CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 17 aprile 1970
Cassazione n. 22250/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ato la seguente SENTENZA Sui ricorsi proposti da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 17.04.1970 [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 12.2.1968 avverso la sentenza della Corte d'appello di Messina del 25/9/2019 visti gli atti, il provvedimento impugnato ed i ricorsi; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria scritta del Sostituto procuratore generale presso questa Corte di cassazione, [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'inammissibilità dei ricorsi. v [OSCURATO:PERSONA] 1. La Corte d'appello di Messina, con sentenza del 25 settembre 2019, ha confermato, con riferimento alla posizione dei ricorrenti, la sentenza del Tribunale di Messina che li ha ritenuti responsabili, in concorso tra loro, del reato continuato di violenza privata ai danni di [OSCURATO:PERSONA] poiché, al fine di ottenere il rimborso di pregressi crediti vantati dal [OSCURATO:PERSONA], ponevano in essere nei confronti della vittima violenze e minacce, consistite nel colpirlo con schiaffi, nel minacciarlo, anche di morte, nel caso in cui non avesse provveduto a pagare il debito e nel costringerlo a firmare , in favore del [OSCURATO:PERSONA], un cospicuo numero di cambiali in bianco, per un importo superiore ai crediti . 2. Ricorrono per cassazione gli imputati articolando tre motivi di ricorso. 2.1. Con il primo motivo deducono la manifesta illogicità della sentenza per aver recepito acriticamente la sentenza di primo grado valorizzando la deposizione della persona offesa senza confrontarla con quelle degli altri testimoni. 2.2.Con il secondo motivo lamentano la mancata riqualificazione del fatto quale esercizio arbitrario delle proprie ragioni. 2.3. Con il terzo motivo censurano il diniego delle attenuanti generiche in quanto privo di supporto probatorio e della valutazione delle differenti "posizioni" processuali dei ricorrenti. [OSCURATO:PERSONA] I ricorsi sono inammissibili. 1. Costituisce principio assolutamente consolidato nella giurisgrudenza di legittimità quello secondo cui, ai fini del controllo di legittimità sul vizic di motivazione, la struttura giustificativa della sentenza di appello si salda con quella di primo grado, per formare un unico complessivo corpo argomentatvo, allorquando i giudici del gravame, esaminando le censure propeste dall'appellante con criteri omogenei a quelli del primo giudice ed operando frequenti riferimenti ai passaggi logico-giuridici della prima sentenza, concordino nell'analisi e nella valutazione degli elementi di prova posti a fondamento della decisione. In presenza di una doppia conforme affermazione di responsabilità, va, peraltro, ritenuta l'ammissibilità della motivazione della sentenza d'appello per relatiorem rispetto a quella della decisione impugnata (Sez. 2, n. 19619 del 13/02/2C14, Bruno, Rv. 259929), sempre che le censure formulate centro la sentenza di primo grado non contengano elementi ed argomenti diversi da quelli già esaminati e disattesi. Le motivazioni della sentenza di primo grado e di appello, fondendosi, si integrano a vicenda, confluendo in un risultato organico ed inscindibile al quale occorre fare riferimento per giudicare della congruità della motivazione, tanto più ove, come è riscontrabile nella vicenda in esame, i giudici dell'appello abbiano esaminato le censure con criteri omogenei a quelli usati dal giudice di primo grado e con frequenti riferimenti alle determinazioni ivi prese ed ai passaggi logico-giuridici della decisione. (Sez. 2, n. 1309 del 22/11/1993, dep. 1994, Albergamo, Rv. 197250; Sez. 3, n. 13926 del 1/12/2011, dep. 2012, Foggetti, Rv. 252615). Alla luce di tale principio devono esaminarsi le ulteriori doglianze. 1.1. I ricorrenti sollecitano una valutazione sulla rilevanza e attendibilità delle fonti di prova in ordine sia alla ritenuta attendibilità delle dichiarazioni della persona offesa, sia alla valutazione delle deposizioni testimoniali poste a fondamento della decisione qui impugnata. Orbene, con riferimento al sindacato del giudice di legittimità, deve ricordarsi che la valutazione della prova e, segnatamente, dell'attendibilità della persona offesa e delle deposizioni degli altri testi, è una questione di fatto la cui valutazione è riservata, in via esclusiva, al giudice di merito senza che possa integrare il vizio di legittimità la prospettazione di una diversa valutazione, salvo che il giudice sia incorso in palesi contraddizioni. (Sez. 2, n. 7667 del 29/1/2015, Cammarota, Rv. 262575-01) "o abbia fatto ricorso a mere congetture, consistenti in ipotesi non fondate sull' id quod plerumque accidit, ed insuscettibili di verifica empirica, od anche ad una pretesa regola generale che risulti priva di una pur minima plausibilità". (Sez. 4, n. 10153 dell' 11/02/2020, C., Rv. 278609 - 01). Con riferimento, in particolare, alla deposizione della persona offesa deve richiamarsi il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità (Sez. U, n. 41461 del 19/07/2012, Bell'Arte, Rv. 253214; Sez. 2, n. 43278 del 24/09/2015, Manzini, Rv. 265104; Sez. 5, n. 21135 del 26/03/2019, S., Rv. 275312; Sez. 5, n. 12920 del 13/2/2020, Ciotti, Rv. 279070) secondo cui le regole dettate dall'art. 192, comma terzo, cod. pen. non si applicano alle dichiarazioni della persona offesa le quali, anche da sole, possono essere poste a fondamento dell'affermazione della penale responsabilità dell'imputato previa verifca, corredata da idonea motivazione, della credibilità soggettiva del dichiarante e dell'attendibilità intrinseca del suo racconto, verifica che, peraltro, deve essere, in tal caso, più penetrante e rigorosa rispetto a quella cui vengono sottoposte le dichiarazioni di qualsiasi testimone. Questi principi sono stati senz'altro tenuti presenti nella sentenza impugnata e tali verifiche sono state compite dalla Corte d'appello che ha dato ampiamente conto del fatto che le dichiarazioni della persona offesa, oltre ad essere lineari e non contraddittorie e prive di qualunque sfumatura calunniosa, non erano state minimamente smentite dagli elementi probatori acquisiti nel processo, anzi trovavano riscontro nelle altre prove orali, analiticamente indicate (le deposizioni dei testi Pesaro e Bartuccio). I ricorrenti, al fine di ottenere una diversa ricostruzione dei fatti rispetto a quella effettuata nella sentenza impugnata, sostanzialmente sollecitano una complessiva rilettura delle risultanze processuali utile per pervenire ad una differente interpretazione degli elementi di prova acquisiti e formati in dibattimento, ritenendo plausibile e più attendibile la propria versione dei fatti e contestando il convincimento del giudice di merito. Tale valutazione non è però consentita al giudice di legittimità che deve limitarsi a ripercorrere l'iter argomentativo svolto in sede di merito per verificarne la completezza e l'insussistenza di vizi logici percepibili, senza possibilità di effettuare una rilettura degli elementi di fatto e una valutazione della credibilità della persona offesa, poiché tale apprezzamento involge il fatto che non può essere rivalutato in sede di legittimità (così, in motivazione, Sez. 5, n. 1290/2020, cit.). La scelta compiuta dai giudici di merito di valorizzare le dichiarazioni della persona offesa sostenute dalle dichiarazioni dei testi e di non concedere spazio di attendibilità alla diversa ricostruzione degli imputati è fondata su una motivazione esente da contraddizioni e logica per cui il primo motivo di ricorso è inammissibile. 2. Parimenti inammissibile è il motivo concernente l'erronea qualificazione giuridica del fatto addebitato ai ricorrenti. Anche in questo caso, nel reiterare un motivo già fatto valere in appello, nessuna critica costruttiva viene mossa all'argomentare del giudice distrettuale il quale, in conformità a quanto sottolineato dal difensore degli imputati, nel motivo di ricorso qui in esame, traccia le differenze tra il delitto di violenza privata e quello di esercizio arbitrario delle proprie ragioni rifacendosi agli insegnamenti di questa Corte di legittimità secondo cui «il reato di esercizio arbitrario delle proprie ragioni si differenzia da quello di violenza privata - che ugualmente contiene l'elemento della violenza o della minaccia alla persona - non nella materialità del fatto che può essere identica in entrambe le fattispecie, bensì nell'elemento intenzionale, in quanto nel reato di cui all'art. 392 cod. pen. i'agente deve essere animato dal fine di esercitare un diritto con la coscienza che l'oggetto della pretesa gli competa giuridicamente, pur non richiedendosi che si tratti di pretesa fondata». (Sez. 5, n. 23923 del 16/05/2014, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 260584 - 01: in motivazione, Sez. 5, n. 23391 del 17/03/2017, Alama, Rv. 270144 e, con riferimento ai rapporti tra estorsione e esercizio arbitrario delle proprie ragioni, Sez. U, n. 29541 del 16/07/2020, Filardo, Rv. 280027-02).La Corte d'appello, quindi, ha evidenziato che gli imputati hanno posto in essere i reiterati e gravi comportamenti vessatori e violenti tesi ad ottenere una pretesa non azionabile giudizialmente in quanto, «a seguito e per effetto delle gravi minacce e della violenza subita, la persona offesa ha sottoscritto alla presenza degli imputati le cambiali in favore del [OSCURATO:PERSONA]» per un importo ben superiore al credito vantato. Ed invero, perché sia configurabile l'esercizio arbitrario delle proprie ragioni non solo occorre che la pretesa arbitrariamente attuata dall'agente corrisponda perfettamente all'oggetto della tutela apprestata in concreto dall'ordinamento giuridico, ma è anche necessario che non si ecceda macroscopicamente i limiti insiti nel fine di esercitare, sia pure arbitrariamente, un preteso diritto. (In termini, Sez. 5, n. 7468 del 28/11/2013, dep. 2014, Pisano, Rv. 258985 - 01; Sez. 5, n. 38820 del 26/10/2006, Barattelli, Rv. 235765 - 01; Sez. 5, n. 13162 del 01/10/1999, Rotondo, Rv. 214974 - 01). Tali limiti sono stati nella specie ampiamente superati, avendo gli imputati posto in essere un comportamento costrittivo dell'altrui libertà di determinazione di particolare gravità là dove, come messo in evidenza dalla Corte distrettuale, il Pirruccio ha schiaffeggiato il [OSCURATO:PERSONA] e la presenza degli imputati nel locale della persona offesa è stata preceduta da una telefonata in cui, come riferito dal [OSCURATO:PERSONA], il [OSCURATO:PERSONA] veniva "invitato" a pagare perché altrimenti lo avrebbero «portato in un luogo isolato e l'avrebbero massacrato di botte» o gli avrebbero sparato. 3. Anche l'ultimo motivo di ricorso è da ritenersi inammissibile in quanto la Corte d'appello ha motivato adeguatamente la conferma del diniego delle attenuanti generiche richiamando la personalità desunta dai precedenti penali e le modalità della condotta delittuosa non essendo necessaria la considerazione di tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, essendo invece sufficiente il riferimento agli elementi ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo tutti gli altri disattesi o superati da tale valutazione (ex multis, Sez. 2, n. 23903 del 15/07/2020, Rv. 279549 - 02; Sez. 3, n. 28535 del 19/3/2014, Lule, Rv. 259899). 4. Sulla base delle considerazioni svolte, dunque, i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili con condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese di procedimento nonché, ravvisandosi profili di colpa relativi alla causa di inammissibilità (cfr. Corte cost. n. 186 del 2000), al versamento, a favore della Cassa delle ammende, della somma di euro 3000,00. P.Q.M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di C 3000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, 15 febbraio 2022 Il Consigliere estensore Il Presidente na Mauro l' S beone S1. / CORTE DI CAS3AZIONE V [OSCURATO:PERSONA]'522 [OSCURATO:PERSONA].R.P. ClI3NTRALE .'J U.,)tv'€ Cse,99k. G,DukA) b.V\ i 9 li. 1)3 okt. A.9