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CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 3 aprile 2024

Cassazione n. 22032/2024

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a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del GIP TRIBUNALE di CREMONAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del PG dottoressa [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto l'annullamento senza rinvio [OSCURATO:PERSONA]

1. Con ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], il Gip presso il Tribunale di Cremona ha convalidato il provvedimento del 22/07/2023, con il quale il Questore di Cremona ha prescritto a [OSCURATO:PERSONA] l'obbligo di comparire personalmente presso il commissariato P.S. di [OSCURATO:PERSONA], per il periodo di anni cinque, in occasione di ogni incontro di calcio ciAe4 squadra "[OSCURATO:PERSONA]", con le cadenze temporali indicate nel provvedimento del questore.

2. Avverso l'ordinanza ha presentato ricorso per cassazione l'avv. [OSCURATO:PERSONA], difensore di fiducia di [OSCURATO:PERSONA], e ne ha chiesto l'annullamento per i seguenti motivi.

2.1. Con il primo motivo di ricorso, il ricorrente lamenta errata applicazione della legge penale e inosservanza di norme processuali prescritte a pena di nullità in relazione agli artt. 606 lett. b) e c) cod. proc. pen., per avere il Gip convalidato il provvedimento emesso dal Questore prima dello scadere del termine minimo di 48 ore riconosciute dalla giurisprudenza di legittimità per l'esercizio del diritto di difesa.

Il provvedimento del Questore è stato notificato al ricorrente in data 02/10/2023 alle ore 16,20 e la convalida è stata disposta il 03/10/2023 alle ore 13,55.

Il ricorrente ha peraltro depositato ritualmente memoria difensiva il 03/10/2023 alle ore 19,36.

2.2. Con il secondo motivo, lamenta violazione di legge e vizio della motivazione, non avendo il Gip in alcun modo esplicitato né argomentato in ordine alla sussistenza dei presupposti giustificativi dell'obbligo di presentarsi all'autorità di pubblica sicurezza.

In particolare, il giudice ha omesso di effettuare alcuna valutazione della pericolosità sociale del ricorrente, non evidenziandone i caratteri della concretezza ed attualità, sebbene il ricorrente sia persona adulta, con una regolare occupazione, incensurato, non aduso a frequentazioni criminali.

3. In udienza, il Procuratore generale ha chiesto l'annullamento senza rinvio. [OSCURATO:PERSONA]

1. Occorre richiamare il consolidato orientamento di questa Corte (cfr. Sez. 3, n. 6440 del 27/01/2016, Rv. 266223), secondo cui il destinatario del provvedimento del Questore ha diritto di esaminare gli atti e di presentare memorie e deduzioni al giudice della convalida.

Per tale ragione, la convalida del provvedimento del Questore impositivo dell'obbligo di presentazione all'Autorità di polizia non può intervenire prima che sia decorso un termine indispensabile che, per uniforme giurisprudenza di questa Corte, va individuato nelle 48 ore successive al momento della notificazione del provvedimento amministrativo, analogamente a quello entro cui il P.M. può richiedere al G.I.P. la relativa convalida (Sez.

U, n. 4441 del 29/11/2005, Rv. 232711; Sez. 3, n. 15973 del 04/03/2020; Sez. 3, n. 20366 del 02/12/2020, Rv. 281341; Sez. 3, n. 12665 del 06/03/2018, non mass., in fattispecie del tutto analoga). 2.1.Nel caso di specie, il provvedimento questorile è stato notificato al ricorrente in data 02/10/2023 alle ore 16,20 e la convalida è stata disposta i 03/10/2023 alle ore 13,55, prima dello scadere del termine mimino a difesa.

Da qui la nullità dell'atto ex art. 178 cod. proc. pen., lett. c), con conseguente annullamento dell'ordinanza impugnata senza rinvio. 2.L'ordinanza impugnata deve, dunque, essere annullata senza rinvio e deve essere dichiarata l'inefficacia del provvedimento emesso dal Questore, limitatamente all'obbligo di presentazione.

PQM Annulla senza rinvio la ordinanza impugnata e dichiara l'inefficacia del provvedimento del Questore di Cremona del 27/09/2023, limitatamente all'obbligo di presentazione.

Manda alla cancelleria di comunicare il presente dispositivo al Questore di Cremona.

Così deciso all'udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] il Co

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del GIP TRIBUNALE di CREMONAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del PG dottoressa [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto l'annullamento senza rinvio [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], il Gip presso il Tribunale di Cremona ha convalidato il provvedimento del 22/07/2023, con il quale il Questore di Cremona ha prescritto a [OSCURATO:PERSONA] l'obbligo di comparire personalmente presso il commissariato P.S. di [OSCURATO:PERSONA], per il periodo di anni cinque, in occasione di ogni incontro di calcio ciAe4 squadra "[OSCURATO:PERSONA]", con le cadenze temporali indicate nel provvedimento del questore. 2. Avverso l'ordinanza ha presentato ricorso per cassazione l'avv. [OSCURATO:PERSONA], difensore di fiducia di [OSCURATO:PERSONA], e ne ha chiesto l'annullamento per i seguenti motivi. 2.1. Con il primo motivo di ricorso, il ricorrente lamenta errata applicazione della legge penale e inosservanza di norme processuali prescritte a pena di nullità in relazione agli artt. 606 lett. b) e c) cod. proc. pen., per avere il Gip convalidato il provvedimento emesso dal Questore prima dello scadere del termine minimo di 48 ore riconosciute dalla giurisprudenza di legittimità per l'esercizio del diritto di difesa. Il provvedimento del Questore è stato notificato al ricorrente in data 02/10/2023 alle ore 16,20 e la convalida è stata disposta il 03/10/2023 alle ore 13,55. Il ricorrente ha peraltro depositato ritualmente memoria difensiva il 03/10/2023 alle ore 19,36. 2.2. Con il secondo motivo, lamenta violazione di legge e vizio della motivazione, non avendo il Gip in alcun modo esplicitato né argomentato in ordine alla sussistenza dei presupposti giustificativi dell'obbligo di presentarsi all'autorità di pubblica sicurezza. In particolare, il giudice ha omesso di effettuare alcuna valutazione della pericolosità sociale del ricorrente, non evidenziandone i caratteri della concretezza ed attualità, sebbene il ricorrente sia persona adulta, con una regolare occupazione, incensurato, non aduso a frequentazioni criminali. 3. In udienza, il Procuratore generale ha chiesto l'annullamento senza rinvio. [OSCURATO:PERSONA] 1. Occorre richiamare il consolidato orientamento di questa Corte (cfr. Sez. 3, n. 6440 del 27/01/2016, Rv. 266223), secondo cui il destinatario del provvedimento del Questore ha diritto di esaminare gli atti e di presentare memorie e deduzioni al giudice della convalida. Per tale ragione, la convalida del provvedimento del Questore impositivo dell'obbligo di presentazione all'Autorità di polizia non può intervenire prima che sia decorso un termine indispensabile che, per uniforme giurisprudenza di questa Corte, va individuato nelle 48 ore successive al momento della notificazione del provvedimento amministrativo, analogamente a quello entro cui il P.M. può richiedere al G.I.P. la relativa convalida (Sez. U, n. 4441 del 29/11/2005, Rv. 232711; Sez. 3, n. 15973 del 04/03/2020; Sez. 3, n. 20366 del 02/12/2020, Rv. 281341; Sez. 3, n. 12665 del 06/03/2018, non mass., in fattispecie del tutto analoga). 2.1.Nel caso di specie, il provvedimento questorile è stato notificato al ricorrente in data 02/10/2023 alle ore 16,20 e la convalida è stata disposta i 03/10/2023 alle ore 13,55, prima dello scadere del termine mimino a difesa. Da qui la nullità dell'atto ex art. 178 cod. proc. pen., lett. c), con conseguente annullamento dell'ordinanza impugnata senza rinvio. 2.L'ordinanza impugnata deve, dunque, essere annullata senza rinvio e deve essere dichiarata l'inefficacia del provvedimento emesso dal Questore, limitatamente all'obbligo di presentazione. PQM Annulla senza rinvio la ordinanza impugnata e dichiara l'inefficacia del provvedimento del Questore di Cremona del 27/09/2023, limitatamente all'obbligo di presentazione. Manda alla cancelleria di comunicare il presente dispositivo al Questore di Cremona. Così deciso all'udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] il Co
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