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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 13 giugno 2024

Cassazione n. 32665/2024

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 02/11/2023 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello di Palermo che ha confermato la pronuncia con la quale il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] ha affermato la penale responsabilità dell'imputato in ordine al delitto di sostituzione di persona; Considerato che il primo ed il secondo motivo di ricorso, con i quali il ricorrente denunzia inosservanza della norme processuali ed erronea applicazione della legge penale in ordine alla omessa dichiarazione di estinzione del reato per intervenuta prescrizione, è manifestamente infondato atteso che, tenuto conto della contestata recidiva, nonché dei giorni di sospensione, il termine ultimo di prescrizione non è ancora decorso, ma, tenuto conto della data del commesso reato, risalente al 03 ottobre 2014, andrà a scadere in data 14 maggio 2025; Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; Ritenuto che, in ragione della decisione assunta, nulla è dovuto per le spese di parte civile.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro tremila euro in favore della Cassa delle ammende.

Nulla sulle spese di parte civile.

Così deciso il 13 giugno 2024 Il consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 02/11/2023 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello di Palermo che ha confermato la pronuncia con la quale il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] ha affermato la penale responsabilità dell'imputato in ordine al delitto di sostituzione di persona; Considerato che il primo ed il secondo motivo di ricorso, con i quali il ricorrente denunzia inosservanza della norme processuali ed erronea applicazione della legge penale in ordine alla omessa dichiarazione di estinzione del reato per intervenuta prescrizione, è manifestamente infondato atteso che, tenuto conto della contestata recidiva, nonché dei giorni di sospensione, il termine ultimo di prescrizione non è ancora decorso, ma, tenuto conto della data del commesso reato, risalente al 03 ottobre 2014, andrà a scadere in data 14 maggio 2025; Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; Ritenuto che, in ragione della decisione assunta, nulla è dovuto per le spese di parte civile. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro tremila euro in favore della Cassa delle ammende. Nulla sulle spese di parte civile. Così deciso il 13 giugno 2024 Il consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 32665/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris