Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 20 ottobre 2022

Cassazione n. 32474/2023

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Tribunale di Roma visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. [OSCURATO:PERSONA], ricorre per cassazione, a mezzo del suo difensore, avverso il provvedimento de plano con il quale il Tribunale di Roma ha rigettato l'istanza di correzione dell'errore materiale, ex art. 130 cod.proc.pen., del dispositivo della sentenza emessa in data 20 ottobre 2022.

2. Con un unico motivo di ricorso deduce la violazione di cui all'art. 606 comma 1 lett. c) cod.proc.pen. in relazione all'art. 127 cod.proc.pen. stante la mancata fissazione dell'udienza per la decisione nel contraddittorio.

3. Il Procuratore generale ha chiesto l'inammissibilità del ricorso.[OSCURATO:PERSONA]

4. [OSCURATO:PERSONA], condannato con sentenza del Tribunale di Roma, con lettura del dispositivo all'udienza del 20 ottobre 2022, alla pena di anni cinque di reclusione, in relazione al reato di cui all'art. 416 cod.pen., ha proposto un'istanza di correzione di errore materiale, ex art. 130 cod. proc. pen., in data 24 ottobre 2022, del dispositivo di sentenza là dove non avrebbe dichiarato l'estinzione del reato per prescrizione, come pronunciata nei confronti degli altri coimputati, sussistendo un errore materiale del citato dispositivo di sentenza.

Il Tribunale di Roma, con provvedimento de plano, ha respinto la richiesta in quanto avente ad oggetto una parte valutativa non emendabile con lo strumento della correzione dell'errore materiale.

Censura il ricorrente il provvedimento impugnato adottato de plano senza la fissazione dell'udienza ex art. 127 cod.proc.pen. per la decisione nel contraddittorio delle parti.

5. Il ricorso non è fondato.

L'art. 130 cod.proc.pen., al comma 2, prevede che la decisione sia assunta con le forme di cui all'art. 127 cod.proc.pen.

L'art. 127 cod.proc.pen., a sua volta, al suo comma 9, prevede che l'inammissibilità della domanda sia dichiarata "anche senza formalità, salvo che sia altrimenti stabilito".

Questa Corte di legittimità ha chiarito che il rinvio all'art. 127 cod. proc. pen., operato in altre norme dello stesso codice, non con espressioni quali "nelle forme previste dall'art. 127" o equivalenti, ma con l'ampia formula "a norma dell'art. 127", implica la ricezione completa del modello procedimentale descritto in detta norma, ivi compreso, quanto al caso in esame, il comma 9 del citato articolo che, quanto al modello procedimentale, prevede la possibilità di adottare una procedura de plano per la decisione (Sez. 3, n. 5454 del 27/10/2022, Pandolfi, Rv. 284139 - 03).

E' quindi del tutto legittima, sul piano formale, la pronuncia di inammissibilità di un'istanza di correzione di errore materiale, pronunciata de plano, e cioè senza contraddittorio partecipato, quando la stessa sia stata proposta fuori delle condizioni di legge, ovvero per motivi la cui infondatezza si riveli ictu ocuii, secondo la categoria della constatazione, prima ancora della valutazione della sua fondatezza (per la piena legittimità della procedura de plano, SS.UU. n. 16103 in data 27/03/2002, Rv. 221284, Basile; Sez. 1, n. 29970 del 17/05/201:3, Apice, Rv. 256405 - 01).

6. Nella fattispecie, è assolutamente corretta la considerazione del Tribunale di Roma secondo cui era del tutto estranea all'ambito di applicazione dell'invocato art. 130 cod. proc. pen. e del concetto stesso di "errore materiale" la chiesta modifica del dispositivo di sentenza nei confronti del ricorrente, involgendo la richiesta apprezzamenti valutativi estranei alla procedura di correzione di errore materiale (decorrenza del termine di prescrizione per il delitto di cui all'art. 416 cod.pen. da far valere con lo strumento dell'impugnazione).

Nella sostanza, a fronte di una legittima pronuncia che rilevava la manifesta infondatezza della richiesta per motivi la cui infondatezza si rivelava ictu ocuii, secondo la categoria della constatazione, prima ancora della valul:azione funditus, la decisione assunta de plano è corretta.

7. Il ricorso deve essere rigettato e il ricorrente deve essere condannato al pagamento delle spese processuali.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso,Q_ u_ 2.1'0)Q sì - deciso il 09/06/20

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Tribunale di Roma visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA], ricorre per cassazione, a mezzo del suo difensore, avverso il provvedimento de plano con il quale il Tribunale di Roma ha rigettato l'istanza di correzione dell'errore materiale, ex art. 130 cod.proc.pen., del dispositivo della sentenza emessa in data 20 ottobre 2022. 2. Con un unico motivo di ricorso deduce la violazione di cui all'art. 606 comma 1 lett. c) cod.proc.pen. in relazione all'art. 127 cod.proc.pen. stante la mancata fissazione dell'udienza per la decisione nel contraddittorio. 3. Il Procuratore generale ha chiesto l'inammissibilità del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] 4. [OSCURATO:PERSONA], condannato con sentenza del Tribunale di Roma, con lettura del dispositivo all'udienza del 20 ottobre 2022, alla pena di anni cinque di reclusione, in relazione al reato di cui all'art. 416 cod.pen., ha proposto un'istanza di correzione di errore materiale, ex art. 130 cod. proc. pen., in data 24 ottobre 2022, del dispositivo di sentenza là dove non avrebbe dichiarato l'estinzione del reato per prescrizione, come pronunciata nei confronti degli altri coimputati, sussistendo un errore materiale del citato dispositivo di sentenza. Il Tribunale di Roma, con provvedimento de plano, ha respinto la richiesta in quanto avente ad oggetto una parte valutativa non emendabile con lo strumento della correzione dell'errore materiale. Censura il ricorrente il provvedimento impugnato adottato de plano senza la fissazione dell'udienza ex art. 127 cod.proc.pen. per la decisione nel contraddittorio delle parti. 5. Il ricorso non è fondato. L'art. 130 cod.proc.pen., al comma 2, prevede che la decisione sia assunta con le forme di cui all'art. 127 cod.proc.pen. L'art. 127 cod.proc.pen., a sua volta, al suo comma 9, prevede che l'inammissibilità della domanda sia dichiarata "anche senza formalità, salvo che sia altrimenti stabilito". Questa Corte di legittimità ha chiarito che il rinvio all'art. 127 cod. proc. pen., operato in altre norme dello stesso codice, non con espressioni quali "nelle forme previste dall'art. 127" o equivalenti, ma con l'ampia formula "a norma dell'art. 127", implica la ricezione completa del modello procedimentale descritto in detta norma, ivi compreso, quanto al caso in esame, il comma 9 del citato articolo che, quanto al modello procedimentale, prevede la possibilità di adottare una procedura de plano per la decisione (Sez. 3, n. 5454 del 27/10/2022, Pandolfi, Rv. 284139 - 03). E' quindi del tutto legittima, sul piano formale, la pronuncia di inammissibilità di un'istanza di correzione di errore materiale, pronunciata de plano, e cioè senza contraddittorio partecipato, quando la stessa sia stata proposta fuori delle condizioni di legge, ovvero per motivi la cui infondatezza si riveli ictu ocuii, secondo la categoria della constatazione, prima ancora della valutazione della sua fondatezza (per la piena legittimità della procedura de plano, SS.UU. n. 16103 in data 27/03/2002, Rv. 221284, Basile; Sez. 1, n. 29970 del 17/05/201:3, Apice, Rv. 256405 - 01). 6. Nella fattispecie, è assolutamente corretta la considerazione del Tribunale di Roma secondo cui era del tutto estranea all'ambito di applicazione dell'invocato art. 130 cod. proc. pen. e del concetto stesso di "errore materiale" la chiesta modifica del dispositivo di sentenza nei confronti del ricorrente, involgendo la richiesta apprezzamenti valutativi estranei alla procedura di correzione di errore materiale (decorrenza del termine di prescrizione per il delitto di cui all'art. 416 cod.pen. da far valere con lo strumento dell'impugnazione). Nella sostanza, a fronte di una legittima pronuncia che rilevava la manifesta infondatezza della richiesta per motivi la cui infondatezza si rivelava ictu ocuii, secondo la categoria della constatazione, prima ancora della valul:azione funditus, la decisione assunta de plano è corretta. 7. Il ricorso deve essere rigettato e il ricorrente deve essere condannato al pagamento delle spese processuali. P.Q.M. Rigetta il ricorso,Q_ u_ 2.1'0)Q sì - deciso il 09/06/20
Sentenza Cassazione n. 32474/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris