CassazionesentenzaSezione 4
Cassazione n. 34949/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIBUNALE di MONZAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] D'ANDREA; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo [OSCURATO:PERSONA]. Gen. conclude per l'annullamento senza rinvio per essere il reato estinto per prescrizione per [OSCURATO:PERSONA]; rigetto del ricorso per [OSCURATO:PERSONA]. udito il difensore E' presente l'avvocato [OSCURATO:PERSONA] del foro di COMO in difesa di [OSCURATO:PERSONA] CIVILE D'[OSCURATO:PERSONA] il quale insiste per il rigetto dei ricorsi. Deposita conclusioni e nota spese. E presente l'avvocato [OSCURATO:PERSONA] del foro di ROMA in difesa di [OSCURATO:PERSONA] in sostituzione dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA] del foro di MILANO, come da nomina a sostituto processuale ex art. 102 c.p.p. depositata in udienza, il quale insiste per l'accoglimento del ricorso. Il difensore deposita nota spese.[OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del 23 settembre 2020 il Tribunale di Monza, in funzione di giudice di appello, ha confermato la pronuncia del locale Giudice di pace del 27 febbraio 2019, condannando [OSCURATO:PERSONA] al pagamento delle spese processuali, nonché alla rifusione, in solido con il responsabile civile [OSCURATO:PERSONA], delle spese sostenute dalla costituita parte civile D'[OSCURATO:PERSONA]. 1.1. E' stata, così, confermata la condanna dell'imputato alla pena di euro 1.000 di multa, oltre al risarcimento del danno in solido con il responsabile civile, con assegnazione di una provvisionale, in quanto ritenuto responsabile del delitto di cui all'art. 590 cod. pen., per avere attinto alla guida di un'autovettura un motociclo condotto da [OSCURATO:PERSONA], procurando a quest'ultimo lesioni personali (frattura dell'acetabolo destro con lussazione della testa femorale) giudicate guaribili in 42 giorni, per colpa consistita in negligenza, imprudenza ed imperizia, nonché nella violazione delle norme sulla circolazione stradale, ed in particolare degli artt. 146, 40, commi 2 e 8, d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285, per aver superato la linea continua longitudinale di mezzeria per accedere ad un'area di sosta posta sul lato opposto della carreggiata, con manovra di inversione di marcia a "U". Fatto avvenuto in [OSCURATO:PERSONA] il 10 gennaio 2013. 2. Avverso la sentenza di secondo grado ha, in primo luogo, proposto ricorso per cassazione il difensore dell'imputato, deducendo, con un unico motivo, inosservanza ed erronea applicazione della legge penale in tema di prescrizione del reato, in particolare per violazione degli artt. 129 e 157 cod. proc. pen. Avrebbe errato il Tribunale nel non dichiarare la prescrizione del reato, intervenuta prima della decisione del giudizio di secondo grado. Trattasi, infatti, di delitto commesso il 10 gennaio 2013, per cui, ritenuto il termine massimo di prescrizione di sette anni e sei mesi previsto dagli artt. 157 e 161 cod. pen., nonché il periodo di sospensione fissato dalla disciplina emergenziale di cui all'art. 83, commi 6, 7 e 9, d.l. 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, il termine di prescrizione sarebbe maturato in data 25 agosto 2020, anteriormente alla conclusione del giudizio di appello. 3. La sentenza del Tribunale di Monza è stata, altresì, impugnata dal difensore del responsabile civile [OSCURATO:PERSONA], che ha eccepito quattro motivi di ricorso.Con il primo è stata dedotta inosservanza ed erronea applicazione dell'art. 35 d.lgs. 28 agosto 2000, n. 274. Per il ricorrente, infatti, sarebbe erronea la decisione con il giudice di secondo grado ha ritenuto l'inapplicabilità al caso di specie dell'ipotesi dell'estinzione del reato a seguito di adozione di condotte riparative, in ragione della ritenuta non congruità, rispetto alle lesioni riportate, del risarcimento disposto in favore della vittima, lamentandosi che, in tal maniera, il Tribunale avrebbe disatteso la ratio dell'indicato istituto, come interpretato dalle Sezioni Unite di questa Corte, da individuarsi non già nell'integrale risarcimento del danno, bensì nella più generale e costituzionalmente orientata soddisfazione delle esigenze di riprovazione del reato e di prevenzione. I giudici di merito non avrebbero motivato, poi, in ordine alle effettive ragioni di incongruità dell'importo offerto in risarcimento dall'imputato, anche precisando quale quantum sarebbe stato, invece, adeguato al fine di consentire l'applicazione dell'indicata causa di estinzione del reato. Con la seconda doglianza il responsabile civile ha lamentato erronea applicazione della legge penale in relazione all'art. 41, comma 1, cod. pen., per non avere i giudici di merito qualificato la condotta della vittima come causa sopravvenuta da sola sufficiente a determinare la verificazione dell'evento. L'impatto, infatti, era avvenuto nella corsia di marcia opposta rispetto a quella cui erano tenuti entrambi i mezzi coinvolti, per cui l'imputato aveva già da tempo iniziato l'attraversamento della carreggiata allorquando era stato attinto dal Lettieri, che avrebbe avuto tempo più che sufficiente per percepire il pericolo, frenare o comunque proseguire regolarmente la marcia sulla propria corsia. Tale condotta, eccezionale ed atipica, della persona offesa sarebbe risultata così esorbitante rispetto al normale andamento del traffico da aver interrotto il nesso causale sussistente tra il comportamento del Tessari e la verificazione del sinistro. Con la terza censura il responsabile civile ha dedotto erronea applicazione della legge penale in relazione all'art. 43 cod. pen. A dire del ricorrente, infatti, nella sentenza impugnata non sarebbero stati vagliati adeguatamente i profili di carenza dell'elemento soggettivo riguardanti il Tessari, non potendo essere imputata a quest'ultimo nessuna condotta colposa, considerato che la regola cautelare violata riguarderebbe la diversa ipotesi del pericolo di verificazione di scontri frontali in fase di superamento tra veicoli, e non, quindi, lo specifico rischio nel caso di specie concretatosi. Con l'ultimo motivo il ricorrente ha eccepito, infine, inosservanza ed erronea applicazione dell'art. 157 cod. proc. pen., e conseguentemente dell'art. 129 cod. proc. pen., in ragione della mancata pronuncia da parte del giudice di secondo grado dell'estinzione del reato per intervenuta prescrizione, maturatasi antecedentemente alla conclusione del giudizio di appello. 4. Il Procuratore generale ha rassegnato conclusioni scritte, con cui ha chiesto l'annullamento senza rinvio agli effetti penali, per essere il reato estinto per intervenuta prescrizione, nonché, agli effetti civili, il rigetto del ricorso proposto dal responsabile civile [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso proposto dall'imputato è fondato, con conseguente pronuncia dell'annullamento senza rinvio agli effetti penali della sentenza impugnata per essere il reato estinto per prescrizione, diversamente dal ricorso presentato dal responsabile civile [OSCURATO:PERSONA], che deve, invece, essere rigettato agli effetti civili. 2. Deve essere accolto, in primo luogo, il motivo di ricorso eccepito da parte del Tessari, che fa ritenere ben radicato il grado di giudizio dinanzi a questa Corte di legittimità, imponendo la conseguente declaratoria di estinzione del reato per intervenuta prescrizione. Tenuto conto, infatti, che la commissione del delitto risale al 10 gennaio 2013, ne consegue che il termine prescrizionale massimo di sette anni e sei mesi, cui deve essere aggiunto il periodo di sospensione fissato dalla disciplina emergenziale di cui all'art. 83, commi 6, 7 e 9, d.l. n. 18 del 2020, convertito con modificazioni dalla legge n. 27 del 2020, n. 27, risulta già decorso al 25 agosto 2020, quindi anteriormente alla pronuncia in data 23 settembre 2020 dell'impugnata sentenza del Tribunale di Monza. E', poi, appena il caso di sottolineare come la maturata prescrizione renda superfluo ogni possibile approfondimento nel merito, essendo ben noto che, secondo consolidato orientamento di questa Corte, qualora già risulti una causa di estinzione del reato, non rileva la sussistenza di eventuali nullità, addirittura pur se di ordine generale, in quanto l'inevitabile rinvio al giudice di merito è incompatibile con il principio dell'immediata applicabilità della causa estintiva (cfr. Sez. U, n. 1021 del 28/11/2001, dep. 2002, Cremonese, Rv. 220511-01), non essendo rilevabili in sede di legittimità vizi di motivazione della sentenza impugnata in presenza, come nel caso di specie, di una causa di estinzione del reato, quale la prescrizione (v. Sez. U, n. 35490 del 28/05/2009, Tettamanti, Rv. 244275-01).Non ricorrono, poi, le condizioni per una pronuncia assolutoria di merito ex art. 129, comma 2, cod. proc. pen., tenuto conto delle congrue e non illogiche valutazioni rese dai giudici di merito nelle loro pronunce. Non emergendo, dunque, all'evidenza circostanze tali da imporre, quale mera "constatazione" (cioè presa d'atto), la necessità di assoluzione (Sez. U, n. 35490 del 28/05/2009, Tettamanti, Rv. 244275-01), discende, di necessità, la pronunzia dell'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata per essere il reato estinto per intervenuta prescrizione. 3. Non risultano, invece, accoglibili i motivi di ricorso eccepiti dal responsabile civile [OSCURATO:PERSONA], ad iniziare dall'introduttiva doglianza, con cui è stata lamentata l'erronea mancata applicazione, nel caso di specie, dell'art. 35 d.lgs. 274 del 2000, in ragione della ritenuta non congruità, rispetto alle lesioni riportate, del risarcimento disposto in favore della vittima. [OSCURATO:PERSONA] rileva, infatti, come, diversamente da quanto ritenuto dal ricorrente, la dedotta questione non possa essere sottoposta al vaglio di questa Corte di legittimità, atteso che la valutazione della congruità - e non solo dell'integralità - del risarcimento del danno offerto alla persona offesa, di rilievo ai fini del riconoscimento della speciale causa di estinzione del reato prevista dall'art. 35 d.lgs. n. 274 del 2000, costituisce un apprezzamento di fatto, riservato in via esclusiva al giudice di merito. Nella specie, peraltro, il Tribunale di Monza ha adeguatamente evidenziato le ragioni per le quali ha ritenuto la non congruità dell'offerta risarcitoria della somma di euro 114.000,00 avanzata per via assicurativa dal responsabile civile - evidenziandone l'inadeguatezza rispetto alla gravità delle lesioni riportate dalla vittima, nonché rispetto all'esistenza di altre voci di danno invero non valorizzate da parte del giudice di primo grado - facendo, quindi, riferimento a motivi idonei a far ritenere, in modo logico e adeguato, l'insufficienza di tale offerta a poter assolvere alla funzione special-preventiva propria dell'istituto, oltre che alla sua finalità riparatoria, in ossequio a quanto autorevolmente precisato dalla giurisprudenza di legittimità (cfr., in particolare, Sez. U, n. 33864 del 23/04/2015, Sbaiz, Rv. 264239-01). 4. Parimenti prive fondamento sono, poi, le doglianze dedotte dal responsabile civile con il secondo ed il terzo motivo di ricorso - rispettivamente afferenti alla riferibilità in via esclusiva alla vittima della verificazione del sinistro mortale, in ragione di una condotta atipica, imprevedibile ed eccezionale, tale da non consentire al Tessari di potersi avvedere del sopraggiungere della moto condotta dal Lettieri, nonché alla carenza di una qualsiasi condotta colposa riferibile alla persona dell'imputato - che, di fatto, afferiscono alla ricostruzione della dinamica dell'incidente e all'interpretazione delle prove assunte, e cioè a questioni non passibili di valutazione in questa sede. In tema di sindacato del vizio di motivazione, infatti, il compito del giudice di legittimità non è quello di sovrapporre la propria valutazione a quella compiuta dai giudici di merito in ordine all'affidabilità delle fonti di prova, bensì quello di stabilire se questi ultimi abbiano esaminato tutti gli elementi a loro disposizione, se abbiano fornito una corretta interpretazione di essi - dando esaustiva e convincente risposta alle deduzioni delle parti - e se abbiano esattamente applicato le regole della logica nello sviluppo delle argomentazioni che hanno giustificato la scelta di determinate conclusioni a preferenza di altre (così, tra le tante, Sez. U, n. 930 del 13/12/1995, dep. 1996, Clarke, Rv, 203428-01). Esula, quindi, dai poteri della Corte la rilettura della ricostruzione storica dei fatti posti a fondamento della decisione di merito, dovendo l'illogicità del discorso giustificativo, quale vizio di legittimità denunciabile mediante ricorso per cassazione, essere di macroscopica evidenza (cfr. Sez. U, n. 24 del 24/11/1999, Spina, Rv. 214794-01; Sez. U, n. 6402 del 30/04/1997, Dessimone e altri, Rv. 207944-01). Sono precluse al giudice di legittimità, pertanto, la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione impugnata e l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, indicati dal ricorrente come maggiormente plausibili o dotati di una migliore capacità esplicativa rispetto a quelli adottati dal giudice del merito (cfr., fra i molteplici arresti in tal senso: Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020, dep. 2021, F., Rv. 280601- 01; Sez. 6, n. 47204 del 07/10/2015, Musso, Rv. 265482-01; Sez. 1, n. 42369 del 16/11/2006, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 235507-01). E', conseguentemente, sottratta al sindacato di legittimità la valutazione con cui il giudice di merito esponga, con motivazione logica e congrua, le ragioni del proprio convincimento. Per altro verso, in virtù di un consolidato orientamento ermeneutico, gli aspetti riguardanti la ricostruzione della dinamica di un sinistro stradale, che attengono necessariamente al fatto, sono rimessi all'apprezzamento del giudice della cognizione e risultano insindacabili ove non si individuino evidenti vizi di carattere logico nella motivazione (cfr., in particolare, Sez. 4, n. 54996 del 24/10/2017, Baldisseri, Rv. 271679-01, per la quale la ricostruzione di un incidente stradale nella sua dinamica e nella sua eziologia è rimessa al giudice di merito ed integra una serie di apprezzamenti di fatto che sono sottratti al sindacato di legittimità se sorretti da adeguata motivazione).5. Ebbene, nel caso di specie può senz'altro ritenersi che il giudice di secondo grado abbia fornito una chiara rappresentazione degli elementi di fatto considerati nella propria decisione, oltre che della modalità maggiormente plausibile con cui il sinistro è da ritenersi sia accaduto. E' stato, infatti, adeguatamente esplicato, con argomentazione logica e congrua, come la condotta di guida del Lettieri, per come desunta dalle emergenze processuali in atti, si sia certamente sostanziata in una manovra imprudente e viziata da una valutazione non corretta della situazione e del comportamento opportuno da tenersi, ma come essa, tuttavia, non possa comunque essere considerata tale da poter escludere «la preminente responsabilità dell'imputato nel determinismo dell'evento, il quale con ogni evidenza non si sarebbe verificato se [OSCURATO:PERSONA] non avesse svoltato a U in presenza di striscia longitudinale continua, in palese violazione delle citate norme del codice stradale». Per i giudici di merito, cioè, la condotta colposa della vittima non è stata di per sé sola idonea ad interrompere il nesso causale intercorrente tra la condotta colposa del Tessari e l'evento lesivo scaturitone, ponendosi unicamente quale concausa rispetto ad essa. In ragione della rappresentata motivazione, allora, non appare esservi dubbio di sorta in ordine al fatto che le censure mosse dal responsabile civile in ordine all'erroneità della ricostruzione dei fatti ed al riconoscimento della condotta colposa dell'imputato si appalesino, nella sostanza, come volte ad ottenere solo una rivalutazione del materiale probatorio raccolto in sede di merito, il che, avuto riguardo alla coerenza ed alla logicità della motivazione resa, appare del tutto infondato. D'altro canto, gli elementi dedotti dal ricorrente possono, al più, valere a suggerire una lettura alternativa delle emergenze probatorie, ma non di certo a ribaltarne l'esito in modo univoco, con ciò che ne consegue in termini di riconoscimento della responsabilità dell'imputato. 6. Infine inammissibile, per evidente carenza di interesse, è l'ultima censura dedotta dal responsabile civile, con cui è stata lamentata l'omessa pronuncia da parte del giudice di secondo grado dell'estinzione del reato per intervenuta prescrizione. A prescindere, infatti, dalla già ritenuta fondatezza dell'indicato motivo, è troncante osservare come esso pertenga, in modo univoco, agli effetti penali del giudizio, e dunque alla posizione soggettiva dell'imputato, e non già alle questioni civili, rispetto alle quali il responsabile civile è unicamente legittimato a presentare la propria impugnazione.7. Conclusivamente, pertanto, deve essere disposto l'annullamento senza rinvio agli effetti penali della sentenza impugnata nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] per essere il reato estinto per prescrizione, nonché il rigetto agli effetti civili del ricorso del responsabile civile [OSCURATO:PERSONA], con conseguente condanna di quest'ultimo al pagamento delle spese processuali ed a quelle di costituzione sostenute in questo giudizio di legittimità dalla parte civile, D'[OSCURATO:PERSONA], da liquidarsi in euro 3.000,00 oltre accessori come per legge. P. Q. M. Annulla senza rinvio agli effetti penali la sentenza impugnata nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] perché il reato è estinto per prescrizione. Rigetta agli effetti civili il ricorso del responsabile civile [OSCURATO:PERSONA] e lo condanna al pagamento delle spese processuali nonché di quelle di costituzione sostenute in qu