CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 14709/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 14/12/2021 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Rilevato che l'imputato [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza emessa dalla Corte di appello di Palermo, che ha confermato la condanna riportata in primo grado in ordine al reato di furto aggravato di cui agli artt. 624, 625 nn. 2 e 7 cod. pen.; Ritenuto che il primo motivo di ricorso, con cui si denuncia l'illegittima composizione del collegio della Corte di appello di Palermo che ha emesso il provvedimento impugnato, è manifestamente infondato, sul presupposto che la ripetizione del nome del Presidente, dott. [OSCURATO:PERSONA], nell'intestazione della sentenza gravata è evidentemente il frutto di un mero errore materiale; il verbale dell'udienza camerale del [OSCURATO:DATA_NASCITA], in effetti, riporta correttamente il nome del [OSCURATO:PERSONA] e del Consigliere [OSCURATO:PERSONA], che insieme al succitato Presidente hanno composto il collegio in conformità con le prescrizioni di cui all'art. 56 dell'ordinamento giudiziario; Rilevato che il secondo motivo di ricorso, con cui si lamentano carenze motivazionali della sentenza di appello in punto di affermazione di responsabilità e si censura l'insussistenza dell'aggravante di cui all'art. 625 comma 2° cod. pen., è in parte non deducibile in sede di legittimità, in quanto costituito da doglianze di mero fatto, ed in parte manifestamente infondato; in primo luogo, infatti, la motivazione criticata col ricorso, con riguardo all'attribuibilità del fatto di reato contestato all'odierno ricorrente, esprime un iter logico lineare, coerente e conforme con la disamina dei dati probatori, tra cui emergono le circostanze che il Santoro fosse effettivo fruitore dell'energia sottratta con l'allaccio abusivo riscontrato dal verificatore ENEL e che ivi avesse stabilito la sua residenza; il motivo è invece manifestamente infondato per quanto attiene alla doglianza sull'aggravante, poiché, per costante giurisprudenza "risponde del reato di furto di energia elettrica, aggravato dalla violenza sulle cose, colui che si sia avvalso consapevolmente dell'allaccio abusivo alla rete di distribuzione realizzato da terzi (Sez. 5, n. 24592 del 30/04/2021 Rv. 281440 - 01); Considerato che il terzo motivo di ricorso, che critica l'esito del giudizio di bilanciamento tra le opposte circostanze in termini di equivalenza, non è consentito in sede di legittimità ed è manifestamente infondato implicando una valutazione discrezionale tipica del giudizio di merito, che sfugge al sindacato di legittimità qualora non sia frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico e sia sorretta da sufficiente motivazione, tale dovendo ritenersi quella che, per giustificare la soluzione dell'equivalenza, si sia limitata a ritenerla la più idonea a realizzare l'adeguatezza della pena irrogata in concreto (Sez. U, n. 10713 del 25/02/2010, Contaldo, Rv. 245931); Chiarito che la sopravvenienza della procedibilità a querela, per effetto della legge n. 150 del 2022, non prevale sulla inammissibilità del ricorso, poiché, a differenza dell'ipotesi di abolitio criminis, non è idonea a incidere sul c.d. "giudicato sostanziale" (cfr. Sez. U, n. 40150 del 21/6/2018, Salatino, Rv. 273551); invero la sopravvenuta eventualità della improcedibilità, dovuta all'abbandono del regime di perseguimento di ufficio del reato, non opera come la richiamata ipotesi abrogativa la quale è destinata ad essere rilevata anche in sede esecutiva mediante la revoca della sentenza ai sensi dell'art. 673 cod. proc. pen. e per tale ragione - essenzialmente di economia processuale - è stata ritenuta dalla giurisprudenza apprezzabile anche in fase di cognizione ed in presenza di ricorso inammissibile. Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila a favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila a favore della Cassa d