CassazionesentenzaSezione 4
Cassazione n. 05887/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] (CUI. 03LIVW2) nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 22/11/2021 della CORTE APPELLO di ROMAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], la Corte di appello di Roma ha confermato la sentenza di primo grado, emessa in sede di rito abbreviato, con cui [OSCURATO:PERSONA] (C.U.I. 03LIVW2) è stato dichiarato responsabile del reato di cessione di mg. 91 di eroina pura, riqualificato nell'ipotesi di cui all'art. 7:3, comma 5, d.P.R. 309/90. 2. Avverso la sentenza propone ricorso per cassazione il difensore dell'imputato, lamentando (in sintesi, giusta il disposto di cui all'art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.) quanto segue. I) Mancanza di motivazione sui motivi di gravame concernenti l'invocata applicazione delle circostanze attenuanti di cui agli artt. 62-bis e 62 n. 4 cod. pen. ed in punto di pena. II) Omessa valutazione circa la sussistenza, nel caso di specie, dei presupposti applicativi delle circostanze attenuanti dianzi menzionate. 3. Il Procuratore generale, con requisitoria scritta, ha concluso per l'inammissibilità del ricorso. 4. Il ricorso è fondato e meritevole di accoglimento. 5. Si deve convenire con il ricorrente circa la mancanza di motivazione in ordine alla specifica richiesta - contenuta nei motivi terzo e quarto dell'atto di appello proposto dalla difesa dell'imputato - di applicazione delle circostanze attenuanti di cui agli artt. 62-bis e 62 n. 4 cod. pen., rispetto alla quale la sentenza impugnata non ha fornito alcuna risposta, neanche implicita, essendosi limitata a trattare solo i primi due motivi del gravame di merito, attinenti alla causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen. e alla recidiva. 6. Consegue il parziale annullamento della sentenza impugnata in relazione al mancato esame dei motivi di appello dianzi indicati, che allo stato non possono dirsi manifestamente infondati (cfr. Sez. 5, n. 27202 del 11/12/2012 - dep. 2013, Rv. 256314 — 01); il giudice del rinvio provvederà a riesaminare anche il connesso tema concernente la determinazione della pena. (1' P.Q.M. Annulla la sentenza impugnata limitatamente alla valutazione in ordine alle circostanze attenuanti di cui agli artt. 62-bis e 62 n. 4 cod. pen. e rinvia per nuovo giudizio sul punto ad altra sezione della Corte di appello di Roma. Così de