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CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 6 febbraio 2025

Cassazione n. 29878/2025

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a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del GIP TRIBUNALE di NAPOLIudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del PG dottor, [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto il rigetto [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] ricorre per cassazione avverso l'ordinanza emessa dal GIP del Tribunale di Napoli del 06/02/2025 (notificata il 08/02/2025) con la quale è stata disposta la convalida del provvedimento del 03/02/2025, notificato al ricorrente in data 04/02/2025 con cui il Questore di Napoli, nel prescrivere al ricorrente il Daspo, imponeva al medesimo di comparire presso gli uffici di Polizia per la durata di anni cinque. 2.1.11 ricorrente deduce, con unico motivo di ricorso, il vizio di violazione di legge in relazione all'art. 6,

I. n. 401 del 1989, per il mancato rispetto del termine di 48 ore dalla notifica all'interessato, rilevando che il provvedimento del Questore è stato notificato il 04/02/2025 alle ore 6,15, che il Pm ha presentato la richiesta di convalida il 02/02/2025 ad orario imprecisato e che, in data 06/02/2025, sempre ad orario imprecisato, il GIP ha provveduto a convalidare il provvedimento del Questore, senza, dunque, attendere il decorso di 48 ore dalla notifica, così inficiando il provvedimento di convalida per mancato esercizio del diritto di difesa, come da giurisprudenza costante di legittimità.

3. Il Procuratore Generale presso questa Corte, con requisitoria scritta, ha chiesto il rigetto. [OSCURATO:PERSONA] 1.11 ricorso è infondato.

Si ribadisce che, in tema di misure volte a . prevenire i fenomeni. di violenza in occasione di competizioni sportive, l'incertezza, non risolvibile alla stregua degli atti, sulla tempestività della convalida del provvedimento del questore impositivo dell'obbligo di comparire presso un ufficio di polizia, prevista dall'art. 6, comma secondo, legge 12 dicembre 1989 n. 401 e succ. modd., comporta la caducazione della stessa misura (Sez.3, n. 5624 del 08/07/2016, Rv. 269244).

Più precisamente, si è affermato che è causa di inefficacia l'indicazione della data ma non dell'ora di deposito di un provvedimento soggetto a termine "orario" di decadenza, ove non risulti, diversamente dagli atti, la possibilità di affermare che detto termine sia stato rispettato (Sez. 3, n. 20772 del 15/04/2010, Rv. 247606).

Pertanto, è causa di inefficacia l'omessa indicazione della data e dell'ora di deposito, ove non risulti aliunde la possibilità di affermare che detto termine sia stato rispettato (Sez. 3, n. 20772 del 15/04/2010, Rv. 247606).

Nel caso in disamina, l'orario di deposito del provvedimento di convalida non è incerto, in quanto risulta dal medesimo provvedimento impugnato che il termine a difesa è stato rispettato.

Infatti, il giudice a quo, pur avendo indicato la sola data di deposito del provvedimento e non l'orario di deposito, nella parte motivazionale del provvedimento dedicata al contraddittorio cartolare (paragrafo 1), ha dato espressamente atto del rispetto del termine di 48 ore dalla notifica del provvedimento del Questore e dell'assenza di memorie e deduzioni difensive da parte dell'interessato, dato fattuale che il ricorrente neppure contesta.La suddetta attestazione del giudice è equipollente all'indicazione dell'orario, in quanto consente di affermare che il termine minimo a difesa di ore 48 è stato osservato e che il ricorrente non ha esercitato il diritto di difesa, come peraltro appare del tutto plausibile, posto che il provvedimento del Questore è stato notificato il 04/02/2025 alle ore 6,15 e che il Gip ha depositato l'ordinanza di convalida in data 06/02/2025, in orario imprecisato, ma compatibile con quello di apertura degli uffici giudiziari, e quindi certamente successivo alle ore 6,15 del mattino.

Dall'esame deli atti risulta, dunque, aliunde che detto termine sia stato rispettato. 2.11 ricorso, dunque, deve essere rigettato, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

PQM Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Così deciso all'udienza d

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del GIP TRIBUNALE di NAPOLIudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del PG dottor, [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto il rigetto [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] ricorre per cassazione avverso l'ordinanza emessa dal GIP del Tribunale di Napoli del 06/02/2025 (notificata il 08/02/2025) con la quale è stata disposta la convalida del provvedimento del 03/02/2025, notificato al ricorrente in data 04/02/2025 con cui il Questore di Napoli, nel prescrivere al ricorrente il Daspo, imponeva al medesimo di comparire presso gli uffici di Polizia per la durata di anni cinque. 2.1.11 ricorrente deduce, con unico motivo di ricorso, il vizio di violazione di legge in relazione all'art. 6, I. n. 401 del 1989, per il mancato rispetto del termine di 48 ore dalla notifica all'interessato, rilevando che il provvedimento del Questore è stato notificato il 04/02/2025 alle ore 6,15, che il Pm ha presentato la richiesta di convalida il 02/02/2025 ad orario imprecisato e che, in data 06/02/2025, sempre ad orario imprecisato, il GIP ha provveduto a convalidare il provvedimento del Questore, senza, dunque, attendere il decorso di 48 ore dalla notifica, così inficiando il provvedimento di convalida per mancato esercizio del diritto di difesa, come da giurisprudenza costante di legittimità. 3. Il Procuratore Generale presso questa Corte, con requisitoria scritta, ha chiesto il rigetto. [OSCURATO:PERSONA] 1.11 ricorso è infondato. Si ribadisce che, in tema di misure volte a . prevenire i fenomeni. di violenza in occasione di competizioni sportive, l'incertezza, non risolvibile alla stregua degli atti, sulla tempestività della convalida del provvedimento del questore impositivo dell'obbligo di comparire presso un ufficio di polizia, prevista dall'art. 6, comma secondo, legge 12 dicembre 1989 n. 401 e succ. modd., comporta la caducazione della stessa misura (Sez.3, n. 5624 del 08/07/2016, Rv. 269244). Più precisamente, si è affermato che è causa di inefficacia l'indicazione della data ma non dell'ora di deposito di un provvedimento soggetto a termine "orario" di decadenza, ove non risulti, diversamente dagli atti, la possibilità di affermare che detto termine sia stato rispettato (Sez. 3, n. 20772 del 15/04/2010, Rv. 247606). Pertanto, è causa di inefficacia l'omessa indicazione della data e dell'ora di deposito, ove non risulti aliunde la possibilità di affermare che detto termine sia stato rispettato (Sez. 3, n. 20772 del 15/04/2010, Rv. 247606). Nel caso in disamina, l'orario di deposito del provvedimento di convalida non è incerto, in quanto risulta dal medesimo provvedimento impugnato che il termine a difesa è stato rispettato. Infatti, il giudice a quo, pur avendo indicato la sola data di deposito del provvedimento e non l'orario di deposito, nella parte motivazionale del provvedimento dedicata al contraddittorio cartolare (paragrafo 1), ha dato espressamente atto del rispetto del termine di 48 ore dalla notifica del provvedimento del Questore e dell'assenza di memorie e deduzioni difensive da parte dell'interessato, dato fattuale che il ricorrente neppure contesta.La suddetta attestazione del giudice è equipollente all'indicazione dell'orario, in quanto consente di affermare che il termine minimo a difesa di ore 48 è stato osservato e che il ricorrente non ha esercitato il diritto di difesa, come peraltro appare del tutto plausibile, posto che il provvedimento del Questore è stato notificato il 04/02/2025 alle ore 6,15 e che il Gip ha depositato l'ordinanza di convalida in data 06/02/2025, in orario imprecisato, ma compatibile con quello di apertura degli uffici giudiziari, e quindi certamente successivo alle ore 6,15 del mattino. Dall'esame deli atti risulta, dunque, aliunde che detto termine sia stato rispettato. 2.11 ricorso, dunque, deve essere rigettato, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. PQM Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso all'udienza d
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