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CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 21 maggio 2026

Cassazione n. 15567/2026

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avv. [OSCURATO:PERSONA]RICORRENTE-contro[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] 9 in LICATA, in persona dell’amministratorep.t., rapp.to e difeso dall’avv. [OSCURATO:PERSONA]CONTRORICORRENTE-avverso la sentenza n. 11/2020 resa dalla Corte di appello di Palermodell’[OSCURATO:DATA_NASCITA].Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 12/05/2026, dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].Numero registro generale 26956/2020Numero sezionale 1249/2026Numero di raccolta generale 15567/2026Data pubblicazione 21/05/2026Anna [OSCURATO:PERSONA] impugnava le delibere assembleari dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA],[OSCURATO:DATA_NASCITA], 10.05.2014, 19.06.2014, 11.2.2015, 27.2.2015 (della cuiesistenza assumeva di aver appreso in seguito alla notifica del decretoingiuntivo per il pagamento degli oneri condominiali), lamentandone lamancata comunicazione, in qualità di condomina assente.

Il condominio diVia Vespucci 9 in Licata si costituiva, eccependo la decadenza dallaimpugnazione ex art. 1137 c.c.

Il giudice di primo grado rigettava ledomande attoree.

L’appello proposto dalla Bellavia veniva rigettato.Propone ricorso per cassazione la Bellavia affidandolo a tre motivi e resistecon controricorso il [OSCURATO:PERSONA].Il difensore del [OSCURATO:PERSONA] ha depositato memoria ex art. 380 bis 1 co.c.p.c.RAGIONI DELLA DECISIONECon il primo motivo, la ricorrente denuncia la violazione e/o falsaapplicazione dell’art. 115 c.p.c. in relazione all’art. 360 co. 1 n. 3 c.p.c.,per aver la Corte di appello errato nel ritenere non contestata l’avvenutaconoscenza dei verbali di assemblea in epoca precedente alla notifica deldecreto ingiuntivo.Con il secondo motivo, la ricorrente lamenta la violazione e/o falsaapplicazione dell’art. 1137 c.c. in relazione all’art. 360 comma 1 n. 5c.p.c., per aver la Corte di appello omesso di pronunciarsi sulla domandadi annullamento delle delibere impugnate.Con il terzo motivo, la ricorrente denuncia la violazione e/o falsaapplicazione degli artt. 1423 e 1137 c.c. in relazione all’art. 360 co. 1 n. 3c.p.c., per aver escluso la Corte di appello la sussistenza dei presuppostiper dichiarare nulle alcune delle delibere impugnate.Il condominio controricorrente eccepisce la inammissibilità di tutti i motivi:il primo, in quanto mira a porre in discussione la valutazione dellasussistenza o della insussistenza della “non contestazione” compiuta dalNumero registro generale 26956/2020Numero sezionale 1249/2026Numero di raccolta generale 15567/2026Data pubblicazione 21/05/2026giudice di merito e per violazione del principio di autosufficienza (per lamancata trascrizione degli atti sulla cui base il giudice di merito haritenuto integrata la non contestazione), il secondo per difetto diautosufficienza, il terzo per la mancata indicazione da parte dellaricorrente dei profili di violazione delle disposizioni indicate.Le eccezioni preliminari vanno disattese.

Invero, con riferimento al primomotivo, la Bellavia deduce la violazione di legge nella parte in cui la Corteterritoriale ha affermato come “non contestata” la circostanzadell’avvenuta comunicazione dei verbali di assemblea, laddove oggetto dicensura fin dal primo grado di giudizio, poi reiterata in tutti le successivedifese, è stato proprio il fatto della omessa comunicazione del verbale(rilevante non quale vizio in sé del deliberato, ma quale elemento inidoneoa determinare la decorrenza del termine di decadenza per la relativaimpugnativa).

Quanto al secondo e al terzo motivo, dalla letturacomplessiva del ricorso è dato evincere tanto il riferimento ai vizi delledelibere assembleari di cui la Bellavia lamenta l’omessa valutazione daparte della corte territoriale, quanto i profili di invalidità dedotti.Il primo motivo è fondato e va accolto.Va premesso che la comunicazione ai condomini assenti delladeliberazione dell'assemblea condominiale, al fine del decorso del terminedecadenziale di impugnazione davanti all'autorità giudiziaria ex art. 1137,comma 2, c.c., deve ritenersi avvenuta quando il condomino assente abbiacomunque acquisito compiuta conoscenza del verbale d'assemblea e neabbia potuto apprendere il contenuto intrinseco in maniera adeguata allatutela delle sue ragioni.

Spetta all'apprezzamento di fatto del giudice delmerito, insindacabile nel controllo di legittimità se congruamentemotivato, la valutazione della completezza di tale conoscenza (in talsenso, Cass. 19 marzo 2026 n. 6626; Cass. sez. 2 n. 16081 del 2.8.2016;Cass.

Sez. 2, Sentenza n. 1716 del 05/05/1975; Cass. Sez. 2, Sentenza n.1375 del 27/05/1966).Numero registro generale 26956/2020Numero sezionale 1249/2026Numero di raccolta generale 15567/2026Data pubblicazione 21/05/2026Con specifico riferimento all’avviso di convocazione all’assembleacondominiale, [OSCURATO:PERSONA]. 2, n. 16399/2025 ha avuto modo di affermareche solo la posta elettronica certificata (e non la e-mail), consentendo diritenere la stessa giunta all'indirizzo del destinatario, determina unapresunzione di conoscenza dell'atto analoga a quella prevista per ledichiarazioni negoziali dall'art. 1335 c.c.

Tuttavia, va rilevato che, mentreper l’avviso di convocazione, l’art. 66 disp att. c.c., riformato nel 2012, hastabilito forme specifiche di comunicazione (posta raccomandata, postaelettronica certificata, fax o tramite consegna a mano), l’art. 1137,comma 2, c.c. non fornisce indicazioni vincolanti circa la modalità di“comunicazione” della deliberazione ai condomini assenti, che resta libera;nondimeno, la stessa, quale atto unilaterale recettizio, può presumersiconosciuta solo alle condizioni dell’art. 1335 c.c.

Al riguardo, questa Corteha affermato che soltanto con il recapito del verbale all’indirizzo deldestinatario sorge la presunzione, "iuris tantum", di conoscenza postadall'art. 1335 c.c., e non già in conseguenza del mancato esercizio, daparte dello stesso destinatario del verbale assembleare, della diligenza nelseguire l'andamento della gestione comune e nel documentarsi su di essa(Cass. Sez. 2, n. 29386 del 28/12/2011; anche Cass. Sez. 2 n. 16081 del2/8/2016).

Si è poi chiarito che “con l’invio a casella email ordinariavengono a mancare tutti quei sistemi di corredo della certezza dellacomunicazione che consentono, pur se la mail non sia in concreto letta, diaverne per verificati gli effetti legali per il solo fatto che essa sia pervenutapresso l’indirizzo di posta certificata del destinatario” e che la “ricevuta diavvenuta consegna, propria solo della regolare notifica a mezzo Pec, non(è) sostituibile, con validi effetti legali, da eventuali forme meno rigorosedi analoga documentazione della posta mail ordinaria” (Cass. n. 35922 en. 15345 del 2023; più di recente, Cass. n. 16399 del 18/06/2025).Nel caso che occupa, posto che l’indirizzo di posta elettronica non risultaictu oculi immediatamente riferibile alla Bellavia (non essendo neppureNumero registro generale 26956/2020Numero sezionale 1249/2026Numero di raccolta generale 15567/2026Data pubblicazione 21/05/2026composto dal nome e cognome della stessa), in assenza di provadell’arrivo “all’indirizzo del destinatario” ex art. 1335 c.c. (inconfigurabile,dunque, con riferimento alla modalità di comunicazione tramite postaelettronica ordinaria), non appare dimostrato l’avvenuto recapito dellacomunicazione del verbale alla condomina assente, occorrente perindividuare il "dies a quo" per l'impugnazione ai sensi dell'art. 1137 c.c.Il primo motivo va, pertanto, accolto, restando assorbito il secondo motivodi ricorso, il quale lamenta un vizio di omessa pronuncia che è in realtàimplicitamente spiegato dalla prima censura.Quanto al terzo motivo di ricorso, la sentenza impugnata, nell’escludere laravvisabilità dei vizi di nullità delle delibere in esame, ha risolto laquestione di diritto conformemente al principio enunciato da Cass.

S.U. n.9839 del 14.4.2021, secondo cui “in tema di condominio degli edifici,l'azione di annullamento delle delibere assembleari costituisce la regolagenerale, ai sensi dell'art. 1137 c.c., come modificato dall'art. 15 della l.n. 220 del 2012, mentre la categoria della nullità ha un'estensioneresiduale ed è rinvenibile nelle seguenti ipotesi: mancanza originaria deglielementi costitutivi essenziali, impossibilità dell'oggetto in senso materialeo giuridico - quest'ultima da valutarsi in relazione al "difetto assoluto diall'"ordine pubblico" o al "buon costume".

Pertanto, sono nulle ledeliberazioni con le quali, a maggioranza, siano stabiliti o modificati igenerali criteri di ripartizione delle spese previsti dalla legge o dallaconvenzione, da valere per il futuro, trattandosi di materia che esula dallesono meramente annullabili le deliberazioni aventi ad oggetto laripartizione in concreto tra i condomini delle spese relative alla gestionedelle parti e dei servizi comuni adottate in violazione dei criteri generaliprevisti dalla legge o dalla convenzione stessi, trattandosi di deliberazioniassunte nell'esercizio di dette attribuzioni assembleari, cosicché la relativaNumero registro generale 26956/2020Numero sezionale 1249/2026Numero di raccolta generale 15567/2026Data pubblicazione 21/05/2026impugnazione va proposta nel termine di decadenza previsto dall'art.1137, comma 2, c.c.”.Va pertanto accolto il primo motivo di ricorso, dichiarandosi assorbito ilsecondo motivo, mentre va respinto il terzo motivo.

La sentenzaimpugnata va cassata in relazione alla censura accolta, con rinvio allaCorte d’appello di Palermo, in diversa composizione, che esaminerànuovamente la causa uniformandosi ai principi enunciati e ai rilievi svolti,regolando anche le spese del giudizio di cassazione.

P.Q.MLa Corte accoglie il primo motivo di ricorso, dichiara assorbito il secondomotivo e rigetta il terzo motivo, cassa la sentenza impugnata in relazionealla censura accolta e rinvia la causa, anche per le spese del giudizio dicassazione, alla Corte d’appello di Palermo in diversa composizione.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 12 maggio 2026 e, insede di riconvocazione, del 19 maggio 2026.Il PresidenteAntonio Scarpa

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
avv. [OSCURATO:PERSONA]RICORRENTE-contro[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] 9 in LICATA, in persona dell’amministratorep.t., rapp.to e difeso dall’avv. [OSCURATO:PERSONA]CONTRORICORRENTE-avverso la sentenza n. 11/2020 resa dalla Corte di appello di Palermodell’[OSCURATO:DATA_NASCITA].Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 12/05/2026, dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].Numero registro generale 26956/2020Numero sezionale 1249/2026Numero di raccolta generale 15567/2026Data pubblicazione 21/05/2026Anna [OSCURATO:PERSONA] impugnava le delibere assembleari dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA],[OSCURATO:DATA_NASCITA], 10.05.2014, 19.06.2014, 11.2.2015, 27.2.2015 (della cuiesistenza assumeva di aver appreso in seguito alla notifica del decretoingiuntivo per il pagamento degli oneri condominiali), lamentandone lamancata comunicazione, in qualità di condomina assente. Il condominio diVia Vespucci 9 in Licata si costituiva, eccependo la decadenza dallaimpugnazione ex art. 1137 c.c. Il giudice di primo grado rigettava ledomande attoree. L’appello proposto dalla Bellavia veniva rigettato.Propone ricorso per cassazione la Bellavia affidandolo a tre motivi e resistecon controricorso il [OSCURATO:PERSONA].Il difensore del [OSCURATO:PERSONA] ha depositato memoria ex art. 380 bis 1 co.c.p.c.RAGIONI DELLA DECISIONECon il primo motivo, la ricorrente denuncia la violazione e/o falsaapplicazione dell’art. 115 c.p.c. in relazione all’art. 360 co. 1 n. 3 c.p.c.,per aver la Corte di appello errato nel ritenere non contestata l’avvenutaconoscenza dei verbali di assemblea in epoca precedente alla notifica deldecreto ingiuntivo.Con il secondo motivo, la ricorrente lamenta la violazione e/o falsaapplicazione dell’art. 1137 c.c. in relazione all’art. 360 comma 1 n. 5c.p.c., per aver la Corte di appello omesso di pronunciarsi sulla domandadi annullamento delle delibere impugnate.Con il terzo motivo, la ricorrente denuncia la violazione e/o falsaapplicazione degli artt. 1423 e 1137 c.c. in relazione all’art. 360 co. 1 n. 3c.p.c., per aver escluso la Corte di appello la sussistenza dei presuppostiper dichiarare nulle alcune delle delibere impugnate.Il condominio controricorrente eccepisce la inammissibilità di tutti i motivi:il primo, in quanto mira a porre in discussione la valutazione dellasussistenza o della insussistenza della “non contestazione” compiuta dalNumero registro generale 26956/2020Numero sezionale 1249/2026Numero di raccolta generale 15567/2026Data pubblicazione 21/05/2026giudice di merito e per violazione del principio di autosufficienza (per lamancata trascrizione degli atti sulla cui base il giudice di merito haritenuto integrata la non contestazione), il secondo per difetto diautosufficienza, il terzo per la mancata indicazione da parte dellaricorrente dei profili di violazione delle disposizioni indicate.Le eccezioni preliminari vanno disattese. Invero, con riferimento al primomotivo, la Bellavia deduce la violazione di legge nella parte in cui la Corteterritoriale ha affermato come “non contestata” la circostanzadell’avvenuta comunicazione dei verbali di assemblea, laddove oggetto dicensura fin dal primo grado di giudizio, poi reiterata in tutti le successivedifese, è stato proprio il fatto della omessa comunicazione del verbale(rilevante non quale vizio in sé del deliberato, ma quale elemento inidoneoa determinare la decorrenza del termine di decadenza per la relativaimpugnativa). Quanto al secondo e al terzo motivo, dalla letturacomplessiva del ricorso è dato evincere tanto il riferimento ai vizi delledelibere assembleari di cui la Bellavia lamenta l’omessa valutazione daparte della corte territoriale, quanto i profili di invalidità dedotti.Il primo motivo è fondato e va accolto.Va premesso che la comunicazione ai condomini assenti delladeliberazione dell'assemblea condominiale, al fine del decorso del terminedecadenziale di impugnazione davanti all'autorità giudiziaria ex art. 1137,comma 2, c.c., deve ritenersi avvenuta quando il condomino assente abbiacomunque acquisito compiuta conoscenza del verbale d'assemblea e neabbia potuto apprendere il contenuto intrinseco in maniera adeguata allatutela delle sue ragioni. Spetta all'apprezzamento di fatto del giudice delmerito, insindacabile nel controllo di legittimità se congruamentemotivato, la valutazione della completezza di tale conoscenza (in talsenso, Cass. 19 marzo 2026 n. 6626; Cass. sez. 2 n. 16081 del 2.8.2016;Cass. Sez. 2, Sentenza n. 1716 del 05/05/1975; Cass. Sez. 2, Sentenza n.1375 del 27/05/1966).Numero registro generale 26956/2020Numero sezionale 1249/2026Numero di raccolta generale 15567/2026Data pubblicazione 21/05/2026Con specifico riferimento all’avviso di convocazione all’assembleacondominiale, [OSCURATO:PERSONA]. 2, n. 16399/2025 ha avuto modo di affermareche solo la posta elettronica certificata (e non la e-mail), consentendo diritenere la stessa giunta all'indirizzo del destinatario, determina unapresunzione di conoscenza dell'atto analoga a quella prevista per ledichiarazioni negoziali dall'art. 1335 c.c. Tuttavia, va rilevato che, mentreper l’avviso di convocazione, l’art. 66 disp att. c.c., riformato nel 2012, hastabilito forme specifiche di comunicazione (posta raccomandata, postaelettronica certificata, fax o tramite consegna a mano), l’art. 1137,comma 2, c.c. non fornisce indicazioni vincolanti circa la modalità di“comunicazione” della deliberazione ai condomini assenti, che resta libera;nondimeno, la stessa, quale atto unilaterale recettizio, può presumersiconosciuta solo alle condizioni dell’art. 1335 c.c. Al riguardo, questa Corteha affermato che soltanto con il recapito del verbale all’indirizzo deldestinatario sorge la presunzione, "iuris tantum", di conoscenza postadall'art. 1335 c.c., e non già in conseguenza del mancato esercizio, daparte dello stesso destinatario del verbale assembleare, della diligenza nelseguire l'andamento della gestione comune e nel documentarsi su di essa(Cass. Sez. 2, n. 29386 del 28/12/2011; anche Cass. Sez. 2 n. 16081 del2/8/2016). Si è poi chiarito che “con l’invio a casella email ordinariavengono a mancare tutti quei sistemi di corredo della certezza dellacomunicazione che consentono, pur se la mail non sia in concreto letta, diaverne per verificati gli effetti legali per il solo fatto che essa sia pervenutapresso l’indirizzo di posta certificata del destinatario” e che la “ricevuta diavvenuta consegna, propria solo della regolare notifica a mezzo Pec, non(è) sostituibile, con validi effetti legali, da eventuali forme meno rigorosedi analoga documentazione della posta mail ordinaria” (Cass. n. 35922 en. 15345 del 2023; più di recente, Cass. n. 16399 del 18/06/2025).Nel caso che occupa, posto che l’indirizzo di posta elettronica non risultaictu oculi immediatamente riferibile alla Bellavia (non essendo neppureNumero registro generale 26956/2020Numero sezionale 1249/2026Numero di raccolta generale 15567/2026Data pubblicazione 21/05/2026composto dal nome e cognome della stessa), in assenza di provadell’arrivo “all’indirizzo del destinatario” ex art. 1335 c.c. (inconfigurabile,dunque, con riferimento alla modalità di comunicazione tramite postaelettronica ordinaria), non appare dimostrato l’avvenuto recapito dellacomunicazione del verbale alla condomina assente, occorrente perindividuare il "dies a quo" per l'impugnazione ai sensi dell'art. 1137 c.c.Il primo motivo va, pertanto, accolto, restando assorbito il secondo motivodi ricorso, il quale lamenta un vizio di omessa pronuncia che è in realtàimplicitamente spiegato dalla prima censura.Quanto al terzo motivo di ricorso, la sentenza impugnata, nell’escludere laravvisabilità dei vizi di nullità delle delibere in esame, ha risolto laquestione di diritto conformemente al principio enunciato da Cass. S.U. n.9839 del 14.4.2021, secondo cui “in tema di condominio degli edifici,l'azione di annullamento delle delibere assembleari costituisce la regolagenerale, ai sensi dell'art. 1137 c.c., come modificato dall'art. 15 della l.n. 220 del 2012, mentre la categoria della nullità ha un'estensioneresiduale ed è rinvenibile nelle seguenti ipotesi: mancanza originaria deglielementi costitutivi essenziali, impossibilità dell'oggetto in senso materialeo giuridico - quest'ultima da valutarsi in relazione al "difetto assoluto diall'"ordine pubblico" o al "buon costume". Pertanto, sono nulle ledeliberazioni con le quali, a maggioranza, siano stabiliti o modificati igenerali criteri di ripartizione delle spese previsti dalla legge o dallaconvenzione, da valere per il futuro, trattandosi di materia che esula dallesono meramente annullabili le deliberazioni aventi ad oggetto laripartizione in concreto tra i condomini delle spese relative alla gestionedelle parti e dei servizi comuni adottate in violazione dei criteri generaliprevisti dalla legge o dalla convenzione stessi, trattandosi di deliberazioniassunte nell'esercizio di dette attribuzioni assembleari, cosicché la relativaNumero registro generale 26956/2020Numero sezionale 1249/2026Numero di raccolta generale 15567/2026Data pubblicazione 21/05/2026impugnazione va proposta nel termine di decadenza previsto dall'art.1137, comma 2, c.c.”.Va pertanto accolto il primo motivo di ricorso, dichiarandosi assorbito ilsecondo motivo, mentre va respinto il terzo motivo. La sentenzaimpugnata va cassata in relazione alla censura accolta, con rinvio allaCorte d’appello di Palermo, in diversa composizione, che esaminerànuovamente la causa uniformandosi ai principi enunciati e ai rilievi svolti,regolando anche le spese del giudizio di cassazione. P.Q.MLa Corte accoglie il primo motivo di ricorso, dichiara assorbito il secondomotivo e rigetta il terzo motivo, cassa la sentenza impugnata in relazionealla censura accolta e rinvia la causa, anche per le spese del giudizio dicassazione, alla Corte d’appello di Palermo in diversa composizione.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 12 maggio 2026 e, insede di riconvocazione, del 19 maggio 2026.Il PresidenteAntonio Scarpa
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