CassazionesentenzaSezione 2
Cassazione n. 03486/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 23/09/2020 della CORTE APPELLO di TORINOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, nella persona del [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto annullarsi senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente alle statuizioni di confisca per equivalente in relazione ai fatti di cui al capo G) eliminando il relativo importo Ricorso trattato con contraddittorio scritto ai sensi dell'art. 23 co. 8 D.L. n.137/2020 [OSCURATO:PERSONA] 1. Con il provvedimento impugnato, la Corte di appello di Torino ha dichiarato non doversi procedere a carico dell'odierno ricorrente per i reati a lui ascritti ai capi G), V), Z) in quanto estinti per intervenuta prescrizione confermando, per quanto attiene ai rimanenti capi e alla entità della disposta confisca, la sentenza in data 7 novembre 2011 dal Tribunale di Torino in relazione a fattispecie di usura. 2. Propone ricorso per cassazione l'imputato, DANESI Domenico, articolando i seguenti motivi. 2.1. Violazione di legge per effetto della omessa riduzione dell'entità della confisca in conseguenza della dichiarata estinzione per prescrizione di parte delle condotte per cui era in precedenza intervenuta condanna. Il ricorrente afferma in sostanza che, essendo la confisca sottratta alla disponibilità delle parti, non vi poteva essere alcun accordo sulla determinazione dell'entità della stessa e non poteva ritenersi tale doglianza oggetto di rinuncia ai sensi dell'articolo 599 bis cod proc pen tanto più ove si consideri che la confisca per equivalente costituisce un provvedimento ablativo che non incide direttamente sul valore del prezzo del reato per cui è intervenuta condanna. Venuta quindi meno la dichiarazione di responsabilità per alcuni titoli di reato per effetto della dichiarata estinzione, non sarebbe possibile disporre la confisca per equivalente del profitto afferente a tali condotte. Inoltre, la possibilità di disporre la confisca in assenza di una sentenza di condanna risulterebbe contrastante con i principi costituzionali. 3. Il Procuratore Generale - in persona del sostituto [OSCURATO:PERSONA] - ha chiesto annullarsi senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente alle statuizioni di confisca per equivalente in relazione ai fatti di cui al capo G) eliminando il relativo importo [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è fondato nei limiti di seguito indicati. Le sezioni unite di questa Corte hanno chiarito che la disposizione dell'art. 578 -bis cod. proc. pen. non è applicabile, in ipotesi di confisca per equivalente, ai fatti - quali quelli oggetto dell'odierno processo - commessi anteriormente alla sua entrata in vigore trattandosi di disposizione di natura anche sostanziale soggetta al divieto di retroattività della norma in malam partem ex ad.25 Cost ([OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:DATA_NASCITA], ESPOSITO). La Corte territoriale ha determinato il quantum della confisca delle somme pattuite come interessi prendendo anche in considerazione i reati prescritti così illegittimamente applicando il disposto dell'art. 578 bis cod proc pen a fatti commessi prima dell'entrata in vigore della norma stessa. P.Q.M. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata, limitatamente alla confisca per equivalente disposta in relazione al capo g), pari ad euro 604 che elimina, rideterminandoja disposta confisca nella misura di euro 39.628,44. Così decio in Roma, il 18 ottobre 2022 [OSCURATO:PERSONA]