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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 26 maggio 2022

Cassazione n. 20809/2022

Testo disponibile della fonte

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ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.19432/2013 R.G. proposto da : AGENZIA DELLE ENTRATE, elettivamente domiciliata ex lege in [OSCURATO:PERSONA] dei Portoghesi 12, presso gli uffici dell’ Avvocatura Generale dello Stato che larappresenta e difende -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA]' SPA, elettivamente domiciliata in [OSCURATO:PERSONA], 122, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] che larappresenta e difende unitamente agli avvocati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] -controricorrente- avverso la sentenza della COMM.TRIB.REG. della LOMBARDIA n. 81/2012depositata il 10/07/2012 .

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 26/05/2022dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] La società CLASS ha impugnato gli avvisi di accertamento relativi ad IVA degli anni 2002-2003-2004.

I ricorsi della contribuente, previa riunione, sono stati accolti dal giudice di primo grado.

L’Agenzia delle entrate ha proposto appello che è stato respinto dalla Commissione regionale della Lombardia.

Avverso la predetta sentenza ha proposto ricorso per Cassazione l'Agenzia delle entrate affidandosi a due motivi.

Si è costituita con controricorso la società contribuente.

In data 30 maggio 2019 il procuratore della controricorrente ha depositato istanza per la sospensione del giudizio ai sensi dell'art. 6 comma 10 del D.L. n. 119/2018 deducendo che la società intende procedere alla procedura di definizione agevolata prevista dalla norma.

Fissata l'udienza camerale non partecipata per la trattazione della causa, è stata depositata comparsa di costituzione di nuovi difensori in sostituzione del precedente difensore, esponendo che la società ha presentato domanda di definizione agevolata senza ricevere diniego da parte dell'Agenzia.

La Corte con ordinanza del 20 ottobre 2021ha richiesto informazioni all'Agenzia delle entrate sul regolare perfezionamento della procedura di definizione agevolata da parte della società.

È stata quindi depositata la nota della Agenzia delle entrate Direzione provinciale di Milano con la quale si conferma la regolarità della domanda di definizione delle controversie fiscali presentata in data 31 maggio 2019 dalla società.

Il giudizio è pertanto da dichiarare estinto per ces sata materia del contendere.

Le spese del giudizio sono compensate ai sensi dell’art. 46 comma 3 del D.lgs. 546/1992 P.Q.M.

Dichiara l'estinzione del giudizio.

Spese compensate.

Roma, camera di

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.19432/2013 R.G. proposto da : AGENZIA DELLE ENTRATE, elettivamente domiciliata ex lege in [OSCURATO:PERSONA] dei Portoghesi 12, presso gli uffici dell’ Avvocatura Generale dello Stato che larappresenta e difende -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA]' SPA, elettivamente domiciliata in [OSCURATO:PERSONA], 122, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] che larappresenta e difende unitamente agli avvocati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] -controricorrente- avverso la sentenza della COMM.TRIB.REG. della LOMBARDIA n. 81/2012depositata il 10/07/2012 . Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 26/05/2022dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] La società CLASS ha impugnato gli avvisi di accertamento relativi ad IVA degli anni 2002-2003-2004. I ricorsi della contribuente, previa riunione, sono stati accolti dal giudice di primo grado. L’Agenzia delle entrate ha proposto appello che è stato respinto dalla Commissione regionale della Lombardia. Avverso la predetta sentenza ha proposto ricorso per Cassazione l'Agenzia delle entrate affidandosi a due motivi. Si è costituita con controricorso la società contribuente. In data 30 maggio 2019 il procuratore della controricorrente ha depositato istanza per la sospensione del giudizio ai sensi dell'art. 6 comma 10 del D.L. n. 119/2018 deducendo che la società intende procedere alla procedura di definizione agevolata prevista dalla norma. Fissata l'udienza camerale non partecipata per la trattazione della causa, è stata depositata comparsa di costituzione di nuovi difensori in sostituzione del precedente difensore, esponendo che la società ha presentato domanda di definizione agevolata senza ricevere diniego da parte dell'Agenzia. La Corte con ordinanza del 20 ottobre 2021ha richiesto informazioni all'Agenzia delle entrate sul regolare perfezionamento della procedura di definizione agevolata da parte della società. È stata quindi depositata la nota della Agenzia delle entrate Direzione provinciale di Milano con la quale si conferma la regolarità della domanda di definizione delle controversie fiscali presentata in data 31 maggio 2019 dalla società. Il giudizio è pertanto da dichiarare estinto per ces sata materia del contendere. Le spese del giudizio sono compensate ai sensi dell’art. 46 comma 3 del D.lgs. 546/1992 P.Q.M. Dichiara l'estinzione del giudizio. Spese compensate. Roma, camera di
Sentenza Cassazione n. 20809/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris