Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 4Decisione del 8 settembre 2026

Cassazione n. 33145/2026

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

della Corte d'appello di Romasvolta la relazione dalla Consigliera Gabriella [OSCURATO:PERSONA];lette le conclusioni del Procuratore generale, in persona del sostituto Nicola LETTIERI, con lequali ha chiesto la conversione del ricorso in appello e la trasmissione degli atti al Tribunaledel riesame di Roma.MOTIVI DELLA DECISIONE1.

La difesa di [OSCURATO:PERSONA] CARPENTIERI (sottoposto alla misura della custodiacautelare in carcere) ha proposto ricorso per cassazione avverso l’ordinanzacon la quale il giudice procedente, Corte d’appello di Roma, ha rigettatoun’istanza di sostituzione della misura più afflittiva con quella gradata degliarresti domiciliari.2.

A sostegno dell’impugnazione ha formulato due motivi.Con il primo ha dedotto violazione dell’art. 284 cod. proc. pen., per avere il giudiceprocedente motivato il rigetto dell’istanza di sostituzione su un assunto errato in diritto,il dissenso, cioè, del locatore dell’immobile condotto dal padre dell’istante, a far ospitareil prevenuto, atto che la difesa ha definito arbitrario e, comunque, irrilevante ai finid’interesse, tenuto conto che, in base al regolamento negoziale, l’uso dell’immobile èassicurato al conduttore e alla sua famiglia.Con il secondo, ha dedotto vizio della motivazione, anche sub specie dell’apparenza,per avere la Corte territoriale, da un lato, fondato il rigetto sull’errato presupposto deldissenso del locatore, ai presenti fini irrilevante; dall’altro, eluso le argomentazionidifensive, con le quali la difesa non si sarebbe limitata alla mera riproposizione diun’istanza in precedenza rigettata, ma avrebbe puntualmente dedotto l’irrilevanzagiuridica dell’opposizione del proprietario dell’immobile, a fronte della disponibilità delsoggetto che ne ha il godimento e del rapporto di filiazione tra il locatario e l’istante,argomenti con i quali il giudice avrebbe omesso ogni confronto.3.

Il Procuratore generale, in persona del sostituto Nicola LETTIERI, ha depositatoconclusioni scritte, chiedendo la conversione del ricorso in appello, con trasmissionedegli atti al Tribunale di Roma.4.

La difesa ha depositato conclusioni scritte, con le quali ha chiesto l’annullamentocon rinvio dell’ordinanza impugnata.5.

Il ricorso è stato proposto per saltum in fattispecie in cui tale rimedio non èesperibile.In tema di misure cautelari, il provvedimento con il quale il giudice per le indaginipreliminari respinge la richiesta di revoca o di modifica di una misura cautelarepersonale non è impugnabile per saltum mediante ricorso per cassazione, trattandosi dirimedio esperibile, ai sensi dell'art. 311 cod. proc. pen., unicamente contro le ordinanzegenetiche che dispongono la restrizione della libertà (Sez. 2, n. 24349 del 24/05/2022,Mirenda, Rv. 283178 – 01, in cui si opera un rinvio a Sez. 3, n. 20565 del 29/01/2015,Velia, Rv. 263743 – 01 e Sez. 2, n. 45402 del 07/11/2008, Pavone, Rv. 242221 – 01;Sez. 6, n. 15125 del 07/03/2023, T., Rv. 284581 – 01), nonché, ex art. 568, commasecondo, cod. proc. pen., contro i provvedimenti concernenti lo status libertatis nonaltrimenti impugnabili (Sez. 5, n. 35735 del 31/03/2015, S., Rv. 265866 – 01).6.

Tuttavia, il ricorso va qualificato come appello ai sensi dell’art. 310, cod. proc.pen., con conseguente trasmissione al competente Tribunale della libertà (Sez. 1, n.8786 del 20/02/2008, Calvano, Rv. 239143 – 01; n. 9657 del 05/10/2016, Mortarini,Rv. 269418 – 01).7.

Poiché alle superiori statuizioni non consegue la rimessione in libertà del ricorrentedetenuto, va disposta la trasmissione degli atti alla cancelleria per gli adempimenti dicui all’art. 94, comma 1-ter disp. att. cod. proc. pen.

P.Q.MQualificato il ricorso come appello ai sensi dell'art. 310 cod. proc. pen., disponetrasmettersi gli atti al Tribunale di Roma competente ai sensi dell'art. 309, comma 7,cod. proc. pen.

Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all’art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen.Così è deciso, 08 settembre 2026La Consigliera est.

La PresidenteGABRIELLA [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
della Corte d'appello di Romasvolta la relazione dalla Consigliera Gabriella [OSCURATO:PERSONA];lette le conclusioni del Procuratore generale, in persona del sostituto Nicola LETTIERI, con lequali ha chiesto la conversione del ricorso in appello e la trasmissione degli atti al Tribunaledel riesame di Roma.MOTIVI DELLA DECISIONE1. La difesa di [OSCURATO:PERSONA] CARPENTIERI (sottoposto alla misura della custodiacautelare in carcere) ha proposto ricorso per cassazione avverso l’ordinanzacon la quale il giudice procedente, Corte d’appello di Roma, ha rigettatoun’istanza di sostituzione della misura più afflittiva con quella gradata degliarresti domiciliari.2. A sostegno dell’impugnazione ha formulato due motivi.Con il primo ha dedotto violazione dell’art. 284 cod. proc. pen., per avere il giudiceprocedente motivato il rigetto dell’istanza di sostituzione su un assunto errato in diritto,il dissenso, cioè, del locatore dell’immobile condotto dal padre dell’istante, a far ospitareil prevenuto, atto che la difesa ha definito arbitrario e, comunque, irrilevante ai finid’interesse, tenuto conto che, in base al regolamento negoziale, l’uso dell’immobile èassicurato al conduttore e alla sua famiglia.Con il secondo, ha dedotto vizio della motivazione, anche sub specie dell’apparenza,per avere la Corte territoriale, da un lato, fondato il rigetto sull’errato presupposto deldissenso del locatore, ai presenti fini irrilevante; dall’altro, eluso le argomentazionidifensive, con le quali la difesa non si sarebbe limitata alla mera riproposizione diun’istanza in precedenza rigettata, ma avrebbe puntualmente dedotto l’irrilevanzagiuridica dell’opposizione del proprietario dell’immobile, a fronte della disponibilità delsoggetto che ne ha il godimento e del rapporto di filiazione tra il locatario e l’istante,argomenti con i quali il giudice avrebbe omesso ogni confronto.3. Il Procuratore generale, in persona del sostituto Nicola LETTIERI, ha depositatoconclusioni scritte, chiedendo la conversione del ricorso in appello, con trasmissionedegli atti al Tribunale di Roma.4. La difesa ha depositato conclusioni scritte, con le quali ha chiesto l’annullamentocon rinvio dell’ordinanza impugnata.5. Il ricorso è stato proposto per saltum in fattispecie in cui tale rimedio non èesperibile.In tema di misure cautelari, il provvedimento con il quale il giudice per le indaginipreliminari respinge la richiesta di revoca o di modifica di una misura cautelarepersonale non è impugnabile per saltum mediante ricorso per cassazione, trattandosi dirimedio esperibile, ai sensi dell'art. 311 cod. proc. pen., unicamente contro le ordinanzegenetiche che dispongono la restrizione della libertà (Sez. 2, n. 24349 del 24/05/2022,Mirenda, Rv. 283178 – 01, in cui si opera un rinvio a Sez. 3, n. 20565 del 29/01/2015,Velia, Rv. 263743 – 01 e Sez. 2, n. 45402 del 07/11/2008, Pavone, Rv. 242221 – 01;Sez. 6, n. 15125 del 07/03/2023, T., Rv. 284581 – 01), nonché, ex art. 568, commasecondo, cod. proc. pen., contro i provvedimenti concernenti lo status libertatis nonaltrimenti impugnabili (Sez. 5, n. 35735 del 31/03/2015, S., Rv. 265866 – 01).6. Tuttavia, il ricorso va qualificato come appello ai sensi dell’art. 310, cod. proc.pen., con conseguente trasmissione al competente Tribunale della libertà (Sez. 1, n.8786 del 20/02/2008, Calvano, Rv. 239143 – 01; n. 9657 del 05/10/2016, Mortarini,Rv. 269418 – 01).7. Poiché alle superiori statuizioni non consegue la rimessione in libertà del ricorrentedetenuto, va disposta la trasmissione degli atti alla cancelleria per gli adempimenti dicui all’art. 94, comma 1-ter disp. att. cod. proc. pen. P.Q.MQualificato il ricorso come appello ai sensi dell'art. 310 cod. proc. pen., disponetrasmettersi gli atti al Tribunale di Roma competente ai sensi dell'art. 309, comma 7,cod. proc. pen. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all’art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen.Così è deciso, 08 settembre 2026La Consigliera est. La PresidenteGABRIELLA [OSCURATO:PERSONA]