CassazionesentenzaSezione 2
Cassazione n. 28913/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ORDINANZA sul ricorso 30047-2017 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] (C.F. TTNMHL55L28B7160) e [OSCURATO:PERSONA] (C.F. [OSCURATO:CODICE_FISCALE]), entrambi rappresentati e difesi dall'avv. [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrenti - contro [OSCURATO:PERSONA] (C.F. [OSCURATO:CODICE_FISCALE]) e [OSCURATO:PERSONA] (C. F. [OSCURATO:CODICE_FISCALE]), entrambi rappresentati e difesi dall'avv. [OSCURATO:PERSONA] ed elettivamente domiciliati presso il suo studio in Roma, via [OSCURATO:PERSONA] n. 20; - controricorrenti- avverso la sentenza della Corte d'appello di Torino n. 1079/2017, depositata il 16 maggio 2017; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 23 giugno 2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA].ssa [OSCURATO:PERSONA]. t\.? [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] convenivano innanzi al Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], chiedendo di accertare l'avvenuto acquisto per usucapione della servitù di veduta, dalla finestra nell'immobile di loro proprietà, a carico del fondo servente di proprietà dei convenuti, nonché di accertare che la roulotte di proprietà degli stessi convenuti, costituendo la stessa atto di emulazione anche con riferimento alle norme sulle distanze legali, violasse e ledesse la servitù di veduta, e pertanto, di condannare i convenuti a rimuovere la roulotte, spostandola altrove; gli attori chiedevano inoltre la condanna dei convenuti al risarcimento dei danni, quantificandoli in euro 2.000, e l'accertamento degli esatti confini tra i due fondi e quindi la condanna dei convenuti a rimuovere ed eliminare la recinzione presente, disponendo la sostituzione della recinzione con idoneo muretto da realizzarsi sugli esatti confini. Il Tribunale di Biella, con sentenza n. 151/2015, accoglieva tutte le domande formulate dagli attori. Il Tribunale accertava l'acquisto per usucapione della servitù di veduta a favore degli attori, stante la sussistenza della finestra, sostanzialmente con le medesime caratteristiche, sin dall'epoca di costruzione della casa (1955-1956), a nulla rilevando la semplice apposizione di una zanzariera e di una inferriata a meri fini protettiti a seguito della autorizzata sostituzione degli infissi; condannava i convenuti alla rimozione della roulotte e al risarcimento dei danni; con riferimento alla domanda di regolamento dei confini, condannava i convenuti alla eliminazione della recinzione allora presente, nonché alla sostituzione della stessa con muretto, da realizzarsi sugli esatti confini.2. Proponevano appello avverso la pronuncia [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]. La Corte d'appello di Torino, con sentenza n. 1079/2017, rigettava l'impugnazione. 3. Contro la sentenza [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] ricorrono per cassazione. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] resistono con controricorso. [OSCURATO:PERSONA] I. Il ricorso è articolato in due motivi. 1) Con il primo motivo i ricorrenti lamentano "violazione e falsa applicazione dell'art. 950 c.c. in relazione all'ad 360, n. 3, c.p.c., nonché errore di percezione ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 360, n. 4 c.p.c. e 115 c.p.c." con riferimento alla questione della incertezza dei confini tra i due fondi: la Corte d'appello erra nel ritenere sussistente il presupposto dell'incertezza dei confini sulla scorta della mera discrasia tra le mappe catastali e il confine esistente confermando la sentenza di prime cure; i confini tra le due proprietà sarebbero certi stante la presenza di una recinzione, quindi il giudice d'appello avrebbe dovuto dichiarare inammissibile la domanda ex art. 950 c.c.; in ogni caso le discrasie tra le mappe catastali e lo stato dei luoghi sarebbero trascurabili. Il motivo è infondato. L'azione di regolamento dei confini si caratterizza per l'esistenza di una situazione di incertezza sul confine tra due fondi (cfr. Cass. n. 22645/2018); nell'azione di regolamento di confini "i titoli di proprietà non sono controversi e la contestazione attiene alla delimitazione dei rispetti fondi per la incertezza dei confini, oggettiva, derivante dalla promiscuità del possesso della zona confinaria, o soggettiva, provocata dall'assunto attorio di non corrispondenza a quello reale" (così da ultimo 20912/2021). Nel caso in esame, il giudice d'appello ha accertato - con accertamento in fatto motivato, come tale insindacabile da questa Corte di legittimità- l'incertezza oggettiva dei confini determinata dalla presenza in alcuni tratti di una rete metallica e paletti e in altri tratti da un muro di cinta, elementi inidonei ad individuare esattamente i confini. 2) Con il secondo motivo di ricorso si denuncia "violazione e falsa applicazione del disposto di cui agli artt. 900, 901, e 902 c.c. in relazione all'art. 360, n. 3, c.p.c., nonché violazione dell'artt. 115 c.p.c. in relazione all'art. 360, n. 4 c.p.c.": la finestra non presentava le caratteristiche della veduta, quanto piuttosto di luce, così che la domanda di accertamento dell'acquisto per usucapione della servitù di veduta andava rigettata. Il motivo è inammissibile. I ricorrenti contestano le decisioni di merito ritenendo che la finestra in questione non presentasse le caratteristiche della veduta in particolare in relazione alla difficoltà di prospectio dalla medesima, contestando la valutazione delle caratteristiche oggettive della apertura operata dai giudici di merito. Si tratta di una contestazione dell'accertamento in fatto compiuto nei precedenti gradi di giudizio, accertamento che non può essere contestato davanti a questa di Corte di legittimità. II. Il ricorso va pertanto rigettato. Le spese, liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza. Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater del d.P.R. n. 115/ 2002, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dei ricorrenti, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto. P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso e condanna i ricorrenti in solido al pagamento delle spese del giudizio a favore dei controricorrenti che liquida in euro 4.300 di cui euro 200 per esborsi, oltre spese generali (15%) e accessori di legge. Sussistono, ex art. 13, comma 1-quater del d.P.R. n. 115/2002, i presupposti processuali per il versamento, da parte dei ricorrenti, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto. Così deciso in Roma, ne