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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 47833/2023

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 22/09/2022 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; R.G. n. 14757/2023 [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO Visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna per il reato previsto dall'art. 337 cod. pen.); Esaminati i motivi di ricorso, relativi alla violazione dell'art. 649 cod. proc. pen. e al giudizio di responsabilità; Ritenuti i motivi inammissibili perché strutturalmente generici rispetto alla motivazione della sentenza impugnata con la quale obiettivamente non si confrontano, essendosi l'imputato limitato a reiterare argomenti già correttamente valutati (cfr., pagg. 2-3 sentenza); Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 6 luglio 202

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 22/09/2022 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; R.G. n. 14757/2023 [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO Visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna per il reato previsto dall'art. 337 cod. pen.); Esaminati i motivi di ricorso, relativi alla violazione dell'art. 649 cod. proc. pen. e al giudizio di responsabilità; Ritenuti i motivi inammissibili perché strutturalmente generici rispetto alla motivazione della sentenza impugnata con la quale obiettivamente non si confrontano, essendosi l'imputato limitato a reiterare argomenti già correttamente valutati (cfr., pagg. 2-3 sentenza); Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 6 luglio 202
Sentenza Cassazione n. 47833/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris