CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 12 luglio 2023
Cassazione n. 25593/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.12201/2019 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], domiciliato ex lege in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA] A RL, elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA], 10/B, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -controricorrenteanche al ricorso incidentale- - nonchè contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] 21, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -ricorrente incidentale- - - avverso la SENTENZA d ella CORTE D'APPELLO di POTENZA n. 42/2019depositata il 06/02/2019 . Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 12/07/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] a r.l. ha convenuto in giudizio innanzi al Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], già presidente della stessa cooperativa, e [OSCURATO:PERSONA], già membro del Consiglio di Amministrazione, per sentirli condannare al risarcimento del danno, da quantificarsi in corso di giudizio, per una serie di atti di mala gestio compiuti in pregiudizio della predetta società e, segnatamente: 1) per aver dato causa alla realizzazione, all’interno del fabbricato edificato in esecuzione dello scopo sociale, di n. 4 unità abitative in più rispetto alle 9 originariamente previste e autorizzate dal Comune, determinando, in questo modo, ulteriori spese relative alla progettazione e alla direzione dei lavori, alla variante in corso d’opera e ai lavori necessari per rendere l’immobile conforme alla concessione edilizia; 2) per non aver edificato il predetto fabbricato a regola d’arte determinandone una diminuzione di valore; 3) per non aver richiesto alle autorità competenti il finanziamento pubblico necessario per il mantenimento del diritto di superficie concesso dal Comune; 4) per non aver indicato nelle scritture contabili la somma di € 7.000,00 che ciascuno dei nove soci aveva versato alCasorelli nella sua qualità di presidente del consiglio di amministrazione; 5) per non avere indicato nelle scritture contabili la somma di € 25.000,00, versata alla cooperativa attrice dalla cooperativa “[OSCURATO:PERSONA], e mai restituita nonostante la contraria dichiarazione del Casorelli. 6) per avere Casorelli liquidato in proprio favore, in diverse occasioni, la complessiva somma di € 34.362,050 a titolo di rimborso spese. Il Tribunale di Potenza ha condannato il solo Casorelli al risarcimento del danno con riferimento alle condotte sub. 4 e sub 5. La Corte d’Appello di Potenza ha rigettato l’appello principale proposto dal Casorelli nei confronti della cooperativa, mentre ha accolto l’appello principale proposto dallo stesso Casorelli nei confronti del Laganaro, volto ad accertare la corresponsabilità di quest’ultimo nello svolgimento delle funzioni di amministratore in seno alla cooperativa. Il giudice di appello, ha, inoltre, in accoglimento dell’appello incidentale proposto dalla cooperativa, condannato [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], in solido tra loro, a pagare in favore della cooperativa, la somma di € 13.324,59 oltre interessi dal 28.1.1990 e rivalutazione sino all’effettivo soddisfo; la somma di € 12.911,42 oltre interessi legali dal 28.01.90 e rivalutazione sino all’effettivo soddisfo, nonché la somma di € 63.026,83 oltre interessi legali dal 28.01.90 e rivalutazione dal 14.0.1.2013 sino al soddisfo. Avverso la predetta sentenza hanno proposto ricorso principale [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], affidandolo, rispettivamente, a cinque motivi per ciascuno. [OSCURATO:PERSONA] “[OSCURATO:PERSONA]” a r.l. ha resistito in giudizio con controricorso. Con atto del 5.10.2022, [OSCURATO:PERSONA] ha rinunciato al ricorso incidentale ex art. 390 c.p.c., rinuncia accettata dalla cooperativa con atto del 20.6.2023, il tutto a spese compensate. Il ricorrente principale ha depositato la memoria ex art. 380 bis1. Cod. proc. civ.. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con il primo motivo [OSCURATO:PERSONA] ha dedotto la violazione dell’art. 1310 cod. civ. e dell’art. 102 cod. proc. civ. nonchè l’omesso esame di un punto decisivo della controversia ex art. 360 comma 1° n. 5 cod. proc. civ.. Espone il ricorrente principale che, posto che è pacifico in causa che la notifica nei suoi confronti dell’atto introduttivo del giudizio è avvenuta dopo che erano decorsi i termini di prescrizione dell’azione, la Corte d’Appello ha rigettato l’eccezione di prescrizione in virtù dell’applicazione dell’art. 1310 cod. proc. civ., avendo accertato la corresponsabilità solidale del Laganaro (nei cui confronti la notifica era tempestiva), non considerando, tuttavia, che nel caso di specie, non ricorre la fattispecie del litisconsorzio necessario, ma del litisconsorzio facoltativo. Ne consegue che non può ritenersi applicabile al caso in esame l’art. 1310 cod. civ., con conseguente maturazione del termine di prescrizione per l’azione proposta nei suoi confronti. 2. Il motivo è infondato. Va osservato che l’art. 1310 cod. civ. – che dispone che “gli atti con i quali il creditore interrompe la prescrizione contro uno dei debitori in solido, oppure uno dei creditori in solido interrompe la prescrizione contro il comune debitore, hanno effetto riguardo agli altri debitori o agli altri creditori” -non richiede affatto la ricorrenza di una fattispecie di litisconsorzio necessario. Anzi, questa Corte, ha già avuto modo più volte di affermare (vedi Cass. n. 21497/2020; vedi anche Cass. 21567/2017; Cass. 7907/2012), che, “ In tema di responsabilità degli amministratori di società, ove la relativa azione venga proposta nei confronti di una pluralità di soggetti, in ragione della comune partecipazione degli stessi, anche in via di mero fatto, alla gestione amministrativa e contabile, tra i convenuti non si determina una situazione di litisconsorzio necessario, attesa la natura solidale della obbligazione dedotta in giudizio che, dando luogo ad una pluralità di rapporti distinti, anche se collegati tra loro, esclude l'inscindibilità delle posizioni processuali, consentendo quindi di agire separatamente nei confronti di ciascuno degli amministratori”. Pertanto, dato che è proprio la natura solidale dell’obbligazione dedotta in giudizio che, dando luogo ad una pluralità di rapporti distinti, anche se collegati tra di loro, esclude l’inscindibilità delle posizioni processuali, l’ambito di applicazione dell’art. 1310 cod. civ. è quello della fattispecie del litisconsorzio facoltativo, e non del litisconsorzio necessario. Infine, va osservato che, a differenza di quanto allegato dal ricorrente la Corte di appello non ha affatto ritenuto sussistere, nel caso di specie, tra i due amministratori un litisconsorzio necessario, né, peraltro, il ricorrente ha neppure illustrato le ragioni giuridiche per cui non sarebbe applicabile la fattispecie dell’art. 1310 cod. civ. in presenza di un litisconsorzio facoltativo. 3. Con il secondo motivo è stata dedotta la violazione e falsa applicazione degli artt. 324 e 100 cod. proc.civ. e 2909 cod. civ.. Il ricorrente contesta l’affermazione con cui la Corte d’Appello ha ritenuto i fatti indicati nel primo e nel secondo motivo dell’appello principale – con cui si contestavano le condotte di cui ai nn. 4 e 5 della parte narrativa, ascritte agli amministratori dalla cooperativa – coperti dal giudicato, rappresentato dalla sentenza della Corte d’appello di Potenza n. 306/2013, confermata da questa Corte con la sentenza n. 26772/16. Deduce che il punto relativo al versamento delle quote dei soci dimissionari non sarebbe stato trattato da questa Corte nella citata sentenza n. 26772/2016, costituente il giudicato, essendosi la predetta pronuncia limitata a ritenere inammissibile il motivo di ricorso attinente alla doglianza sulle somme incassate dalla coop. [OSCURATO:PERSONA]. Peraltro, con riferimento a tale profilo, era emerso nell’altro giudizio su cui si era formato il giudicato che l’importo incassato dal Casorelli era stato trattenuto dai soci, con la conseguenza che la cooperativa avrebbe dovuto rivolgere le proprie doglianze di risarcimento e/o restituzione direttamente ai soci. Il giudice di avrebbe quindi erroneamente ritenuto essersi formato su quei fatti il giudicato esterno. 4. Il motivo è infondato. Va osservato che la sentenza n. 26772/2016 di questa Corte – pienamente consultabile dal [OSCURATO:PERSONA] attraverso la banca dati Italgiure web (vedi sul punto, recentemente, Cass. n. 29923/2020) -nel riportare, nella parte narrativa, le statuizioni della sentenza n. 306/2013 della Corte d’Appello, ha dato atto, con riferimento ai fatti rappresentati nel primo e nel secondo motivo d’appello principale, che tale giudice d’appello aveva ritenuto che “..fosse parimenti fondato l'addebito rivolto al Casorelli, consistito nella mancata contabilizzazione della somma di 63 milioni di lire ottenuta a seguito del recesso di alcuni soci, il tutto in violazione degli obblighi di legge gravanti sull'amministratore richiamati dall'articolo 7 dello statuto sociale; - che fosse ancora fondato l'addebito rivolto ai due soci relativo all'incasso di 25 milioni di lire da una diversa cooperativa denominata «[OSCURATO:PERSONA]….». Il ricorrente [OSCURATO:PERSONA] si duole che la sentenza n. 26772/2016 avrebbe esaminato, ritenendolo inammissibile, il solo motivo relativo alle somme incassate dalla cooperativa “[OSCURATO:PERSONA]”, mentre nulla avrebbe rilevato quanto alle quote dei soci dimissionari. L’attenta lettura della sentenza n. 26772/2016 di questa Corte consente di confutare tale affermazione del ricorrente. In particolare, la predetta sentenza, con riferimento al quarto motivo svolto in quel giudizio dallo stesso ricorrente, rubricato «Omesso esame di fatti decisivi oggetto didiscussione tra le parti ex articolo 360 numero 5 c.p.c.» , ha, dapprima, riportato, a, pag. 10, la doglianza in questi termini:” …….Sostengono i ricorrenti che la sentenza non avrebbe spiegato le ragioni in forza delle quali aveva trascurato talune circostanze esposte in sede di appello in ordine alla falsità della copia del verbale di assemblea del 27 maggio 1985, alla omessa contabilizzazione della somma di 63 milioni di lire, alla ritenzione della somma di 25 milioni di lire incassata dalla cooperativa La «Fratellanza»..”. Inoltre, a pag. 24 e ss., la sentenza n. 26772/2016 ha ritenuto il quarto motivo (nel quale si faceva riferimento anche alla contabilizzazione della somma di 63 milioni di lire) inammissibile, osservando che è “del tutto evidente che il motivo spiegato si colloca al di fuori dell'ambito di applicabilità del vigente numero 5 dell'articolo 360 c.p.c., giacché i ricorrenti lamentano in buona sostanza l'insufficienza della motivazione, sul rilievo che la Corte d'appello non avrebbe tenuto conto di alcune circostanze le quali, secondo gli stessi ricorrenti, avrebbero condotto ad esiti ricostruttivi diversi di quelli stabiliti dalla sentenza impugnata..”. In conclusione, la sentenza dopo aver individuato, nella più volte citata sentenza n. 26772/16, le stesse condotte sub 4 e 5 contestate nel presente giudizio dalla cooperativa agli amministratori – nei termini sopra riportati – ha ritenuto essersi formato sugli stessi fatti un giudicato. Tale valutazione viene condivisa da questo [OSCURATO:PERSONA], il quale può direttamente accertare l'esistenza e la portata del giudicato esterno, con cognizione piena. Sul punto, questa Corte (vedi Cass. n. 21200/2009) ha già enunciato il principio di diritto secondo cui “Il giudicato va assimilato agli elementi normativi, cosicché la sua interpretazione deve essere effettuata alla stregua dell'esegesi delle norme e non già degli atti e dei negozi giuridici, e gli eventuali errori interpretativi sono sindacabili sotto il profilo della violazione di legge; ne consegue che il giudice di legittimità può direttamente accertare l'esistenza e la portata del giudicato esterno, con cognizione piena, che si estende al diretto riesame degli atti del processo e alla diretta valutazione e interpretazione degli atti processuali, mediante indagini e accertamenti, anche di fatto, indipendentemente dall'interpretazione data al riguardo dal giudice di merito”. 5. Con il terzo motivo il Casorelli ha parimenti dedotto la violazione degli artt. 100 e 324 cod. proc. civ. e 209 cod. civ.. Il ricorrente contesta la sentenza impugnata nella parte in cui ha ritenuto essersi formato il giudicato esterno anche sull’esistenza di un danno per la cooperativa in conseguenza della realizzazione, da parte della stessa cooperativa, di quattro appartamenti in più rispetto a quelli originariamente previsti. Deduce il ricorrente che la controparte non avrebbe provato o documentato di aver sopportato spese di sorta e che la decisione di aumentare la cubatura non fu comunque adottata dal Casorelli, ma dall’assemblea dei soci. 6. Il motivo presenta profili di infondatezza ed inammissibilità. Va preliminarmente osservato che la sentenza n. 26772/2016 di questa Corte, nel riportare, nella parte narrativa, la statuizione della sentenza n. 306/2013 della Corte d’appello con riferimento alla questione della realizzazione di quattro abitazioni aggiuntive rispetto alla concessione assentita, ha evidenziato che la stessa Corte d’appello aveva ritenuto che “…fosse altresì fondato l'addebito rivolto al Casorelli, concernente la costruzione del fabbricato in difformità rispetto al progetto assentito con concessione edilizia, non essendo risolutiva la circostanza che la costruzione di 13 appartamenti in luogo di 9 fosse stata approvata dall'assemblea sociale, giacché il Casorelli, nella qualità di amministratore, avrebbe dovuto curare tutta l'attività conseguente, mentre era venuto meno ai doveri imposti dallo statuto sociale, arrecando anche per tale aspetto danno morale e materiale alla cooperativa…”. La stessa sentenza n. 26772/2016, nel rispondere al motivo di ricorso per cassazione proposto in quel giudizio dal ricorrente [OSCURATO:PERSONA], ha così osservato:”… 6.2.4. Per le medesime ragioni inammissibile il segmento del motivo numerato come IIb, con il quale si deduce violazione del primo comma dell'articolo 2392 c.c., in mancanza di danni arrecati alla società, per difetto di allegazione processuale, sia sotto il profilo del danno morale, sia sotto il profilo della spesa senza beneficio, avuto riguardo alla partecipazione della cooperativa ad un giudizio proposto dal Comune di Melfi per i fini della dichiarazione di decadenza della cooperativa dal diritto di superficie, nonché all'ottenimento di una variante con cui erano state sanate le difformità nell'edificazione. Il motivo si riferisce ad una circostanza diversa da quella della costituzione della società di fatto, e cioè alla difformità dell'edificio assentito, che avrebbe dovuto essere costituito da nove appartamenti, rispetto a quello effettivamente costruito, composto di 13 appartamenti. A tal riguardo, contrariamente a quanto sostenuto nel motivo, la Corte d'appello ha espressamente affermato che il coinvolgimento della cooperativa nel giudizio intentato dal Comune di Melfi, pur risoltosi ad essa favorevolmente, era stato comunque fonte per la compagine sociale di danno morale — evidentemente sotto forma di apprensione per l'esito della lite — ed aveva determinato ulteriori spese, ammesse dagli stessi appellanti, i quali avevano riconosciuto che «per le modifiche interne e prima di appaltare i lavori la cooperativa aveva fatto redigere progetto di variante», progetto che aveva comportato una spesa senza beneficio, in quanto necessitata dal compiuto abuso. Che, poi, la verifica di dette circostanze non fosse stato oggetto di allegazione processuale è smentito dall'espositiva della sentenza impugnata, in particolare alla pagina 4, ove è riassunto il motivo concernente l'affidamento dell'appalto per la costruzione di un fabbricato difforme da quello oggetto di concessione edilizia. Anche in questo caso, dunque, il motivo non coglie la ratio decidendi svolta dalla Corte d'appello, con conseguente inammissibilità della doglianza..”. Dunque, correttamente, anche con riferimento alla realizzazione di un fabbricato di 13 appartamenti in luogo dei 9 previsti, la sentenza impugnata ha ritenuto essersi formato il giudicato. Il ricorrente, nell’affermare che la decisione di realizzare gli appartamenti aggiuntivi fosse stata adottata dall’assemblea dei soci, non fa che riproporre, inammissibilmente, le stesse doglianze già svolte nel giudizio sfociato nel giudicato e ritenute non risolutive dalla Corte di Appello nella sentenza n. 306/2013, confermata nella sentenza n. 26772/2016. Analogamente, il ricorrente reitera, inammissibilmente, in questa sede, le sue contestazioni sull’esistenza del danno già svolte nell’altro giudizio e già confutate con accertamento sul quale si è ormai formato il giudicato. 7. Con il quarto motivo è stata dedotta la violazione dell’art. 116 cod. proc. civ. nonché la omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione circa un fatto decisivo per il giudizio in relazione all’art. 360 comma 5° n. 5 cod. proc. civ. e all’art. 1223 cod. civ., quanto alla liquidazione del danno, nonché, infine, la violazione dell’art.2697 cod. civ.. Lamenta il ricorrente che la Corte d’Appello ha ritenuto erroneamente di far proprie le conclusioni del consulente di parte della cooperativa, non ritenendo di espletare una C.T.U., liquidando la somma di € 63.026,83, rivalutata, quale somma stimata per le opere necessarie al fine di ricondurre il fabbricato eretto dalla cooperativa a legittimità. Ad avviso del ricorrente, la Corte d’appello sarebbe incorsa nella violazione dell’art. 116 cod. proc. civ. per avere posto a fondamento della decisione una perizia stragiudiziale che costituirebbe una mera allegazione difensiva priva di un autonomo valore probatorio. Ne consegue che la richiesta di danno avanzata dalla cooperativa con l’appello incidentale sarebbe sfornita di prova. 8. Il motivo presenta profili di infondatezza ed inammissibilità. In primo luogo, va osservato che questa Corte (vedi Cass. n. 2655/2011) ha già enunciato il principio diritto secondo cui “Il giudice del merito può porre a fondamento della propria decisione una perizia stragiudiziale, anche se contestata dalla controparte, purché fornisca adeguata motivazione di tale sua valutazione, attesa l'esistenza, nel vigente ordinamento, del principio del libero convincimento del giudice”. Nel caso di specie, una motivazione sintetica, ma rispettosa dei parametri costituzionali la Corte d’Appello l’ha resa, evidenziando la precisione con cui il ctp della cooperativa aveva indicato le opere e i costi necessari per ricondurre il fabbricato della stessa cooperativaa legittimità. Sul punto, il ricorrente si è limitato a dedurre l’omessa, insufficiente motivazione su un fatto decisivo ex art. 360 comma 1° n. 5 cod. proc. civ., richiamando quindi la vecchia formulazione della norma, ormai non più vigente, prima dell’entrata in vigore della novella del codice di rito del 2012, non facendosi neppure cura di indicare le ragioni del dedotto vizio di motivazione. In ogni caso, il ricorrente, nell’affermare che la domanda di risarcimento del danno, accolta dalla Corte d’appello, era sfornita di prova, ha inammissibilmente svolto censure di merito, in quanto finalizzate a sollecitare una diversa ricostruzione dei fatti rispetto a quella operata dalla Corte di Appello. 9. Con il quinto motivo Casorelli ha censurato la violazione dell’art.1224 cod. civ., per avere la Corte d’Appello riconosciuto la rivalutazione monetaria. Rileva che in presenza di una richiesta di risarcimento del danno si avrebbe un debito da valuta, con la conseguenza che non spetterebbe nessuna rivalutazionemonetaria. 10. Il motivo presenta profili di infondatezza e inammissibilità. In primo luogo, questa Corte (vedi Cass. n. 24468/2020), anche recentemente, ha enunciato il principio di diritto secondo cui “Nella domanda di risarcimento del danno per fatto illecito è implicitamente inclusa la richiesta di riconoscimento sia degli interessi compensativi sia del danno da svalutazione monetaria - quali componenti indispensabili del risarcimento, tra loro concorrenti attesa la diversità delle rispettive funzioni - e che il giudice di merito deve attribuire gli uni e l'altro anche se non espressamente richiesti, pure in grado di appello, senza, per ciò solo, incorrere in ultrapetizione”. Nel caso di specie, in ogni caso, la censura del ricorrente secondo cui la rivalutazione monetaria non sarebbe stata richiesta dalla cooperativa è priva del requisito dell’autosufficienza, non avendo il deducente riportato, anche solo per estratto, né le conclusioni svolte dalla cooperativa in primo grado, né quelle formulate in appello, limitandosi ad un’affermazione meramente assertiva. 11. Con riferimento ai rapporti tra la cooperativa controricorrente e il Laganaro, per effetto della rinuncia da parte di quest’ultimo al ricorso incidentale, ed alla accettazione della cooperativa, il giudizio è estinto a spese compensate. Relativamente ai rapporti tra ricorrente principale e cooperativa, le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo. P.Q.M. La Corte dichiara il giudiz io estinto a spese compensate , relativamente al rapporto processuale tra [OSCURATO:PERSONA] e la controricorrente cooperativa. Rigetta il ricorso principale del Casorelli. Condanna il Casorellial pagamento in favore della controricorrente delle spese processuali, che liquida in € 6.200, di cui € 200,00 per