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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 21417/2026

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ria [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]

1. [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso avverso la sentenza della Corte di appello di Bologna con la quale, confermato il giudizio di responsabilità espresso in relazione alle molteplici cessioni di sostanza stupefacente di sostanza stupefacente a venti acquirenti identificati per un minimo di 2.573 dosi dal 2017 al gennaio 2021, ha rideterminato la pena in anni cinque di reclusione ed euro 18.000 di multa. .

2. Con l'unico motivo di ricorso la difesa lamenta la violazione di legge e il vizio di motivazione con riferimento al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche.

3. Il ricorso è inammissibile in quanto non si confronta con l'apparato motivazionale posto a fondamento del giudizio espresso. 1La Corte, dopo avere passato in rassegna nel corpo della motivazione, gli elementi rientranti nel novero di quelli previsti dall'art. 133 cod. pen., evidentemente considerati preponderanti nell'esercizio del potere discrezionale ad essa riservato (cfr. Sez. 2, n. 23903 del 15/07/2020, Marigliano, Rv. 279549 - 02; Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, Pettinelli, Rv. 271269 - 01 che in motivazione ha ritenuto sufficiente ad escludere il riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, il richiamo ai precedenti penali) ha escluso la sussistenza di elementi meritevoli di favorevole apprezzamento evidenziando che la prospettazione difensiva secondo la quale il ricorrente avrebbe agito solo "per sfamare la famiglia" si rivela poco compatibile con le circostanze emerse (si tratta di migliaia di cessioni di" sostanza stupefacente del tipo cocaina), con la disponibilità economica dimostrata e l'astensione da qualsiasi attività lavorativa, ritenendo recessiva la formale incensuratezza dell'imputato.

4. Alla inammissibilità consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e - non ricorrendo ragioni di esonero - al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ria [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso avverso la sentenza della Corte di appello di Bologna con la quale, confermato il giudizio di responsabilità espresso in relazione alle molteplici cessioni di sostanza stupefacente di sostanza stupefacente a venti acquirenti identificati per un minimo di 2.573 dosi dal 2017 al gennaio 2021, ha rideterminato la pena in anni cinque di reclusione ed euro 18.000 di multa. . 2. Con l'unico motivo di ricorso la difesa lamenta la violazione di legge e il vizio di motivazione con riferimento al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche. 3. Il ricorso è inammissibile in quanto non si confronta con l'apparato motivazionale posto a fondamento del giudizio espresso. 1La Corte, dopo avere passato in rassegna nel corpo della motivazione, gli elementi rientranti nel novero di quelli previsti dall'art. 133 cod. pen., evidentemente considerati preponderanti nell'esercizio del potere discrezionale ad essa riservato (cfr. Sez. 2, n. 23903 del 15/07/2020, Marigliano, Rv. 279549 - 02; Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, Pettinelli, Rv. 271269 - 01 che in motivazione ha ritenuto sufficiente ad escludere il riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, il richiamo ai precedenti penali) ha escluso la sussistenza di elementi meritevoli di favorevole apprezzamento evidenziando che la prospettazione difensiva secondo la quale il ricorrente avrebbe agito solo "per sfamare la famiglia" si rivela poco compatibile con le circostanze emerse (si tratta di migliaia di cessioni di" sostanza stupefacente del tipo cocaina), con la disponibilità economica dimostrata e l'astensione da qualsiasi attività lavorativa, ritenendo recessiva la formale incensuratezza dell'imputato. 4. Alla inammissibilità consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e - non ricorrendo ragioni di esonero - al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M
Sentenza Cassazione n. 21417/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris