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CassazionedecretoSezione 1Decisione del 6 agosto 2023

Cassazione n. 40584/2024

Testo disponibile della fonte

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] (CUI 04M2SK8) nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso il decreto del 04/04/2024 del TRIB.

SORVEGLIANZA di VENEZIAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] che ha cheisto annullarsi con rinvio il provvedimento impugnato. [OSCURATO:PERSONA]-0

1. Con il provvedimento indicato nel preambolo il Presidente del Tribunale di sorveglianza di Venezia ha dichiarato inammissibile il reclamo proposto da [OSCURATO:PERSONA] avverso l'ordinanza del Magistrato di sorveglianza di Padova in data 6 agosto 2023.

A ragione osserva che l'impugnazione è stata proposta oltre i termini previsti alla legge e senza a addurre i motivi a sostegno

2. Avverso il decreto ricorre per cassazione Ros, a mezzo del difensore di fiducia, articolando un unico motivo con cui deduce erronea applicazione della legge penale.

Lamenta che il reclamo, come ampiamente dimostrato dagli atti allegati al ricorso ai fini della sua autosufficienza, era stato dichiarato inammissibile de plano per intempestività ed assenza di motivi, nonostante fosse stato proposto presso l'ufficio matricola del carcere in data 18 agosto 2023, quindi entro il termine di dieci giorni previsto dalla legge - iniziato a decorrere dalla data di notifica del provvedimento del Magistrato di sorveglianza, quindi dal 9 agosto 2023 - e nonostante il suo contenuto fosse articolato in una pluralità di censure specifiche. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è fondato.

1. Va, in via preliminare, rilevato, che nel procedimento di sorveglianza, il decreto di inammissibilità per manifesta infondatezza può essere emesso "de plano", ai sensi dell'art. 666, secondo comma, cod. proc. pen., soltanto con riguardo ad una richiesta identica, per oggetto e per elementi giustificativi, ad altra già rigettata ovvero priva delle condizioni previste direttamente dalla legge; con riferimento al reclamo al tribunale avverso le decisioni del magistrato di sorveglianza, che è riconducile al genus dell'impugnazione, la dichiarazione di inammissibilità, ricorrendo una delle tassative ragioni indicate nell'art. 591 cod. proc. pen., è di competenza del giudice dell'impugnazione e, quindi, dell'organo collegiale e non del presidente del Tribunale di sorveglianza (Sez. 1, n. 35319 del 12/03/2021, Esposito, Rv. 281896 - 01; Sez. 1, n. 53017 del 02/12/2014 Borachuk, Rv. 261662 - 01).

Tanto posto, il reclamo proposto dall'odierno ricorrente, avente il contenuto tipico di un atto di impugnazione, poteva essere dichiarato inammissibile solo dal Collegio e non dal Presidente .

2. E' fondata anche la censura sulla tempestività del reclamo 2.1 Risulta dagli atti trasmessi a questa Corte di legittimità che Ros ha proposto il reclamo avverso il provvedimento del magistrato di sorveglianza, emesso in data 6 agosto 2023 e notificato in data 9 agosto 2023, depositando il relativo atto di impugnazione, contenente la formulazione di più motivi, presso l'Ufficio matricola della Casa di Reclusione nel termine di dieci giorni e precisamente in data 18 agosto 2023.

3.2. Trova applicazione in siffatta ipotesi l'art. 123, comma 1, cod. proc. pen. a mente del quale "L'imputato detenuto o internato in un istituto per l'esecuzione di misure di sicurezza ha facoltà di presentare impugnazioni, dichiarazioni e richieste con atto ricevuto dal direttore.

Esse sono iscritte in apposito registro, sono immediatamente comunicate all'autorità competente e hanno efficacia come se fossero ricevute direttamente dall'autorità giudiziaria".

Tale disposizione, che costituisce un norma di garanzia diretta ad evitare che il detenuto che abbia presentato al direttore del carcere le impugnazioni, le dichiarazioni, e le richieste nei termini di legge possa essere dichiarato decaduto (Sez. 5, 6 dicembre 1999, n. 59430, Micheletti, Rv. 216268), prevede la facoltà dell'imputato detenuto di presentare al direttore dell'istituto penitenziario impugnazioni dotate della medesima efficacia di quelle ricevute direttamente dall'autorità giudiziaria competente (Sez.

U., 26 marzo 1997, n. 2, Procopio, Rv. 208269) ancorché l'istanza debba essere comunicata all'autorità giudiziaria alla quale è diretta, con urgenza e con le modalità e gli strumenti previsti dall'art. 44 disp. att. cod. proc. pen., sicché, ai fini del rispetto dei termini, è alla data di presentazione presso l'Ufficio matricola del carcere ove il detenuto è ristretto che occorre aver riguardo per il vaglio della tempestività non potendosi porre a carico del detenuto eventuali ritardi imputabili alla struttura penitenziaria onerata della trasmissione (Sez. 1, n. 42303 del 11/11/2010, Garozzo, Rv. 248939 - 01).

3. In conclusione deve adottarsi pronunzia ai sensi dell'art. 620 cod. proc. pen., come da dispositivo.

P.Q.M.

Annulla il decreto impugnato con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di sorveglianza di Ven

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] (CUI 04M2SK8) nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso il decreto del 04/04/2024 del TRIB. SORVEGLIANZA di VENEZIAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] che ha cheisto annullarsi con rinvio il provvedimento impugnato. [OSCURATO:PERSONA]-0 1. Con il provvedimento indicato nel preambolo il Presidente del Tribunale di sorveglianza di Venezia ha dichiarato inammissibile il reclamo proposto da [OSCURATO:PERSONA] avverso l'ordinanza del Magistrato di sorveglianza di Padova in data 6 agosto 2023. A ragione osserva che l'impugnazione è stata proposta oltre i termini previsti alla legge e senza a addurre i motivi a sostegno 2. Avverso il decreto ricorre per cassazione Ros, a mezzo del difensore di fiducia, articolando un unico motivo con cui deduce erronea applicazione della legge penale. Lamenta che il reclamo, come ampiamente dimostrato dagli atti allegati al ricorso ai fini della sua autosufficienza, era stato dichiarato inammissibile de plano per intempestività ed assenza di motivi, nonostante fosse stato proposto presso l'ufficio matricola del carcere in data 18 agosto 2023, quindi entro il termine di dieci giorni previsto dalla legge - iniziato a decorrere dalla data di notifica del provvedimento del Magistrato di sorveglianza, quindi dal 9 agosto 2023 - e nonostante il suo contenuto fosse articolato in una pluralità di censure specifiche. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è fondato. 1. Va, in via preliminare, rilevato, che nel procedimento di sorveglianza, il decreto di inammissibilità per manifesta infondatezza può essere emesso "de plano", ai sensi dell'art. 666, secondo comma, cod. proc. pen., soltanto con riguardo ad una richiesta identica, per oggetto e per elementi giustificativi, ad altra già rigettata ovvero priva delle condizioni previste direttamente dalla legge; con riferimento al reclamo al tribunale avverso le decisioni del magistrato di sorveglianza, che è riconducile al genus dell'impugnazione, la dichiarazione di inammissibilità, ricorrendo una delle tassative ragioni indicate nell'art. 591 cod. proc. pen., è di competenza del giudice dell'impugnazione e, quindi, dell'organo collegiale e non del presidente del Tribunale di sorveglianza (Sez. 1, n. 35319 del 12/03/2021, Esposito, Rv. 281896 - 01; Sez. 1, n. 53017 del 02/12/2014 Borachuk, Rv. 261662 - 01). Tanto posto, il reclamo proposto dall'odierno ricorrente, avente il contenuto tipico di un atto di impugnazione, poteva essere dichiarato inammissibile solo dal Collegio e non dal Presidente . 2. E' fondata anche la censura sulla tempestività del reclamo 2.1 Risulta dagli atti trasmessi a questa Corte di legittimità che Ros ha proposto il reclamo avverso il provvedimento del magistrato di sorveglianza, emesso in data 6 agosto 2023 e notificato in data 9 agosto 2023, depositando il relativo atto di impugnazione, contenente la formulazione di più motivi, presso l'Ufficio matricola della Casa di Reclusione nel termine di dieci giorni e precisamente in data 18 agosto 2023. 3.2. Trova applicazione in siffatta ipotesi l'art. 123, comma 1, cod. proc. pen. a mente del quale "L'imputato detenuto o internato in un istituto per l'esecuzione di misure di sicurezza ha facoltà di presentare impugnazioni, dichiarazioni e richieste con atto ricevuto dal direttore. Esse sono iscritte in apposito registro, sono immediatamente comunicate all'autorità competente e hanno efficacia come se fossero ricevute direttamente dall'autorità giudiziaria". Tale disposizione, che costituisce un norma di garanzia diretta ad evitare che il detenuto che abbia presentato al direttore del carcere le impugnazioni, le dichiarazioni, e le richieste nei termini di legge possa essere dichiarato decaduto (Sez. 5, 6 dicembre 1999, n. 59430, Micheletti, Rv. 216268), prevede la facoltà dell'imputato detenuto di presentare al direttore dell'istituto penitenziario impugnazioni dotate della medesima efficacia di quelle ricevute direttamente dall'autorità giudiziaria competente (Sez. U., 26 marzo 1997, n. 2, Procopio, Rv. 208269) ancorché l'istanza debba essere comunicata all'autorità giudiziaria alla quale è diretta, con urgenza e con le modalità e gli strumenti previsti dall'art. 44 disp. att. cod. proc. pen., sicché, ai fini del rispetto dei termini, è alla data di presentazione presso l'Ufficio matricola del carcere ove il detenuto è ristretto che occorre aver riguardo per il vaglio della tempestività non potendosi porre a carico del detenuto eventuali ritardi imputabili alla struttura penitenziaria onerata della trasmissione (Sez. 1, n. 42303 del 11/11/2010, Garozzo, Rv. 248939 - 01). 3. In conclusione deve adottarsi pronunzia ai sensi dell'art. 620 cod. proc. pen., come da dispositivo. P.Q.M. Annulla il decreto impugnato con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di sorveglianza di Ven
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