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CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 13 marzo 2025

Cassazione n. 08135/2025

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nciato la seguente ORDINANZAINTERLOCUTORIA sul ricorso 27972– 20 21 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], in proprio e quale legale rappresentante di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] s.n.c., elettivamente domiciliatapresso lo studio dell’avv. [OSCURATO:PERSONA], -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] –[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] -intimata - avverso la sentenza n. 228/2021 della CORTE D'APPELLO di LECCE , pubblicatail 26/3/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 13/3/2025dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Ric. 2021n. 27972 sez.

S2 -ud. 11-3-2025 - 2 - rilevato che il ricorso è stato notificato all’Agenzia delle [OSCURATO:PERSONA] e dei Monopoli presso l’Avvocatura distrettuale di Lecce e non presso l’Avvocatura generale dello Stato, in Roma, sicché ne deve essere disposta la rinnovazione; rilevato che, con ordinanzenn. 20483 e 20485 del 2024 , la Seconda sezione di questa Corte ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell’art.7, comma 3-quater, d.l. n. 158/2012, convertito con modificazioni dalla legge n. 168/2012 e dell’art. 1, comma 923 della legge 208/2015; P.Q.M.

La Corte rinvia la causa a nuovo ruoloin attesa della pronuncia della Corte Costituzionale, disponendo altresì la rinnovazione della notifica del ricorso all’Agenzia delle [OSCURATO:PERSONA] e dei Monopoli presso l’Avvocatura generale dello Stato, in Roma, nel termine di sessanta giorni dalla comunicazione della presente ordinanza.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della seconda sezione civile della Corte sup

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
nciato la seguente ORDINANZAINTERLOCUTORIA sul ricorso 27972– 20 21 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], in proprio e quale legale rappresentante di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] s.n.c., elettivamente domiciliatapresso lo studio dell’avv. [OSCURATO:PERSONA], -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] –[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] -intimata - avverso la sentenza n. 228/2021 della CORTE D'APPELLO di LECCE , pubblicatail 26/3/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 13/3/2025dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Ric. 2021n. 27972 sez. S2 -ud. 11-3-2025 - 2 - rilevato che il ricorso è stato notificato all’Agenzia delle [OSCURATO:PERSONA] e dei Monopoli presso l’Avvocatura distrettuale di Lecce e non presso l’Avvocatura generale dello Stato, in Roma, sicché ne deve essere disposta la rinnovazione; rilevato che, con ordinanzenn. 20483 e 20485 del 2024 , la Seconda sezione di questa Corte ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell’art.7, comma 3-quater, d.l. n. 158/2012, convertito con modificazioni dalla legge n. 168/2012 e dell’art. 1, comma 923 della legge 208/2015; P.Q.M. La Corte rinvia la causa a nuovo ruoloin attesa della pronuncia della Corte Costituzionale, disponendo altresì la rinnovazione della notifica del ricorso all’Agenzia delle [OSCURATO:PERSONA] e dei Monopoli presso l’Avvocatura generale dello Stato, in Roma, nel termine di sessanta giorni dalla comunicazione della presente ordinanza. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della seconda sezione civile della Corte sup
Sentenza Cassazione n. 08135/2025 — Fons Iuris — Fons Iuris