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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 04695/2025

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 24/05/2024 del [OSCURATO:PERSONA] di CATANIAavviso alle parti . udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; 27688/24- [OSCURATO:PERSONA] Ritenuto che il ricorso, riguardante la mancata riqualificazione del reato secondo l'ipotesi lieve, è proposto per ragioni non consentite dall'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., non emergendo ictu ocull l'ipotesi dedotta dalla formulazione della imputazione, essendo del tutto genericamente dedotta dal ricorso la sussistenza delle condizioni per il riconoscimento della ipotesi lieve; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore dell Cassa delle ammende.

Così deciso il 13.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 24/05/2024 del [OSCURATO:PERSONA] di CATANIAavviso alle parti . udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; 27688/24- [OSCURATO:PERSONA] Ritenuto che il ricorso, riguardante la mancata riqualificazione del reato secondo l'ipotesi lieve, è proposto per ragioni non consentite dall'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., non emergendo ictu ocull l'ipotesi dedotta dalla formulazione della imputazione, essendo del tutto genericamente dedotta dal ricorso la sussistenza delle condizioni per il riconoscimento della ipotesi lieve; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore dell Cassa delle ammende. Così deciso il 13.
Sentenza Cassazione n. 04695/2025 — Fons Iuris — Fons Iuris