 24 febbraio 2021 ha dichiarato inammissibili per tardività gli appelli proposti contro la Cavallaro, mentre ha rigettato nel merito l’appello proposto dall’Amministrazione provinciale di [OSCURATO:PERSONA] nei confronti della Regione [OSCURATO:PERSONA], compensando tra le parti le spese del giudizio di appello.

Ha osservato il Tribunale, per quanto di residuo interesse in questa sede, che l’appello dell’Amministrazione provinciale di [OSCURATO:PERSONA], tardivo nei confronti della danneggiata, era invece tempestivo quanto alla Regione [OSCURATO:PERSONA]; che l’appello di quest’ultima era tardivo e che l’intervento chiarificatore della giurisprudenza di questa Corte in ordine al riparto di responsabilità tra Regioni e Province nel risarcimento dei danni procurati dalla fauna selvatica giustificava la compensazione delle spese, alla luce della sentenza n. 77 del 2018 della Corte costituzionale.

3. Contro la sentenza del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] propone ricorso [OSCURATO:PERSONA] con atto affidato a due motivi.

Resiste con controricorso la Regione [OSCURATO:PERSONA].

L’Amministrazione provinciale di [OSCURATO:PERSONA] non ha svolto attività difensiva in questa sede.

La ricorrente ha depositato memoria. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con il primo motivo di ricorso si lamenta, in riferimento all’art. 360, primo comma, n. 3), cod. proc. civ., violazione e falsa applicazione degli artt. 91 e 92 cod. proc. civ., per avere errato il Tribunale nel compensare le spese di lite del giudizio di appello, essendo entrambe le Amministrazioni soccombenti rispetto alla ricorrente e tenendo conto del fatto che gli appelli erano stati dichiarati inammissibili per tardività.

2. Con il secondo motivo di ricorso si lamenta, in riferimento all’art. 360, primo comma, n. 5), cod. proc. civ., violazione e falsa applicazione degli artt. 91 e 92 cod. proc. civ., per avere il Tribunale compensato le spese con una motivazione inesistente o meramente apparente.

3. I due motivi, da trattare congiuntamente, sono entrambi fondati.

La spiegazione data dal Tribunale per giustificare la compensazione delle spese – consistente, come si è visto, nel richiamo ai mutamenti della giurisprudenza di questa Corte e alla sentenza della Corte costituzionale n. 77 del 2018 – esiste e può essere condivisa in relazione ai rapporti tra le due Amministrazioni appellanti.

È viceversa da ritenere non condivisibile né giuridicamente corretta nei confronti dell’odierna ricorrente, che è la parte danneggiata ed è risultata vincitrice rispetto ad entrambe le Amministrazioni appellanti, tanto in primo quanto in secondo grado.

I due appelli, tra l’altro, sono stati dichiarati inammissibili per tardività, per cui la questione del chiarimento da parte della giurisprudenza non poteva assumere alcun rilievo; né sono utilmente invocabili i principi enunciati dalle Sezioni Unite di questa Corte con le sentenze 15 luglio 2005, n. 14989, 30 luglio 2008, n. 20598, e 22 febbraio 2012, n. 2572.

4. Il ricorso, pertanto, è accolto e la sentenza impugnata è cassata in relazione.

Non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, la causa può essere decisa nel merito, ai sensi dell’art. 384, secondo comma, cod. proc. civ., condannando la Regione [OSCURATO:PERSONA] e l’Amministrazione provinciale di [OSCURATO:PERSONA], in solido tra loro, alla rifusione delle spese del giudizio di appello nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], liquidate come da dispositivo.

A tale esito segue la condanna delle medesime Amministrazioni alla rifusione anche delle spese del giudizio di cassazione.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata in relazione e, decidendo nel merito, condanna la Regione [OSCURATO:PERSONA] e l’Amministrazione provinciale di [OSCURATO:PERSONA], in solido tra loro, alla rifusione, in favore di [OSCURATO:PERSONA], delle spese del giudizio di appello, liquidate in complessivi euro 1.200, e di quelle del giudizio di cassazione, liquidate in complessivi euro 1.500, di cui euro 200 per esborsi, ol

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
nciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.21478/2021 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difes a dall ’ avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) , elettivamente domiciliata presso l’indirizzo PEC indicato dal difensore -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difes a dall ’ avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]), elettivamente domiciliata presso l’indirizzo PEC indicato dal difensore -controricorrente- nonchécontro [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] -intimata- avverso la SENTENZA del TRIBUNALE di [OSCURATO:PERSONA] n. 172/2021depositata il 24/02/2021. R.G. 21478/2021 Cron. Rep. C.C. 23/1/2025 C.C. 14/4/2022 [OSCURATO:PERSONA]. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 23/01/2025 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] convenne in giudizio, davanti al Giudice di pace di [OSCURATO:PERSONA], l’Amministrazione provinciale di [OSCURATO:PERSONA], chiedendo che fosse condannata al risarcimento dei danni da lei subiti a causa della devastazione di fondi di sua proprietà ad opera dei cinghiali. La parte convenuta si costituì in giudizio, eccependo il proprio difetto di legittimazione passiva e chiedendo il rigetto della domanda. Il contraddittorio fu esteso alla Regione [OSCURATO:PERSONA], la quale si costituì ed eccepì a sua volta il proprio difetto di legittimazione passiva, chiedendo il rigetto della domanda. [OSCURATO:PERSONA] di pace accolse la domanda e condannò sia l’Amministrazione provinciale di [OSCURATO:PERSONA] che la Regione [OSCURATO:PERSONA], in solido tra loro, al risarcimento dei danni, liquidati in complessivi euro 2.500, nonché al pagamento delle spese di lite. 2. La sentenza è stata impugnata con due separati atti di appello da parte delle due Amministrazioni soccombenti e il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], dopo aver riunito le impugnazioni, con sentenza del 24 febbraio 2021 ha dichiarato inammissibili per tardività gli appelli proposti contro la Cavallaro, mentre ha rigettato nel merito l’appello proposto dall’Amministrazione provinciale di [OSCURATO:PERSONA] nei confronti della Regione [OSCURATO:PERSONA], compensando tra le parti le spese del giudizio di appello. Ha osservato il Tribunale, per quanto di residuo interesse in questa sede, che l’appello dell’Amministrazione provinciale di [OSCURATO:PERSONA], tardivo nei confronti della danneggiata, era invece tempestivo quanto alla Regione [OSCURATO:PERSONA]; che l’appello di quest’ultima era tardivo e che l’intervento chiarificatore della giurisprudenza di questa Corte in ordine al riparto di responsabilità tra Regioni e Province nel risarcimento dei danni procurati dalla fauna selvatica giustificava la compensazione delle spese, alla luce della sentenza n. 77 del 2018 della Corte costituzionale. 3. Contro la sentenza del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] propone ricorso [OSCURATO:PERSONA] con atto affidato a due motivi. Resiste con controricorso la Regione [OSCURATO:PERSONA]. L’Amministrazione provinciale di [OSCURATO:PERSONA] non ha svolto attività difensiva in questa sede. La ricorrente ha depositato memoria. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con il primo motivo di ricorso si lamenta, in riferimento all’art. 360, primo comma, n. 3), cod. proc. civ., violazione e falsa applicazione degli artt. 91 e 92 cod. proc. civ., per avere errato il Tribunale nel compensare le spese di lite del giudizio di appello, essendo entrambe le Amministrazioni soccombenti rispetto alla ricorrente e tenendo conto del fatto che gli appelli erano stati dichiarati inammissibili per tardività. 2. Con il secondo motivo di ricorso si lamenta, in riferimento all’art. 360, primo comma, n. 5), cod. proc. civ., violazione e falsa applicazione degli artt. 91 e 92 cod. proc. civ., per avere il Tribunale compensato le spese con una motivazione inesistente o meramente apparente. 3. I due motivi, da trattare congiuntamente, sono entrambi fondati. La spiegazione data dal Tribunale per giustificare la compensazione delle spese – consistente, come si è visto, nel richiamo ai mutamenti della giurisprudenza di questa Corte e alla sentenza della Corte costituzionale n. 77 del 2018 – esiste e può essere condivisa in relazione ai rapporti tra le due Amministrazioni appellanti. È viceversa da ritenere non condivisibile né giuridicamente corretta nei confronti dell’odierna ricorrente, che è la parte danneggiata ed è risultata vincitrice rispetto ad entrambe le Amministrazioni appellanti, tanto in primo quanto in secondo grado. I due appelli, tra l’altro, sono stati dichiarati inammissibili per tardività, per cui la questione del chiarimento da parte della giurisprudenza non poteva assumere alcun rilievo; né sono utilmente invocabili i principi enunciati dalle Sezioni Unite di questa Corte con le sentenze 15 luglio 2005, n. 14989, 30 luglio 2008, n. 20598, e 22 febbraio 2012, n. 2572. 4. Il ricorso, pertanto, è accolto e la sentenza impugnata è cassata in relazione. Non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, la causa può essere decisa nel merito, ai sensi dell’art. 384, secondo comma, cod. proc. civ., condannando la Regione [OSCURATO:PERSONA] e l’Amministrazione provinciale di [OSCURATO:PERSONA], in solido tra loro, alla rifusione delle spese del giudizio di appello nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], liquidate come da dispositivo. A tale esito segue la condanna delle medesime Amministrazioni alla rifusione anche delle spese del giudizio di cassazione. P.Q.M. La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata in relazione e, decidendo nel merito, condanna la Regione [OSCURATO:PERSONA] e l’Amministrazione provinciale di [OSCURATO:PERSONA], in solido tra loro, alla rifusione, in favore di [OSCURATO:PERSONA], delle spese del giudizio di appello, liquidate in complessivi euro 1.200, e di quelle del giudizio di cassazione, liquidate in complessivi euro 1.500, di cui euro 200 per esborsi, ol
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