CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 27434/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
e ORDINANZA 2"M (7022 sul ricorso iscritto al n. 6490/2016 R.G. proposto da AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, rap- presentata e difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato, con domici- lio eletto in Roma, via [OSCURATO:PERSONA], n. 12; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], in proprio, quali soci e ammini- stratori di [OSCURATO:PERSONA] & [OSCURATO:SOCIETA]., rappresentati e difesi dall'Avv. [OSCURATO:PERSONA] e dall'Avv. [OSCURATO:PERSONA], elettiva- mente domiciliati presso lo studio del secondo in Roma, corso V. Emanuele II n.154; - controricorrenti e ricorrenti incidentali- avverso la sentenza della [OSCURATO:PERSONA] del Vene- to n.1752/29/2015 depositata il 20 novembre 2015, notificata il 5 gennaio 2016. Udita la relazione svolta nell'adunanza camerale del 21 giugno 2022 dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]. Rilevato che: 1. La sentenza della [OSCURATO:PERSONA] del Veneto, accoglieva l'appello incidentale dell'Agenzia delle Entrate e parzial- mente l'appello principale della società [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] & [OSCURATO:SOCIETA]. e dei soci [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza della [OSCURATO:PERSONA] di Padova n.722/4/2014 di accoglimento parziale del ricorso proposto dai contribuenti, avente ad oggetto gli avvisi di accertamento relativi all'anno di imposta 2007 per II.DD., IVA e accessori. 2. Le riprese traevano origine da un accertamento analitico-induttivo di cui agli artt. 39 comma 1 lett. d) del d.P.R. n.600 del 1973 nei con- fronti della società, svolgente attività di ristorazione e, per effetto della ricostruzione dei maggiori redditi di impresa in capo alla società, seguivano le imputazioni nei confronti dei soci. Il giudice di prime cure accoglieva parzialmente i ricorsi introduttivi, riducendo dell'8% i ricavi totali accertati induttivamente dall'Amministrazione finanziaria. La CTR in via preliminare riteneva legittimi gli atti impositivi, anche alla luce della sentenza della Corte Costituzionale n.37/2015 sulla de- lega di firma, come pure riteneva tardiva la contestazione sulla legit- timità del metodo di accertamento. Nel merito, riteneva che la pro- spettazione dei contribuenti fosse fondata quanto alle presunzioni cir- ca la rideterminazione dei redditi, ritenute non fondate su elementi gravi, precisi e concordanti. 3. Avverso la decisione di appello, propone ricorso principale l'Agenzia delle Entrate, affidato a, due motivi, cui replicano i contribuenti, con controricorsq,-Ehe illustrano con memoria. Considerato che: 4. In via preliminare va dato atto dell'eccezione di inammissibilità del ricorso principale, per essere secondo i contribuenti diretto ad ottene- re una rivalutazione delle questioni di merito, eccezione meglio valu- tabile unitamente alla disamina delle singole censure articolate dal- l'Amministrazione finanziaria. 5. Con il primo motivo di ricorso principale - in relazione all'art.360 primo comma n.4 cod. proc. civ. - l'Agenzia prospetta la violazione o falsa applicazione dell'art.36 del d.lgs. n.546 del 1992 per difetto as- soluto di motivazione da parte della CTR con riferimento al merito delle riprese. 6. Il mezzo di impugnazione è infondato. Va rammentato che «La mo- tivazione è solo apparente, e la sentenza è nulla perché affetta da "error in procedendo", quando, benché graficamente esistente, non renda, tuttavia, percepibile il fondamento della decisione, perché re- cante argomentazioni obiettivamente inidonee a far conoscere il ra- gionamento seguito dal giudice per la formazione del proprio convin- cimento, non potendosi lasciare all'interprete il compito di integrarla con le più varie, ipotetiche congetture» (Cass. Sez. Un. 3 novembre 2016 n. 22232). Si rammenta inoltre che «La riformulazione dell'art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., disposta dall'art. 54 del d. I. 22 giugno 2012, n. 83, conv. in legge 7 agosto 2012, n. 134, deve essere interpretata, alla luce dei canoni ermeneutici dettati dall'art. 12 delle preleggi, come riduzione al "minimo costituzionale" del sin- dacato di legittimità sulla motivazione. Pertanto, è denunciabile in cassazione solo l'anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante, in quanto attinente all'esistenza della motivazione in sé, purché il vizio risulti dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali. Tale anomalia si esaurisce nella "mancanza assoluta di motivi sotto l'aspetto materiale e grafico", nella "motivazione apparente", nel "contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili" e nella "motiva- zione perplessa ed obiettivamente incomprensibile", esclusa qualun- que rilevanza del semplice difetto di "sufficienza" della motivazione» (Cass. Sez. Un., 7 aprile 2014 n. 8053). 7. Orbene, da un lato nel caso di specie il taglio molto discorsivo della sentenza non impedisce di cogliere bene la ratio decidendi espressa sia sulle questioni preliminari sia sul merito delle riprese - quest'ulti- me oggetto della censura in disamina - in riferimento alle quali la CTR argomentatamente ha ritenuto non forniti elementi presuntivi ade- guati a fondamento dell'accertamento, e ciò esclude che la motivazio- ne si collochi al di sotto del minimo costituzionale. 8. Il secondo motivo di ricorso principale, in relazione all'art.360 pri- mo comma n.3 cod. proc. civ., prospetta la violazione e falsa applica- zione dell'art.39 comma 1 lett. d) del d.P.R. n.600 del 1973, nonché degli artt.2697, 2729 cod. civ., 112 e 115 cod. proc. civ., per aver la CTR da un lato equivocato sul tipo di accertamento posto in essere e, dall'altro, non aver compreso il meccanismo sotteso all'accertamento in contestazione. i 9. Il motivo è inammissibile, in quanto non coglie la ratio decidendi espressa dal giudice d'appello, il quale ha ritenuto legittimo l'accer- tamento posto in essere dall'Amministrazione, certamente qualificato come analitico-induttivo, essendo espressamente più volte richiamata la pertinente disposizione di legge dell'art.39 comma 1 lett. d) del d.P.R. n.600 del 1973, ad es. a p.1 e a p.4 della parte motiva della sentenza impugnata. Inoltre, a differenza di quanto ritiene l'Agenzia, non lascia alcun dub- bio circa l'esatta qualificazione l'uso della sola espressione "induttivo" a pag.10 della sentenza, anziché la dizione più completa di "analitico- induttivo". Infatti contestualmente la CTR individua i presupposti a sostegno dell'analitico-induttivo, consistente in presunzioni gravi, precise e concordanti (Cass. Sez. 5, Sentenza n. 23550 del 05/11/2014, Rv. 632959 - 01; Cass. Sez. 5 - , Ordinanza n. 736 del 19/01/2021, Rv. 660296 - 01), anziché le presunzioni c.d. supersem- plici, come sarebbe stato in caso di qualificazione nel senso di un ac- certamento induttivo puro. La CTR ha così espressamente affermato che l'accertamento analitico-induttivo condotto è in sé legittimo, ma, più semplicemente, la sentenza impugnata ha accertato con motiva- zione non specificamente censurata dalla ricorrente - ai sensi dell'art. 360 primo comma n.5 cod. proc. civ. - il difetto di prova adeguata a sostegno delle riprese, ossia l'assenza di presunzioni gravi, precise e concordanti nel caso di specie. 10. L'unico motivo di ricorso incidentale, con cui, ai fini dell'art.360 primo comma n.3 cod. proc. civ., viene lamentata la violazione del- l'art.15 del d.lgs. n.546 del 1992 in punto di liquidazione delle spese processuali da parte del giudice d'appello è fondato. Infatti, i contri- buenti hanno dato evidenza del mancato rispetto dei minimi applica- bili (cfr. p.28 controricorso e ricorso incidentale, in calce), né la deci- sione ha motivato sulla misura della liquidazione delle spese. A ri- guardo è necessaria una nuova determinazione del giudice del merito, in quanto la valutazione sulle spese è discrezionale, ma entro i para- metri applicabili in forza delle tabelle ministeriali, e la quantificazione deve tener conto degli stessi oltre che della notula degli atti difensivi effettivamente compiuti depositata dalla parte parzialmente vincitrice in appello, salva eventuale compensazione in parte in ragione della parziale soccombenza reciproca, se ritenuto del caso. 11. Alla luce di quanto precede, rigettato il ricorso principale, trova accoglimento il ricorso incidentale e la sentenza impugnata dev'e5se- t•e, 1-z3kslic-vc- lgt Ve t, e.4,Aur re cassata con rinvio gre) i , in diversa composizione, in relazione al profilo, oltre che per la liquidazione delle spese di lite di legittimità. Si dà atto che, ai sensi del d.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1- quater, in presenza di soccombenza della parte ammessa alla preno- tazione a debito, non sussistono i presupposti per il versamento del- l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello per il ricorso, a norma dello stesso articolo 13, comma 1-bis. P.Q.M. La Corte: rigetta il ricorso principale, accoglie i ricorso incidentale, cassa la VA/1;a sentenza impugnata e rinvia alla in diversa composi- zione, in