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Corte di giustizia UEsentenzaSezione I

Corte di giustizia UE n. 648/2025

ECLI:EU:C:2025:466
Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

62023CJ0509 SENTENZA DELLA CORTE (Sesta Sezione) 19 giugno 2025 ( *1 ) «Rinvio pregiudiziale – Prevenzione dell’uso del sistema finanziario a fini di riciclaggio o finanziamento del terrorismo – Direttiva (UE) 2015/849 – Articolo 3, punto 11, lettera a) – Soggetto con il quale una persona politicamente esposta intrattiene stretti legami – Definizione – Articolo 45, paragrafi 1 e 8 – Soggetti obbligati appartenenti a un gruppo – Condivisione delle informazioni all’interno di tale gruppo – Applicazione delle decisioni adottate da un altro soggetto obbligato appartenente al suddetto gruppo – Articolo 14, paragrafi 1 e 8 – Controllo costante nei confronti della clientela incombente ai soggetti obbligati – Articolo 11, lettera d) – Misure rafforzate di adeguata verifica della clientela dei prestatori di servizi di gioco d’azzardo» Nella causa C‑509/23, avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell’articolo 267 TFUE, dall’administratīvā rajona tiesa (Tribunale amministrativo distrettuale, Lettonia), con decisione del 7 agosto 2023, pervenuta in cancelleria l’8 agosto 2023, nel procedimento

«[OSCURATO:PERSONA]» SIA

contro [OSCURATO:PERSONA]žu un azartspēļu uzraudzības inspekcija, LA CORTE (Sesta Sezione), composta da T. von Danwitz, vicepresidente della Corte, facente funzione di presidente della Sesta Sezione, A. Kumin (relatore) e

I. Ziemele, giudici, avvocato generale: P. Pikamäe cancelliere: A. [OSCURATO:PERSONA] vista la fase scritta del procedimento, considerate le osservazioni presentate: – per la «[OSCURATO:PERSONA]» SIA, da E. Jonins, zvērināta advokāta palīgs; – per il governo lettone, da J. Davidoviča, K. Pommere e

I. Romanovska, in qualità di agenti; – per il governo finlandese, da A. Laine e M. Pere, in qualità di agenti; – per la Commissione europea, da G. Goddin,

I. Naglis e G. von Rintelen, in qualità di agenti, vista la decisione, adottata dopo aver sentito l’avvocato generale, di giudicare la causa senza conclusioni, ha pronunciato la seguente Sentenza 1 La domanda di pronuncia pregiudiziale verte sull’interpretazione dell’articolo 2, paragrafo 1, dell’articolo 3, punti 9, 11, lettera a), 12 e 15, dell’articolo 8, paragrafo 2, dell’articolo 11, lettera d), dell’articolo 14, paragrafo 5, e dell’articolo 45, paragrafi 1 e 8, della direttiva (UE) 2015/849 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 2015, relativa alla prevenzione dell’uso del sistema finanziario a fini di riciclaggio o finanziamento del terrorismo, che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga la direttiva 2005/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e la direttiva 2006/70/CE della Commissione ( GU 2015, L 141, pag. 73 ), come modificata dalla direttiva (UE) 2018/843 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2018 ( GU 2018, L 156, pag. 43 ; in prosieguo: la «direttiva 2015/849»). 2 Tale domanda è stata presentata nell’ambito di una controversia tra la «[OSCURATO:PERSONA]» SIA, prestatore di servizi di gioco d’azzardo, e l’Izložu un azartspēļu uzraudzības inspekcija (Ispettorato delle lotterie e dei giochi d’azzardo, Lettonia; in prosieguo: l’«Ispettorato») in merito a una sanzione pecuniaria inflitta a tale società per violazioni delle disposizioni nazionali relative alla prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo.

Contesto normativo Diritto dell’Unione 3 Ai sensi dei considerando 1, 4, 21, 22, da 30 a 33 e 35 della direttiva 2015/849: «(1) (...) Il riciclaggio, il finanziamento del terrorismo e la criminalità organizzata continuano ad essere problemi gravi che dovrebbero essere affrontati a livello di Unione [europea].

Oltre a sviluppare ulteriormente gli strumenti di diritto penale a livello di Unione, una prevenzione mirata e proporzionata dell’uso del sistema finanziario a fini di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo è indispensabile e può permettere di ottenere risultati complementari. (...) (4) Il riciclaggio e il finanziamento del terrorismo avvengono sovente a livello internazionale.

Misure adottate esclusivamente a livello nazionale o anche dell’Unione, in assenza di coordinamento e di cooperazione internazionali, avrebbero effetti molto limitati.

Di conseguenza, le misure adottate in materia dall’Unione dovrebbero essere compatibili e altrettanto rigorose rispetto alle altre iniziative intraprese nelle sedi internazionali.

L’azione dell’Unione dovrebbe continuare ad avere particolare considerazione delle raccomandazioni del [Gruppo di azione finanziaria internazionale (GAFI)] e degli strumenti di altri organismi internazionali attivi nella lotta contro il riciclaggio e il finanziamento del terrorismo.

Allo scopo di rafforzare l’efficacia della lotta contro il riciclaggio e il finanziamento del terrorismo, i rilevanti atti giuridici dell’Unione dovrebbero, ove necessario, essere allineati agli standard internazionali in materia di lotta contro il riciclaggio, il finanziamento del terrorismo e la proliferazione delle armi di distruzione di massa, adottate dal GAFI nel febbraio 2012 («raccomandazioni riviste del GAFI»). (...) (21) Il ricorso a servizi del settore del gioco d’azzardo a scopo di riciclaggio dei proventi dell’attività criminosa desta preoccupazione.

Allo scopo di mitigare i rischi associati ai servizi del gioco d’azzardo, la presente direttiva dovrebbe provvedere affinché i prestatori di tali servizi che presentano un profilo di rischio elevato diano applicazione alle misure di adeguata verifica della clientela per singole operazioni di importo pari o superiore a 2000 [euro]. [OSCURATO:PERSONA] membri dovrebbero garantire che i soggetti obbligati applichino la stessa soglia per quanto riguarda l’incasso delle vincite e delle poste pecuniarie, incluso l’acquisto o lo scambio di fiches da gioco, o di entrambe.

I prestatori di servizi di gioco d’azzardo dotati di locali, quali casinò e case da gioco, dovrebbero assicurarsi che l’adeguata verifica della clientela, se condotta all’ingresso dei locali, possa essere collegata alle operazioni effettuate dal cliente una volta all’interno.

Tuttavia, in circostanze di comprovato rischio ridotto, agli [OSCURATO:PERSONA] membri dovrebbe essere consentito di escludere certi servizi di gioco d’azzardo dall’applicazione degli obblighi stabiliti nella presente direttiva. [OSCURATO:PERSONA] membri dovrebbero considerare la previsione di un’esenzione esclusivamente in circostanze rigorosamente limitate e giustificate, ovvero quando i rischi di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo sono bassi.

Tali esenzioni dovrebbero formare oggetto di una specifica valutazione del rischio che tenga conto anche del grado di vulnerabilità delle relative operazioni.

Le esenzioni dovrebbero essere notificate alla Commissione [europea].

Nella valutazione del rischio gli [OSCURATO:PERSONA] membri dovrebbero indicare in che modo hanno tenuto conto delle pertinenti conclusioni delle relazioni presentate dalla Commissione nel quadro della valutazione sovranazionale del rischio. (22) Il rischio di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo non è sempre lo stesso in ogni caso.

Di conseguenza, dovrebbe essere adottato un approccio olistico basato sul rischio.

Tale approccio basato sul rischio non costituisce un’opzione indebitamente permissiva per gli [OSCURATO:PERSONA] membri e per i soggetti obbligati: implica processi decisionali basati sull’evidenza fattuale, al fine di individuare in maniera più efficace i rischi di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo che gravano sull’Unione e su coloro che vi operano. (...) (30) Il rischio è per sua natura variabile e le variabili possono, singolarmente o in combinazione fra loro, aumentare o diminuire il rischio potenziale, così incidendo sulla determinazione del livello adeguato delle misure preventive, quali le misure di adeguata verifica della clientela.

Pertanto, vi sono alcune circostanze in cui è opportuno procedere con misure rafforzate di adeguata verifica e altre in cui misure semplificate di adeguata verifica sono appropriate. (31) Occorre prendere atto che alcune situazioni comportano un maggiore rischio di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo.

Ferma restando la necessità di stabilire l’identità e il profilo economico di tutti i clienti, vi sono casi in cui si richiedono procedure d’identificazione e di verifica della clientela particolarmente rigorose. (32) Ciò vale in particolare per i rapporti con persone che ricoprono o hanno ricoperto funzioni pubbliche di rilievo nell’Unione o a livello internazionale (...).

Tali rapporti possono esporre in modo particolare il settore finanziario a notevoli rischi di reputazione e legali.

Gli sforzi condotti sul piano internazionale volti a combattere la corruzione altresì giustificano la necessità di prestare particolare attenzione a tali persone e di applicare le opportune misure rafforzate di adeguata verifica della clientela nei confronti delle persone che ricoprono o hanno ricoperto funzioni pubbliche di rilievo a livello nazionale o all’estero e nei confronti di alti funzionari in organizzazioni internazionali. (33) Gli obblighi relativi alle persone politicamente esposte [in prosieguo: le «PPE»] hanno natura preventiva e non penale, e non dovrebbero essere interpretate come volte a stigmatizzare tali [PPE] in quanto soggetti coinvolti in attività criminose.

Rifiutare un rapporto d’affari con una persona semplicemente in ragione del fatto che questa è [una PPE] è in contrasto con la lettera e con lo spirito della presente direttiva nonché con le raccomandazioni riviste del GAFI. (...) (35) Per evitare il ripetersi delle procedure d’identificazione dei clienti, che sarebbe fonte di ritardi e di inefficienze nelle attività economiche, è opportuno consentire, fatti salvi adeguati presidi, che i clienti la cui identificazione sia già stata effettuata altrove vengano accettati dai soggetti obbligati.

Nei casi in cui il soggetto obbligato ricorra a terzi, la responsabilità finale della procedura di adeguata verifica della clientela dovrebbe rimanere in capo al soggetto obbligato che accetta il cliente.

Anche il terzo o la persona che ha presentato il cliente dovrebbero mantenere la propria responsabilità in relazione al rispetto della presente direttiva, compreso l’obbligo di segnalare le operazioni sospette e quello di conservare i documenti, nella misura in cui ha con il cliente un rapporto che rientra nell’ambito di applicazione della presente direttiva». 4 L’articolo 1, paragrafo 1, di detta direttiva è del seguente tenore: «La presente direttiva mira a impedire l’utilizzo del sistema finanziario dell’Unione per fini di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo». 5 L’articolo 2, paragrafo 1, di detta direttiva dispone quanto segue: «La presente direttiva si applica ai seguenti soggetti obbligati: (...) 3) le seguenti persone fisiche o giuridiche quando agiscono nell’esercizio della loro attività professionale: (...)

f) prestatori di servizi di gioco d’azzardo; (...)». 6 L’articolo 3 della medesima direttiva prevede: «Ai fini della presente direttiva si intende per: (...) 9) “[PPE]”: una persona fisica che ricopre o ha ricoperto importanti cariche pubbliche comprendenti: a) capi di Stato, capi di governo, ministri e viceministri o sottosegretari; b) parlamentari o membri di organi legislativi analoghi; c) membri degli organi direttivi di partiti politici; d) membri delle corti supreme, delle corti costituzionali e di altri organi giudiziari di alto livello le cui decisioni non sono soggette a ulteriore appello, salvo in circostanze eccezionali; e) membri delle corti dei conti e dei consigli di amministrazione delle banche centrali; f) ambasciatori, incaricati d’affari e ufficiali di alto grado delle forze armate; g) membri degli organi di amministrazione, direzione o sorveglianza delle imprese di proprietà statale; h) direttori, vicedirettori e membri dell’organo di gestione, o funzione equivalente, di organizzazioni internazionali.

I funzionari di livello medio o inferiore non rientrano nelle categorie di cui ai punti da a) a h); (...) 11) “soggetto con il quale le persone intrattengono notoriamente stretti legami”: a) le persone fisiche che abbiano notoriamente la titolarità effettiva congiunta di soggetti giuridici o di istituti giuridici o qualsiasi altro stretto rapporto d’affari con una [PPE]; b) le persone fisiche che siano uniche titolari effettive di soggetti giuridici o di istituti giuridici notoriamente creati di fatto a beneficio di una [PPE]; 12) “alto dirigente”: un funzionario o dipendente sufficientemente informato dell’esposizione al rischio di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo dell’ente e in una posizione gerarchica che gli permetta di adottare decisioni tali da influenzare l’esposizione al rischio ma non necessariamente, in ogni caso, un membro del consiglio di amministrazione; 13) “rapporto d’affari”: un rapporto d’affari, professionale o commerciale che sia correlato alle attività professionali svolte da un soggetto obbligato e del quale si presuma, al momento in cui viene instaurato, che avrà una certa durata; 14) “servizi di gioco d’azzardo”: un servizio che implica una posta pecuniaria in giochi di sorte, compresi quelli che comportano elementi di abilità, quali le lotterie, i giochi da casinò, il poker e le scommesse, prestati in locali fisici o, a prescindere dal modo, a distanza, mediante mezzi elettronici o altra tecnologia di comunicazione, e su richiesta del singolo destinatario di servizi; 15) “gruppo”: un gruppo di imprese composto da un’impresa madre, dalle sue imprese figlie e dalle entità in cui l’impresa madre o le imprese figlie detengono una partecipazione, nonché le imprese legate tra loro da una relazione ai sensi dell’articolo 22 della direttiva 2013/34/UE [del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, relativa ai bilanci d’esercizio, ai bilanci consolidati e alle relative relazioni di talune tipologie di imprese, recante modifica della direttiva 2006/43/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e abrogazione delle direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE del Consiglio ( GU 2013, L 182, pag. 19 )]; (...)». 7 L’articolo 8, della direttiva 2015/849 prevede: «1. [OSCURATO:PERSONA] membri provvedono affinché i soggetti obbligati adottino opportune misure volte a individuare e valutare i rischi di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo, tenendo conto di fattori di rischio compresi quelli relativi ai loro clienti, paesi o aree geografiche, prodotti, servizi, operazioni o canali di distribuzione.

Tali misure sono proporzionate alla natura e alle dimensioni dei soggetti obbligati.

2. Le valutazioni del rischio di cui al paragrafo 1 sono documentate, aggiornate e messe a disposizione delle pertinenti autorità competenti e degli organi di autoregolamentazione interessati.

Le autorità competenti possono decidere che le singole valutazioni del rischio documentate non sono necessarie qualora i rischi specifici connessi al settore siano chiari e compresi.

3. [OSCURATO:PERSONA] membri provvedono affinché i soggetti obbligati pongano in essere politiche, controlli e procedure per mitigare e gestire in maniera efficace i rischi di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo individuati a livello dell’Unione, degli [OSCURATO:PERSONA] membri e degli stessi soggetti obbligati.

Tali politiche, controlli e procedure sono commisurati alla natura e alle dimensioni dei soggetti obbligati.

4. Le politiche, i controlli e le procedure di cui al paragrafo 3 includono: a) l’elaborazione di politiche, controlli e procedure interni, tra cui pratiche di riferimento per la gestione dei rischi, adeguata verifica della clientela, segnalazione, conservazione dei documenti, controllo interno, gestione della conformità ivi inclusa, se adeguata rispetto alle dimensioni e alla natura dell’attività economica, la nomina di un responsabile della conformità a livello dirigenziale, e indagine sui dipendenti; b) se del caso, in funzione delle dimensioni e della natura dell’attività economica, una funzione di revisione indipendente per la verifica delle politiche, dei controlli e delle procedure interni di cui alla lettera a).

5. [OSCURATO:PERSONA] membri prescrivono che le politiche, i controlli e le procedure poste in essere dai soggetti obbligati siano autorizzate dall’alta dirigenza e che essi verifichino l’adeguatezza delle misure e si adoperino, ove necessario, per rafforzarle». 8 Ai sensi dell’articolo 11 di detta direttiva: «[OSCURATO:PERSONA] membri assicurano che i soggetti obbligati applichino le misure di adeguata verifica della clientela nelle circostanze seguenti: a) quando instaurano un rapporto d’affari; (...) d) per i prestatori di servizi di gioco d’azzardo, all’incasso delle vincite, all’atto della puntata, o in entrambe le occasioni, quando eseguono operazioni d’importo pari o superiore a 2000 [euro], indipendentemente dal fatto che la transazione sia eseguita con un’unica operazione o con diverse operazioni che appaiono collegate; (...) f) qualora vi siano dubbi sulla veridicità o sull’adeguatezza dei dati precedentemente ottenuti ai fini dell’identificazione del cliente». 9 L’articolo 13, paragrafi 1, 2 e 4, di detta direttiva così dispone: «1.

Le misure di adeguata verifica della clientela consistono nelle attività seguenti: a) identificare il cliente e verificarne l’identità sulla base di documenti, dati o informazioni ottenuti da una fonte attendibile e indipendente, compresi, se disponibili, i mezzi di identificazione elettronica o i pertinenti servizi fiduciari di cui al regolamento (UE) n. 910/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio [, del 23 luglio 2014, in materia di identificazione elettronica e servizi fiduciari per le transazioni elettroniche nel mercato interno e che abroga la direttiva 1999/93/CE ( GU 2014, L 257, pag. 73 )], o altre procedure di identificazione a distanza o elettronica sicure, regolamentate, riconosciute, approvate o accettate dalle autorità nazionali competenti; b) identificare il titolare effettivo e adottare misure ragionevoli per verificarne l’identità, in modo che il soggetto obbligato sia certo di sapere chi sia il titolare effettivo, il che implica, per le persone giuridiche, i trust, le società, le fondazioni ed istituti giuridici analoghi, adottare misure ragionevoli per comprendere l’assetto proprietario e di controllo del cliente. (...); c) valutare e, se necessario, ottenere informazioni sullo scopo e sulla natura prevista del rapporto d’affari; d) svolgere un controllo costante del rapporto d’affari, anche esercitando una verifica sulle operazioni concluse per tutta la durata di tale rapporto, in modo da assicurare che esse siano coerenti con la conoscenza che il soggetto obbligato ha del proprio cliente, delle sue attività commerciali e del suo profilo di rischio, anche riguardo, se necessario, all’origine dei fondi, e assicurarsi che siano tenuti aggiornati i documenti, i dati o le informazioni detenute. (...)

2. [OSCURATO:PERSONA] membri provvedono affinché i soggetti obbligati applichino ciascuna misura di adeguata verifica della clientela prevista al paragrafo 1. Tuttavia, i soggetti obbligati possono calibrare la portata di dette misure in funzione del rischio. (...)

4. [OSCURATO:PERSONA] membri provvedono affinché i soggetti obbligati siano in grado di dimostrare alle autorità competenti o agli organi di autoregolamentazione che le misure sono adeguate ai rischi di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo individuati». 10 L’articolo 14, paragrafo 5, della stessa direttiva è del seguente tenore: «[OSCURATO:PERSONA] membri prescrivono che i soggetti obbligati applichino le misure di adeguata verifica della clientela non soltanto a tutti i nuovi clienti ma anche, al momento opportuno, alla clientela esistente, in funzione del rischio, o in caso di modifica della situazione del cliente, oppure quando il soggetto obbligato è tenuto giuridicamente, nel corso dell’anno civile in questione, a contattare il cliente per esaminare le pertinenti informazioni relative alla titolarità effettiva, o se i soggetti obbligati sono stati assoggettati a tale obbligo ai sensi della direttiva 2011/16/UE del Consiglio[, del 15 febbraio 2011, relativa alla cooperazione amministrativa nel settore fiscale e che abroga la direttiva 77/799/CEE ( GU 2011, L 64, pag. 1 )]». 11 L’articolo 20 della direttiva 2015/849 dispone: «Riguardo alle operazioni o ai rapporti d’affari con [PPE], gli [OSCURATO:PERSONA] membri prescrivono che i soggetti obbligati, oltre le misure di adeguata verifica della clientela di cui all’articolo 13, rispettino gli obblighi seguenti: a) disporre di adeguati sistemi di gestione del rischio, ivi comprese procedure basate sul rischio, per determinare se il cliente o il suo titolare effettivo sia una [PPE]; b) applicare le seguenti misure in caso di rapporti d’affari con [PPE]: i) ottenere l’autorizzazione dell’alta dirigenza prima di instaurare o proseguire un rapporto d’affari con tali persone; ii) adottare misure adeguate per stabilire l’origine del patrimonio e dei fondi impiegati nei rapporti d’affari o nelle operazioni con tali persone; iii) esercitare un costante controllo rafforzato su tali rapporti d’affari». 12 L’articolo 23 di tale direttiva prevede che le misure di cui agli articoli 20 e 21 della stessa si applichino anche ai familiari di PPE o ai «soggetti che, notoriamente, intrattengono stretti legami con [PPE]». 13 L’articolo 45, paragrafi 1 e 8, di detta direttiva enuncia: «1. [OSCURATO:PERSONA] membri prescrivono che i soggetti obbligati appartenenti a un gruppo attuino politiche e procedure a livello di gruppo, tra cui politiche in materia di protezione dei dati e politiche e procedure per la condivisione delle informazioni all’interno del gruppo a fini di AML/CFT [prevenzione e contrasto del riciclaggio e lotta al finanziamento del terrorismo].

Tali politiche e procedure sono attuate in maniera efficace a livello di succursali e filiazioni controllate a maggioranza situate negli [OSCURATO:PERSONA] membri e in paesi terzi. (...)

8. [OSCURATO:PERSONA] membri provvedono affinché sia consentita la condivisione delle informazioni all’interno del gruppo.

Le informazioni relative al sospetto che i fondi provengano da attività criminose o siano collegati al finanziamento del terrorismo di cui è stata fatta segnalazione alla FIU, sono condivise all’interno del gruppo, salvo disposizioni contrarie della FIU».

Diritto lettone 14 La Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma un proliferācijas finansēšanas novēršanas likums (legge sulla prevenzione del riciclaggio, del finanziamento del terrorismo e della proliferazione nucleare), del 17 luglio 2008 ( Latvijas Vēstnesis , 2008, n. 116) (in prosieguo: la «legge sulla prevenzione»), è stata modificata al fine di recepire la direttiva 2015/849. 15 L’articolo 1 di tale legge, nella versione applicabile ai fatti del procedimento principale, dispone quanto segue: «Ai fini della presente legge, si intende per: (...) 2 1 ) gruppo, un gruppo di persone giuridiche o di istituti giuridici; a) che comprende una società madre e la sua società figlia, nonché istituti in cui la società madre o la società figlia detiene una partecipazione, (...) 8 1 ) alto dirigente, il consiglio di amministrazione, se esistente, o un amministratore, un dirigente o un dipendente specificamente nominato dal consiglio di amministrazione, che abbia una sufficiente conoscenza dell’esposizione del soggetto obbligato al rischio di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo e della proliferazione e in una posizione gerarchica che gli permetta di adottare decisioni tali da influenzare l’esposizione di tale ente a detto rischio; (...) 18) una [PPE], una persona che ricopre o ha ricoperto importanti cariche pubbliche nella Repubblica di Lettonia, in un altro Stato membro o in un paese terzo, comprendenti i più alti funzionari statali, capi di un’unità amministrativa dello Stato (o comune), capi di governo, ministri (viceministri o viceministri aggiunti se nel paese interessato esiste una carica di questo tipo), sottosegretari di Stato o gli altri alti funzionari del governo o di un’unità amministrativa dello Stato (o comune), parlamentari o membri di organi legislativi analoghi, membri degli organi direttivi (consigli) di partiti politici, giudici di corti costituzionali, corti supreme o di altri livelli giurisdizionali (membri di organi giudiziari), membri di organi di amministrazione o di direzione delle istituzioni superiori di controllo (audit), membri dei consigli di amministrazione delle banche centrali, ambasciatori, incaricati d’affari, ufficiali di alto grado delle forze armate, membri degli organi di amministrazione o direzione delle imprese di proprietà statale, capi (direttori, vicedirettori) e membri dell’organo di gestione, o funzione equivalente, di organizzazioni internazionali; (...) 18 2 ) un soggetto con il quale una [PPE] intrattiene stretti legami, una persona fisica che abbia notoriamente un rapporto d’affari o altro stretto rapporto con una delle persone di cui al punto 18 del presente articolo (...)». 16 L’articolo 3 di detta legge, intitolato «Ambito di applicazione della legge», ai paragrafi da 1 a 2 1 enuncia quanto segue: «1.

Gli enti soggetti alla presente legge sono i soggetti che esercitano un’attività commerciale o professionale: (...) 7) organizzatori di lotterie e giochi d’azzardo; (...)

2. I soggetti obbligati appartenenti a un gruppo attuano politiche e procedure a livello di gruppo, tra cui politiche in materia di trattamento dei dati di persone fisiche e politiche e procedure per la condivisione delle informazioni all’interno del gruppo a fini della lotta al riciclaggio e al finanziamento del terrorismo e della proliferazione.

Tali politiche e procedure a livello di gruppo sono attuate efficacemente anche a livello di succursali e società figlie controllate a maggioranza dai soggetti obbligati, situate negli [OSCURATO:PERSONA] membri e nei paesi terzi. 2 1 ) I soggetti obbligati appartenenti a un gruppo assicurano, a livello di gruppo, che le entità strutturali che svolgono funzioni di controllo della conformità, di revisione o di lotta al riciclaggio e al finanziamento del terrorismo e della proliferazione abbiano accesso alle informazioni necessarie all’esercizio di tali funzioni provenienti dalle succursali e dalle società figlie, comprese le informazioni su clienti, conti e pagamenti». 17 L’articolo 10 della medesima legge, intitolato «Designazione dei dipendenti incaricati del rispetto dei requisiti della presente legge», al paragrafo 1 prevede quanto segue: «I soggetti obbligati, persone giuridiche, designano uno o più dipendenti (soggetti incaricati del rispetto dei requisiti in materia di lotta al riciclaggio e al finanziamento del terrorismo e della proliferazione), in particolare tra gli alti dirigenti, che sono autorizzati ad adottare decisioni e che sono direttamente incaricati del rispetto dei requisiti della presente legge e della condivisione di informazioni con l’autorità di vigilanza e di controllo competente (...)». 18 L’articolo 11 della legge sulla prevenzione, intitolato «Obbligo di adeguata verifica della clientela», al paragrafo 1 enuncia quanto segue: «Il soggetto obbligato adotta misure di adeguata verifica della clientela:

1. prima dell’instaurazione di un rapporto d’affari; (...)

4. quando il soggetto obbligato che organizza lotterie e giochi d’azzardo effettua un’operazione con un cliente d’importo pari o superiore a 2000 EUR, compreso il caso in cui il cliente vinca, acquisti mezzi di partecipazione al gioco o biglietti di lotteria, o effettui il cambio di valuta estera a tal fine, indipendentemente dal fatto che tale operazione sia eseguita in un’unica volta o sotto forma di più operazioni collegate tra loro; (...)». 19 L’articolo 11 1 di tale legge, intitolato «Misure di adeguata verifica della clientela e fattori di rischio», ai paragrafi 1, 2, 6 e 7 così dispone: «1.

Le misure di adeguata verifica della clientela costituiscono un insieme di azioni fondate sulla valutazione del rischio, nell’ambito delle quali il soggetto obbligato: 1) identifica il cliente e verifica i dati d’identificazione ottenuti; (...) 5) garantisce che i documenti, i dati personali e le informazioni ottenute nell’ambito dell’adeguata verifica della clientela siano conservati, valutati regolarmente e aggiornati in base ai rischi [ad essa] relativi, con una frequenza non inferiore a cinque anni.

2. Per determinare la portata e la procedura di adeguata verifica della clientela, nonché la regolarità dell’esame dei documenti, dei dati personali e delle informazioni ottenute nell’ambito dell’adeguata verifica della clientela, il soggetto obbligato tiene conto dei rischi di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo e di proliferazione connessi al cliente, al suo paese di residenza (stabilimento), all’attività economica o personale del cliente, ai servizi e ai prodotti utilizzati e alle loro catene di approvvigionamento nonché alle operazioni effettuate. (...)

6. Nell’instaurare un rapporto d’affari, il soggetto obbligato ottiene e documenta, sulla base di una valutazione dei rischi di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo e della proliferazione, informazioni sullo scopo e sulla natura prevista del rapporto d’affari, compresi i servizi che il cliente intende utilizzare, il numero e il volume delle operazioni previste, il tipo di attività economica o personale del cliente nell’ambito del quale il cliente utilizzerà i servizi e, se del caso, l’origine dei fondi del cliente e l’origine del patrimonio che caratterizza la situazione finanziaria del cliente.

7. Il soggetto obbligato applica misure di adeguata verifica della clientela non solo in occasione dell’instaurazione di un rapporto d’affari, ma anche nel corso di quest’ultimo (anche per la clientela esistente), secondo un metodo basato sul rischio (...)». 20 L’articolo 25 di detta legge, intitolato «Rapporti d’affari con una [PPE], un familiare di una [PPE] o un soggetto con il quale una [PPE] intrattiene stretti legami», prevede al paragrafo 2: «Il sistema di controllo interno del soggetto obbligato, basato su una valutazione del rischio, offre la possibilità di stabilire che un cliente che non è una [PPE] o un familiare di una [PPE] o un soggetto con il quale una [PPE] intrattiene stretti legami quando si instaura il rapporto d’affari diventa tale dopo l’instaurazione del rapporto d’affari». 21 L’articolo 29 della stessa legge, intitolato «Riconoscimento e accettazione dei risultati di un’indagine sulla clientela», al paragrafo 1 enuncia quanto segue: «Gli enti creditizi e gli istituti finanziari possono riconoscere e accettare i risultati di un’indagine sulla clientela per quanto riguarda il rispetto delle misure di cui all’articolo 11 1 , paragrafo 1, punti da 1 a 3, della presente legge, condotta da enti creditizi e istituti finanziari degli [OSCURATO:PERSONA] membri o di paesi terzi, purché siano rispettate tutte le condizioni seguenti: (...)».

Procedimento principale e questioni pregiudiziali 22 [OSCURATO:PERSONA] è una società con sede legale in Lettonia la cui attività commerciale consiste nell’organizzare giochi d’azzardo.

Il capitale sociale di tale società è detenuto interamente dalla «Optibet» SIA, anch’essa società a responsabilità limitata con sede legale in Lettonia, la cui attività commerciale consiste parimenti nell’organizzare giochi d’azzardo.

Entrambe le società fanno parte del gruppo Enlabs AB, con sede legale in Svezia.

Dalla decisione di rinvio emerge che la [OSCURATO:PERSONA] ha qualità di soggetto obbligato ai sensi della legge sulla prevenzione, diretta al recepimento della direttiva 2015/849. 23 Il 2 marzo 2020, la Optibet, che aveva stipulato un contratto con una società per la fornitura da parte di quest’ultima di dati pubblicati e accessibili al pubblico riguardanti la valutazione e la gestione del rischio con riferimento ai requisiti della legge sulla prevenzione, ha concluso un accordo con la [OSCURATO:PERSONA] in forza del quale si impegnava a comunicarle tali dati, al fine di garantire l’uso più efficiente delle risorse e il rispetto uniforme dei requisiti di tale legge tra le società di tale gruppo. 24 Il 23 agosto 2021, la [OSCURATO:PERSONA] ha iniziato a fornire servizi di gioco d’azzardo interattivi ad un cliente che, in precedenza, era cliente della Optibet (in prosieguo: il «cliente di cui trattasi nel procedimento principale»). 25 Il 31 gennaio 2022, la [OSCURATO:PERSONA] ha adottato misure rafforzate di adeguata verifica nei confronti di tale cliente, chiedendogli informazioni ulteriori, basandosi sulle sue abitudini di gioco e sugli importi delle sue scommesse nonché sui dati comunicati dalla Optibet che lo riguardavano quando era suo cliente.

In tale contesto, la [OSCURATO:PERSONA] ha altresì applicato una decisione del 27 marzo 2020 adottata da un alto dirigente della Optibet, relativa al mantenimento dei rapporti con il cliente. 26 Nel corso dei mesi di febbraio e marzo 2022, l’Ispettorato ha effettuato un controllo presso la [OSCURATO:PERSONA].

Nella relazione redatta al termine di tale controllo, tale istituzione ha rilevato che, nel 2020, nel 2021 e nel 2022, la [OSCURATO:PERSONA] non aveva constatato l’esistenza di alcun rapporto d’affari con soggetti con i quali delle PPE intrattenevano stretti legami e che, per quanto riguarda il cliente di cui trattasi nel procedimento principale, essa non aveva condotto alcuna indagine nei suoi confronti dopo che era stata raggiunta la soglia di EUR 2000 il 26 agosto 2021, per chiedergli informazioni sulle fonti di reddito, sulla loro entità, sul bilancio di gioco previsto, né per determinare il suo status di soggetto con il quale una PPE intrattiene stretti legami e per verificare le informazioni su banche dati pubblicamente accessibili al fine di individuare ulteriori fattori di rischio. 27 Con decisione del 15 giugno 2022, l’Ispettorato ha inflitto alla [OSCURATO:PERSONA] una sanzione pecuniaria di EUR 52263,90, corrispondente al 5% del fatturato netto realizzato nel corso del 2020, in quanto tale società non aveva attuato correttamente il sistema di controllo interno della clientela né condotto indagini sui clienti.

Esso ha ritenuto che detta società avrebbe dovuto effettuare in modo autonomo e indipendente la valutazione del cliente di cui trattasi nel procedimento principale, e non basarsi su una valutazione effettuata da un’altra società, nella fattispecie la Optibet.

L’Ispettorato ha altresì ricordato che tale cliente era considerato come soggetto con il quale una PPE intratteneva stretti legami, poiché esercitava, insieme a tale PPE, le funzioni di membro dell’organo esecutivo di un’associazione. 28 Il 18 luglio 2022, la [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso avverso tale decisione dinanzi all’administratīvā rajona tiesa (Tribunale amministrativo distrettuale, Lettonia), giudice del rinvio.

A sostegno del suo ricorso, la [OSCURATO:PERSONA] ha sostenuto di avere il diritto di utilizzare le informazioni ricevute dalla Optibet in forza dell’accordo del 2 marzo 2020, menzionato al punto 23 della presente sentenza, nonché le decisioni adottate dalla dirigenza di quest’ultima società, e di applicarle al proprio rapporto d’affari con il cliente di cui trattasi nel procedimento principale. 29 Inoltre, la [OSCURATO:PERSONA] ha contestato all’Ispettorato di essersi limitato, per concludere che detto cliente intratteneva stretti legami con una PPE, a basarsi sulla loro comune appartenenza ad una stessa associazione, senza procedere ad una valutazione individuale e circostanziata. 30 A sua difesa, l’Ispettorato ha osservato che la legge sulla prevenzione non prevede la condivisione dei dati relativi ai clienti con un’altra società, la quale dispenserebbe il destinatario dalle informazioni interessate dall’esecuzione dei suoi obblighi di legge.

Inoltre, esso ha sottolineato che, qualora il cliente di cui trattasi nel procedimento principale abbia instaurato un rapporto d’affari con la [OSCURATO:PERSONA], esso ha posto fine al suo rapporto d’affari con la Optibet, cosicché la prima non poteva più utilizzare le informazioni ottenute dalla seconda. 31 In tale contesto, il giudice del rinvio si interroga sulla portata della nozione di «soggetto con il quale le [PPE] intrattengono (…) stretti legami» di cui all’articolo 3, punto 11, della direttiva 2015/849, nel caso dell’appartenenza comune di un soggetto e di una PPE all’organo esecutivo di una stessa associazione.

Inoltre, esso ritiene che siano necessari chiarimenti per quanto riguarda la possibilità, per società appartenenti a uno stesso gruppo, di condividere informazioni al fine di esercitare i loro obblighi di adeguata verifica, nonché sulla questione se l’articolo 45, paragrafi 1 e 8, della direttiva 2015/849, in combinato disposto con l’articolo 3, punti 12 e 15, di tale direttiva, consenta di utilizzare informazioni provenienti da un’altra società di tale gruppo e di applicare a diverse società del suddetto gruppo decisioni adottate da un alto dirigente di tale altra società.

Infine, il giudice del rinvio si interroga sull’obbligo, per il soggetto obbligato, di applicare le misure di adeguata verifica della clientela esistente nel caso in cui non possa essere individuato alcun cambiamento degli elementi pertinenti della sua situazione, a differenza di quella di cui trattasi nella causa che ha dato luogo alla sentenza del 17 novembre 2022, Rodl ZelPartner ( C‑562/20 , EU:C:2022:883 ). 32 Ciò premesso, l’administratīvā rajona tiesa (Tribunale amministrativo distrettuale) ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte le seguenti questioni pregiudiziali: «1) Se l’articolo 3, punto 11, lettera a), della direttiva 2015/849 debba essere interpretato nel senso che un singolo può essere considerato un soggetto con il quale una [PPE] intrattiene stretti legami per il solo fatto che tali persone fanno parte di uno stesso ente pubblico, senza valutare nessun’altra circostanza. 2) Se l’[articolo 3, punto 9], della direttiva 2015/849 debba essere interpretato nel senso che, per stabilire se una persona rivesta lo status di [PPE], è necessario stabilire se tale persona occupi una carica fra quelle elencate in detto articolo e, inoltre, indagare e verificare che si tratti di una posizione di alto livello e non di livello medio o inferiore. 3) Se l’articolo 45, paragrafo 1, della direttiva 2015/849, in combinato disposto con il paragrafo 8 dello stesso articolo, debba essere interpretato nel senso che gli [OSCURATO:PERSONA] membri devono consentire ai soggetti obbligati di cui all’articolo 2, paragrafo 1, della direttiva medesima, considerati società appartenenti allo stesso gruppo, di condividere informazioni tra loro, anche concludendo accordi di condivisione di informazioni e assicurando la reciproca circolazione delle informazioni e la possibilità di avvalersene reciprocamente, al fine di conseguire gli obiettivi della direttiva 2015/849. 4) Se l’articolo 45, paragrafi 1 e 8, della direttiva 2015/849, in combinato disposto con l’articolo 3, punti 12 e 15, della medesima direttiva, consenta inoltre di utilizzare tali informazioni o decisioni e di avvalersene in più imprese appartenenti allo stesso gruppo, laddove si tratti di decisioni adottate nell’ambito del gruppo dall’alta dirigenza di un’impresa appartenente al gruppo. 5) Se l’articolo 14, paragrafo 5, della direttiva 2015/849, in combinato disposto con l’articolo 8, paragrafo 2, della stessa, debba essere interpretato nel senso che i soggetti obbligati non sono tenuti ad applicare misure di adeguata verifica dei clienti commerciali già esistenti, qualora non siano scaduti né il periodo previsto dalla normativa nazionale né il periodo previsto dalle procedure del sistema di controllo interno per adottare nuove misure di adeguata verifica della clientela e il soggetto obbligato non sia a conoscenza di nuovi elementi che possano influire sulla valutazione del rischio effettuata nei confronti del cliente interessato. 6) Se l’obbligo imposto ai soggetti obbligati, ai sensi dell’articolo 11, lettera d), della direttiva 2015/849, di applicare misure di adeguata verifica della clientela qualora, al momento dell’incasso delle vincite, all’atto della puntata, o in entrambe le occasioni, l’operazione abbia un valore complessivo pari o superiore a EUR 2000, indipendentemente dal fatto che la transazione sia eseguita con un’unica operazione o con diverse operazioni che appaiono collegate, debba interpretarsi nel senso che tali misure devono essere applicate ogniqualvolta l’importo totale dell’operazione raggiunga EUR 2000, indipendentemente dall’intervallo di tempo in cui l’importo di EUR 2000 previsto da tale disposizione sia nuovamente raggiunto».

Sulle questioni pregiudiziali Sulla prima questione 33 Con la sua prima questione, il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se l’articolo 3, punto 11, lettera a), della direttiva 2015/849 debba essere interpretato nel senso che una persona fisica può essere considerata un soggetto con il quale una PPE intrattiene stretti legami per il solo motivo che queste due persone fanno parte di una stessa associazione. 34 In via preliminare, occorre ricordare che l’obiettivo principale della direttiva 2015/849, come risulta dal suo titolo e dall’articolo 1, paragrafi 1 e 2, è la prevenzione dell’uso del sistema finanziario a fini di riciclaggio e finanziamento del terrorismo (sentenza del 5 dicembre 2024, [OSCURATO:PERSONA], C‑3/24 , EU:C:2024:999 , punto 25 e giurisprudenza citata). 35 Più specificamente, le disposizioni della direttiva 2015/849, che presentano carattere preventivo, mirano a istituire, secondo un approccio basato sul rischio, un insieme di misure preventive e dissuasive che consentono di contrastare efficacemente il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo, al fine di evitare, come emerge dal considerando 1 di tale direttiva, che flussi di denaro illecito possano minare l’integrità, la stabilità e la reputazione del settore finanziario dell’Unione e costituire una minaccia per il suo mercato interno nonché per lo sviluppo internazionale (sentenza del 5 dicembre 2024, [OSCURATO:PERSONA], C‑3/24 , EU:C:2024:999 , punto 26 e giurisprudenza citata). 36 Emerge dagli articoli da 6 a 8 della direttiva 2015/849 che l’approccio basato sul rischio presuppone una valutazione di tale rischio la quale, nell’ambito del sistema istituito da tale direttiva, viene effettuata a tre livelli, vale a dire, anzitutto, a livello dell’Unione, dalla Commissione, poi, a livello di ciascuno Stato membro e, infine, a livello dei soggetti obbligati.

Come risulta dal considerando 30 di tale direttiva, la suddetta valutazione dei rischi è un prerequisito, in particolare, per l’adozione da parte di tali soggetti di misure di adeguata verifica del cliente interessato.

Infatti, secondo la giurisprudenza della Corte, in mancanza di tale valutazione, non è possibile per lo Stato membro interessato né, se del caso, per detti soggetti, decidere caso per caso quali misure applicare (sentenza del 17 novembre 2022, Rodl & Partner, C‑562/20 , EU:C:2022:883 , punto 35 e giurisprudenza citata). 37 A tal riguardo, l’articolo 20 della direttiva 2015/849 stabilisce, riguardo alle operazioni o ai rapporti d’affari con PPE, gli obblighi ai quali i soggetti obbligati sono tenuti a conformarsi, oltre alle misure di adeguata verifica della clientela, previste all’articolo 13, paragrafo 1, di tale direttiva, che essi devono applicare.

Più precisamente, quest’ultima disposizione impone ai soggetti obbligati di identificare il cliente e verificarne l’identità, di identificare il titolare effettivo, di valutare il rapporto d’affari previsto e ottenere informazioni sul suo scopo e sulla sua natura, nonché di svolgere un controllo costante di tale rapporto d’affari.

Quanto all’articolo 20, esso impone agli [OSCURATO:PERSONA] membri di prescrivere che i soggetti obbligati, in particolare, dispongano di adeguati sistemi di gestione del rischio, comprese procedure basate sul rischio, per determinare se il cliente o il suo titolare effettivo possa essere qualificato come una PPE.

A tal proposito, occorre ricordare che i considerando 31 e 32 di detta direttiva precisano che alcune situazioni comportano un maggiore rischio di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo, in particolare per i rapporti con persone che ricoprono o hanno ricoperto funzioni pubbliche di rilievo. 38 Inoltre, ai sensi dell’articolo 23 della direttiva 2015/849, i soggetti obbligati devono estendere tali sistemi di gestione del rischio all’identificazione dei familiari delle PPE e dei soggetti che, «notoriamente, intrattengono stretti legami» con queste ultime. 39 A tal riguardo, l’articolo 3, punto 11, lettera a), della direttiva 2015/849 definisce i «soggetti[i] con [i quali] le persone intrattengono notoriamente stretti legami» come le «persone fisiche che abbiano notoriamente la titolarità effettiva congiunta di soggetti giuridici o di istituti giuridici», o «qualsiasi altro stretto rapporto d’affari con una [PPE]». 40 Ai fini dell’interpretazione di una norma del diritto dell’Unione, si deve tener conto non soltanto dei termini della stessa, secondo il loro significato abituale nel linguaggio corrente, ma anche del suo contesto e degli scopi perseguiti dalla normativa di cui essa fa parte [sentenza del 9 gennaio 2025, [OSCURATO:PERSONA] (Richieste eccessive), C‑416/23 , EU:C:2025:3 , punto 24 e giurisprudenza citata]. 41 Per quanto riguarda, in primo luogo, la formulazione dell’articolo 3, punto 11, lettera a), della direttiva 2015/849, dalla decisione di rinvio risulta che il giudice del rinvio si interroga più in particolare sui termini «stretto rapporto d’affari», tenuto conto della partecipazione di un cliente e di una PPE all’organo esecutivo di una stessa associazione. 42 A tal riguardo, si può rilevare che l’articolo 3, punto 13, della direttiva 2015/849 definisce i termini «rapporto d’affari», quando si applicano a un soggetto obbligato, come un rapporto d’affari, professionale o commerciale, che sia correlato alle attività professionali svolte da un soggetto obbligato e del quale si presuma, al momento in cui viene instaurato, che avrà una certa durata.

Inoltre, sebbene tale direttiva non definisca come occorra valutare la natura stretta di un siffatto rapporto, una precisazione di questo tipo indica che la mera constatazione di un rapporto d’affari non può essere sufficiente e che occorre appurare che anche quest’ultimo abbia un’importanza particolare. 43 Orbene, quando un soggetto e una PPE fanno parte dell’organo esecutivo di una stessa associazione, essi intrattengono a priori un rapporto in un contesto professionale, di modo che non si può escludere che dette funzioni siano tali da costituire uno «stretto rapporto d’affari» tra tale soggetto e tale PPE, ai sensi dell’articolo 3, punto 11, lettera a), della direttiva 2015/849, né che esse consentano di instaurarne uno diverso.

Inoltre, in una situazione del genere non si può neppure escludere che tale soggetto possa essere considerato come avente la titolarità effettiva di un soggetto giuridico o di un istituto giuridico congiuntamente a una PPE ai sensi di tale disposizione.

Tuttavia, siffatte constatazioni non possono dipendere dalla mera appartenenza di questi due soggetti all’organo esecutivo di una stessa associazione, ma devono basarsi su un’analisi delle circostanze in essere. 44 In tali circostanze, dalla formulazione dell’articolo 3, punto 11, lettera a), della direttiva 2015/849 si può dedurre che una situazione come quella di cui trattasi nel procedimento principale, in cui una persona e la PPE sono membri dell’organo esecutivo di una stessa associazione, non esclude, a priori , che tale persona sia considerata un soggetto con il quale tale PPE intrattiene stretti legami, ai sensi di tale disposizione. 45 Tale analisi testuale è corroborata dal contesto in cui si inserisce detta disposizione nonché dagli obiettivi perseguiti dalla direttiva 2015/849. 46 Infatti, come ricordato al punto 38 della presente sentenza, l’articolo 23 della direttiva 2015/849 prevede, in particolare, che le misure di cui all’articolo 20 di tale direttiva si applicano ai soggetti che, notoriamente, intrattengono stretti legami con PPE, ma anche ai familiari delle PPE.

Ne consegue che il legislatore dell’Unione ha quindi inteso estendere l’ambito di applicazione della direttiva 2015/849 al maggior numero possibile di persone della cerchia delle PPE. 47 Tuttavia, occorre altresì ricordare che, ai sensi del considerando 1 della direttiva 2015/849, oltre a sviluppare ulteriormente gli strumenti di diritto penale a livello dell’Unione, una prevenzione mirata e proporzionata dell’uso del sistema finanziario a fini di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo è indispensabile e può permettere di ottenere risultati complementari. 48 In tale contesto, in forza dell’articolo 8, paragrafo 3, di tale direttiva, il quale prevede che politiche, controlli e procedure dei soggetti obbligati per mitigare e gestire in maniera efficace i rischi di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo devono essere commisurati alla natura e alle dimensioni dei soggetti summenzionati e che le procedure basate sui fattori di rischio di cui all’articolo 20 di detta direttiva devono essere commisurate alla natura e alle dimensioni dei soggetti obbligati, il che conferisce a questi ultimi un certo margine di discrezionalità nell’elaborazione di procedure adeguate ai rischi derivanti dalla loro attività.

Sebbene un approccio basato sul rischio consenta così una certa flessibilità, esso non costituisce tuttavia, come enuncia il considerando 22 della medesima direttiva, un’opzione indebitamente permissiva per gli [OSCURATO:PERSONA] membri e per i soggetti obbligati, e implica processi decisionali basati sull’evidenza fattuale. 49 Inoltre, dal considerando 33 della direttiva 2015/849 emerge che gli obblighi relativi alle PPE hanno natura preventiva e non penale, e non dovrebbero essere interpretati come volti a stigmatizzare tali persone in quanto soggetti coinvolti in attività criminose.

Secondo tale considerando, rifiutare un rapporto d’affari con una persona semplicemente in ragione del fatto che questa è politicamente esposta è in contrasto con la lettera e con lo spirito di tale direttiva nonché con le raccomandazioni del GAFI. 50 Di conseguenza, i soggetti obbligati, applicando un approccio basato sul rischio, sono tenuti, per valutare l’esistenza di uno stretto rapporto d’affari tra un soggetto e una PPE, a tener conto non solo della natura del rapporto tra il cliente interessato e la PPE, al fine di determinare se esista un rischio che tale rapporto sia utilizzato a fini di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo e della proliferazione, ma anche degli obiettivi perseguiti, cosicché si impone una valutazione individuale di ciascun caso al fine di soddisfare i requisiti della direttiva 2015/849. 51 L’interpretazione contraria avrebbe come conseguenza che gli obblighi ulteriori previsti dalla direttiva 2015/849 dovrebbero applicarsi a un numero molto elevato di situazioni in cui il loro carattere proporzionale rispetto agli obiettivi perseguiti da tale direttiva, vale a dire la prevenzione dell’uso del sistema finanziario dell’Unione per fini di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo, come previsto all’articolo 1, paragrafo 1, di detta direttiva, sarebbe messo in pericolo e, in aggiunta, solleverebbe problemi pratici per quanto riguarda l’accesso ai dati delle persone interessate. 52 Alla luce di quanto precede, occorre rispondere alla prima questione dichiarando che l’articolo 3, punto 11, lettera a), della direttiva 2015/849 deve essere interpretato nel senso che una persona fisica non può essere considerata un soggetto con il quale una PPE intrattiene stretti legami per il solo motivo che queste due persone sono membri dell’organo esecutivo di una stessa associazione, ma tale situazione costituisce nondimeno una circostanza pertinente da prendere in considerazione nell’ambito di tale valutazione.

Sulla seconda questione 53 Con la sua seconda questione, il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se l’articolo 3, punto 9, della direttiva 2015/849 debba essere interpretato nel senso che è sufficiente, per stabilire se una persona rivesta lo status di PPE, stabilire che tale persona occupi una carica fra quelle elencate a tale articolo 3, punto 9, lettere da a) a h), di tale disposizione, o se occorra inoltre verificare, sulla base di una valutazione di fatto, che si tratti di una posizione di alto livello, e non di livello medio o inferiore. 54 A tal riguardo, si deve ricordare che la Corte ha più volte sottolineato che il procedimento ex articolo 267 TFUE costituisce uno strumento di cooperazione tra la Corte e i giudici nazionali, per mezzo del quale la prima fornisce ai secondi gli elementi d’interpretazione del diritto dell’Unione loro necessari per risolvere le controversie che essi sono chiamati a dirimere e che la ratio del rinvio pregiudiziale non risiede nell’esprimere pareri consultivi su questioni generiche o ipotetiche, bensì nella necessità di dirimere concretamente una controversia [sentenza del 7 novembre 2024, Adusbef ([OSCURATO:PERSONA]), C‑683/22 , EU:C:2024:936 , punto 38 e giurisprudenza citata]. 55 Come risulta dalla formulazione stessa dell’articolo 267 TFUE, la decisione pregiudiziale richiesta deve essere «necessaria» al fine di consentire al giudice del rinvio di «emanare la sua sentenza» nella causa della quale è investito [sentenza del 7 novembre 2024, Adusbef ([OSCURATO:PERSONA]), C‑683/22 , EU:C:2024:936 , punto 39 e giurisprudenza citata]. 56 Nel caso di specie, il giudice del rinvio non fornisce alcuna informazione sulla natura esatta delle funzioni esercitate, nella sua vita professionale, dalla persona che si presume essere una PPE nel procedimento principale.

Inoltre, il cliente di cui trattasi nel procedimento principale è considerato dall’Ispettorato come un soggetto con il quale tale PPE intrattiene stretti legami, e non come una PPE esso stesso. 57 Infine, dal fascicolo di cui dispone la Corte non risulta affatto che lo status di PPE della persona con la quale tale cliente potrebbe intrattenere stretti legami sia contestata dalle parti nel procedimento principale.

La contestazione sollevata dalla [OSCURATO:PERSONA] riguarda l’interpretazione della nozione di «soggetto che intrattiene stretti legami con una PPE», quale fornita dall’Ispettorato, oggetto della prima questione. 58 Ne consegue che, in applicazione della giurisprudenza ricordata ai punti 54 e 55 della presente sentenza, la seconda questione deve essere dichiarata irricevibile.

Sulla terza questione 59 Con la sua terza questione, il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se l’articolo 45, paragrafi 1 e 8, della direttiva 2015/849 debba essere interpretato nel senso che gli [OSCURATO:PERSONA] membri sono tenuti a consentire ai soggetti obbligati di cui all’articolo 2, paragrafo 1, di tale direttiva, che appartengono a uno stesso gruppo, ai sensi dell’articolo 3, punto 15, di detta direttiva, di condividere informazioni tra loro, anche concludendo accordi di scambio di informazioni e garantendo la reciproca circolazione di tali informazioni al fine di conseguire gli obiettivi della direttiva 2015/849. 60 A tal riguardo, occorre ricordare che l’articolo 45, paragrafo 1, di tale direttiva impone agli [OSCURATO:PERSONA] membri di prescrivere che i soggetti obbligati appartenenti a un gruppo attuino politiche e procedure a livello di gruppo, tra cui politiche in materia di protezione dei dati e politiche e procedure per la condivisione delle informazioni all’interno del gruppo ai fini della prevenzione e contrasto del riciclaggio e della lotta al finanziamento del terrorismo.

Ai sensi di tale disposizione, dette politiche e tali procedure sono attuate in maniera efficace a livello di succursali e società figlie controllate a maggioranza situate negli [OSCURATO:PERSONA] membri e in paesi terzi.

Occorre aggiungere che tale disposizione persegue quindi l’obiettivo, enunciato al considerando 35 della suddetta direttiva, di evitare il ripetersi delle procedure d’identificazione dei clienti. 61 Inoltre, l’articolo 45, paragrafo 8, della medesima direttiva aggiunge che gli [OSCURATO:PERSONA] membri «provvedono affinché sia consentita la condivisione di informazioni all’interno del gruppo» e precisa che le informazioni relative al sospetto che i fondi provengano da attività criminose o siano collegati al finanziamento del terrorismo di cui è stata fatta segnalazione alla FIU, sono condivise all’interno del gruppo, salvo disposizioni contrarie della FIU. 62 Nel caso di specie, da un lato, è pacifico che la [OSCURATO:PERSONA] e la Optibet, in quanto prestatori di servizi di gioco d’azzardo, ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 1, punto 3, lettera f), della direttiva 2015/849, costituiscono soggetti obbligati.

Dall’altro lato, la [OSCURATO:PERSONA] e la Optibet, dalla quale la [OSCURATO:PERSONA] ha ottenuto informazioni, appartengono a un gruppo, ai sensi dell’articolo 3, punto 15, di tale direttiva.

Di conseguenza, il rapporto tra queste due società, compresa la cooperazione al fine di conformarsi agli obblighi posti da detta direttiva, rientra nell’ambito di applicazione dell’articolo 45, paragrafi 1 e 8, di quest’ultima. 63 Pertanto, poiché la formulazione di tale articolo 45, paragrafi 1 e 8, è priva di ambiguità, ne consegue che gli [OSCURATO:PERSONA] membri sono tenuti a consentire ai soggetti obbligati appartenenti a uno stesso gruppo di condividere le informazioni al fine di conseguire gli obiettivi perseguiti dalla direttiva 2015/849.

Per contro, detta disposizione non richiede che una tale condivisione sia oggetto della conclusione di accordi di condivisione di informazioni per garantire la reciproca comunicazione all’interno del gruppo e l’accessibilità a tali informazioni. 64 Occorre tuttavia, come rileva parimenti la Commissione, prendere in considerazione il fatto che il perseguimento degli obiettivi della direttiva 2015/849 richiede, in linea di principio, un approccio individualizzato ai fini della lotta al riciclaggio e al finanziamento del terrorismo.

Pertanto, qualora risulti che le informazioni condivise all’interno del gruppo non sono sufficienti a consentire al soggetto obbligato di esercitare un’adeguata verifica del suo cliente, in particolare perché i servizi e i singoli prodotti che esso propone sono diversi da quelli proposti da un altro soggetto di questo stesso gruppo, il soggetto obbligato interessato deve procedere a un esame individuale.

Quand’anche i servizi e i prodotti interessati fossero identici e le informazioni sufficienti, si deve rilevare che l’articolo 45, paragrafi 1 e 8, di tale direttiva non disciplina le misure che i soggetti obbligati devono adottare sulla base delle informazioni trasmesse all’interno del gruppo e non esonera quindi tali soggetti dal rispetto degli obblighi in materia di lotta al riciclaggio e al finanziamento del terrorismo previsti dalla suddetta direttiva.

Tale interpretazione è corroborata dall’articolo 13, paragrafi 2 e 4, della direttiva 2015/849, il quale precisa che detti soggetti calibrano la portata delle misure di adeguata verifica della loro clientela in funzione del rischio. 65 Pertanto, occorre altresì rilevare che l’articolo 45 della direttiva 2015/849 non può essere interpretato nel senso che consente l’uso automatico, da parte di un soggetto obbligato, delle informazioni relative all’adeguata verifica della clientela, senza che esso stesso abbia proceduto alla propria valutazione del rischio e delle misure di adeguata verifica da adottare.

Per contro, tenuto conto degli obblighi di adeguata verifica che incombono a un soggetto obbligato in forza di tale direttiva, occorre che esso proceda quanto prima alle verifiche richieste, quando riceve informazioni tali da giustificare a prima analisi l’introduzione di misure di adeguata verifica. 66 Occorre quindi rispondere alla terza questione dichiarando che l’articolo 45, paragrafi 1 e 8, della direttiva 2015/849 deve essere interpretato nel senso che gli [OSCURATO:PERSONA] membri sono tenuti a consentire ai soggetti obbligati di cui all’articolo 2, paragrafo 1, di tale direttiva, appartenenti a uno stesso gruppo, ai sensi dell’articolo 3, punto 15, di detta direttiva, di condividere tra loro informazioni.

Tuttavia, un siffatto scambio di informazioni non esonera il soggetto obbligato interessato dalla sua responsabilità di esercitare il proprio dovere di adeguata verifica della clientela.

Sulla quarta questione 67 Con la sua quarta questione, il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se l’articolo 45, paragrafi 1 e 8, della direttiva 2015/849, in combinato disposto con l’articolo 3, punti 12 e 15, di tale direttiva, debba essere interpretato nel senso che esso consente a un’impresa appartenente a un gruppo di applicare automaticamente una decisione adottata dall’alta dirigenza in un’altra impresa del medesimo gruppo e relativa alle misure di adeguata verifica di uno dei clienti di quest’ultima impresa, senza procedere alla propria valutazione del rischio e delle misure di adeguata verifica da adottare. 68 In via preliminare, occorre rilevare che l’articolo 45, paragrafo 1, di detta direttiva non precisa la natura delle informazioni che possono essere scambiate e successivamente utilizzate dal soggetto obbligato destinatario.

Tenuto conto dell’ambito di applicazione della normativa dell’Unione di cui trattasi nonché del riferimento agli obiettivi in materia di lotta al riciclaggio e al finanziamento del terrorismo, non può trattarsi che di informazioni pertinenti affinché gli obblighi imposti dalla medesima direttiva ai soggetti obbligati siano rispettati. 69 Nel caso di specie, dalla decisione di rinvio risulta che la decisione di cui trattasi è stata adottata, da un’impresa appartenente a un gruppo, nell’ambito dell’obbligo di adeguata verifica dell’impresa, nei confronti di un determinato cliente.

Essa sembra essere, quindi, idonea a rientrare nell’ambito di applicazione di tale articolo 45, paragrafo

1. 70 Quanto alla questione se tale decisione possa essere utilizzata da un’altra impresa di tale gruppo, è necessario ricordare che, come risulta dalla risposta alla terza questione, sebbene la condivisione di informazioni tra i soggetti obbligati di un gruppo faciliti il rispetto dei requisiti imposti dalla direttiva 2015/849 in materia di lotta al riciclaggio e al finanziamento del terrorismo, l’articolo 45, paragrafi 1 e 8, di tale direttiva non esonera alcun soggetto obbligato dalla sua responsabilità individuale per quanto riguarda il rispetto di tali requisiti.

Orbene, un’interpretazione di questo tipo non può essere esclusa qualora le informazioni trasmesse costituiscano una decisione adottata dall’alta dirigenza di un’altra impresa dello stesso gruppo nei confronti di uno dei clienti di tale impresa.

Tale interpretazione è corroborata dall’articolo 8, paragrafo 5, della suddetta direttiva, il quale dispone che gli [OSCURATO:PERSONA] membri prescrivono che le politiche, i controlli e le procedure posti in essere dai soggetti obbligati siano autorizzati dall’alta dirigenza. 71 Occorre quindi rispondere alla quarta questione dichiarando che l’articolo 45, paragrafi 1 e 8, della direttiva 2015/849, in combinato disposto con l’articolo 3, punti 12 e 15, della stessa, deve essere interpretato nel senso che esso osta a che un soggetto obbligato appartenente a un gruppo applichi automaticamente una decisione adottata da una persona che occupa un posto dirigenziale in un’altra impresa del medesimo gruppo nell’ambito del suo obbligo di adeguata verifica e relativa alle misure di adeguata verifica di uno dei clienti di quest’ultima impresa, senza procedere alla propria valutazione dei rischi e delle misure di adeguata verifica da adottare.

Sulla quinta questione 72 Con la sua quinta questione, il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se l’articolo 14, paragrafo 5, della direttiva 2015/849, in combinato disposto con l’articolo 8, paragrafo 2, di quest’ultima, debba essere interpretato nel senso che un soggetto obbligato non è tenuto ad applicare misure di adeguata verifica dei clienti esistenti fintantoché il termine previsto dalla normativa nazionale e quello previsto dalle procedure di controllo interno per attuare nuove misure di controllo non siano scaduti e il soggetto obbligato di cui trattasi non sia venuto a conoscenza di altre nuove circostanze che possono incidere sulla valutazione del rischio connesso al cliente interessato. 73 A tal riguardo, dalla formulazione dell’articolo 14, paragrafo 5, della direttiva 2015/849 si evince che i soggetti obbligati sono tenuti, sul fondamento di un approccio basato sui rischi, ad applicare misure di adeguata verifica non soltanto nei confronti dei loro nuovi clienti, ma anche, qualora sia opportuno, nei confronti dei loro clienti esistenti.

Tale disposizione precisa che uno di questi possibili momenti opportuni è quello in cui si verificano modifiche significative della situazione del cliente in questione.

Inoltre, detta disposizione non limita detto obbligo incombente ai soggetti obbligati ai soli clienti ai quali sia stato assegnato un livello di rischio elevato (sentenza del 17 novembre 2022, Rodl & Partner, C‑562/20 , EU:C:2022:883 , punto 83 ). 74 Inoltre, ai sensi dell’articolo 8, paragrafo 2, della direttiva 2015/849, i soggetti obbligati devono, in particolare, tenere aggiornate le valutazioni dei rischi di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo a cui sono esposti (sentenza del 17 novembre 2022, Rodl & Partner, C‑562/20 , EU:C:2022:883 , punto 84 ). 75 A tal riguardo, occorre ricordare che la Corte ha già dichiarato che l’articolo 14, paragrafo 5, della direttiva 2015/849, in combinato disposto con l’articolo 8, paragrafo 2, di quest’ultima, deve essere interpretato nel senso che i soggetti obbligati sono tenuti ad adottare, sulla base di una valutazione dei rischi aggiornata, misure di adeguata verifica, se del caso di natura rafforzata, nei confronti di un cliente esistente, qualora ciò appaia opportuno, in particolare in presenza di una modifica significativa della sua situazione (sentenza del 17 novembre 2022, Rodl & Partner, C‑562/20 , EU:C:2022:883 , punto 91 ). 76 Inoltre, occorre rilevare che l’articolo 14, paragrafo 5, della direttiva 2015/849 garantisce la realizzazione dell’obiettivo principale di quest’ultima, vale a dire la prevenzione dell’uso del sistema finanziario a scopo di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo.

L’applicazione di misure di adeguata verifica della clientela alla clientela esistente ha quindi lo scopo di attenuare i rischi nuovi o diversi connessi al cliente e al rapporto d’affari interessato.

Pertanto, se il soggetto obbligato non è a conoscenza di modifiche degli elementi pertinenti della situazione del cliente interessato e se i termini per l’attuazione di nuove misure di adeguata verifica non sono scaduti, non sussistono un obbligo o motivi per applicare tali misure.

Diverso è il caso in cui la mancata identificazione di tali modifiche sia dovuta a carenze nel controllo costante di cui all’articolo 13, paragrafo 1, lettera d), della direttiva 2015/849, che deve effettuare il soggetto obbligato. 77 Dalle considerazioni che precedono risulta che occorre rispondere alla quinta questione che l’articolo 14, paragrafo 5, della direttiva 2015/849, in combinato disposto con l’articolo 8, paragrafo 2, di quest’ultima, deve essere interpretato nel senso che un soggetto obbligato non è tenuto ad applicare misure di adeguata verifica della clientela esistente fintantoché il termine previsto dalla normativa nazionale e quello previsto dalle procedure di controllo interno per attuare nuove misure di controllo non siano scaduti e il soggetto obbligato di cui trattasi non sia venuto a conoscenza di altre circostanze nuove idonee a incidere sulla valutazione del rischio connesso al cliente interessato, a condizione che la mancata individuazione di tali circostanze non sia dovuta a carenze nel controllo costante permanente di cui all’articolo 13, paragrafo 1, lettera d), della direttiva 2015/849, che tale soggetto deve effettuare.

Sulla sesta questione 78 Con la sua sesta questione, il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se l’articolo 11, lettera d), della direttiva 2015/849 debba essere interpretato nel senso che l’obbligo imposto ai soggetti obbligati, prestatori di servizi di gioco d’azzardo, di attuare misure di adeguata verifica della clientela all’incasso delle vincite, all’atto della puntata, o in entrambe le occasioni, quando l’importo delle operazioni è pari o superiore a EUR 2000, indipendentemente dal fatto che tale transazione sia eseguita con un’unica operazione o con diverse operazioni che appaiono collegate, deve applicarsi ogniqualvolta l’importo totale dell’operazione interessata raggiunga EUR 2000. 79 A tal riguardo, occorre ricordare che l’articolo 11, lettera a), della direttiva 2015/849 prevede che al momento dell’instaurazione di un rapporto d’affari devono essere applicate misure di adeguata verifica della clientela, con la precisazione che si presume che un rapporto d’affari abbia, ai sensi di tale direttiva, conformemente all’articolo 3, punto 13, di quest’ultima, «una certa durata». 80 Quanto all’articolo 11, lettera d), della direttiva 2015/849, che riguarda il caso particolare dei prestatori di servizi di gioco d’azzardo, esso impone a questi ultimi di applicare misure di adeguata verifica della clientela quando, all’incasso delle vincite, all’atto della puntata, o in entrambe le occasioni, eseguono operazioni d’importo pari o superiore a EUR 2000, indipendentemente dal fatto che tale transazione sia eseguita con un’unica operazione o con diverse operazioni che appaiono collegate. 81 Pertanto, la formulazione di tale disposizione non subordina l’applicazione di tale obbligo al fatto che l’operazione interessata sia avvenuta in un determinato periodo rispetto a un’operazione precedente che soddisfaceva parimenti tali condizioni. 82 Inoltre, la suddetta disposizione deve essere letta alla luce del considerando 21 della direttiva 2015/849, che precisa che il ricorso a servizi del settore del gioco d’azzardo a scopo di riciclaggio dei proventi dell’attività criminosa desta preoccupazione e che, allo scopo di mitigare i rischi associati ai servizi del gioco d’azzardo, tale direttiva dovrebbe provvedere affinché i prestatori di tali servizi che presentano un profilo di rischio elevato diano applicazione alle misure di adeguata verifica della clientela per singole operazioni di importo pari o superiore a EUR 2000. 83 Ne consegue che l’articolo 11, lettera d), della direttiva 2015/849 deve essere interpretato nel senso che l’obbligo imposto ai soggetti obbligati, prestatori di servizi di gioco d’azzardo, di attuare misure di adeguata verifica della clientela all’incasso delle vincite, all’atto della puntata, o in entrambe le occasioni, quando l’importo delle operazioni è pari o superiore a EUR 2000, indipendentemente dal fatto che tale transazione sia eseguita con un’unica operazione o con diverse operazioni che appaiono collegate, deve applicarsi ogniqualvolta l’importo totale dell’operazione interessata raggiunga EUR 2000. 84 Alla luce di quanto precede, occorre rispondere alla sesta questione dichiarando che l’articolo 11, lettera d), della direttiva 2015/849 deve essere interpretato nel senso che esso impone ai soggetti obbligati di applicare misure di adeguata verifica della clientela all’atto dell’incasso delle vincite, all’atto della puntata, o in entrambe le occasioni, ogniqualvolta l’importo della transazione di cui trattasi sia pari o superiore a EUR 2000, indipendentemente dal fatto che tale transazione sia eseguita con un’unica operazione o con diverse operazioni che appaiono collegate.

Sulle spese 85 Nei confronti delle parti nel procedimento principale la presente causa costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese.

Le spese sostenute da altri soggetti per presentare osservazioni alla Corte non possono dar luogo a rifusione.

Per questi motivi, la Corte (Sesta Sezione) dichiara: 1) L’articolo 3, punto 11, lettera a), della direttiva (UE) 2015/849 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 2015, relativa alla prevenzione dell’uso del sistema finanziario a fini di riciclaggio o finanziamento del terrorismo, che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga la direttiva 2005/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e la direttiva 2006/70/CE della Commissione, come modificata dalla direttiva (UE) 2018/843 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2018, deve essere interpretato nel senso che: una persona fisica non può essere considerata un soggetto con il quale una persona politicamente esposta intrattiene stretti legami per il solo motivo che queste due persone sono membri dell’organo esecutivo di una stessa associazione, ma tale situazione costituisce nondimeno una circostanza pertinente da prendere in considerazione nell’ambito di tale valutazione. 2) L’articolo 45, paragrafi 1 e 8, della direttiva 2015/849, come modificata dalla direttiva 2018/843, deve essere interpretato nel senso che: gli [OSCURATO:PERSONA] membri sono tenuti a consentire ai soggetti obbligati di cui all’articolo 2, paragrafo 1, della direttiva 2015/849, come modificata, appartenenti a uno stesso gruppo, ai sensi dell’articolo 3, punto 15, della direttiva 2015/849, come modificata, di condividere tra loro informazioni.

Tuttavia, un siffatto scambio di informazioni non esonera il soggetto obbligato interessato dalla sua responsabilità di esercitare il proprio dovere di adeguata verifica della clientela. 3) L’articolo 45, paragrafi 1 e 8, della direttiva 2015/849, come modificata dalla direttiva 2018/843, in combinato disposto con l’articolo 3, punti 12 e 15, della direttiva 2015/849, come modificata, deve essere interpretato nel senso che: esso osta a che un soggetto obbligato appartenente a un gruppo applichi automaticamente una decisione adottata da una persona che occupa un posto dirigenziale in un’altra impresa del medesimo gruppo nell’ambito del suo obbligo di adeguata verifica e relativa alle misure di adeguata verifica di uno dei clienti di quest’ultima impresa, senza procedere alla propria valutazione dei rischi e delle misure di adeguata verifica da adottare. 4) L’articolo 14, paragrafo 5, della direttiva 2015/849, come modificata dalla direttiva 2018/843, in combinato disposto con l’articolo 8, paragrafo 2, della direttiva 2015/849, come modificata, deve essere interpretato nel senso che: un soggetto obbligato non è tenuto ad applicare misure di adeguata verifica della clientela esistente fintantoché il termine previsto dalla normativa nazionale e quello previsto dalle procedure di controllo interno per attuare nuove misure di controllo non siano scaduti e il soggetto obbligato di cui trattasi non sia venuto a conoscenza di altre circostanze nuove idonee a incidere sulla valutazione del rischio connesso al cliente interessato, a condizione che la mancata individuazione di tali circostanze non sia dovuta a carenze nel controllo costante permanente di cui all’articolo 13, paragrafo 1, lettera d), della direttiva 2015/849, come modificata, che tale soggetto deve effettuare. 5) L’articolo 11, lettera d), della direttiva 2015/849, come modificata dalla direttiva 2018/843, deve essere interpretato nel senso che: esso impone ai soggetti obbligati di applicare misure di adeguata verifica della clientela all’atto dell’incasso delle vincite, all’atto della puntata, o in entrambe le occasioni, ogniqualvolta l’importo della transazione di cui trattasi sia pari o superiore a EUR 2000, indipendentemente dal fatto che tale transazione sia eseguita con un’unica operazione o con diverse operazioni che appaiono collegate.

Firme ( *1 ) Lingua processuale: il lettone.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
62023CJ0509 SENTENZA DELLA CORTE (Sesta Sezione) 19 giugno 2025 ( *1 ) «Rinvio pregiudiziale – Prevenzione dell’uso del sistema finanziario a fini di riciclaggio o finanziamento del terrorismo – Direttiva (UE) 2015/849 – Articolo 3, punto 11, lettera a) – Soggetto con il quale una persona politicamente esposta intrattiene stretti legami – Definizione – Articolo 45, paragrafi 1 e 8 – Soggetti obbligati appartenenti a un gruppo – Condivisione delle informazioni all’interno di tale gruppo – Applicazione delle decisioni adottate da un altro soggetto obbligato appartenente al suddetto gruppo – Articolo 14, paragrafi 1 e 8 – Controllo costante nei confronti della clientela incombente ai soggetti obbligati – Articolo 11, lettera d) – Misure rafforzate di adeguata verifica della clientela dei prestatori di servizi di gioco d’azzardo» Nella causa C‑509/23, avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell’articolo 267 TFUE, dall’administratīvā rajona tiesa (Tribunale amministrativo distrettuale, Lettonia), con decisione del 7 agosto 2023, pervenuta in cancelleria l’8 agosto 2023, nel procedimento «[OSCURATO:PERSONA]» SIA contro [OSCURATO:PERSONA]žu un azartspēļu uzraudzības inspekcija, LA CORTE (Sesta Sezione), composta da T. von Danwitz, vicepresidente della Corte, facente funzione di presidente della Sesta Sezione, A. Kumin (relatore) e I. Ziemele, giudici, avvocato generale: P. Pikamäe cancelliere: A. [OSCURATO:PERSONA] vista la fase scritta del procedimento, considerate le osservazioni presentate: – per la «[OSCURATO:PERSONA]» SIA, da E. Jonins, zvērināta advokāta palīgs; – per il governo lettone, da J. Davidoviča, K. Pommere e I. Romanovska, in qualità di agenti; – per il governo finlandese, da A. Laine e M. Pere, in qualità di agenti; – per la Commissione europea, da G. Goddin, I. Naglis e G. von Rintelen, in qualità di agenti, vista la decisione, adottata dopo aver sentito l’avvocato generale, di giudicare la causa senza conclusioni, ha pronunciato la seguente Sentenza 1 La domanda di pronuncia pregiudiziale verte sull’interpretazione dell’articolo 2, paragrafo 1, dell’articolo 3, punti 9, 11, lettera a), 12 e 15, dell’articolo 8, paragrafo 2, dell’articolo 11, lettera d), dell’articolo 14, paragrafo 5, e dell’articolo 45, paragrafi 1 e 8, della direttiva (UE) 2015/849 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 2015, relativa alla prevenzione dell’uso del sistema finanziario a fini di riciclaggio o finanziamento del terrorismo, che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga la direttiva 2005/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e la direttiva 2006/70/CE della Commissione ( GU 2015, L 141, pag. 73 ), come modificata dalla direttiva (UE) 2018/843 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2018 ( GU 2018, L 156, pag. 43 ; in prosieguo: la «direttiva 2015/849»). 2 Tale domanda è stata presentata nell’ambito di una controversia tra la «[OSCURATO:PERSONA]» SIA, prestatore di servizi di gioco d’azzardo, e l’Izložu un azartspēļu uzraudzības inspekcija (Ispettorato delle lotterie e dei giochi d’azzardo, Lettonia; in prosieguo: l’«Ispettorato») in merito a una sanzione pecuniaria inflitta a tale società per violazioni delle disposizioni nazionali relative alla prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo. Contesto normativo Diritto dell’Unione 3 Ai sensi dei considerando 1, 4, 21, 22, da 30 a 33 e 35 della direttiva 2015/849: «(1) (...) Il riciclaggio, il finanziamento del terrorismo e la criminalità organizzata continuano ad essere problemi gravi che dovrebbero essere affrontati a livello di Unione [europea]. Oltre a sviluppare ulteriormente gli strumenti di diritto penale a livello di Unione, una prevenzione mirata e proporzionata dell’uso del sistema finanziario a fini di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo è indispensabile e può permettere di ottenere risultati complementari. (...) (4) Il riciclaggio e il finanziamento del terrorismo avvengono sovente a livello internazionale. Misure adottate esclusivamente a livello nazionale o anche dell’Unione, in assenza di coordinamento e di cooperazione internazionali, avrebbero effetti molto limitati. Di conseguenza, le misure adottate in materia dall’Unione dovrebbero essere compatibili e altrettanto rigorose rispetto alle altre iniziative intraprese nelle sedi internazionali. L’azione dell’Unione dovrebbe continuare ad avere particolare considerazione delle raccomandazioni del [Gruppo di azione finanziaria internazionale (GAFI)] e degli strumenti di altri organismi internazionali attivi nella lotta contro il riciclaggio e il finanziamento del terrorismo. Allo scopo di rafforzare l’efficacia della lotta contro il riciclaggio e il finanziamento del terrorismo, i rilevanti atti giuridici dell’Unione dovrebbero, ove necessario, essere allineati agli standard internazionali in materia di lotta contro il riciclaggio, il finanziamento del terrorismo e la proliferazione delle armi di distruzione di massa, adottate dal GAFI nel febbraio 2012 («raccomandazioni riviste del GAFI»). (...) (21) Il ricorso a servizi del settore del gioco d’azzardo a scopo di riciclaggio dei proventi dell’attività criminosa desta preoccupazione. Allo scopo di mitigare i rischi associati ai servizi del gioco d’azzardo, la presente direttiva dovrebbe provvedere affinché i prestatori di tali servizi che presentano un profilo di rischio elevato diano applicazione alle misure di adeguata verifica della clientela per singole operazioni di importo pari o superiore a 2000 [euro]. [OSCURATO:PERSONA] membri dovrebbero garantire che i soggetti obbligati applichino la stessa soglia per quanto riguarda l’incasso delle vincite e delle poste pecuniarie, incluso l’acquisto o lo scambio di fiches da gioco, o di entrambe. I prestatori di servizi di gioco d’azzardo dotati di locali, quali casinò e case da gioco, dovrebbero assicurarsi che l’adeguata verifica della clientela, se condotta all’ingresso dei locali, possa essere collegata alle operazioni effettuate dal cliente una volta all’interno. Tuttavia, in circostanze di comprovato rischio ridotto, agli [OSCURATO:PERSONA] membri dovrebbe essere consentito di escludere certi servizi di gioco d’azzardo dall’applicazione degli obblighi stabiliti nella presente direttiva. [OSCURATO:PERSONA] membri dovrebbero considerare la previsione di un’esenzione esclusivamente in circostanze rigorosamente limitate e giustificate, ovvero quando i rischi di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo sono bassi. Tali esenzioni dovrebbero formare oggetto di una specifica valutazione del rischio che tenga conto anche del grado di vulnerabilità delle relative operazioni. Le esenzioni dovrebbero essere notificate alla Commissione [europea]. Nella valutazione del rischio gli [OSCURATO:PERSONA] membri dovrebbero indicare in che modo hanno tenuto conto delle pertinenti conclusioni delle relazioni presentate dalla Commissione nel quadro della valutazione sovranazionale del rischio. (22) Il rischio di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo non è sempre lo stesso in ogni caso. Di conseguenza, dovrebbe essere adottato un approccio olistico basato sul rischio. Tale approccio basato sul rischio non costituisce un’opzione indebitamente permissiva per gli [OSCURATO:PERSONA] membri e per i soggetti obbligati: implica processi decisionali basati sull’evidenza fattuale, al fine di individuare in maniera più efficace i rischi di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo che gravano sull’Unione e su coloro che vi operano. (...) (30) Il rischio è per sua natura variabile e le variabili possono, singolarmente o in combinazione fra loro, aumentare o diminuire il rischio potenziale, così incidendo sulla determinazione del livello adeguato delle misure preventive, quali le misure di adeguata verifica della clientela. Pertanto, vi sono alcune circostanze in cui è opportuno procedere con misure rafforzate di adeguata verifica e altre in cui misure semplificate di adeguata verifica sono appropriate. (31) Occorre prendere atto che alcune situazioni comportano un maggiore rischio di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo. Ferma restando la necessità di stabilire l’identità e il profilo economico di tutti i clienti, vi sono casi in cui si richiedono procedure d’identificazione e di verifica della clientela particolarmente rigorose. (32) Ciò vale in particolare per i rapporti con persone che ricoprono o hanno ricoperto funzioni pubbliche di rilievo nell’Unione o a livello internazionale (...). Tali rapporti possono esporre in modo particolare il settore finanziario a notevoli rischi di reputazione e legali. Gli sforzi condotti sul piano internazionale volti a combattere la corruzione altresì giustificano la necessità di prestare particolare attenzione a tali persone e di applicare le opportune misure rafforzate di adeguata verifica della clientela nei confronti delle persone che ricoprono o hanno ricoperto funzioni pubbliche di rilievo a livello nazionale o all’estero e nei confronti di alti funzionari in organizzazioni internazionali. (33) Gli obblighi relativi alle persone politicamente esposte [in prosieguo: le «PPE»] hanno natura preventiva e non penale, e non dovrebbero essere interpretate come volte a stigmatizzare tali [PPE] in quanto soggetti coinvolti in attività criminose. Rifiutare un rapporto d’affari con una persona semplicemente in ragione del fatto che questa è [una PPE] è in contrasto con la lettera e con lo spirito della presente direttiva nonché con le raccomandazioni riviste del GAFI. (...) (35) Per evitare il ripetersi delle procedure d’identificazione dei clienti, che sarebbe fonte di ritardi e di inefficienze nelle attività economiche, è opportuno consentire, fatti salvi adeguati presidi, che i clienti la cui identificazione sia già stata effettuata altrove vengano accettati dai soggetti obbligati. Nei casi in cui il soggetto obbligato ricorra a terzi, la responsabilità finale della procedura di adeguata verifica della clientela dovrebbe rimanere in capo al soggetto obbligato che accetta il cliente. Anche il terzo o la persona che ha presentato il cliente dovrebbero mantenere la propria responsabilità in relazione al rispetto della presente direttiva, compreso l’obbligo di segnalare le operazioni sospette e quello di conservare i documenti, nella misura in cui ha con il cliente un rapporto che rientra nell’ambito di applicazione della presente direttiva». 4 L’articolo 1, paragrafo 1, di detta direttiva è del seguente tenore: «La presente direttiva mira a impedire l’utilizzo del sistema finanziario dell’Unione per fini di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo». 5 L’articolo 2, paragrafo 1, di detta direttiva dispone quanto segue: «La presente direttiva si applica ai seguenti soggetti obbligati: (...) 3) le seguenti persone fisiche o giuridiche quando agiscono nell’esercizio della loro attività professionale: (...) f) prestatori di servizi di gioco d’azzardo; (...)». 6 L’articolo 3 della medesima direttiva prevede: «Ai fini della presente direttiva si intende per: (...) 9) “[PPE]”: una persona fisica che ricopre o ha ricoperto importanti cariche pubbliche comprendenti: a) capi di Stato, capi di governo, ministri e viceministri o sottosegretari; b) parlamentari o membri di organi legislativi analoghi; c) membri degli organi direttivi di partiti politici; d) membri delle corti supreme, delle corti costituzionali e di altri organi giudiziari di alto livello le cui decisioni non sono soggette a ulteriore appello, salvo in circostanze eccezionali; e) membri delle corti dei conti e dei consigli di amministrazione delle banche centrali; f) ambasciatori, incaricati d’affari e ufficiali di alto grado delle forze armate; g) membri degli organi di amministrazione, direzione o sorveglianza delle imprese di proprietà statale; h) direttori, vicedirettori e membri dell’organo di gestione, o funzione equivalente, di organizzazioni internazionali. I funzionari di livello medio o inferiore non rientrano nelle categorie di cui ai punti da a) a h); (...) 11) “soggetto con il quale le persone intrattengono notoriamente stretti legami”: a) le persone fisiche che abbiano notoriamente la titolarità effettiva congiunta di soggetti giuridici o di istituti giuridici o qualsiasi altro stretto rapporto d’affari con una [PPE]; b) le persone fisiche che siano uniche titolari effettive di soggetti giuridici o di istituti giuridici notoriamente creati di fatto a beneficio di una [PPE]; 12) “alto dirigente”: un funzionario o dipendente sufficientemente informato dell’esposizione al rischio di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo dell’ente e in una posizione gerarchica che gli permetta di adottare decisioni tali da influenzare l’esposizione al rischio ma non necessariamente, in ogni caso, un membro del consiglio di amministrazione; 13) “rapporto d’affari”: un rapporto d’affari, professionale o commerciale che sia correlato alle attività professionali svolte da un soggetto obbligato e del quale si presuma, al momento in cui viene instaurato, che avrà una certa durata; 14) “servizi di gioco d’azzardo”: un servizio che implica una posta pecuniaria in giochi di sorte, compresi quelli che comportano elementi di abilità, quali le lotterie, i giochi da casinò, il poker e le scommesse, prestati in locali fisici o, a prescindere dal modo, a distanza, mediante mezzi elettronici o altra tecnologia di comunicazione, e su richiesta del singolo destinatario di servizi; 15) “gruppo”: un gruppo di imprese composto da un’impresa madre, dalle sue imprese figlie e dalle entità in cui l’impresa madre o le imprese figlie detengono una partecipazione, nonché le imprese legate tra loro da una relazione ai sensi dell’articolo 22 della direttiva 2013/34/UE [del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, relativa ai bilanci d’esercizio, ai bilanci consolidati e alle relative relazioni di talune tipologie di imprese, recante modifica della direttiva 2006/43/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e abrogazione delle direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE del Consiglio ( GU 2013, L 182, pag. 19 )]; (...)». 7 L’articolo 8, della direttiva 2015/849 prevede: «1.   [OSCURATO:PERSONA] membri provvedono affinché i soggetti obbligati adottino opportune misure volte a individuare e valutare i rischi di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo, tenendo conto di fattori di rischio compresi quelli relativi ai loro clienti, paesi o aree geografiche, prodotti, servizi, operazioni o canali di distribuzione. Tali misure sono proporzionate alla natura e alle dimensioni dei soggetti obbligati. 2.   Le valutazioni del rischio di cui al paragrafo 1 sono documentate, aggiornate e messe a disposizione delle pertinenti autorità competenti e degli organi di autoregolamentazione interessati. Le autorità competenti possono decidere che le singole valutazioni del rischio documentate non sono necessarie qualora i rischi specifici connessi al settore siano chiari e compresi. 3.   [OSCURATO:PERSONA] membri provvedono affinché i soggetti obbligati pongano in essere politiche, controlli e procedure per mitigare e gestire in maniera efficace i rischi di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo individuati a livello dell’Unione, degli [OSCURATO:PERSONA] membri e degli stessi soggetti obbligati. Tali politiche, controlli e procedure sono commisurati alla natura e alle dimensioni dei soggetti obbligati. 4.   Le politiche, i controlli e le procedure di cui al paragrafo 3 includono: a) l’elaborazione di politiche, controlli e procedure interni, tra cui pratiche di riferimento per la gestione dei rischi, adeguata verifica della clientela, segnalazione, conservazione dei documenti, controllo interno, gestione della conformità ivi inclusa, se adeguata rispetto alle dimensioni e alla natura dell’attività economica, la nomina di un responsabile della conformità a livello dirigenziale, e indagine sui dipendenti; b) se del caso, in funzione delle dimensioni e della natura dell’attività economica, una funzione di revisione indipendente per la verifica delle politiche, dei controlli e delle procedure interni di cui alla lettera a). 5.   [OSCURATO:PERSONA] membri prescrivono che le politiche, i controlli e le procedure poste in essere dai soggetti obbligati siano autorizzate dall’alta dirigenza e che essi verifichino l’adeguatezza delle misure e si adoperino, ove necessario, per rafforzarle». 8 Ai sensi dell’articolo 11 di detta direttiva: «[OSCURATO:PERSONA] membri assicurano che i soggetti obbligati applichino le misure di adeguata verifica della clientela nelle circostanze seguenti: a) quando instaurano un rapporto d’affari; (...) d) per i prestatori di servizi di gioco d’azzardo, all’incasso delle vincite, all’atto della puntata, o in entrambe le occasioni, quando eseguono operazioni d’importo pari o superiore a 2000 [euro], indipendentemente dal fatto che la transazione sia eseguita con un’unica operazione o con diverse operazioni che appaiono collegate; (...) f) qualora vi siano dubbi sulla veridicità o sull’adeguatezza dei dati precedentemente ottenuti ai fini dell’identificazione del cliente». 9 L’articolo 13, paragrafi 1, 2 e 4, di detta direttiva così dispone: «1.   Le misure di adeguata verifica della clientela consistono nelle attività seguenti: a) identificare il cliente e verificarne l’identità sulla base di documenti, dati o informazioni ottenuti da una fonte attendibile e indipendente, compresi, se disponibili, i mezzi di identificazione elettronica o i pertinenti servizi fiduciari di cui al regolamento (UE) n. 910/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio [, del 23 luglio 2014, in materia di identificazione elettronica e servizi fiduciari per le transazioni elettroniche nel mercato interno e che abroga la direttiva 1999/93/CE ( GU 2014, L 257, pag. 73 )], o altre procedure di identificazione a distanza o elettronica sicure, regolamentate, riconosciute, approvate o accettate dalle autorità nazionali competenti; b) identificare il titolare effettivo e adottare misure ragionevoli per verificarne l’identità, in modo che il soggetto obbligato sia certo di sapere chi sia il titolare effettivo, il che implica, per le persone giuridiche, i trust, le società, le fondazioni ed istituti giuridici analoghi, adottare misure ragionevoli per comprendere l’assetto proprietario e di controllo del cliente. (...); c) valutare e, se necessario, ottenere informazioni sullo scopo e sulla natura prevista del rapporto d’affari; d) svolgere un controllo costante del rapporto d’affari, anche esercitando una verifica sulle operazioni concluse per tutta la durata di tale rapporto, in modo da assicurare che esse siano coerenti con la conoscenza che il soggetto obbligato ha del proprio cliente, delle sue attività commerciali e del suo profilo di rischio, anche riguardo, se necessario, all’origine dei fondi, e assicurarsi che siano tenuti aggiornati i documenti, i dati o le informazioni detenute. (...) 2.   [OSCURATO:PERSONA] membri provvedono affinché i soggetti obbligati applichino ciascuna misura di adeguata verifica della clientela prevista al paragrafo 1. Tuttavia, i soggetti obbligati possono calibrare la portata di dette misure in funzione del rischio. (...) 4.   [OSCURATO:PERSONA] membri provvedono affinché i soggetti obbligati siano in grado di dimostrare alle autorità competenti o agli organi di autoregolamentazione che le misure sono adeguate ai rischi di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo individuati». 10 L’articolo 14, paragrafo 5, della stessa direttiva è del seguente tenore: «[OSCURATO:PERSONA] membri prescrivono che i soggetti obbligati applichino le misure di adeguata verifica della clientela non soltanto a tutti i nuovi clienti ma anche, al momento opportuno, alla clientela esistente, in funzione del rischio, o in caso di modifica della situazione del cliente, oppure quando il soggetto obbligato è tenuto giuridicamente, nel corso dell’anno civile in questione, a contattare il cliente per esaminare le pertinenti informazioni relative alla titolarità effettiva, o se i soggetti obbligati sono stati assoggettati a tale obbligo ai sensi della direttiva 2011/16/UE del Consiglio[, del 15 febbraio 2011, relativa alla cooperazione amministrativa nel settore fiscale e che abroga la direttiva 77/799/CEE ( GU 2011, L 64, pag. 1 )]». 11 L’articolo 20 della direttiva 2015/849 dispone: «Riguardo alle operazioni o ai rapporti d’affari con [PPE], gli [OSCURATO:PERSONA] membri prescrivono che i soggetti obbligati, oltre le misure di adeguata verifica della clientela di cui all’articolo 13, rispettino gli obblighi seguenti: a) disporre di adeguati sistemi di gestione del rischio, ivi comprese procedure basate sul rischio, per determinare se il cliente o il suo titolare effettivo sia una [PPE]; b) applicare le seguenti misure in caso di rapporti d’affari con [PPE]: i) ottenere l’autorizzazione dell’alta dirigenza prima di instaurare o proseguire un rapporto d’affari con tali persone; ii) adottare misure adeguate per stabilire l’origine del patrimonio e dei fondi impiegati nei rapporti d’affari o nelle operazioni con tali persone; iii) esercitare un costante controllo rafforzato su tali rapporti d’affari». 12 L’articolo 23 di tale direttiva prevede che le misure di cui agli articoli 20 e 21 della stessa si applichino anche ai familiari di PPE o ai «soggetti che, notoriamente, intrattengono stretti legami con [PPE]». 13 L’articolo 45, paragrafi 1 e 8, di detta direttiva enuncia: «1.   [OSCURATO:PERSONA] membri prescrivono che i soggetti obbligati appartenenti a un gruppo attuino politiche e procedure a livello di gruppo, tra cui politiche in materia di protezione dei dati e politiche e procedure per la condivisione delle informazioni all’interno del gruppo a fini di AML/CFT [prevenzione e contrasto del riciclaggio e lotta al finanziamento del terrorismo]. Tali politiche e procedure sono attuate in maniera efficace a livello di succursali e filiazioni controllate a maggioranza situate negli [OSCURATO:PERSONA] membri e in paesi terzi. (...) 8.   [OSCURATO:PERSONA] membri provvedono affinché sia consentita la condivisione delle informazioni all’interno del gruppo. Le informazioni relative al sospetto che i fondi provengano da attività criminose o siano collegati al finanziamento del terrorismo di cui è stata fatta segnalazione alla FIU, sono condivise all’interno del gruppo, salvo disposizioni contrarie della FIU». Diritto lettone 14 La Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma un proliferācijas finansēšanas novēršanas likums (legge sulla prevenzione del riciclaggio, del finanziamento del terrorismo e della proliferazione nucleare), del 17 luglio 2008 ( Latvijas Vēstnesis , 2008, n. 116) (in prosieguo: la «legge sulla prevenzione»), è stata modificata al fine di recepire la direttiva 2015/849. 15 L’articolo 1 di tale legge, nella versione applicabile ai fatti del procedimento principale, dispone quanto segue: «Ai fini della presente legge, si intende per: (...) 2 1 ) gruppo, un gruppo di persone giuridiche o di istituti giuridici; a) che comprende una società madre e la sua società figlia, nonché istituti in cui la società madre o la società figlia detiene una partecipazione, (...) 8 1 ) alto dirigente, il consiglio di amministrazione, se esistente, o un amministratore, un dirigente o un dipendente specificamente nominato dal consiglio di amministrazione, che abbia una sufficiente conoscenza dell’esposizione del soggetto obbligato al rischio di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo e della proliferazione e in una posizione gerarchica che gli permetta di adottare decisioni tali da influenzare l’esposizione di tale ente a detto rischio; (...) 18) una [PPE], una persona che ricopre o ha ricoperto importanti cariche pubbliche nella Repubblica di Lettonia, in un altro Stato membro o in un paese terzo, comprendenti i più alti funzionari statali, capi di un’unità amministrativa dello Stato (o comune), capi di governo, ministri (viceministri o viceministri aggiunti se nel paese interessato esiste una carica di questo tipo), sottosegretari di Stato o gli altri alti funzionari del governo o di un’unità amministrativa dello Stato (o comune), parlamentari o membri di organi legislativi analoghi, membri degli organi direttivi (consigli) di partiti politici, giudici di corti costituzionali, corti supreme o di altri livelli giurisdizionali (membri di organi giudiziari), membri di organi di amministrazione o di direzione delle istituzioni superiori di controllo (audit), membri dei consigli di amministrazione delle banche centrali, ambasciatori, incaricati d’affari, ufficiali di alto grado delle forze armate, membri degli organi di amministrazione o direzione delle imprese di proprietà statale, capi (direttori, vicedirettori) e membri dell’organo di gestione, o funzione equivalente, di organizzazioni internazionali; (...) 18 2 ) un soggetto con il quale una [PPE] intrattiene stretti legami, una persona fisica che abbia notoriamente un rapporto d’affari o altro stretto rapporto con una delle persone di cui al punto 18 del presente articolo (...)». 16 L’articolo 3 di detta legge, intitolato «Ambito di applicazione della legge», ai paragrafi da 1 a 2 1 enuncia quanto segue: «1.   Gli enti soggetti alla presente legge sono i soggetti che esercitano un’attività commerciale o professionale: (...) 7) organizzatori di lotterie e giochi d’azzardo; (...) 2.   I soggetti obbligati appartenenti a un gruppo attuano politiche e procedure a livello di gruppo, tra cui politiche in materia di trattamento dei dati di persone fisiche e politiche e procedure per la condivisione delle informazioni all’interno del gruppo a fini della lotta al riciclaggio e al finanziamento del terrorismo e della proliferazione. Tali politiche e procedure a livello di gruppo sono attuate efficacemente anche a livello di succursali e società figlie controllate a maggioranza dai soggetti obbligati, situate negli [OSCURATO:PERSONA] membri e nei paesi terzi. 2 1 ) I soggetti obbligati appartenenti a un gruppo assicurano, a livello di gruppo, che le entità strutturali che svolgono funzioni di controllo della conformità, di revisione o di lotta al riciclaggio e al finanziamento del terrorismo e della proliferazione abbiano accesso alle informazioni necessarie all’esercizio di tali funzioni provenienti dalle succursali e dalle società figlie, comprese le informazioni su clienti, conti e pagamenti». 17 L’articolo 10 della medesima legge, intitolato «Designazione dei dipendenti incaricati del rispetto dei requisiti della presente legge», al paragrafo 1 prevede quanto segue: «I soggetti obbligati, persone giuridiche, designano uno o più dipendenti (soggetti incaricati del rispetto dei requisiti in materia di lotta al riciclaggio e al finanziamento del terrorismo e della proliferazione), in particolare tra gli alti dirigenti, che sono autorizzati ad adottare decisioni e che sono direttamente incaricati del rispetto dei requisiti della presente legge e della condivisione di informazioni con l’autorità di vigilanza e di controllo competente (...)». 18 L’articolo 11 della legge sulla prevenzione, intitolato «Obbligo di adeguata verifica della clientela», al paragrafo 1 enuncia quanto segue: «Il soggetto obbligato adotta misure di adeguata verifica della clientela: 1. prima dell’instaurazione di un rapporto d’affari; (...) 4. quando il soggetto obbligato che organizza lotterie e giochi d’azzardo effettua un’operazione con un cliente d’importo pari o superiore a 2000 EUR, compreso il caso in cui il cliente vinca, acquisti mezzi di partecipazione al gioco o biglietti di lotteria, o effettui il cambio di valuta estera a tal fine, indipendentemente dal fatto che tale operazione sia eseguita in un’unica volta o sotto forma di più operazioni collegate tra loro; (...)». 19 L’articolo 11 1 di tale legge, intitolato «Misure di adeguata verifica della clientela e fattori di rischio», ai paragrafi 1, 2, 6 e 7 così dispone: «1.   Le misure di adeguata verifica della clientela costituiscono un insieme di azioni fondate sulla valutazione del rischio, nell’ambito delle quali il soggetto obbligato: 1) identifica il cliente e verifica i dati d’identificazione ottenuti; (...) 5) garantisce che i documenti, i dati personali e le informazioni ottenute nell’ambito dell’adeguata verifica della clientela siano conservati, valutati regolarmente e aggiornati in base ai rischi [ad essa] relativi, con una frequenza non inferiore a cinque anni. 2.   Per determinare la portata e la procedura di adeguata verifica della clientela, nonché la regolarità dell’esame dei documenti, dei dati personali e delle informazioni ottenute nell’ambito dell’adeguata verifica della clientela, il soggetto obbligato tiene conto dei rischi di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo e di proliferazione connessi al cliente, al suo paese di residenza (stabilimento), all’attività economica o personale del cliente, ai servizi e ai prodotti utilizzati e alle loro catene di approvvigionamento nonché alle operazioni effettuate. (...) 6.   Nell’instaurare un rapporto d’affari, il soggetto obbligato ottiene e documenta, sulla base di una valutazione dei rischi di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo e della proliferazione, informazioni sullo scopo e sulla natura prevista del rapporto d’affari, compresi i servizi che il cliente intende utilizzare, il numero e il volume delle operazioni previste, il tipo di attività economica o personale del cliente nell’ambito del quale il cliente utilizzerà i servizi e, se del caso, l’origine dei fondi del cliente e l’origine del patrimonio che caratterizza la situazione finanziaria del cliente. 7.   Il soggetto obbligato applica misure di adeguata verifica della clientela non solo in occasione dell’instaurazione di un rapporto d’affari, ma anche nel corso di quest’ultimo (anche per la clientela esistente), secondo un metodo basato sul rischio (...)». 20 L’articolo 25 di detta legge, intitolato «Rapporti d’affari con una [PPE], un familiare di una [PPE] o un soggetto con il quale una [PPE] intrattiene stretti legami», prevede al paragrafo 2: «Il sistema di controllo interno del soggetto obbligato, basato su una valutazione del rischio, offre la possibilità di stabilire che un cliente che non è una [PPE] o un familiare di una [PPE] o un soggetto con il quale una [PPE] intrattiene stretti legami quando si instaura il rapporto d’affari diventa tale dopo l’instaurazione del rapporto d’affari». 21 L’articolo 29 della stessa legge, intitolato «Riconoscimento e accettazione dei risultati di un’indagine sulla clientela», al paragrafo 1 enuncia quanto segue: «Gli enti creditizi e gli istituti finanziari possono riconoscere e accettare i risultati di un’indagine sulla clientela per quanto riguarda il rispetto delle misure di cui all’articolo 11 1 , paragrafo 1, punti da 1 a 3, della presente legge, condotta da enti creditizi e istituti finanziari degli [OSCURATO:PERSONA] membri o di paesi terzi, purché siano rispettate tutte le condizioni seguenti: (...)». Procedimento principale e questioni pregiudiziali 22 [OSCURATO:PERSONA] è una società con sede legale in Lettonia la cui attività commerciale consiste nell’organizzare giochi d’azzardo. Il capitale sociale di tale società è detenuto interamente dalla «Optibet» SIA, anch’essa società a responsabilità limitata con sede legale in Lettonia, la cui attività commerciale consiste parimenti nell’organizzare giochi d’azzardo. Entrambe le società fanno parte del gruppo Enlabs AB, con sede legale in Svezia. Dalla decisione di rinvio emerge che la [OSCURATO:PERSONA] ha qualità di soggetto obbligato ai sensi della legge sulla prevenzione, diretta al recepimento della direttiva 2015/849. 23 Il 2 marzo 2020, la Optibet, che aveva stipulato un contratto con una società per la fornitura da parte di quest’ultima di dati pubblicati e accessibili al pubblico riguardanti la valutazione e la gestione del rischio con riferimento ai requisiti della legge sulla prevenzione, ha concluso un accordo con la [OSCURATO:PERSONA] in forza del quale si impegnava a comunicarle tali dati, al fine di garantire l’uso più efficiente delle risorse e il rispetto uniforme dei requisiti di tale legge tra le società di tale gruppo. 24 Il 23 agosto 2021, la [OSCURATO:PERSONA] ha iniziato a fornire servizi di gioco d’azzardo interattivi ad un cliente che, in precedenza, era cliente della Optibet (in prosieguo: il «cliente di cui trattasi nel procedimento principale»). 25 Il 31 gennaio 2022, la [OSCURATO:PERSONA] ha adottato misure rafforzate di adeguata verifica nei confronti di tale cliente, chiedendogli informazioni ulteriori, basandosi sulle sue abitudini di gioco e sugli importi delle sue scommesse nonché sui dati comunicati dalla Optibet che lo riguardavano quando era suo cliente. In tale contesto, la [OSCURATO:PERSONA] ha altresì applicato una decisione del 27 marzo 2020 adottata da un alto dirigente della Optibet, relativa al mantenimento dei rapporti con il cliente. 26 Nel corso dei mesi di febbraio e marzo 2022, l’Ispettorato ha effettuato un controllo presso la [OSCURATO:PERSONA]. Nella relazione redatta al termine di tale controllo, tale istituzione ha rilevato che, nel 2020, nel 2021 e nel 2022, la [OSCURATO:PERSONA] non aveva constatato l’esistenza di alcun rapporto d’affari con soggetti con i quali delle PPE intrattenevano stretti legami e che, per quanto riguarda il cliente di cui trattasi nel procedimento principale, essa non aveva condotto alcuna indagine nei suoi confronti dopo che era stata raggiunta la soglia di EUR 2000 il 26 agosto 2021, per chiedergli informazioni sulle fonti di reddito, sulla loro entità, sul bilancio di gioco previsto, né per determinare il suo status di soggetto con il quale una PPE intrattiene stretti legami e per verificare le informazioni su banche dati pubblicamente accessibili al fine di individuare ulteriori fattori di rischio. 27 Con decisione del 15 giugno 2022, l’Ispettorato ha inflitto alla [OSCURATO:PERSONA] una sanzione pecuniaria di EUR 52263,90, corrispondente al 5% del fatturato netto realizzato nel corso del 2020, in quanto tale società non aveva attuato correttamente il sistema di controllo interno della clientela né condotto indagini sui clienti. Esso ha ritenuto che detta società avrebbe dovuto effettuare in modo autonomo e indipendente la valutazione del cliente di cui trattasi nel procedimento principale, e non basarsi su una valutazione effettuata da un’altra società, nella fattispecie la Optibet. L’Ispettorato ha altresì ricordato che tale cliente era considerato come soggetto con il quale una PPE intratteneva stretti legami, poiché esercitava, insieme a tale PPE, le funzioni di membro dell’organo esecutivo di un’associazione. 28 Il 18 luglio 2022, la [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso avverso tale decisione dinanzi all’administratīvā rajona tiesa (Tribunale amministrativo distrettuale, Lettonia), giudice del rinvio. A sostegno del suo ricorso, la [OSCURATO:PERSONA] ha sostenuto di avere il diritto di utilizzare le informazioni ricevute dalla Optibet in forza dell’accordo del 2 marzo 2020, menzionato al punto 23 della presente sentenza, nonché le decisioni adottate dalla dirigenza di quest’ultima società, e di applicarle al proprio rapporto d’affari con il cliente di cui trattasi nel procedimento principale. 29 Inoltre, la [OSCURATO:PERSONA] ha contestato all’Ispettorato di essersi limitato, per concludere che detto cliente intratteneva stretti legami con una PPE, a basarsi sulla loro comune appartenenza ad una stessa associazione, senza procedere ad una valutazione individuale e circostanziata. 30 A sua difesa, l’Ispettorato ha osservato che la legge sulla prevenzione non prevede la condivisione dei dati relativi ai clienti con un’altra società, la quale dispenserebbe il destinatario dalle informazioni interessate dall’esecuzione dei suoi obblighi di legge. Inoltre, esso ha sottolineato che, qualora il cliente di cui trattasi nel procedimento principale abbia instaurato un rapporto d’affari con la [OSCURATO:PERSONA], esso ha posto fine al suo rapporto d’affari con la Optibet, cosicché la prima non poteva più utilizzare le informazioni ottenute dalla seconda. 31 In tale contesto, il giudice del rinvio si interroga sulla portata della nozione di «soggetto con il quale le [PPE] intrattengono (…) stretti legami» di cui all’articolo 3, punto 11, della direttiva 2015/849, nel caso dell’appartenenza comune di un soggetto e di una PPE all’organo esecutivo di una stessa associazione. Inoltre, esso ritiene che siano necessari chiarimenti per quanto riguarda la possibilità, per società appartenenti a uno stesso gruppo, di condividere informazioni al fine di esercitare i loro obblighi di adeguata verifica, nonché sulla questione se l’articolo 45, paragrafi 1 e 8, della direttiva 2015/849, in combinato disposto con l’articolo 3, punti 12 e 15, di tale direttiva, consenta di utilizzare informazioni provenienti da un’altra società di tale gruppo e di applicare a diverse società del suddetto gruppo decisioni adottate da un alto dirigente di tale altra società. Infine, il giudice del rinvio si interroga sull’obbligo, per il soggetto obbligato, di applicare le misure di adeguata verifica della clientela esistente nel caso in cui non possa essere individuato alcun cambiamento degli elementi pertinenti della sua situazione, a differenza di quella di cui trattasi nella causa che ha dato luogo alla sentenza del 17 novembre 2022, Rodl ZelPartner ( C‑562/20 , EU:C:2022:883 ). 32 Ciò premesso, l’administratīvā rajona tiesa (Tribunale amministrativo distrettuale) ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte le seguenti questioni pregiudiziali: «1) Se l’articolo 3, punto 11, lettera a), della direttiva 2015/849 debba essere interpretato nel senso che un singolo può essere considerato un soggetto con il quale una [PPE] intrattiene stretti legami per il solo fatto che tali persone fanno parte di uno stesso ente pubblico, senza valutare nessun’altra circostanza. 2) Se l’[articolo 3, punto 9], della direttiva 2015/849 debba essere interpretato nel senso che, per stabilire se una persona rivesta lo status di [PPE], è necessario stabilire se tale persona occupi una carica fra quelle elencate in detto articolo e, inoltre, indagare e verificare che si tratti di una posizione di alto livello e non di livello medio o inferiore. 3) Se l’articolo 45, paragrafo 1, della direttiva 2015/849, in combinato disposto con il paragrafo 8 dello stesso articolo, debba essere interpretato nel senso che gli [OSCURATO:PERSONA] membri devono consentire ai soggetti obbligati di cui all’articolo 2, paragrafo 1, della direttiva medesima, considerati società appartenenti allo stesso gruppo, di condividere informazioni tra loro, anche concludendo accordi di condivisione di informazioni e assicurando la reciproca circolazione delle informazioni e la possibilità di avvalersene reciprocamente, al fine di conseguire gli obiettivi della direttiva 2015/849. 4) Se l’articolo 45, paragrafi 1 e 8, della direttiva 2015/849, in combinato disposto con l’articolo 3, punti 12 e 15, della medesima direttiva, consenta inoltre di utilizzare tali informazioni o decisioni e di avvalersene in più imprese appartenenti allo stesso gruppo, laddove si tratti di decisioni adottate nell’ambito del gruppo dall’alta dirigenza di un’impresa appartenente al gruppo. 5) Se l’articolo 14, paragrafo 5, della direttiva 2015/849, in combinato disposto con l’articolo 8, paragrafo 2, della stessa, debba essere interpretato nel senso che i soggetti obbligati non sono tenuti ad applicare misure di adeguata verifica dei clienti commerciali già esistenti, qualora non siano scaduti né il periodo previsto dalla normativa nazionale né il periodo previsto dalle procedure del sistema di controllo interno per adottare nuove misure di adeguata verifica della clientela e il soggetto obbligato non sia a conoscenza di nuovi elementi che possano influire sulla valutazione del rischio effettuata nei confronti del cliente interessato. 6) Se l’obbligo imposto ai soggetti obbligati, ai sensi dell’articolo 11, lettera d), della direttiva 2015/849, di applicare misure di adeguata verifica della clientela qualora, al momento dell’incasso delle vincite, all’atto della puntata, o in entrambe le occasioni, l’operazione abbia un valore complessivo pari o superiore a EUR 2000, indipendentemente dal fatto che la transazione sia eseguita con un’unica operazione o con diverse operazioni che appaiono collegate, debba interpretarsi nel senso che tali misure devono essere applicate ogniqualvolta l’importo totale dell’operazione raggiunga EUR 2000, indipendentemente dall’intervallo di tempo in cui l’importo di EUR 2000 previsto da tale disposizione sia nuovamente raggiunto». Sulle questioni pregiudiziali Sulla prima questione 33 Con la sua prima questione, il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se l’articolo 3, punto 11, lettera a), della direttiva 2015/849 debba essere interpretato nel senso che una persona fisica può essere considerata un soggetto con il quale una PPE intrattiene stretti legami per il solo motivo che queste due persone fanno parte di una stessa associazione. 34 In via preliminare, occorre ricordare che l’obiettivo principale della direttiva 2015/849, come risulta dal suo titolo e dall’articolo 1, paragrafi 1 e 2, è la prevenzione dell’uso del sistema finanziario a fini di riciclaggio e finanziamento del terrorismo (sentenza del 5 dicembre 2024, [OSCURATO:PERSONA], C‑3/24 , EU:C:2024:999 , punto 25 e giurisprudenza citata). 35 Più specificamente, le disposizioni della direttiva 2015/849, che presentano carattere preventivo, mirano a istituire, secondo un approccio basato sul rischio, un insieme di misure preventive e dissuasive che consentono di contrastare efficacemente il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo, al fine di evitare, come emerge dal considerando 1 di tale direttiva, che flussi di denaro illecito possano minare l’integrità, la stabilità e la reputazione del settore finanziario dell’Unione e costituire una minaccia per il suo mercato interno nonché per lo sviluppo internazionale (sentenza del 5 dicembre 2024, [OSCURATO:PERSONA], C‑3/24 , EU:C:2024:999 , punto 26 e giurisprudenza citata). 36 Emerge dagli articoli da 6 a 8 della direttiva 2015/849 che l’approccio basato sul rischio presuppone una valutazione di tale rischio la quale, nell’ambito del sistema istituito da tale direttiva, viene effettuata a tre livelli, vale a dire, anzitutto, a livello dell’Unione, dalla Commissione, poi, a livello di ciascuno Stato membro e, infine, a livello dei soggetti obbligati. Come risulta dal considerando 30 di tale direttiva, la suddetta valutazione dei rischi è un prerequisito, in particolare, per l’adozione da parte di tali soggetti di misure di adeguata verifica del cliente interessato. Infatti, secondo la giurisprudenza della Corte, in mancanza di tale valutazione, non è possibile per lo Stato membro interessato né, se del caso, per detti soggetti, decidere caso per caso quali misure applicare (sentenza del 17 novembre 2022, Rodl & Partner, C‑562/20 , EU:C:2022:883 , punto 35 e giurisprudenza citata). 37 A tal riguardo, l’articolo 20 della direttiva 2015/849 stabilisce, riguardo alle operazioni o ai rapporti d’affari con PPE, gli obblighi ai quali i soggetti obbligati sono tenuti a conformarsi, oltre alle misure di adeguata verifica della clientela, previste all’articolo 13, paragrafo 1, di tale direttiva, che essi devono applicare. Più precisamente, quest’ultima disposizione impone ai soggetti obbligati di identificare il cliente e verificarne l’identità, di identificare il titolare effettivo, di valutare il rapporto d’affari previsto e ottenere informazioni sul suo scopo e sulla sua natura, nonché di svolgere un controllo costante di tale rapporto d’affari. Quanto all’articolo 20, esso impone agli [OSCURATO:PERSONA] membri di prescrivere che i soggetti obbligati, in particolare, dispongano di adeguati sistemi di gestione del rischio, comprese procedure basate sul rischio, per determinare se il cliente o il suo titolare effettivo possa essere qualificato come una PPE. A tal proposito, occorre ricordare che i considerando 31 e 32 di detta direttiva precisano che alcune situazioni comportano un maggiore rischio di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo, in particolare per i rapporti con persone che ricoprono o hanno ricoperto funzioni pubbliche di rilievo. 38 Inoltre, ai sensi dell’articolo 23 della direttiva 2015/849, i soggetti obbligati devono estendere tali sistemi di gestione del rischio all’identificazione dei familiari delle PPE e dei soggetti che, «notoriamente, intrattengono stretti legami» con queste ultime. 39 A tal riguardo, l’articolo 3, punto 11, lettera a), della direttiva 2015/849 definisce i «soggetti[i] con [i quali] le persone intrattengono notoriamente stretti legami» come le «persone fisiche che abbiano notoriamente la titolarità effettiva congiunta di soggetti giuridici o di istituti giuridici», o «qualsiasi altro stretto rapporto d’affari con una [PPE]». 40 Ai fini dell’interpretazione di una norma del diritto dell’Unione, si deve tener conto non soltanto dei termini della stessa, secondo il loro significato abituale nel linguaggio corrente, ma anche del suo contesto e degli scopi perseguiti dalla normativa di cui essa fa parte [sentenza del 9 gennaio 2025, [OSCURATO:PERSONA] (Richieste eccessive), C‑416/23 , EU:C:2025:3 , punto 24 e giurisprudenza citata]. 41 Per quanto riguarda, in primo luogo, la formulazione dell’articolo 3, punto 11, lettera a), della direttiva 2015/849, dalla decisione di rinvio risulta che il giudice del rinvio si interroga più in particolare sui termini «stretto rapporto d’affari», tenuto conto della partecipazione di un cliente e di una PPE all’organo esecutivo di una stessa associazione. 42 A tal riguardo, si può rilevare che l’articolo 3, punto 13, della direttiva 2015/849 definisce i termini «rapporto d’affari», quando si applicano a un soggetto obbligato, come un rapporto d’affari, professionale o commerciale, che sia correlato alle attività professionali svolte da un soggetto obbligato e del quale si presuma, al momento in cui viene instaurato, che avrà una certa durata. Inoltre, sebbene tale direttiva non definisca come occorra valutare la natura stretta di un siffatto rapporto, una precisazione di questo tipo indica che la mera constatazione di un rapporto d’affari non può essere sufficiente e che occorre appurare che anche quest’ultimo abbia un’importanza particolare. 43 Orbene, quando un soggetto e una PPE fanno parte dell’organo esecutivo di una stessa associazione, essi intrattengono a priori un rapporto in un contesto professionale, di modo che non si può escludere che dette funzioni siano tali da costituire uno «stretto rapporto d’affari» tra tale soggetto e tale PPE, ai sensi dell’articolo 3, punto 11, lettera a), della direttiva 2015/849, né che esse consentano di instaurarne uno diverso. Inoltre, in una situazione del genere non si può neppure escludere che tale soggetto possa essere considerato come avente la titolarità effettiva di un soggetto giuridico o di un istituto giuridico congiuntamente a una PPE ai sensi di tale disposizione. Tuttavia, siffatte constatazioni non possono dipendere dalla mera appartenenza di questi due soggetti all’organo esecutivo di una stessa associazione, ma devono basarsi su un’analisi delle circostanze in essere. 44 In tali circostanze, dalla formulazione dell’articolo 3, punto 11, lettera a), della direttiva 2015/849 si può dedurre che una situazione come quella di cui trattasi nel procedimento principale, in cui una persona e la PPE sono membri dell’organo esecutivo di una stessa associazione, non esclude, a priori , che tale persona sia considerata un soggetto con il quale tale PPE intrattiene stretti legami, ai sensi di tale disposizione. 45 Tale analisi testuale è corroborata dal contesto in cui si inserisce detta disposizione nonché dagli obiettivi perseguiti dalla direttiva 2015/849. 46 Infatti, come ricordato al punto 38 della presente sentenza, l’articolo 23 della direttiva 2015/849 prevede, in particolare, che le misure di cui all’articolo 20 di tale direttiva si applicano ai soggetti che, notoriamente, intrattengono stretti legami con PPE, ma anche ai familiari delle PPE. Ne consegue che il legislatore dell’Unione ha quindi inteso estendere l’ambito di applicazione della direttiva 2015/849 al maggior numero possibile di persone della cerchia delle PPE. 47 Tuttavia, occorre altresì ricordare che, ai sensi del considerando 1 della direttiva 2015/849, oltre a sviluppare ulteriormente gli strumenti di diritto penale a livello dell’Unione, una prevenzione mirata e proporzionata dell’uso del sistema finanziario a fini di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo è indispensabile e può permettere di ottenere risultati complementari. 48 In tale contesto, in forza dell’articolo 8, paragrafo 3, di tale direttiva, il quale prevede che politiche, controlli e procedure dei soggetti obbligati per mitigare e gestire in maniera efficace i rischi di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo devono essere commisurati alla natura e alle dimensioni dei soggetti summenzionati e che le procedure basate sui fattori di rischio di cui all’articolo 20 di detta direttiva devono essere commisurate alla natura e alle dimensioni dei soggetti obbligati, il che conferisce a questi ultimi un certo margine di discrezionalità nell’elaborazione di procedure adeguate ai rischi derivanti dalla loro attività. Sebbene un approccio basato sul rischio consenta così una certa flessibilità, esso non costituisce tuttavia, come enuncia il considerando 22 della medesima direttiva, un’opzione indebitamente permissiva per gli [OSCURATO:PERSONA] membri e per i soggetti obbligati, e implica processi decisionali basati sull’evidenza fattuale. 49 Inoltre, dal considerando 33 della direttiva 2015/849 emerge che gli obblighi relativi alle PPE hanno natura preventiva e non penale, e non dovrebbero essere interpretati come volti a stigmatizzare tali persone in quanto soggetti coinvolti in attività criminose. Secondo tale considerando, rifiutare un rapporto d’affari con una persona semplicemente in ragione del fatto che questa è politicamente esposta è in contrasto con la lettera e con lo spirito di tale direttiva nonché con le raccomandazioni del GAFI. 50 Di conseguenza, i soggetti obbligati, applicando un approccio basato sul rischio, sono tenuti, per valutare l’esistenza di uno stretto rapporto d’affari tra un soggetto e una PPE, a tener conto non solo della natura del rapporto tra il cliente interessato e la PPE, al fine di determinare se esista un rischio che tale rapporto sia utilizzato a fini di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo e della proliferazione, ma anche degli obiettivi perseguiti, cosicché si impone una valutazione individuale di ciascun caso al fine di soddisfare i requisiti della direttiva 2015/849. 51 L’interpretazione contraria avrebbe come conseguenza che gli obblighi ulteriori previsti dalla direttiva 2015/849 dovrebbero applicarsi a un numero molto elevato di situazioni in cui il loro carattere proporzionale rispetto agli obiettivi perseguiti da tale direttiva, vale a dire la prevenzione dell’uso del sistema finanziario dell’Unione per fini di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo, come previsto all’articolo 1, paragrafo 1, di detta direttiva, sarebbe messo in pericolo e, in aggiunta, solleverebbe problemi pratici per quanto riguarda l’accesso ai dati delle persone interessate. 52 Alla luce di quanto precede, occorre rispondere alla prima questione dichiarando che l’articolo 3, punto 11, lettera a), della direttiva 2015/849 deve essere interpretato nel senso che una persona fisica non può essere considerata un soggetto con il quale una PPE intrattiene stretti legami per il solo motivo che queste due persone sono membri dell’organo esecutivo di una stessa associazione, ma tale situazione costituisce nondimeno una circostanza pertinente da prendere in considerazione nell’ambito di tale valutazione. Sulla seconda questione 53 Con la sua seconda questione, il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se l’articolo 3, punto 9, della direttiva 2015/849 debba essere interpretato nel senso che è sufficiente, per stabilire se una persona rivesta lo status di PPE, stabilire che tale persona occupi una carica fra quelle elencate a tale articolo 3, punto 9, lettere da a) a h), di tale disposizione, o se occorra inoltre verificare, sulla base di una valutazione di fatto, che si tratti di una posizione di alto livello, e non di livello medio o inferiore. 54 A tal riguardo, si deve ricordare che la Corte ha più volte sottolineato che il procedimento ex articolo 267 TFUE costituisce uno strumento di cooperazione tra la Corte e i giudici nazionali, per mezzo del quale la prima fornisce ai secondi gli elementi d’interpretazione del diritto dell’Unione loro necessari per risolvere le controversie che essi sono chiamati a dirimere e che la ratio del rinvio pregiudiziale non risiede nell’esprimere pareri consultivi su questioni generiche o ipotetiche, bensì nella necessità di dirimere concretamente una controversia [sentenza del 7 novembre 2024, Adusbef ([OSCURATO:PERSONA]), C‑683/22 , EU:C:2024:936 , punto 38 e giurisprudenza citata]. 55 Come risulta dalla formulazione stessa dell’articolo 267 TFUE, la decisione pregiudiziale richiesta deve essere «necessaria» al fine di consentire al giudice del rinvio di «emanare la sua sentenza» nella causa della quale è investito [sentenza del 7 novembre 2024, Adusbef ([OSCURATO:PERSONA]), C‑683/22 , EU:C:2024:936 , punto 39 e giurisprudenza citata]. 56 Nel caso di specie, il giudice del rinvio non fornisce alcuna informazione sulla natura esatta delle funzioni esercitate, nella sua vita professionale, dalla persona che si presume essere una PPE nel procedimento principale. Inoltre, il cliente di cui trattasi nel procedimento principale è considerato dall’Ispettorato come un soggetto con il quale tale PPE intrattiene stretti legami, e non come una PPE esso stesso. 57 Infine, dal fascicolo di cui dispone la Corte non risulta affatto che lo status di PPE della persona con la quale tale cliente potrebbe intrattenere stretti legami sia contestata dalle parti nel procedimento principale. La contestazione sollevata dalla [OSCURATO:PERSONA] riguarda l’interpretazione della nozione di «soggetto che intrattiene stretti legami con una PPE», quale fornita dall’Ispettorato, oggetto della prima questione. 58 Ne consegue che, in applicazione della giurisprudenza ricordata ai punti 54 e 55 della presente sentenza, la seconda questione deve essere dichiarata irricevibile. Sulla terza questione 59 Con la sua terza questione, il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se l’articolo 45, paragrafi 1 e 8, della direttiva 2015/849 debba essere interpretato nel senso che gli [OSCURATO:PERSONA] membri sono tenuti a consentire ai soggetti obbligati di cui all’articolo 2, paragrafo 1, di tale direttiva, che appartengono a uno stesso gruppo, ai sensi dell’articolo 3, punto 15, di detta direttiva, di condividere informazioni tra loro, anche concludendo accordi di scambio di informazioni e garantendo la reciproca circolazione di tali informazioni al fine di conseguire gli obiettivi della direttiva 2015/849. 60 A tal riguardo, occorre ricordare che l’articolo 45, paragrafo 1, di tale direttiva impone agli [OSCURATO:PERSONA] membri di prescrivere che i soggetti obbligati appartenenti a un gruppo attuino politiche e procedure a livello di gruppo, tra cui politiche in materia di protezione dei dati e politiche e procedure per la condivisione delle informazioni all’interno del gruppo ai fini della prevenzione e contrasto del riciclaggio e della lotta al finanziamento del terrorismo. Ai sensi di tale disposizione, dette politiche e tali procedure sono attuate in maniera efficace a livello di succursali e società figlie controllate a maggioranza situate negli [OSCURATO:PERSONA] membri e in paesi terzi. Occorre aggiungere che tale disposizione persegue quindi l’obiettivo, enunciato al considerando 35 della suddetta direttiva, di evitare il ripetersi delle procedure d’identificazione dei clienti. 61 Inoltre, l’articolo 45, paragrafo 8, della medesima direttiva aggiunge che gli [OSCURATO:PERSONA] membri «provvedono affinché sia consentita la condivisione di informazioni all’interno del gruppo» e precisa che le informazioni relative al sospetto che i fondi provengano da attività criminose o siano collegati al finanziamento del terrorismo di cui è stata fatta segnalazione alla FIU, sono condivise all’interno del gruppo, salvo disposizioni contrarie della FIU. 62 Nel caso di specie, da un lato, è pacifico che la [OSCURATO:PERSONA] e la Optibet, in quanto prestatori di servizi di gioco d’azzardo, ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 1, punto 3, lettera f), della direttiva 2015/849, costituiscono soggetti obbligati. Dall’altro lato, la [OSCURATO:PERSONA] e la Optibet, dalla quale la [OSCURATO:PERSONA] ha ottenuto informazioni, appartengono a un gruppo, ai sensi dell’articolo 3, punto 15, di tale direttiva. Di conseguenza, il rapporto tra queste due società, compresa la cooperazione al fine di conformarsi agli obblighi posti da detta direttiva, rientra nell’ambito di applicazione dell’articolo 45, paragrafi 1 e 8, di quest’ultima. 63 Pertanto, poiché la formulazione di tale articolo 45, paragrafi 1 e 8, è priva di ambiguità, ne consegue che gli [OSCURATO:PERSONA] membri sono tenuti a consentire ai soggetti obbligati appartenenti a uno stesso gruppo di condividere le informazioni al fine di conseguire gli obiettivi perseguiti dalla direttiva 2015/849. Per contro, detta disposizione non richiede che una tale condivisione sia oggetto della conclusione di accordi di condivisione di informazioni per garantire la reciproca comunicazione all’interno del gruppo e l’accessibilità a tali informazioni. 64 Occorre tuttavia, come rileva parimenti la Commissione, prendere in considerazione il fatto che il perseguimento degli obiettivi della direttiva 2015/849 richiede, in linea di principio, un approccio individualizzato ai fini della lotta al riciclaggio e al finanziamento del terrorismo. Pertanto, qualora risulti che le informazioni condivise all’interno del gruppo non sono sufficienti a consentire al soggetto obbligato di esercitare un’adeguata verifica del suo cliente, in particolare perché i servizi e i singoli prodotti che esso propone sono diversi da quelli proposti da un altro soggetto di questo stesso gruppo, il soggetto obbligato interessato deve procedere a un esame individuale. Quand’anche i servizi e i prodotti interessati fossero identici e le informazioni sufficienti, si deve rilevare che l’articolo 45, paragrafi 1 e 8, di tale direttiva non disciplina le misure che i soggetti obbligati devono adottare sulla base delle informazioni trasmesse all’interno del gruppo e non esonera quindi tali soggetti dal rispetto degli obblighi in materia di lotta al riciclaggio e al finanziamento del terrorismo previsti dalla suddetta direttiva. Tale interpretazione è corroborata dall’articolo 13, paragrafi 2 e 4, della direttiva 2015/849, il quale precisa che detti soggetti calibrano la portata delle misure di adeguata verifica della loro clientela in funzione del rischio. 65 Pertanto, occorre altresì rilevare che l’articolo 45 della direttiva 2015/849 non può essere interpretato nel senso che consente l’uso automatico, da parte di un soggetto obbligato, delle informazioni relative all’adeguata verifica della clientela, senza che esso stesso abbia proceduto alla propria valutazione del rischio e delle misure di adeguata verifica da adottare. Per contro, tenuto conto degli obblighi di adeguata verifica che incombono a un soggetto obbligato in forza di tale direttiva, occorre che esso proceda quanto prima alle verifiche richieste, quando riceve informazioni tali da giustificare a prima analisi l’introduzione di misure di adeguata verifica. 66 Occorre quindi rispondere alla terza questione dichiarando che l’articolo 45, paragrafi 1 e 8, della direttiva 2015/849 deve essere interpretato nel senso che gli [OSCURATO:PERSONA] membri sono tenuti a consentire ai soggetti obbligati di cui all’articolo 2, paragrafo 1, di tale direttiva, appartenenti a uno stesso gruppo, ai sensi dell’articolo 3, punto 15, di detta direttiva, di condividere tra loro informazioni. Tuttavia, un siffatto scambio di informazioni non esonera il soggetto obbligato interessato dalla sua responsabilità di esercitare il proprio dovere di adeguata verifica della clientela. Sulla quarta questione 67 Con la sua quarta questione, il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se l’articolo 45, paragrafi 1 e 8, della direttiva 2015/849, in combinato disposto con l’articolo 3, punti 12 e 15, di tale direttiva, debba essere interpretato nel senso che esso consente a un’impresa appartenente a un gruppo di applicare automaticamente una decisione adottata dall’alta dirigenza in un’altra impresa del medesimo gruppo e relativa alle misure di adeguata verifica di uno dei clienti di quest’ultima impresa, senza procedere alla propria valutazione del rischio e delle misure di adeguata verifica da adottare. 68 In via preliminare, occorre rilevare che l’articolo 45, paragrafo 1, di detta direttiva non precisa la natura delle informazioni che possono essere scambiate e successivamente utilizzate dal soggetto obbligato destinatario. Tenuto conto dell’ambito di applicazione della normativa dell’Unione di cui trattasi nonché del riferimento agli obiettivi in materia di lotta al riciclaggio e al finanziamento del terrorismo, non può trattarsi che di informazioni pertinenti affinché gli obblighi imposti dalla medesima direttiva ai soggetti obbligati siano rispettati. 69 Nel caso di specie, dalla decisione di rinvio risulta che la decisione di cui trattasi è stata adottata, da un’impresa appartenente a un gruppo, nell’ambito dell’obbligo di adeguata verifica dell’impresa, nei confronti di un determinato cliente. Essa sembra essere, quindi, idonea a rientrare nell’ambito di applicazione di tale articolo 45, paragrafo 1. 70 Quanto alla questione se tale decisione possa essere utilizzata da un’altra impresa di tale gruppo, è necessario ricordare che, come risulta dalla risposta alla terza questione, sebbene la condivisione di informazioni tra i soggetti obbligati di un gruppo faciliti il rispetto dei requisiti imposti dalla direttiva 2015/849 in materia di lotta al riciclaggio e al finanziamento del terrorismo, l’articolo 45, paragrafi 1 e 8, di tale direttiva non esonera alcun soggetto obbligato dalla sua responsabilità individuale per quanto riguarda il rispetto di tali requisiti. Orbene, un’interpretazione di questo tipo non può essere esclusa qualora le informazioni trasmesse costituiscano una decisione adottata dall’alta dirigenza di un’altra impresa dello stesso gruppo nei confronti di uno dei clienti di tale impresa. Tale interpretazione è corroborata dall’articolo 8, paragrafo 5, della suddetta direttiva, il quale dispone che gli [OSCURATO:PERSONA] membri prescrivono che le politiche, i controlli e le procedure posti in essere dai soggetti obbligati siano autorizzati dall’alta dirigenza. 71 Occorre quindi rispondere alla quarta questione dichiarando che l’articolo 45, paragrafi 1 e 8, della direttiva 2015/849, in combinato disposto con l’articolo 3, punti 12 e 15, della stessa, deve essere interpretato nel senso che esso osta a che un soggetto obbligato appartenente a un gruppo applichi automaticamente una decisione adottata da una persona che occupa un posto dirigenziale in un’altra impresa del medesimo gruppo nell’ambito del suo obbligo di adeguata verifica e relativa alle misure di adeguata verifica di uno dei clienti di quest’ultima impresa, senza procedere alla propria valutazione dei rischi e delle misure di adeguata verifica da adottare. Sulla quinta questione 72 Con la sua quinta questione, il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se l’articolo 14, paragrafo 5, della direttiva 2015/849, in combinato disposto con l’articolo 8, paragrafo 2, di quest’ultima, debba essere interpretato nel senso che un soggetto obbligato non è tenuto ad applicare misure di adeguata verifica dei clienti esistenti fintantoché il termine previsto dalla normativa nazionale e quello previsto dalle procedure di controllo interno per attuare nuove misure di controllo non siano scaduti e il soggetto obbligato di cui trattasi non sia venuto a conoscenza di altre nuove circostanze che possono incidere sulla valutazione del rischio connesso al cliente interessato. 73 A tal riguardo, dalla formulazione dell’articolo 14, paragrafo 5, della direttiva 2015/849 si evince che i soggetti obbligati sono tenuti, sul fondamento di un approccio basato sui rischi, ad applicare misure di adeguata verifica non soltanto nei confronti dei loro nuovi clienti, ma anche, qualora sia opportuno, nei confronti dei loro clienti esistenti. Tale disposizione precisa che uno di questi possibili momenti opportuni è quello in cui si verificano modifiche significative della situazione del cliente in questione. Inoltre, detta disposizione non limita detto obbligo incombente ai soggetti obbligati ai soli clienti ai quali sia stato assegnato un livello di rischio elevato (sentenza del 17 novembre 2022, Rodl & Partner, C‑562/20 , EU:C:2022:883 , punto 83 ). 74 Inoltre, ai sensi dell’articolo 8, paragrafo 2, della direttiva 2015/849, i soggetti obbligati devono, in particolare, tenere aggiornate le valutazioni dei rischi di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo a cui sono esposti (sentenza del 17 novembre 2022, Rodl & Partner, C‑562/20 , EU:C:2022:883 , punto 84 ). 75 A tal riguardo, occorre ricordare che la Corte ha già dichiarato che l’articolo 14, paragrafo 5, della direttiva 2015/849, in combinato disposto con l’articolo 8, paragrafo 2, di quest’ultima, deve essere interpretato nel senso che i soggetti obbligati sono tenuti ad adottare, sulla base di una valutazione dei rischi aggiornata, misure di adeguata verifica, se del caso di natura rafforzata, nei confronti di un cliente esistente, qualora ciò appaia opportuno, in particolare in presenza di una modifica significativa della sua situazione (sentenza del 17 novembre 2022, Rodl & Partner, C‑562/20 , EU:C:2022:883 , punto 91 ). 76 Inoltre, occorre rilevare che l’articolo 14, paragrafo 5, della direttiva 2015/849 garantisce la realizzazione dell’obiettivo principale di quest’ultima, vale a dire la prevenzione dell’uso del sistema finanziario a scopo di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo. L’applicazione di misure di adeguata verifica della clientela alla clientela esistente ha quindi lo scopo di attenuare i rischi nuovi o diversi connessi al cliente e al rapporto d’affari interessato. Pertanto, se il soggetto obbligato non è a conoscenza di modifiche degli elementi pertinenti della situazione del cliente interessato e se i termini per l’attuazione di nuove misure di adeguata verifica non sono scaduti, non sussistono un obbligo o motivi per applicare tali misure. Diverso è il caso in cui la mancata identificazione di tali modifiche sia dovuta a carenze nel controllo costante di cui all’articolo 13, paragrafo 1, lettera d), della direttiva 2015/849, che deve effettuare il soggetto obbligato. 77 Dalle considerazioni che precedono risulta che occorre rispondere alla quinta questione che l’articolo 14, paragrafo 5, della direttiva 2015/849, in combinato disposto con l’articolo 8, paragrafo 2, di quest’ultima, deve essere interpretato nel senso che un soggetto obbligato non è tenuto ad applicare misure di adeguata verifica della clientela esistente fintantoché il termine previsto dalla normativa nazionale e quello previsto dalle procedure di controllo interno per attuare nuove misure di controllo non siano scaduti e il soggetto obbligato di cui trattasi non sia venuto a conoscenza di altre circostanze nuove idonee a incidere sulla valutazione del rischio connesso al cliente interessato, a condizione che la mancata individuazione di tali circostanze non sia dovuta a carenze nel controllo costante permanente di cui all’articolo 13, paragrafo 1, lettera d), della direttiva 2015/849, che tale soggetto deve effettuare. Sulla sesta questione 78 Con la sua sesta questione, il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se l’articolo 11, lettera d), della direttiva 2015/849 debba essere interpretato nel senso che l’obbligo imposto ai soggetti obbligati, prestatori di servizi di gioco d’azzardo, di attuare misure di adeguata verifica della clientela all’incasso delle vincite, all’atto della puntata, o in entrambe le occasioni, quando l’importo delle operazioni è pari o superiore a EUR 2000, indipendentemente dal fatto che tale transazione sia eseguita con un’unica operazione o con diverse operazioni che appaiono collegate, deve applicarsi ogniqualvolta l’importo totale dell’operazione interessata raggiunga EUR 2000. 79 A tal riguardo, occorre ricordare che l’articolo 11, lettera a), della direttiva 2015/849 prevede che al momento dell’instaurazione di un rapporto d’affari devono essere applicate misure di adeguata verifica della clientela, con la precisazione che si presume che un rapporto d’affari abbia, ai sensi di tale direttiva, conformemente all’articolo 3, punto 13, di quest’ultima, «una certa durata». 80 Quanto all’articolo 11, lettera d), della direttiva 2015/849, che riguarda il caso particolare dei prestatori di servizi di gioco d’azzardo, esso impone a questi ultimi di applicare misure di adeguata verifica della clientela quando, all’incasso delle vincite, all’atto della puntata, o in entrambe le occasioni, eseguono operazioni d’importo pari o superiore a EUR 2000, indipendentemente dal fatto che tale transazione sia eseguita con un’unica operazione o con diverse operazioni che appaiono collegate. 81 Pertanto, la formulazione di tale disposizione non subordina l’applicazione di tale obbligo al fatto che l’operazione interessata sia avvenuta in un determinato periodo rispetto a un’operazione precedente che soddisfaceva parimenti tali condizioni. 82 Inoltre, la suddetta disposizione deve essere letta alla luce del considerando 21 della direttiva 2015/849, che precisa che il ricorso a servizi del settore del gioco d’azzardo a scopo di riciclaggio dei proventi dell’attività criminosa desta preoccupazione e che, allo scopo di mitigare i rischi associati ai servizi del gioco d’azzardo, tale direttiva dovrebbe provvedere affinché i prestatori di tali servizi che presentano un profilo di rischio elevato diano applicazione alle misure di adeguata verifica della clientela per singole operazioni di importo pari o superiore a EUR 2000. 83 Ne consegue che l’articolo 11, lettera d), della direttiva 2015/849 deve essere interpretato nel senso che l’obbligo imposto ai soggetti obbligati, prestatori di servizi di gioco d’azzardo, di attuare misure di adeguata verifica della clientela all’incasso delle vincite, all’atto della puntata, o in entrambe le occasioni, quando l’importo delle operazioni è pari o superiore a EUR 2000, indipendentemente dal fatto che tale transazione sia eseguita con un’unica operazione o con diverse operazioni che appaiono collegate, deve applicarsi ogniqualvolta l’importo totale dell’operazione interessata raggiunga EUR 2000. 84 Alla luce di quanto precede, occorre rispondere alla sesta questione dichiarando che l’articolo 11, lettera d), della direttiva 2015/849 deve essere interpretato nel senso che esso impone ai soggetti obbligati di applicare misure di adeguata verifica della clientela all’atto dell’incasso delle vincite, all’atto della puntata, o in entrambe le occasioni, ogniqualvolta l’importo della transazione di cui trattasi sia pari o superiore a EUR 2000, indipendentemente dal fatto che tale transazione sia eseguita con un’unica operazione o con diverse operazioni che appaiono collegate. Sulle spese 85 Nei confronti delle parti nel procedimento principale la presente causa costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese. Le spese sostenute da altri soggetti per presentare osservazioni alla Corte non possono dar luogo a rifusione. Per questi motivi, la Corte (Sesta Sezione) dichiara: 1) L’articolo 3, punto 11, lettera a), della direttiva (UE) 2015/849 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 2015, relativa alla prevenzione dell’uso del sistema finanziario a fini di riciclaggio o finanziamento del terrorismo, che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga la direttiva 2005/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e la direttiva 2006/70/CE della Commissione, come modificata dalla direttiva (UE) 2018/843 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2018, deve essere interpretato nel senso che: una persona fisica non può essere considerata un soggetto con il quale una persona politicamente esposta intrattiene stretti legami per il solo motivo che queste due persone sono membri dell’organo esecutivo di una stessa associazione, ma tale situazione costituisce nondimeno una circostanza pertinente da prendere in considerazione nell’ambito di tale valutazione. 2) L’articolo 45, paragrafi 1 e 8, della direttiva 2015/849, come modificata dalla direttiva 2018/843, deve essere interpretato nel senso che: gli [OSCURATO:PERSONA] membri sono tenuti a consentire ai soggetti obbligati di cui all’articolo 2, paragrafo 1, della direttiva 2015/849, come modificata, appartenenti a uno stesso gruppo, ai sensi dell’articolo 3, punto 15, della direttiva 2015/849, come modificata, di condividere tra loro informazioni. Tuttavia, un siffatto scambio di informazioni non esonera il soggetto obbligato interessato dalla sua responsabilità di esercitare il proprio dovere di adeguata verifica della clientela. 3) L’articolo 45, paragrafi 1 e 8, della direttiva 2015/849, come modificata dalla direttiva 2018/843, in combinato disposto con l’articolo 3, punti 12 e 15, della direttiva 2015/849, come modificata, deve essere interpretato nel senso che: esso osta a che un soggetto obbligato appartenente a un gruppo applichi automaticamente una decisione adottata da una persona che occupa un posto dirigenziale in un’altra impresa del medesimo gruppo nell’ambito del suo obbligo di adeguata verifica e relativa alle misure di adeguata verifica di uno dei clienti di quest’ultima impresa, senza procedere alla propria valutazione dei rischi e delle misure di adeguata verifica da adottare. 4) L’articolo 14, paragrafo 5, della direttiva 2015/849, come modificata dalla direttiva 2018/843, in combinato disposto con l’articolo 8, paragrafo 2, della direttiva 2015/849, come modificata, deve essere interpretato nel senso che: un soggetto obbligato non è tenuto ad applicare misure di adeguata verifica della clientela esistente fintantoché il termine previsto dalla normativa nazionale e quello previsto dalle procedure di controllo interno per attuare nuove misure di controllo non siano scaduti e il soggetto obbligato di cui trattasi non sia venuto a conoscenza di altre circostanze nuove idonee a incidere sulla valutazione del rischio connesso al cliente interessato, a condizione che la mancata individuazione di tali circostanze non sia dovuta a carenze nel controllo costante permanente di cui all’articolo 13, paragrafo 1, lettera d), della direttiva 2015/849, come modificata, che tale soggetto deve effettuare. 5) L’articolo 11, lettera d), della direttiva 2015/849, come modificata dalla direttiva 2018/843, deve essere interpretato nel senso che: esso impone ai soggetti obbligati di applicare misure di adeguata verifica della clientela all’atto dell’incasso delle vincite, all’atto della puntata, o in entrambe le occasioni, ogniqualvolta l’importo della transazione di cui trattasi sia pari o superiore a EUR 2000, indipendentemente dal fatto che tale transazione sia eseguita con un’unica operazione o con diverse operazioni che appaiono collegate. Firme ( *1 ) Lingua processuale: il lettone.
Sentenza Corte di giustizia UE n. 648/2025 — Fons Iuris — Fons Iuris