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CassazionesentenzaSezione LDecisione del 4 maggio 2026

Cassazione n. 12498/2026

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pro tempore,rappresentato e difeso ope legis dall'[OSCURATO:PERSONA];- ricorrente -2026 contro1125 [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato- controricorrente –nonché contro[OSCURATO:PERSONA] S.P.A;- intimata -avverso la sentenza n. 347/2022 della CORTE D'APPELLO diCATANIA, depositata il 19/04/2022 R.G.N. 929/2019;Numero registro generale 23120/2022udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio deNl umero sezionale 1125/2026Numero di raccolta generale 12498/202604/03/2026 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA].

Data pubblicazione 04/05/20261.

Con la sentenza n. 347/2022 la Corte di appello di Catania,in parziale riforma della pronuncia di primo grado, hadichiarato, per quello che interessa in questa sede, il dirittodi [OSCURATO:PERSONA], già dipendente dell’[OSCURATO:SOCIETA]. inservizio presso l’I.V.C.A. con mansioni di assistente tecnico -area operativa, transitato al Ministero delle Infrastrutture edei Trasporti a decorrere dall’[OSCURATO:DATA_NASCITA], a percepire, ai sensidell’art 36 co. 5 D.l. n. 9/2011, l’assegno stipendialecomprensivo dei valori del premio di produzione edell’indennità di rischio, già conseguiti presso il precedentedatore di lavoro, e ha condannato il suddetto Ministero alpagamento delle differenze retributive dall’[OSCURATO:DATA_NASCITA] nonchéa restituire quanto indebitamente trattenuto a tale titolo,oltre accessori, respingendo ogni altra domanda.2.

Avverso tale decisione il Ministero delle Infrastrutture e dellaMobilità sostenibili (già Ministero delle Infrastrutture e deiTrasporti e ora Ministero dei Trasporti) ha proposto ricorsoper cassazione affidato ad un motivo.3. [OSCURATO:PERSONA] ha resistito con controricorso;l’[OSCURATO:SOCIETA]. non ha svolto attività difensiva.4.

Le parti costituite hanno depositato memorie.Ragioni della decisione1.

La gravata sentenza ha ritenuto fondate le pretese delricorrente ritenendo che il premio di produzione, di cui all’art.91 del CCNL 2002-2005, veniva erogato in misura fissa,escludendosi solo i periodi di malattia, e che anche l’indennitàdi rischio, di cui all’art. 88 del predetto CCNL, risultavaparimenti corrisposta in misura fissa e continuativa per ogniNumero registro generale 23120/2022giorno di presenza in ufficio dal primo aprile 2012N. umero sezionale 1125/2026Numero di raccolta generale 12498/2026Trattandosi, quindi, di voci accessorie fisse e continuativeDa,t a pubblicazione 04/05/2026esse, ai sensi dell’art. 36 co. 5 d.l. n. 98/2012, comeinterpretato in sede di legittimità, andavano riconosciute alpersonale dell’[OSCURATO:SOCIETA]., addetto all’I.V.C.A., transitatopresso il Ministero dei Trasporti.

Ha escluso, invece, chel’assistenza sanitaria integrativa avesse natura integrativa.2.

Con l’unico motivo il ricorrente Ministero denuncia laviolazione e/o falsa applicazione dell’art. 36 del d.l., n.98/2011 e dell’art. 4 co. 3 del d.m. di attuazione, nonchédell’art. 77 punto 2 del [OSCURATO:SOCIETA] 2002/2005, inrelazione all’art. 360 co. 1 n. 3 cpc, per avere erroneamenteancorato la Corte di appello la natura giuridica del premio diproduzione e della indennità di rischio, quali componenti fissie continuativi della retribuzione, alla loro percezione almomento del trasferimento da un ente ad un altro, mentreavrebbe dovuto considerarsi la previsione del CCNL in ordinealla loro qualificazione giuridica, come si evinceva anche daldato letterale della disposizione.

Sottolinea, poi, quanto alpremio di produzione, che la produttività del personale delMinistero era già remunerata con apposito fondo e che lacircostanza che la produttività ed il rischio fossero elementiper la loro natura variabile, avrebbe dovuto indurre a ritenereuna loro diversa natura.3.

Il ricorso (che, come detto, riguarda solo l’avvenutoriconoscimento in sede di appello dell’indennità di rischio edel premio di produzione) è infondato perché si intende darequi continuità all’orientamento già espresso in plurimedecisioni di questa Corte (cfr. Cass. nn. 22829, 22626,22546, 22517, 22405 del 2023; Cass. nn. 35690, 32441,28082, 23057 del 2021), ribadito dalla ordinanza n.Numero registro generale 23120/202220955/24, con le quali si è osservato che l’art. 36, comma 5N, umero sezionale 1125/2026Numero di raccolta generale 12498/2026del d.l. n. 98/2011 (secondo cui, per quel che qui rileva, “ADalt a pubblicazione 04/05/2026personale trasferito si applica la disciplina dei contratticollettivi nazionali relativi al comparto Ministeri e dell'[OSCURATO:PERSONA] dirigenza.

Il personale trasferito mantiene iltrattamento economico fondamentale ed accessorio,limitatamente alle voci fisse e continuative, corrisposto almomento del trasferimento, nonché l'inquadramentoprevidenziale”) richiama una distinzione tipica dell’impiegopubblico contrattualizzato (art. 45 d.lgs. n. 165/2001), nelcui ambito il trattamento fondamentale è quello diretto aretribuire la prestazione «base» del dipendente, ossia laprestazione corrispondente all’orario ordinario di lavoro e allaprofessionalità media della qualifica rivestita, mentre quelloaccessorio si pone in nesso di corrispettività con laperformance individuale, con quella organizzativa e con losvolgimento di attività «particolarmente disagiate, ovveropericolose o dannose per la salute» ( art. 45 comma 3 deld.lgs. n. 165/2001 nel testo applicabile ratione temporis).La distinzione fra le componenti non riposa, dunque, suirequisiti di fissità e continuità, in quanto gli stessi,connaturati al trattamento fondamentale, possono ricorrereanche per quelle voci del trattamento accessorio correlate,non al conseguimento di specifici obiettivi, bensì al profiloprofessionale o alle peculiarità dell’amministrazione diappartenenza, e che, in quanto tali, entrano stabilmente afar parte del complessivo trattamento retributivo; nediscende che in tutte quelle fattispecie nelle quali venga inrilievo il principio della irriducibilità della retribuzione, non èsufficiente per escludere l’operatività della garanzia chel’emolumento esuli dal trattamento fondamentale, essendo,Numero registro generale 23120/2022invece, necessario accertare se la voce retributiva, per iNl umero sezionale 1125/2026Numero di raccolta generale 12498/2026dipendente che invochi il divieto di reformatio in peius, sDiaat a pubblicazione 04/05/2026certa nell’an e nel quantum.Non a caso, quindi, il legislatore, nel dettare la disposizionespeciale rappresentata dal citato art. 36, comma 5, del d.l.n. 98/2011 ha fatto riferimento, quanto alla garanzia dipassaggio, alle voci retributive fisse e continuative, anche seformalmente rientranti nel trattamento accessorio e non inquello fondamentale; l’art. 77 del CCNL [OSCURATO:PERSONA] 2002/2005,nell’individuare la struttura della retribuzione, contrapponealla «retribuzione fissa» la «retribuzione variabile», ed operauna distinzione che, seppure diversamente denominata,evoca quella fra trattamento fondamentale e accessoriorichiamata dal legislatore, sicché non è sufficiente laclassificazione per escludere la computabilità della singolavoce nell’assegno personale, ma occorre, da un lato,esaminare la normativa contrattuale, dall’altro valutare laposizione del dipendente che rivendica una diversaquantificazione dell’assegno personale, per accertare se ilsingolo emolumento in discussione, al di là della suainclusione, non dirimente, fra le componenti della«retribuzione fissa» o della «retribuzione variabile», fossefisso e continuativo in relazione alla posizione ricopertanell’organizzazione dell’ente.Muovendo da detta premessa, le pronunce citate hannoritenuto corrette le decisioni dei giudici di merito che, infattispecie esattamente sovrapponibili a quella oggetto dicausa, avevano affermato il carattere fisso e continuativo,secondo la contrattazione collettiva applicabile al personaledi [OSCURATO:SOCIETA]., del premio di produzione, dell’indennità dirischio e dell’indennità di funzione, ed avevano accertato chegli emolumenti in parola erano stati in effetti corrispoNsumtie roa rle gistro generale 23120/2022Numero sezionale 1125/2026dipendente con la continuità richiesta dal citato art.N u3m6er od dei ral ccolta generale 12498/2026d.l. n. 98/2011.

Data pubblicazione 04/05/2026Non si ravvisano ragioni che possano indurre a rimeditarel’orientamento già espresso, perché le considerazioni svoltedal Ministero nel ricorso principale, sono state già apprezzatee ritenute infondate (con la sola eccezione della polizzasanitaria) dai plurimi precedenti sopra citati, con i quali si èanche esclusa la denunciata violazione dell’art. 45 del d.lgs.n. 165/2001; infatti, nei casi di passaggio di personale, laprevisione dell’assegno riassorbibile non contrasta con ilprincipio secondo cui, all’esito dell’immissione nei ruolidell’ente di destinazione, il trattamento giuridico edeconomico è quello previsto per il personaledell’amministrazione cessionaria, atteso che, da un lato, èproprio detta applicazione che rende necessaria l’attribuzionedell’assegno medesimo, finalizzata ad escludere lareformatio in peius del trattamento retributivo, dall’altrocompenso si ristabilisce, seppure nel tempo, la totale paritàdi trattamento con i dipendenti già in servizio presso l’entedi destinazione.4.

Conclusivamente il ricorso va rigettato.5.

Le spese seguono, secondo legge, la soccombenza e vannoliquidate come da dispositivo in favore del controricorrente;nulla per l’intimata società che non ha svolto attivitàdifensiva.6.

Non occorre dare atto, ai fini e per gli effetti precisati da Cass.S.U. n. 4315/2020, della sussistenza delle condizioniprocessuali di cui all’art. 13 c. 1 quater d.P.R. n. 115 del 2002perché la norma non può trovare applicazione nei confrontiNumero registro generale 23120/2022di quelle parti che mediante il meccanismo della prenotazioneN umero sezionale 1125/2026Numero di raccolta generale 12498/2026a debito siano istituzionalmente esonerate, per valutazionDeat a pubblicazione 04/05/2026normativa della loro qualità soggettiva, dal materialeversamento del contributo.La Corte rigetta il ricorso.

Condanna parte ricorrente alpagamento, in favore del controricorrente, delle spese delpresente giudizio che liquida in euro 5.000,00 per compensi,oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agliesborsi liquidati in euro 200,00 ed agli accessori di legge.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 4 marzo 2026La PresidenteAnnalisa di PaolantonioNumero registro generale 23120/2022Numero sezionale 1125/2026Numero di raccolta generale 12498/2026Data pubblicazione 04/05/2026

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
pro tempore,rappresentato e difeso ope legis dall'[OSCURATO:PERSONA];- ricorrente -2026 contro1125 [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato- controricorrente –nonché contro[OSCURATO:PERSONA] S.P.A;- intimata -avverso la sentenza n. 347/2022 della CORTE D'APPELLO diCATANIA, depositata il 19/04/2022 R.G.N. 929/2019;Numero registro generale 23120/2022udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio deNl umero sezionale 1125/2026Numero di raccolta generale 12498/202604/03/2026 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. Data pubblicazione 04/05/20261. Con la sentenza n. 347/2022 la Corte di appello di Catania,in parziale riforma della pronuncia di primo grado, hadichiarato, per quello che interessa in questa sede, il dirittodi [OSCURATO:PERSONA], già dipendente dell’[OSCURATO:SOCIETA]. inservizio presso l’I.V.C.A. con mansioni di assistente tecnico -area operativa, transitato al Ministero delle Infrastrutture edei Trasporti a decorrere dall’[OSCURATO:DATA_NASCITA], a percepire, ai sensidell’art 36 co. 5 D.l. n. 9/2011, l’assegno stipendialecomprensivo dei valori del premio di produzione edell’indennità di rischio, già conseguiti presso il precedentedatore di lavoro, e ha condannato il suddetto Ministero alpagamento delle differenze retributive dall’[OSCURATO:DATA_NASCITA] nonchéa restituire quanto indebitamente trattenuto a tale titolo,oltre accessori, respingendo ogni altra domanda.2. Avverso tale decisione il Ministero delle Infrastrutture e dellaMobilità sostenibili (già Ministero delle Infrastrutture e deiTrasporti e ora Ministero dei Trasporti) ha proposto ricorsoper cassazione affidato ad un motivo.3. [OSCURATO:PERSONA] ha resistito con controricorso;l’[OSCURATO:SOCIETA]. non ha svolto attività difensiva.4. Le parti costituite hanno depositato memorie.Ragioni della decisione1. La gravata sentenza ha ritenuto fondate le pretese delricorrente ritenendo che il premio di produzione, di cui all’art.91 del CCNL 2002-2005, veniva erogato in misura fissa,escludendosi solo i periodi di malattia, e che anche l’indennitàdi rischio, di cui all’art. 88 del predetto CCNL, risultavaparimenti corrisposta in misura fissa e continuativa per ogniNumero registro generale 23120/2022giorno di presenza in ufficio dal primo aprile 2012N. umero sezionale 1125/2026Numero di raccolta generale 12498/2026Trattandosi, quindi, di voci accessorie fisse e continuativeDa,t a pubblicazione 04/05/2026esse, ai sensi dell’art. 36 co. 5 d.l. n. 98/2012, comeinterpretato in sede di legittimità, andavano riconosciute alpersonale dell’[OSCURATO:SOCIETA]., addetto all’I.V.C.A., transitatopresso il Ministero dei Trasporti. Ha escluso, invece, chel’assistenza sanitaria integrativa avesse natura integrativa.2. Con l’unico motivo il ricorrente Ministero denuncia laviolazione e/o falsa applicazione dell’art. 36 del d.l., n.98/2011 e dell’art. 4 co. 3 del d.m. di attuazione, nonchédell’art. 77 punto 2 del [OSCURATO:SOCIETA] 2002/2005, inrelazione all’art. 360 co. 1 n. 3 cpc, per avere erroneamenteancorato la Corte di appello la natura giuridica del premio diproduzione e della indennità di rischio, quali componenti fissie continuativi della retribuzione, alla loro percezione almomento del trasferimento da un ente ad un altro, mentreavrebbe dovuto considerarsi la previsione del CCNL in ordinealla loro qualificazione giuridica, come si evinceva anche daldato letterale della disposizione. Sottolinea, poi, quanto alpremio di produzione, che la produttività del personale delMinistero era già remunerata con apposito fondo e che lacircostanza che la produttività ed il rischio fossero elementiper la loro natura variabile, avrebbe dovuto indurre a ritenereuna loro diversa natura.3. Il ricorso (che, come detto, riguarda solo l’avvenutoriconoscimento in sede di appello dell’indennità di rischio edel premio di produzione) è infondato perché si intende darequi continuità all’orientamento già espresso in plurimedecisioni di questa Corte (cfr. Cass. nn. 22829, 22626,22546, 22517, 22405 del 2023; Cass. nn. 35690, 32441,28082, 23057 del 2021), ribadito dalla ordinanza n.Numero registro generale 23120/202220955/24, con le quali si è osservato che l’art. 36, comma 5N, umero sezionale 1125/2026Numero di raccolta generale 12498/2026del d.l. n. 98/2011 (secondo cui, per quel che qui rileva, “ADalt a pubblicazione 04/05/2026personale trasferito si applica la disciplina dei contratticollettivi nazionali relativi al comparto Ministeri e dell'[OSCURATO:PERSONA] dirigenza. Il personale trasferito mantiene iltrattamento economico fondamentale ed accessorio,limitatamente alle voci fisse e continuative, corrisposto almomento del trasferimento, nonché l'inquadramentoprevidenziale”) richiama una distinzione tipica dell’impiegopubblico contrattualizzato (art. 45 d.lgs. n. 165/2001), nelcui ambito il trattamento fondamentale è quello diretto aretribuire la prestazione «base» del dipendente, ossia laprestazione corrispondente all’orario ordinario di lavoro e allaprofessionalità media della qualifica rivestita, mentre quelloaccessorio si pone in nesso di corrispettività con laperformance individuale, con quella organizzativa e con losvolgimento di attività «particolarmente disagiate, ovveropericolose o dannose per la salute» ( art. 45 comma 3 deld.lgs. n. 165/2001 nel testo applicabile ratione temporis).La distinzione fra le componenti non riposa, dunque, suirequisiti di fissità e continuità, in quanto gli stessi,connaturati al trattamento fondamentale, possono ricorrereanche per quelle voci del trattamento accessorio correlate,non al conseguimento di specifici obiettivi, bensì al profiloprofessionale o alle peculiarità dell’amministrazione diappartenenza, e che, in quanto tali, entrano stabilmente afar parte del complessivo trattamento retributivo; nediscende che in tutte quelle fattispecie nelle quali venga inrilievo il principio della irriducibilità della retribuzione, non èsufficiente per escludere l’operatività della garanzia chel’emolumento esuli dal trattamento fondamentale, essendo,Numero registro generale 23120/2022invece, necessario accertare se la voce retributiva, per iNl umero sezionale 1125/2026Numero di raccolta generale 12498/2026dipendente che invochi il divieto di reformatio in peius, sDiaat a pubblicazione 04/05/2026certa nell’an e nel quantum.Non a caso, quindi, il legislatore, nel dettare la disposizionespeciale rappresentata dal citato art. 36, comma 5, del d.l.n. 98/2011 ha fatto riferimento, quanto alla garanzia dipassaggio, alle voci retributive fisse e continuative, anche seformalmente rientranti nel trattamento accessorio e non inquello fondamentale; l’art. 77 del CCNL [OSCURATO:PERSONA] 2002/2005,nell’individuare la struttura della retribuzione, contrapponealla «retribuzione fissa» la «retribuzione variabile», ed operauna distinzione che, seppure diversamente denominata,evoca quella fra trattamento fondamentale e accessoriorichiamata dal legislatore, sicché non è sufficiente laclassificazione per escludere la computabilità della singolavoce nell’assegno personale, ma occorre, da un lato,esaminare la normativa contrattuale, dall’altro valutare laposizione del dipendente che rivendica una diversaquantificazione dell’assegno personale, per accertare se ilsingolo emolumento in discussione, al di là della suainclusione, non dirimente, fra le componenti della«retribuzione fissa» o della «retribuzione variabile», fossefisso e continuativo in relazione alla posizione ricopertanell’organizzazione dell’ente.Muovendo da detta premessa, le pronunce citate hannoritenuto corrette le decisioni dei giudici di merito che, infattispecie esattamente sovrapponibili a quella oggetto dicausa, avevano affermato il carattere fisso e continuativo,secondo la contrattazione collettiva applicabile al personaledi [OSCURATO:SOCIETA]., del premio di produzione, dell’indennità dirischio e dell’indennità di funzione, ed avevano accertato chegli emolumenti in parola erano stati in effetti corrispoNsumtie roa rle gistro generale 23120/2022Numero sezionale 1125/2026dipendente con la continuità richiesta dal citato art.N u3m6er od dei ral ccolta generale 12498/2026d.l. n. 98/2011. Data pubblicazione 04/05/2026Non si ravvisano ragioni che possano indurre a rimeditarel’orientamento già espresso, perché le considerazioni svoltedal Ministero nel ricorso principale, sono state già apprezzatee ritenute infondate (con la sola eccezione della polizzasanitaria) dai plurimi precedenti sopra citati, con i quali si èanche esclusa la denunciata violazione dell’art. 45 del d.lgs.n. 165/2001; infatti, nei casi di passaggio di personale, laprevisione dell’assegno riassorbibile non contrasta con ilprincipio secondo cui, all’esito dell’immissione nei ruolidell’ente di destinazione, il trattamento giuridico edeconomico è quello previsto per il personaledell’amministrazione cessionaria, atteso che, da un lato, èproprio detta applicazione che rende necessaria l’attribuzionedell’assegno medesimo, finalizzata ad escludere lareformatio in peius del trattamento retributivo, dall’altrocompenso si ristabilisce, seppure nel tempo, la totale paritàdi trattamento con i dipendenti già in servizio presso l’entedi destinazione.4. Conclusivamente il ricorso va rigettato.5. Le spese seguono, secondo legge, la soccombenza e vannoliquidate come da dispositivo in favore del controricorrente;nulla per l’intimata società che non ha svolto attivitàdifensiva.6. Non occorre dare atto, ai fini e per gli effetti precisati da Cass.S.U. n. 4315/2020, della sussistenza delle condizioniprocessuali di cui all’art. 13 c. 1 quater d.P.R. n. 115 del 2002perché la norma non può trovare applicazione nei confrontiNumero registro generale 23120/2022di quelle parti che mediante il meccanismo della prenotazioneN umero sezionale 1125/2026Numero di raccolta generale 12498/2026a debito siano istituzionalmente esonerate, per valutazionDeat a pubblicazione 04/05/2026normativa della loro qualità soggettiva, dal materialeversamento del contributo.La Corte rigetta il ricorso. Condanna parte ricorrente alpagamento, in favore del controricorrente, delle spese delpresente giudizio che liquida in euro 5.000,00 per compensi,oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agliesborsi liquidati in euro 200,00 ed agli accessori di legge.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 4 marzo 2026La PresidenteAnnalisa di PaolantonioNumero registro generale 23120/2022Numero sezionale 1125/2026Numero di raccolta generale 12498/2026Data pubblicazione 04/05/2026